CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 ottobre 2022
Cassazione n. 45471/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2020 del TRIBUNALE di VIBO VALENTLAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; retto nao dittine Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], Ma ha concluso chiedendo che il ricorso venga qualificato come appello e trasmesso alla Corte di appello di Catanzaro f Cs tbtquipro 1.1,,,f‘ i Oli rrel flIgiji Ø'Aff. ii i /.9- io a .1'. rtoor. )/( [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di euro 200,00 di ammenda; lo assolveva da più gravi reati per non aver commesso il fatto. La contravvenzione era stata contestata con riferimento alla detenzione, senza la prescritta denuncia, di due cartucce per carabina cal. :30,06. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e assenza di motivazione con riferimento all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. La difesa dell'imputato aveva chiesto l'assoluzione dello stesso per tutti i reati contestati ma, con riferimento alla contravvenzione, in via subordinata aveva chiesto l'applicazione dell'art. 131 bis c.p. Il Tribunale non aveva riconosciuto la causa di non punibilità omettendo di fornire una motivazione di tale decisione. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude perché il ricorso per cassazione venga qualificato come appello e gli atti siano trasmessi alla Corte di appello di Catanzaro. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Benché la sentenza riporti le conclusioni della difesa di [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, con riferimento alla contravvenzione contestata, la richiesta subordinata di applicazione della causa di non punibilità dell'art, 131 bis cod. pen., la motivazione non fa menzione di tale richiesta, provvedendo il Tribunale a concedere le attenuanti generiche "perché il fatto non risulta di particolare gravità e [OSCURATO:PERSONA] ha confessato la paternità delle munizioni". Si tratta di difetto assoluto di motivazione che impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla mancata valutazione della richiesta. La mancata devoluzione di motivi relativi al merito dell'imputazione e il fatto che la presente decisione sia limitata all'omessa pronuncia sulla causa di non punibilità rendono irrevocabile l'accertamento di responsabilità e impediscono una futura declaratoria di estinzione del reato per intervenuta presc:rizione (da ultimo, Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli, Rv. 267590 - 01). La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio relativamente all'omessa pronuncia sulla possibile applicazione della causa di non punibilità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata relativamente all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. perni con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso il 28 ottobre 2022 Il Consigliere e