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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11465/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino confermava la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Torino, in data 9.1.2018, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati di contraffazione e detenzione di monete false, in rubrica ascrittigli, in forma consumata, con riferimento a 102 monete da 1 euro rinvenute presso una baracca in Collegno, nella disponibilità dell'imputato, dove era stata rinvenuta anche la strumentazione per la contraffazione, e in forma tentata, in ordine alla contraffazione di 564 monete detenute presso l'abitazione del Ferro, sita in Rivoli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, eccependo violazione di legge e vizio di motivazione in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali; di insussistenza dell'ipotesi del tentativo; di ritenuta insussistenza della desistenza attiva e di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Con requisitoria scritta del 3.11.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il sostituto del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga rigettato.

Con memoria del 15.11.2022, pervenuta a mezzo di posta elettronica certificata, il difensore di fiducia del Ferro, avv. [OSCURATO:PERSONA], nel replicare alla requisitoria del pubblico ministero, insiste per l'accoglimento del ricorso, reiterando le proprie doglianze.

4. Il ricorso non può essere accolto, essendo fondato su motivi in parte inammissibili, in parte infondati.

5. Con il primo motivo di ricorso, l'imputato deduce vizio di motivazione e travisamento delle risultanze probatorie, sostenendo che il Ferro non sia l'artefice delle contraffazioni, avendo ricevuto le monete da terzi, e che la corte territoriale avrebbe omesso di valutare il contenuto di alcune delle conversazioni oggetto di captazione, dalle quali si evincerebbe la fondatezza dell'assunto difensivo.

Si tratta di un motivo palesemente inammissibile, per due ordini di ragioni.

Da un lato, infatti, il ricorrente non tiene nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.

In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal menzionato ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argonnentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica.

Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità in un recente e condivisibile arresto il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (cfr. Cass. Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Rv. 274816).

Tali necessari passaggi argomentativi, e in modo evidente l'ultimo, non si rinvengono nel ricorso di cui si discute, con il quale, in definitiva, l'imputato si limita a proporre, come già detto, una versione dei fatti genericamente alternativa, senza indicare puntualmente l'atto o gli atti processuali, non considerati o malamente interpretati, in grado di inficiare radicalmente il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito, non di fondare una semplice versione alternativa dei fatti.

Da altro punto di vista, non può tacersi, con riferimento agli atti processuali dì cui il ricorrente lamenta un'inadeguata valutazione da parte della corte territoriale, e, in particolare, al contenuto delle conversazioni oggetto di captazione indicate nel ricorso, la violazione del principio della cd. autosufficienza del ricorso, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga, come nel caso in esame, la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723; Cass., Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071).

Siffatta interpretazione va mantenuta ferma, come chiarito da alcuni recenti arresti, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, co. 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, dovendosi ribadire l'onere di puntuale indicazione ed allegazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419; Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432).

6. Infondato appare, invece, il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta che la condotta contestata sarebbe inidonea a integrare il tentativo di contraffazione e che comunque ricorrerebbe un'ipotesi di desistenza volontaria.

Al riguardo appare sufficiente ribadire il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 24302 del 04/05/2017, Rv. 269963; Sez. 2, n. 25264 del 10/03/2016, Rv. 267006; Sez. 2, n. 52189 del 14/09/2016, Rv. 268644).Si è, altresì, precisato, in altro condivisibile arresto, che in tema di tentativo, l'idoneità degli atti non va valutata con riferimento ad un criterio probabilistico di realizzazione dell'intento delittuoso, bensì in relazione alla possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l'agente si propone, configurandosi invece un reato impossibile per inidoneità degli atti, ai sensi dell'art. 49, c.p., in presenza di un'inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato che sia assoluta e indipendente da cause estranee ed estrinseche, di modo che l'azione, valutata "ex ante" e in relazione alla sua realizzazione secondo quanto originariamente voluto dall'agente, risulti del tutto priva della capacità di attuare il proposito criminoso (cfr. Sez. 5, n. 15665 del 11/03/2019, Rv. 275907).

