CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43151/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1117/12/1996 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che la censura dedotta nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - relativa alla violazione degli artt. 674, comma 1.bís cod. proc. pen. e 164, comma 4, cod. pen. e vizio di motivazione nella parte in cui il Tribunale di Chieti, quale giudice dell'esecuzione, pur riconoscendo che la circostanza ostativa alla concessione della sospensione condizionale della pena, nota al giudice della cognizione, non è stata valutata da quest'ultimo, conclude per la legittimità della revoca in executivis - è manifestamente infondata. Invero, è legittima la revoca in executivís della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d'appello, che non sia stato investito dell'impugnazione del pubblico ministero né, comunque, di formale sollecitazione di questi in ordine all'illegittimità del beneficio, atteso che il potere di revoca che, in tal caso, il giudice d'appello può esercitare anche d'ufficio, ha natura meramente facoltativa e surrogatoria rispetto a quello del giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 39190 del 09/07/2021, Stambazzi, Rv. 282076: in motivazione la Corte ha osservato che, in tal caso, ove il giudice di appello non si sia pronunciato, a seguito di impugnazione o richiesta del pubblico ministero ovvero d'ufficio, sulla questione relativa alla sussistenza della causa ostativa al riconoscimento del beneficio, non si forma giudicato preclusivo del potere di revoca in fase esecutiva). [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione nel caso in esame, proprio muovendo da tale condivisibile principio, ha correttamente osservato che non rileva che nel caso in esame il certificato aggiornato, non agli atti del primo Giudice, fosse disponibile nel fascicolo del giudizio di secondo grado, in assenza di impugnazione specifica da parte del P.m. sul capo controverso della sentenza di primo grado; e ha ritenuto, pertanto, revocabile la sospensione condizionale della pena erroneamente concessa. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. cA 2 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13