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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 1985

Cassazione n. 29305/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 11/03/1985 avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Piacenza che lo ha condannato per il reato di cui all'artt. 624 bis comma 2 c.p.

Il ricorrente lamenta, in due distinti motivi di ricorso: 1) l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla errata qualificazione del reato come furto con strappo; 2) la violazione o erronea applicazione dell'art. 597 comma 7 c.p.p., non avendo i giudici di merito compiuto un nuovo giudizio di bilanciamento in forza del riconoscimento dell'ulteriore attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. 2.1.

Quanto al primo motivo, il ricorso è inammissibile in quanto pur deducendo la mancanza di congrua risposta della Corte territoriale ai motivi di appello, si sostanzia in censure di merito, tendenti ad ottenere dalla Corte di cassazione una diversa ricostruzione dei fatti.

È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. (Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

La Corte di Appello, difatti, si confronta con le risultanze processuali già vagliate dal giudice di primo grado, e che in motivazione richiama per relationem, argomentando adeguatamente sulla ritenuta corretta qualificazione del fatto come furto con strappo.

In particolare, la Corte di Appello evidenzia che l'imputato, mostrando di pagare con una banconota da 50 euro una consumazione al bar, non aveva consegnato al barista la banconota da 50 euro predetta e gli aveva strappato di mano due banconote da 20 e una da 5 euro che il barista gli stava porgendo come resto.

Secondo giurisprudenza consolidata si configura il delitto di furto con strappo quando la violenza sia immediatamente rivolta verso la cosa (Sez. 2 - , n. 16899 del 21/02/2019, Rv. 276558 — 01): in proposito, la sentenza impugnata evidenzia che il denaro, resto della consumazione, era saldamente impugnato dal barista quando l'imputato se ne era impossessato, strappandoglielo dalle mani.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

La Corte territoriale, riconoscendo una ulteriore attenuante, compie un nuovo giudizio di bilanciamento, considerando l'attenuante equivalente alla contestata recidiva.

Va ricordato che il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità ( ex multis, Sez. 5 - n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 - 02).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così, deciso in Roma, 14 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA] estensore es.deFite /Loreda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 11/03/1985 avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Piacenza che lo ha condannato per il reato di cui all'artt. 624 bis comma 2 c.p. Il ricorrente lamenta, in due distinti motivi di ricorso: 1) l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla errata qualificazione del reato come furto con strappo; 2) la violazione o erronea applicazione dell'art. 597 comma 7 c.p.p., non avendo i giudici di merito compiuto un nuovo giudizio di bilanciamento in forza del riconoscimento dell'ulteriore attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. 2.1. Quanto al primo motivo, il ricorso è inammissibile in quanto pur deducendo la mancanza di congrua risposta della Corte territoriale ai motivi di appello, si sostanzia in censure di merito, tendenti ad ottenere dalla Corte di cassazione una diversa ricostruzione dei fatti. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). La Corte di Appello, difatti, si confronta con le risultanze processuali già vagliate dal giudice di primo grado, e che in motivazione richiama per relationem, argomentando adeguatamente sulla ritenuta corretta qualificazione del fatto come furto con strappo. In particolare, la Corte di Appello evidenzia che l'imputato, mostrando di pagare con una banconota da 50 euro una consumazione al bar, non aveva consegnato al barista la banconota da 50 euro predetta e gli aveva strappato di mano due banconote da 20 e una da 5 euro che il barista gli stava porgendo come resto. Secondo giurisprudenza consolidata si configura il delitto di furto con strappo quando la violenza sia immediatamente rivolta verso la cosa (Sez. 2 - , n. 16899 del 21/02/2019, Rv. 276558 — 01): in proposito, la sentenza impugnata evidenzia che il denaro, resto della consumazione, era saldamente impugnato dal barista quando l'imputato se ne era impossessato, strappandoglielo dalle mani. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale, riconoscendo una ulteriore attenuante, compie un nuovo giudizio di bilanciamento, considerando l'attenuante equivalente alla contestata recidiva. Va ricordato che il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità ( ex multis, Sez. 5 - n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 - 02). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così, deciso in Roma, 14 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA] estensore es.deFite /Loreda
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