Applicando tali principi alla fattispecie in esame non è revocabile indubbio la sussistenza del tentativo, con riferimento alle 564 monete dal formato simile a quello della moneta da 1 euro, non punzonate rinvenute nell'appartamento di Rivoli, apparendo decisiva al riguardo, come evidenziato dalla corte territoriale con motivazione affatto manifestamente illogica o contraddittoria, la circostanza che nella baracca di Collegno, nella disponibilità dell'imputato, sono state rinvenute anche cento monete da 1 euro, "contraffatte in ogni elemento, a riprova del fatto che l'attività di completamento della falsificazione avveniva in quel luogo, dove era allocata l'attrezzatura", del pari riconducibile al ricorrente, costituita da una pressa manuale e da una punzonatrice, "entrambe, non a caso, prive del numero di serie, funzionanti e collegate alla rete elettrica" (cfr. pp. 5-6- della sentenza di appello).

Ponendosi, infatti, al momento in cui venne scoperta nell'abitazione del prevenuto la presenza delle 564 monete dal formato simile a quello della moneta da 1 euro, non punzonate, risulta evidente, tenuto conto di quanto scoperto nella baracca di Collegno, la possibilità concreta di realizzazione dell'intento delittuoso, rappresentato dall'ulteriore falsificazione delle monete non ancora completate, avendo il Ferro già iniziato ad attuare il suo piano criminoso, procedendo, con mezzi del tutto idonei, alla falsificazione delle monete da 1 euro.

Generico e manifestamente infondato deve ritenersi l'ulteriore rilievo, contenuto nel secondo motivo di ricorso, in punto di mancato riconoscimento in favore dell'imputato della prospettata desistenza, che presuppone, al pari del recesso attivo, una scelta volontaria dell'agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni (cfr. Cass., Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, rv. 275647).

Nel caso in esame del tutto indebitamente l'imputato pretende di dedurre la desistenza da un passaggio del contenuto dell'annotazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui gli agenti operanti osservano che il Ferro "sembrerebbe incline a desistere - almeno temporaneamente - per difficoltà tecniche dalla prosecuzione delle attività lecite" (cfr. p. 9 del ricorso).

Orbene, in disparte la pur rilevante considerazione che la pretesa "desistenza" è ancorata ad una valutazione in termini di incertezza operata dagli organi investigativi, quel che rileva è soprattutto il dato che essa non si presenta come il frutto di una scelta volontaria del Ferro, ma di una decisione imposta dall'esterno, vale a dire da "difficoltà tecniche".

7. Inammissibile appare il terzo motivo di ricorso, in quanto manifestamente infondato e tale da involgere valutazioni sul merito del trattamento sanzionatorio, non consentite in questa sede di legittimità.

E invero, come affermato dall'orientamento da tempo dominante nella giurisprudenza di legittimità, in tema di circostanze attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l'affermata insussistenza.

Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita, essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (cfr., ex plurimis, Cassazione penale, sez.

IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez.

III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172).

Orbene la corte territoriale ha correttamente individuato nell'esistenza a carico dell'imputato di un precedente penale per furto, ricettazione e soppressione di atti, pur se risalente nel tempo, in uno con la mancanza di elementi da valutare positivamente, l'ostacolo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, facendo, pertanto, corretto uso dei criteri fissati dall'art. 133, c.p., conformemente all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, che giustifica il diniego delle attenuanti generiche anche solo sulla base dell'esistenza di precedenti penali ovvero della gravità dei fatti per cui si procede (cfr., ex plurimis, Cass., sez.

IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez.

III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172; Cass., Sez. 5, n. 39473 del 13/06/2013, Rv. 257200; Cass., Sez. 6, n. 22274 del 29/03/2012, Rv. 252783).

I rilievi difensivi che contestano tale valutazione, alla luce del fatto che il precedente penale è di molto risalente nel tempo; che la scelta di non collaborare dell'imputato non può essere valutata in suo danno e che la corte territoriale non ha preso in considerazione gli argomenti difensivi riguardanti la "lievità" del fatto commesso, la correttezza del comportamento processuale, l'atteggiamento collaborativo serbato dall'imputato nella fase delle indagini preliminari e la spontanea desistenza, risultano, come sì è detto, manifestamente infondati e di natura meramente fattuale.

8. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino confermava la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Torino, in data 9.1.2018, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati di contraffazione e detenzione di monete false, in rubrica ascrittigli, in forma consumata, con riferimento a 102 monete da 1 euro rinvenute presso una baracca in Collegno, nella disponibilità dell'imputato, dove era stata rinvenuta anche la strumentazione per la contraffazione, e in forma tentata, in ordine alla contraffazione di 564 monete detenute presso l'abitazione del Ferro, sita in Rivoli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, eccependo violazione di legge e vizio di motivazione in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali; di insussistenza dell'ipotesi del tentativo; di ritenuta insussistenza della desistenza attiva e di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Con requisitoria scritta del 3.11.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il sostituto del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga rigettato. Con memoria del 15.11.2022, pervenuta a mezzo di posta elettronica certificata, il difensore di fiducia del Ferro, avv. [OSCURATO:PERSONA], nel replicare alla requisitoria del pubblico ministero, insiste per l'accoglimento del ricorso, reiterando le proprie doglianze. 4. Il ricorso non può essere accolto, essendo fondato su motivi in parte inammissibili, in parte infondati. 5. Con il primo motivo di ricorso, l'imputato deduce vizio di motivazione e travisamento delle risultanze probatorie, sostenendo che il Ferro non sia l'artefice delle contraffazioni, avendo ricevuto le monete da terzi, e che la corte territoriale avrebbe omesso di valutare il contenuto di alcune delle conversazioni oggetto di captazione, dalle quali si evincerebbe la fondatezza dell'assunto difensivo. Si tratta di un motivo palesemente inammissibile, per due ordini di ragioni. Da un lato, infatti, il ricorrente non tiene nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal menzionato ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argonnentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità in un recente e condivisibile arresto il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (cfr. Cass. Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Rv. 274816). Tali necessari passaggi argomentativi, e in modo evidente l'ultimo, non si rinvengono nel ricorso di cui si discute, con il quale, in definitiva, l'imputato si limita a proporre, come già detto, una versione dei fatti genericamente alternativa, senza indicare puntualmente l'atto o gli atti processuali, non considerati o malamente interpretati, in grado di inficiare radicalmente il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito, non di fondare una semplice versione alternativa dei fatti. Da altro punto di vista, non può tacersi, con riferimento agli atti processuali dì cui il ricorrente lamenta un'inadeguata valutazione da parte della corte territoriale, e, in particolare, al contenuto delle conversazioni oggetto di captazione indicate nel ricorso, la violazione del principio della cd. autosufficienza del ricorso, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga, come nel caso in esame, la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723; Cass., Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071). Siffatta interpretazione va mantenuta ferma, come chiarito da alcuni recenti arresti, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, co. 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, dovendosi ribadire l'onere di puntuale indicazione ed allegazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419; Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432). 6. Infondato appare, invece, il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta che la condotta contestata sarebbe inidonea a integrare il tentativo di contraffazione e che comunque ricorrerebbe un'ipotesi di desistenza volontaria. Al riguardo appare sufficiente ribadire il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 24302 del 04/05/2017, Rv. 269963; Sez. 2, n. 25264 del 10/03/2016, Rv. 267006; Sez. 2, n. 52189 del 14/09/2016, Rv. 268644).Si è, altresì, precisato, in altro condivisibile arresto, che in tema di tentativo, l'idoneità degli atti non va valutata con riferimento ad un criterio probabilistico di realizzazione dell'intento delittuoso, bensì in relazione alla possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l'agente si propone, configurandosi invece un reato impossibile per inidoneità degli atti, ai sensi dell'art. 49, c.p., in presenza di un'inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato che sia assoluta e indipendente da cause estranee ed estrinseche, di modo che l'azione, valutata "ex ante" e in relazione alla sua realizzazione secondo quanto originariamente voluto dall'agente, risulti del tutto priva della capacità di attuare il proposito criminoso (cfr. Sez. 5, n. 15665 del 11/03/2019, Rv. 275907). Applicando tali principi alla fattispecie in esame non è revocabile indubbio la sussistenza del tentativo, con riferimento alle 564 monete dal formato simile a quello della moneta da 1 euro, non punzonate rinvenute nell'appartamento di Rivoli, apparendo decisiva al riguardo, come evidenziato dalla corte territoriale con motivazione affatto manifestamente illogica o contraddittoria, la circostanza che nella baracca di Collegno, nella disponibilità dell'imputato, sono state rinvenute anche cento monete da 1 euro, "contraffatte in ogni elemento, a riprova del fatto che l'attività di completamento della falsificazione avveniva in quel luogo, dove era allocata l'attrezzatura", del pari riconducibile al ricorrente, costituita da una pressa manuale e da una punzonatrice, "entrambe, non a caso, prive del numero di serie, funzionanti e collegate alla rete elettrica" (cfr. pp. 5-6- della sentenza di appello). Ponendosi, infatti, al momento in cui venne scoperta nell'abitazione del prevenuto la presenza delle 564 monete dal formato simile a quello della moneta da 1 euro, non punzonate, risulta evidente, tenuto conto di quanto scoperto nella baracca di Collegno, la possibilità concreta di realizzazione dell'intento delittuoso, rappresentato dall'ulteriore falsificazione delle monete non ancora completate, avendo il Ferro già iniziato ad attuare il suo piano criminoso, procedendo, con mezzi del tutto idonei, alla falsificazione delle monete da 1 euro. Generico e manifestamente infondato deve ritenersi l'ulteriore rilievo, contenuto nel secondo motivo di ricorso, in punto di mancato riconoscimento in favore dell'imputato della prospettata desistenza, che presuppone, al pari del recesso attivo, una scelta volontaria dell'agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni (cfr. Cass., Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, rv. 275647). Nel caso in esame del tutto indebitamente l'imputato pretende di dedurre la desistenza da un passaggio del contenuto dell'annotazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui gli agenti operanti osservano che il Ferro "sembrerebbe incline a desistere - almeno temporaneamente - per difficoltà tecniche dalla prosecuzione delle attività lecite" (cfr. p. 9 del ricorso). Orbene, in disparte la pur rilevante considerazione che la pretesa "desistenza" è ancorata ad una valutazione in termini di incertezza operata dagli organi investigativi, quel che rileva è soprattutto il dato che essa non si presenta come il frutto di una scelta volontaria del Ferro, ma di una decisione imposta dall'esterno, vale a dire da "difficoltà tecniche". 7. Inammissibile appare il terzo motivo di ricorso, in quanto manifestamente infondato e tale da involgere valutazioni sul merito del trattamento sanzionatorio, non consentite in questa sede di legittimità. E invero, come affermato dall'orientamento da tempo dominante nella giurisprudenza di legittimità, in tema di circostanze attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita, essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (cfr., ex plurimis, Cassazione penale, sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172). Orbene la corte territoriale ha correttamente individuato nell'esistenza a carico dell'imputato di un precedente penale per furto, ricettazione e soppressione di atti, pur se risalente nel tempo, in uno con la mancanza di elementi da valutare positivamente, l'ostacolo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, facendo, pertanto, corretto uso dei criteri fissati dall'art. 133, c.p., conformemente all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, che giustifica il diniego delle attenuanti generiche anche solo sulla base dell'esistenza di precedenti penali ovvero della gravità dei fatti per cui si procede (cfr., ex plurimis, Cass., sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172; Cass., Sez. 5, n. 39473 del 13/06/2013, Rv. 257200; Cass., Sez. 6, n. 22274 del 29/03/2012, Rv. 252783). I rilievi difensivi che contestano tale valutazione, alla luce del fatto che il precedente penale è di molto risalente nel tempo; che la scelta di non collaborare dell'imputato non può essere valutata in suo danno e che la corte territoriale non ha preso in considerazione gli argomenti difensivi riguardanti la "lievità" del fatto commesso, la correttezza del comportamento processuale, l'atteggiamento collaborativo serbato dall'imputato nella fase delle indagini preliminari e la spontanea desistenza, risultano, come sì è detto, manifestamente infondati e di natura meramente fattuale. 8. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, a
Sentenza Cassazione n. 11465/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris