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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31711/2022

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 1643 d& ruolo generale dell'anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; controricorrente- per la cassazione della sentenza della C:ommissione tributaria regionale della Calabria n. 843/01/2020, depositata in data 5 marzo 2020. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - Ecoross s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria aveva rigettato l'appello proposto nei confronti dell'Agenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 3341/11/2018 della [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza di rigetto del ricorso proposto dalla società avverso avviso di accertamento con il quale, previo p.v.c. della G.d.F.- Compagnia di Rossano, l'Amministrazione aveva recuperato a tassazione, per l'anno 2010, costi per euro 22.870,00, indebitamente dedotti, ai fini Ires e Irap, e detratti, ai fini Iva, per difetto di inerenza; - l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio, per avere la CTR confermato la legittimità dell'avviso di accertamento omettendo di valutare la documentazione depositata in atti e, in particolare, un prospetto nel quale era stata indicata analiticamente l'inerenza specifica di ogni singolo costo; -il motivo è inammissibile; - l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del di. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla

I. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., sez. 2, 14/06/2017, n. 14802; n. 2785 del 2021); - peraltro, trattasi all'evidenza di una "doppia conforme" di merito, sicché i mezzi in esame non sono proponibili ex art. 348 ter, quarto e quinto comma, cod. proc. civ., non avendo comunque la ricorrente assolto all'onere processuale specifico spettante le secondo il principio di diritto che «Nell'ipotesi di "doppia conforme" prevista dal quinto comma dell'art. 348 ter cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse» (Sez.. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016, Rv. 643244 - 03; Cass. n. 30276 del 2017; n. 6063 del 2022); - con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., "la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto" per avere la CTR confermato la legittimità dell'avviso di accertamento in questione per asserito difetto di inerenza delle spese dedotte ancorché, come indicato nel prospetto depositato in atti, ogni spesa fosse rispondente ai requisiti di inerenza ex art. 109 del d.P.R. n. 917/1986 e, in particolare, quelle di rappresentanza (di euro 10.074,15) fossero deducibili ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUIR nel periodo di imposta di sostenimento, in quanto rispondenti ai requisiti di inerenza di cui al DM 19/11/2008; - il motivo è inammissibile; - invero, premesso che questa Corte ha chiarito c:he: "In tema di imposte sui redditi delle società, il principio dell'inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa (e non dall'art. 75, comma 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, ora art. 109, comma 5, del medesimo d.P.R., riguardante il diverso principio della correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili) ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità (anche solo potenziale o indiretta), in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico e non assumendo rilevanza la congruità delle spese, perché il giudizio sull'inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo.

Peraltro, l'onere di provare e documentare l'imponibile maturato e dunque l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto d'impresa, grava sul contribuente" (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 30366 del 21/11/2019).

In tema di IVA, ai fini della detrazione di un costo, la prova dell'inerenza del medesimo quale atto d'impresa, ossia dell'esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza, incombe sul contribuente in quanto soggetto gravato dell'onere di dimostrare l'imponibile maturato (Cass., Sez. 5, Sent. n. 18904 de/ 17/07/2018), nella specie, il motivo di ricorso, pur prospettando una violazione di legge, in realtà, tende inammissibilmente ad una rivisitazione di apprezzamenti di merito, avendo la CTR, in ossequio ai principi richiamati, accertato - con una valutazione in fatto non sindacabile dinanzi al giudice di legittimità - la non correlazione dei costi sostenuti all'attività imprenditoriale svolta di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi (delle 55 fatture dell'importo complessivo di euro 22.870,00, "15 di queste per un totale di euro 3.825, 64 riguardano i costi sostenuti per manutenzione e forniture di un mezzo non identificato o risultato intestato ad altro soggetto; un'ulteriore fattura di euro 100,00 riguarda la manutenzione su autoveicolo la cui targa 8E1618X non risulta censita dall'ACI e dal PRA; altre 3 fatture riguardano l'acquisto di carburante di automezzi ... intestati a soggetti diversi dalla contribuente; altre 16 fatture per euro 5.022,36 si riferiscono a prestazioni di servizi, manutenzioni, acquisti di pezzi di ricambio e pneumatici per autoveicoli non identificati o intestati ad altro soggetto; tre fatture per euro 250,49 si riferiscono all'acquisto di merce non inerente l'attività dell'appellante - plaid, pigiama, lampade, profumi-; n. 9 fatture per euro 3.061,35 si riferiscono all'acquisto di accessori o prestazioni relativi al settore nautico non inerente con l'attività sociale"); con ciò escludendo la deducibilità delle spese contestate conformemente a quanto affermato da questa Corte secondo cui "in tema di redditi d'impresa, il requisito dell'inerenza dei costi deducibili attiene alla compatibilità, coerenza e c:orrelazione di detti costi non ai ricavi in sé, bensì all'attività imprenditoriale svolta idonea a produrre redditi" (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 902 del 17/01/2020; v. anche Sez. 5 -, Sentenza n. 2224 del 02/02/2021); ugualmente per le otto fatture per un totale di euro 10.074,15, riguardanti l'acquisto di generi alimentari e merce varia, la CTR ha escluso la classificabilità come spese di rappresentanza "in carenza di giustificazione circa la possibilità del raggiungimento dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa" ciò conformemente alla nozione elaborata da questa Corte secondo cui, ai fini della deduzione dei costi, sono spese di rappresentanza quelle sostenute per accrescere il prestigio della impresa senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite, se non in via mediata e indiretta attraverso il conseguente aumento della sua notorietà e immagine (Sez. 5 - , Sentenza n. 10440 del 21/04/2021); -in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; -le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; P.Q.

M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 1643 d& ruolo generale dell'anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; controricorrente- per la cassazione della sentenza della C:ommissione tributaria regionale della Calabria n. 843/01/2020, depositata in data 5 marzo 2020. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - Ecoross s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria aveva rigettato l'appello proposto nei confronti dell'Agenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 3341/11/2018 della [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza di rigetto del ricorso proposto dalla società avverso avviso di accertamento con il quale, previo p.v.c. della G.d.F.- Compagnia di Rossano, l'Amministrazione aveva recuperato a tassazione, per l'anno 2010, costi per euro 22.870,00, indebitamente dedotti, ai fini Ires e Irap, e detratti, ai fini Iva, per difetto di inerenza; - l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio, per avere la CTR confermato la legittimità dell'avviso di accertamento omettendo di valutare la documentazione depositata in atti e, in particolare, un prospetto nel quale era stata indicata analiticamente l'inerenza specifica di ogni singolo costo; -il motivo è inammissibile; - l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del di. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., sez. 2, 14/06/2017, n. 14802; n. 2785 del 2021); - peraltro, trattasi all'evidenza di una "doppia conforme" di merito, sicché i mezzi in esame non sono proponibili ex art. 348 ter, quarto e quinto comma, cod. proc. civ., non avendo comunque la ricorrente assolto all'onere processuale specifico spettante le secondo il principio di diritto che «Nell'ipotesi di "doppia conforme" prevista dal quinto comma dell'art. 348 ter cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse» (Sez.. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016, Rv. 643244 - 03; Cass. n. 30276 del 2017; n. 6063 del 2022); - con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., "la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto" per avere la CTR confermato la legittimità dell'avviso di accertamento in questione per asserito difetto di inerenza delle spese dedotte ancorché, come indicato nel prospetto depositato in atti, ogni spesa fosse rispondente ai requisiti di inerenza ex art. 109 del d.P.R. n. 917/1986 e, in particolare, quelle di rappresentanza (di euro 10.074,15) fossero deducibili ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUIR nel periodo di imposta di sostenimento, in quanto rispondenti ai requisiti di inerenza di cui al DM 19/11/2008; - il motivo è inammissibile; - invero, premesso che questa Corte ha chiarito c:he: "In tema di imposte sui redditi delle società, il principio dell'inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa (e non dall'art. 75, comma 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, ora art. 109, comma 5, del medesimo d.P.R., riguardante il diverso principio della correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili) ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità (anche solo potenziale o indiretta), in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico e non assumendo rilevanza la congruità delle spese, perché il giudizio sull'inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo. Peraltro, l'onere di provare e documentare l'imponibile maturato e dunque l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto d'impresa, grava sul contribuente" (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 30366 del 21/11/2019). In tema di IVA, ai fini della detrazione di un costo, la prova dell'inerenza del medesimo quale atto d'impresa, ossia dell'esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza, incombe sul contribuente in quanto soggetto gravato dell'onere di dimostrare l'imponibile maturato (Cass., Sez. 5, Sent. n. 18904 de/ 17/07/2018), nella specie, il motivo di ricorso, pur prospettando una violazione di legge, in realtà, tende inammissibilmente ad una rivisitazione di apprezzamenti di merito, avendo la CTR, in ossequio ai principi richiamati, accertato - con una valutazione in fatto non sindacabile dinanzi al giudice di legittimità - la non correlazione dei costi sostenuti all'attività imprenditoriale svolta di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi (delle 55 fatture dell'importo complessivo di euro 22.870,00, "15 di queste per un totale di euro 3.825, 64 riguardano i costi sostenuti per manutenzione e forniture di un mezzo non identificato o risultato intestato ad altro soggetto; un'ulteriore fattura di euro 100,00 riguarda la manutenzione su autoveicolo la cui targa 8E1618X non risulta censita dall'ACI e dal PRA; altre 3 fatture riguardano l'acquisto di carburante di automezzi ... intestati a soggetti diversi dalla contribuente; altre 16 fatture per euro 5.022,36 si riferiscono a prestazioni di servizi, manutenzioni, acquisti di pezzi di ricambio e pneumatici per autoveicoli non identificati o intestati ad altro soggetto; tre fatture per euro 250,49 si riferiscono all'acquisto di merce non inerente l'attività dell'appellante - plaid, pigiama, lampade, profumi-; n. 9 fatture per euro 3.061,35 si riferiscono all'acquisto di accessori o prestazioni relativi al settore nautico non inerente con l'attività sociale"); con ciò escludendo la deducibilità delle spese contestate conformemente a quanto affermato da questa Corte secondo cui "in tema di redditi d'impresa, il requisito dell'inerenza dei costi deducibili attiene alla compatibilità, coerenza e c:orrelazione di detti costi non ai ricavi in sé, bensì all'attività imprenditoriale svolta idonea a produrre redditi" (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 902 del 17/01/2020; v. anche Sez. 5 -, Sentenza n. 2224 del 02/02/2021); ugualmente per le otto fatture per un totale di euro 10.074,15, riguardanti l'acquisto di generi alimentari e merce varia, la CTR ha escluso la classificabilità come spese di rappresentanza "in carenza di giustificazione circa la possibilità del raggiungimento dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa" ciò conformemente alla nozione elaborata da questa Corte secondo cui, ai fini della deduzione dei costi, sono spese di rappresentanza quelle sostenute per accrescere il prestigio della impresa senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite, se non in via mediata e indiretta attraverso il conseguente aumento della sua notorietà e immagine (Sez. 5 - , Sentenza n. 10440 del 21/04/2021); -in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; -le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; P.Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il
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