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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 40683/2021

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sanzione, mai sollevato in precedenza.

La novità della questione implica l'inammissibilità del motivo che la veicola.

Questa Corte ha osservato che "Qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa" (Cass. n. 32804 del 2019; Cass. n. 2038 del 2019; Cass. n. 20518 del 2008; Cass. n. 28480 del 2005).

Questa Corte ha soggiunto che "Il giudizio di cassazione ha, per sua natura, la funzione di controllare la difformità della decisione del giudice di merito dalle norme e dai principi di diritto, sicché sono precluse non soltanto le domande nuove, ma anche nuove questioni di diritto, qualora queste postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito che, come tali, sono esorbitanti dal giudizio di legittimità" (Cass. n. 15596 del 2018).

Gli altri motivi restano assorbiti.

Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la sentenza va cassata e la causa decisa nel merito con il rigetto dell'originario ricorso della ,41 contribuente e la compensazione delle spese del iu-d-567 P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso

sanzione, mai sollevato in precedenza. La novità della questione implica l'inammissibilità del motivo che la veicola. Questa Corte ha osservato che "Qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa" (Cass. n. 32804 del 2019; Cass. n. 2038 del 2019; Cass. n. 20518 del 2008; Cass. n. 28480 del 2005). Questa Corte ha soggiunto che "Il giudizio di cassazione ha, per sua natura, la funzione di controllare la difformità della decisione del giudice di merito dalle norme e dai principi di diritto, sicché sono precluse non soltanto le domande nuove, ma anche nuove questioni di diritto, qualora queste postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito che, come tali, sono esorbitanti dal giudizio di legittimità" (Cass. n. 15596 del 2018). Gli altri motivi restano assorbiti. Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la sentenza va cassata e la causa decisa nel merito con il rigetto dell'originario ricorso della ,41 contribuente e la compensazione delle spese del iu-d-567 P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso
Sentenza Cassazione n. 40683/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris