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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 00846/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 11 novembre 2020 la Corte di Appello di Catanzaro ha rigettato la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta all'ingiusta detenzione subita in custodia cautelare in carcere, relativamente al periodo compreso fra il 27 ed il 30 dicembre 2006 ed indi agli arresti domiciliari sino al 20 aprile 2008, in quanto gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., da cui il medesimo veniva assolto con sentenza del giudice di prime cure, con la formula "perché il fatto non sussiste", confermata dalla Corte di appello di Catania, divenuta irrevocabile.

2. L'ordinanza di rigetto ha ritenuto la sussistenza di una colpa grave dell'interessato, ai sensi dell'art. 314, comma 1^ cod. proc. pen., sinergica all'applicazione della misura, per avere [OSCURATO:PERSONA] intrattenuto rapporti di stretta vicinanza con il clan Maesano per conto del quale amministrava il villaggio turistico Prialonga.

La Corte della riparazione ricorda che secondo la sentenza di primo grado gli appartenenti alla cosca Maesano più che determinare la nomina di [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore del villaggio turistico, la assecondarono e, nondimeno, benché il suo comportamento dovesse ritenersi scriminato sulla base del dato sociologico dell'obbligata convivenza sul territorio con fenomeni criminali endemici, egli si mostrò contiguo all'associazione per i vantaggi che ne traeva.

Siffatto giudizio è stato confermato dalla sentenza di secondo grado, a seguito dell'appello del pubblico ministero, essendo emerso che la gestione di [OSCURATO:PERSONA] si era posta in continuità con la precedente, anche per la necessità di rispettare gli equilibri imposti dalla famiglia Maesano, pur prendendo le distanze dal contesto associativo.

In questo quadro, giudice della riparazione, nel valutare la sussistenza della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, osserva che la condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] ha gravemente influenzato l'adozione ed il mantenimento della misura cautelare, in considerazione del fatto che -a differenza di altri imputati ed in particolare di [OSCURATO:PERSONA] che aveva consistenti interessi immobiliari nel villaggio- egli, in più occasioni, aveva rivendicato la sua appartenenza all'associazione, benché le sentenze di merito avessero giudicato le sue dichiarazioni come semplici vanterie.

Questa circostanza e le frequentazioni ambigue sono state ritenute dalla Corte territoriale, tali da ingenerare, insieme ad altri elementi, la falsa apparenza del reato (si richiama l'intercettazione del 10 ottobre 2004 fra [OSCURATO:PERSONA], in cui egli riferisce al suo interlocutore che [OSCURATO:PERSONA] l'avrebbe rassicurato sulla sua intoccabilità, in occasione di una controversia con altra famiglia mafiosa).

3. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, [OSCURATO:PERSONA] affidandolo ad un unico articolato motivo, con cui lamenta la violazione della legge processuale penale in relazione all'art. 314 cod.proc. pen. , nonché il vizio di motivazione.

Sostiene che la Corte territoriale, anziché riferirsi al contenuto delle sentenze di merito, ha tratto elementi sulla contiguità dell'interessato alla cosca Maesano dai motivi di appello proposti dal pubblico ministero, di cui riporta alcuni passi sintetizzati nella decisione di seconda cura.

Osserva che ciò vizia irrimediabilmente le conclusioni del provvedimento gravato, che, peraltro, incorre in grave contraddizione nella parte in cui dà atto che [OSCURATO:PERSONA] prendeva le distanze dai Maesano, per poi, invece, affermare la sua contiguità alla cosca.

Invero, l'ordinanza non riporta il contenuto della conversazione trascritta dalla Corte di merito (a pag. 23) da cui emerge, al contrario, l'assoluta distanza dell'interessato dagli affari dei [OSCURATO:PERSONA] mi trovo in grosse difficoltà.

Io non sono abituato a trattare con quella gente lì.

Vai a denunciarmi...tu lo sai che io non c'entro (...) in queste storie, no ? (...) è una vita che siete amministrati da questa gente e ora vieni e mi...].

Aggiunge che queste captazioni erano già a disposizione del G.I.P. e dimostravano la sua estraneità al delitto contestato.

D'altro canto proprio il G.I.P. aveva escluso la sussistenza del quadro indiziario in ordine all'estorsione diretta ad assicurarsi l'amministrazione del villaggio, la cui gestione, dunque, già all'epoca dell'applicazione della misura, non poteva ritenersi utile ad affermare la prossimità di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione 'ndranghetista.

Assume che il giudice della riparazione incorre nel travisamento della prova laddove affronta l'intercettazione nella quale -secondo la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sostenuto con il suo interlocutore che [OSCURATO:PERSONA] l'avrebbe detto 'intoccabile', perché in quel dialogo in nessun passaggio si parla dell'intoccabilità di [OSCURATO:PERSONA], discorrendosi di problemi del condominio e della volontà di [OSCURATO:PERSONA] di ricorrere all'autorità giudiziaria per risolvere le relative controversie.

Infine -diversamente da quanto affermato dal giudice della riparazione- non risulta dalle sentenze di merito che in più occasioni il medesimo abbia rivendicato la sua appartenenza alla famiglia mafiosa, dandosi, al contrario, atto che in una sola occasione egli si sarebbe compiaciuto di essere amico dei mafiosi.

Tanto che i giudici di merito considerano questa 'una mera ed isolata vanteria' che non comporta la rappresentazione della sua intraneità al sodalizio.

Rileva che ulteriore sintomo della contraddittorietà della motivazione emerge laddove non tiene conto che l'indennizzo è stato riconosciuto al coimputato [OSCURATO:PERSONA], nonostante l'identità delle posizioni e benché dalla sentenza assolutoria fossero emerse le sue frequentazioni ambigue con appartenenti al clan Maesano, giustificate dalla necessità di tutelare interessi economici relativi a proprietà immobiliari all'interno del villaggio.

Invero, anche [OSCURATO:PERSONA] era portatore di interessi rilevanti, in quanto proprietario di beni immobili nel villaggio ed in quanto amministratore del villaggio, carica che intendeva mantenere e per dare esecuzione alla quale aveva dovuto uniformarsi alla gestione di compromesso del precedente gestore.

Conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

4. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso.

5. Con memoria ritualmente depositata il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, il suo rigetto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. Premesso che la cognizione del giudice di legittimità nei procedimenti per il riconoscimento dell'equa riparazione a seguito di ingiusta detenzione è limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, va ricordato che elemento connotante il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è la totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché lo scopo è quello di valutare l'idoneità del quadro probatorio a trarre in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti dell'adozione di una misura cautelare, unitamente ed in forza di una condotta gravemente negligente od imprudente dell'imputato, che abbia così colposamente indotto quello che l'esito assolutorio nel merito, dimostrerà essere stato un errore.

L'esame della condotta dell'imputato deve, nondimeno, essere valutata ex ante per verificare se essa abbia costituito nel rapporto di causa- effetto, pur in presenza di un errore dell'autorità procedente, il presupposto della falsa apparenza dell'illecito penale (cfr. (Sez.

Unite, n. 32383 del 27.5.2010, D'Ambrosio, rv. 247664; Sez.

Un. 26.6.2002, [OSCURATO:PERSONA]).

Il giudice della riparazione deve, dunque, chiedersi se nell'ingenerare l'errore in cui è incorso il giudice della cautela -rimediato dalla successiva sentenza di assoluzione, confermata in appello- abbia giocato un ruolo la condotta tenuta da colui che richiede la riparazione, tale da contribuire con dolo o colpa grave alla falsa apparenza dell'illecito penale.

3. In questo caso la Corte di appello individua la condotta ostativa, ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., negli atteggiamenti extraprocessuali tenuti da [OSCURATO:PERSONA], intrinsecamente connessi fra loro, consistiti, da un lato, nella frequentazione di appartenenti al clan Meisano, dall'altro, nella vanteria del medesimo di far parte dell'associazione ed infine, nell'affermazione che Bumabca avrebbe fatto al suo interlocutorè, nel corso di un dialogo intercettato, secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe assicurato che [OSCURATO:PERSONA] era intoccabile.

Il ricorrente contesta il travisamento di quest'ultima conversazione, nella quale non si sarebbe fatto riferimento alla protezione assicurata da [OSCURATO:PERSONA], e rileva, peraltro, che l'isolato episodio in cui [OSCURATO:PERSONA] ha millantato di essere 'amico dei mafiosi', ma non intraneo, non può costituire di per sé un elemento decisivo sotto il profilo della colpa grave.

4. Ora, questa Corte ha ripetutamente affermato che le frequentazioni ambigue con soggetti contigui all'ambiente criminale, che siano idonee ad essere oggettivamente interpretate come complicità, sono segni certamente sufficienti a creare la falsa rappresentazione del reato posta a fondamento del provvedimento custodiale.

Si tratta, infatti, di condotte che per la loro prossimità all'ambiente criminale possono facilmente indurre l'apparenza della partecipazione al reato.

E che, in quanto macroscopicamente imprudenti, e causalmente connesse con la con la decisione adottata nei confronti dell'interessato, ben possono essere inquadrate nella colpa grave.

5. La Corte territoriale svolge sul punto un esame completo ed analitico del materiale a sua disposizione, soffermandosi sull'equivocità del comportamento di [OSCURATO:PERSONA], consistito nell'avere egli trattenuto rapporti con esponenti del clan Meisano, nell'essersi posto in continuità con la precedente gestione del villaggio turistico, ritenendo di dover rispettare gli equilibri consolidatisi.

In questo quadro, non contraddetto dal ricorrente che, tuttavia, non lo considera evocativo di una condotta equivocabile, si innesta la condotta, non negata dalla difesa, dell'essersi [OSCURATO:PERSONA] presentato come amico di mafiosi di rango.

Questo, che il ricorrente ritiene una mera ed isolata vanteria, viene considerato dal giudice della riparazione fra gli elementi che hanno concorso, ex ante, a corroborare un giudizio prognostico di colpevolezza, inducendo in errore l'autorità giudiziaria sulla sussistenza del reato.

6. Rispetto a questo ragionamento il ricorso non svolge una critica efficace, posto che si limita a frammentare le fonti a disposizione del giudice della cautela, esaminandole atomisticamente, senza disporle in una cornice unitaria, per valutare se il loro complesso fosse idoneo a rivelare l'esistenza di quel compendio probatorio sufficiente all'emissione della misura, che proprio i comportamenti tenuti dall'interessato -e non solo gli elementi esterni- avevano contribuito a consolidare.

In altre parole, il ricorrente, anziché interrogarsi sulla forza sinergica della condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla causazione dell'errore sfociato nell'emissione e nel mantenimento della misura custodiale, formula considerazioni ex post, non negando le condotte, la cui materiale esistenza ha trovato conferma nelle sentenze di assoluzione, ma semplicemente parcellizzando il loro significato indiziario, al fine di dimostrare che dalle medesime non era possibile ricavare il necessario compendio sotteso al provvedimento cautelare.

Nondimeno, un simile argomentare non tiene in considerazione che l'art. 314 5 cod. proc. pen. non richiede affatto che la condotta dell'interessato per essere ostativa alla concessione dell'indennizzio per l'ingiusta detenzione, sia da sola causa della misura cautelare adottata, essendo suffiiciente che essa costituisca una concausa dell'errore.

E non può ragionevolmente ritenersi che non contribuisca alla sua determinazione l'avere proseguito nella gestione del villaggio, mantenendo l'equilibrio consolidatosi con la gestione del villaggio precedente, al fine di non urtare gli interessi del clan Meisano, ma soprattutto l'essersi vantato di essere amico dei suoi componenti.

Si tratta, infatti, di condotte che certamente dimostrano non solo la vicinanza all'ambiente criminale, ma che, in una fase come quella cautelare, ben possono concorrere a determinare la falsa rappresentazione dell'appartenenza ad un sodalizio criminale.

E ciò, ancorché successivamente, nel più compiuto giudizio di merito, esse, seppure ritenute materialmente esistenti, si rivelino prive della consistenza probatoria necessaria all'affermazione della responsabilità penale, perché giustificate, da un lato, dall'esigenza di convivere con fenomeni criminali endemici, dall'altro, dalla mera vanità dell'interessato nel mostrarsi, in siffatto ambiente, come persona legata da sentimenti di amicizia alla consorteria che su quel territorio svolgeva i proprii affari.

In questa prospettiva, che la Corte chiarisce analiticamente, perdono significato le eventuali inesattezze con cui viene riportato anziché il testo della sentenza di secondo grado il contenuto dell'atto di appello del pubblico ministero, esposto dalla decisione di merito, o quelle relative alla lettura della conversazione intercettata del 10 ottobre 2004; perché il tessuto motivazionale dell'ordinanza impugnata regge anche espungendo siffatti elementi.

7. Deve, infine, escludersi che possano rilevare in sede di valutazione del diritto alla riparazione eventuali decisioni sul riconoscimento dell'indennizzo in favore di coimputati con posizioni analoghe a quelle dell'interessato che formula la domanda oggetto del giudizio.

Invero, la verifica della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 314 cod. proc. pen. non può che svolgersi caso per caso, in relazione alle condotte tenute da ciascuno prima e nel corso del procedimento penale, sicché nessuna comparazione può essere invocata fra la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e quella del coimputato [OSCURATO:PERSONA], cui la provvidenza è stata riconosciuta in altro procedimento.

8. L'ordinanza impugnata si fonda, dunque, su assunti del tutto condivisibili, poiché principio di autoresponsabilità, che incombe su ciascuno, impedisce di ricorrere alla regola solidaristica sottesa al diritto all'equa riparazione, non solo in presenza di una condotta volta alla realizzazione di un evento voluto confliggente con una prescrizione di legge, ma anche a fronte di una condotta consapevole che -valutata dal giudice della riparazione secondo le ordinarie regole di esperienza- sia tale da creare una situazione di allarme sociale che imponga l'intervento dell'autorità giudiziaria (cfr. Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri).

E' pertanto, in questo senso, gravemente colposo quel comportamento che pur non integrando il reato, ponga in essere -per grave negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari- una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (ancora Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri).

9. Queste valutazioni sono state correttamente svolte dalla Corte secondo i principi appena enunciati, con la conseguenza dell'integrazione di quella colpa grave che l'art. 314 cod. proc. pen., ritiene ostativa all'equa riparazione per ingiusta detenzione.

10. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute in questo giudizio di legittimità dal Ministero dell'Economia e delle Finanze da liquidarsi in complessivi euro mille.

P.Q.

M .

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 11 novembre 2020 la Corte di Appello di Catanzaro ha rigettato la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta all'ingiusta detenzione subita in custodia cautelare in carcere, relativamente al periodo compreso fra il 27 ed il 30 dicembre 2006 ed indi agli arresti domiciliari sino al 20 aprile 2008, in quanto gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., da cui il medesimo veniva assolto con sentenza del giudice di prime cure, con la formula "perché il fatto non sussiste", confermata dalla Corte di appello di Catania, divenuta irrevocabile. 2. L'ordinanza di rigetto ha ritenuto la sussistenza di una colpa grave dell'interessato, ai sensi dell'art. 314, comma 1^ cod. proc. pen., sinergica all'applicazione della misura, per avere [OSCURATO:PERSONA] intrattenuto rapporti di stretta vicinanza con il clan Maesano per conto del quale amministrava il villaggio turistico Prialonga. La Corte della riparazione ricorda che secondo la sentenza di primo grado gli appartenenti alla cosca Maesano più che determinare la nomina di [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore del villaggio turistico, la assecondarono e, nondimeno, benché il suo comportamento dovesse ritenersi scriminato sulla base del dato sociologico dell'obbligata convivenza sul territorio con fenomeni criminali endemici, egli si mostrò contiguo all'associazione per i vantaggi che ne traeva. Siffatto giudizio è stato confermato dalla sentenza di secondo grado, a seguito dell'appello del pubblico ministero, essendo emerso che la gestione di [OSCURATO:PERSONA] si era posta in continuità con la precedente, anche per la necessità di rispettare gli equilibri imposti dalla famiglia Maesano, pur prendendo le distanze dal contesto associativo. In questo quadro, giudice della riparazione, nel valutare la sussistenza della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, osserva che la condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] ha gravemente influenzato l'adozione ed il mantenimento della misura cautelare, in considerazione del fatto che -a differenza di altri imputati ed in particolare di [OSCURATO:PERSONA] che aveva consistenti interessi immobiliari nel villaggio- egli, in più occasioni, aveva rivendicato la sua appartenenza all'associazione, benché le sentenze di merito avessero giudicato le sue dichiarazioni come semplici vanterie. Questa circostanza e le frequentazioni ambigue sono state ritenute dalla Corte territoriale, tali da ingenerare, insieme ad altri elementi, la falsa apparenza del reato (si richiama l'intercettazione del 10 ottobre 2004 fra [OSCURATO:PERSONA], in cui egli riferisce al suo interlocutore che [OSCURATO:PERSONA] l'avrebbe rassicurato sulla sua intoccabilità, in occasione di una controversia con altra famiglia mafiosa). 3. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, [OSCURATO:PERSONA] affidandolo ad un unico articolato motivo, con cui lamenta la violazione della legge processuale penale in relazione all'art. 314 cod.proc. pen. , nonché il vizio di motivazione. Sostiene che la Corte territoriale, anziché riferirsi al contenuto delle sentenze di merito, ha tratto elementi sulla contiguità dell'interessato alla cosca Maesano dai motivi di appello proposti dal pubblico ministero, di cui riporta alcuni passi sintetizzati nella decisione di seconda cura. Osserva che ciò vizia irrimediabilmente le conclusioni del provvedimento gravato, che, peraltro, incorre in grave contraddizione nella parte in cui dà atto che [OSCURATO:PERSONA] prendeva le distanze dai Maesano, per poi, invece, affermare la sua contiguità alla cosca. Invero, l'ordinanza non riporta il contenuto della conversazione trascritta dalla Corte di merito (a pag. 23) da cui emerge, al contrario, l'assoluta distanza dell'interessato dagli affari dei [OSCURATO:PERSONA] mi trovo in grosse difficoltà. Io non sono abituato a trattare con quella gente lì. Vai a denunciarmi...tu lo sai che io non c'entro (...) in queste storie, no ? (...) è una vita che siete amministrati da questa gente e ora vieni e mi...]. Aggiunge che queste captazioni erano già a disposizione del G.I.P. e dimostravano la sua estraneità al delitto contestato. D'altro canto proprio il G.I.P. aveva escluso la sussistenza del quadro indiziario in ordine all'estorsione diretta ad assicurarsi l'amministrazione del villaggio, la cui gestione, dunque, già all'epoca dell'applicazione della misura, non poteva ritenersi utile ad affermare la prossimità di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione 'ndranghetista. Assume che il giudice della riparazione incorre nel travisamento della prova laddove affronta l'intercettazione nella quale -secondo la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sostenuto con il suo interlocutore che [OSCURATO:PERSONA] l'avrebbe detto 'intoccabile', perché in quel dialogo in nessun passaggio si parla dell'intoccabilità di [OSCURATO:PERSONA], discorrendosi di problemi del condominio e della volontà di [OSCURATO:PERSONA] di ricorrere all'autorità giudiziaria per risolvere le relative controversie. Infine -diversamente da quanto affermato dal giudice della riparazione- non risulta dalle sentenze di merito che in più occasioni il medesimo abbia rivendicato la sua appartenenza alla famiglia mafiosa, dandosi, al contrario, atto che in una sola occasione egli si sarebbe compiaciuto di essere amico dei mafiosi. Tanto che i giudici di merito considerano questa 'una mera ed isolata vanteria' che non comporta la rappresentazione della sua intraneità al sodalizio. Rileva che ulteriore sintomo della contraddittorietà della motivazione emerge laddove non tiene conto che l'indennizzo è stato riconosciuto al coimputato [OSCURATO:PERSONA], nonostante l'identità delle posizioni e benché dalla sentenza assolutoria fossero emerse le sue frequentazioni ambigue con appartenenti al clan Maesano, giustificate dalla necessità di tutelare interessi economici relativi a proprietà immobiliari all'interno del villaggio. Invero, anche [OSCURATO:PERSONA] era portatore di interessi rilevanti, in quanto proprietario di beni immobili nel villaggio ed in quanto amministratore del villaggio, carica che intendeva mantenere e per dare esecuzione alla quale aveva dovuto uniformarsi alla gestione di compromesso del precedente gestore. Conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 4. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso. 5. Con memoria ritualmente depositata il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, il suo rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Premesso che la cognizione del giudice di legittimità nei procedimenti per il riconoscimento dell'equa riparazione a seguito di ingiusta detenzione è limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, va ricordato che elemento connotante il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è la totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché lo scopo è quello di valutare l'idoneità del quadro probatorio a trarre in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti dell'adozione di una misura cautelare, unitamente ed in forza di una condotta gravemente negligente od imprudente dell'imputato, che abbia così colposamente indotto quello che l'esito assolutorio nel merito, dimostrerà essere stato un errore. L'esame della condotta dell'imputato deve, nondimeno, essere valutata ex ante per verificare se essa abbia costituito nel rapporto di causa- effetto, pur in presenza di un errore dell'autorità procedente, il presupposto della falsa apparenza dell'illecito penale (cfr. (Sez. Unite, n. 32383 del 27.5.2010, D'Ambrosio, rv. 247664; Sez. Un. 26.6.2002, [OSCURATO:PERSONA]). Il giudice della riparazione deve, dunque, chiedersi se nell'ingenerare l'errore in cui è incorso il giudice della cautela -rimediato dalla successiva sentenza di assoluzione, confermata in appello- abbia giocato un ruolo la condotta tenuta da colui che richiede la riparazione, tale da contribuire con dolo o colpa grave alla falsa apparenza dell'illecito penale. 3. In questo caso la Corte di appello individua la condotta ostativa, ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., negli atteggiamenti extraprocessuali tenuti da [OSCURATO:PERSONA], intrinsecamente connessi fra loro, consistiti, da un lato, nella frequentazione di appartenenti al clan Meisano, dall'altro, nella vanteria del medesimo di far parte dell'associazione ed infine, nell'affermazione che Bumabca avrebbe fatto al suo interlocutorè, nel corso di un dialogo intercettato, secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe assicurato che [OSCURATO:PERSONA] era intoccabile. Il ricorrente contesta il travisamento di quest'ultima conversazione, nella quale non si sarebbe fatto riferimento alla protezione assicurata da [OSCURATO:PERSONA], e rileva, peraltro, che l'isolato episodio in cui [OSCURATO:PERSONA] ha millantato di essere 'amico dei mafiosi', ma non intraneo, non può costituire di per sé un elemento decisivo sotto il profilo della colpa grave. 4. Ora, questa Corte ha ripetutamente affermato che le frequentazioni ambigue con soggetti contigui all'ambiente criminale, che siano idonee ad essere oggettivamente interpretate come complicità, sono segni certamente sufficienti a creare la falsa rappresentazione del reato posta a fondamento del provvedimento custodiale. Si tratta, infatti, di condotte che per la loro prossimità all'ambiente criminale possono facilmente indurre l'apparenza della partecipazione al reato. E che, in quanto macroscopicamente imprudenti, e causalmente connesse con la con la decisione adottata nei confronti dell'interessato, ben possono essere inquadrate nella colpa grave. 5. La Corte territoriale svolge sul punto un esame completo ed analitico del materiale a sua disposizione, soffermandosi sull'equivocità del comportamento di [OSCURATO:PERSONA], consistito nell'avere egli trattenuto rapporti con esponenti del clan Meisano, nell'essersi posto in continuità con la precedente gestione del villaggio turistico, ritenendo di dover rispettare gli equilibri consolidatisi. In questo quadro, non contraddetto dal ricorrente che, tuttavia, non lo considera evocativo di una condotta equivocabile, si innesta la condotta, non negata dalla difesa, dell'essersi [OSCURATO:PERSONA] presentato come amico di mafiosi di rango. Questo, che il ricorrente ritiene una mera ed isolata vanteria, viene considerato dal giudice della riparazione fra gli elementi che hanno concorso, ex ante, a corroborare un giudizio prognostico di colpevolezza, inducendo in errore l'autorità giudiziaria sulla sussistenza del reato. 6. Rispetto a questo ragionamento il ricorso non svolge una critica efficace, posto che si limita a frammentare le fonti a disposizione del giudice della cautela, esaminandole atomisticamente, senza disporle in una cornice unitaria, per valutare se il loro complesso fosse idoneo a rivelare l'esistenza di quel compendio probatorio sufficiente all'emissione della misura, che proprio i comportamenti tenuti dall'interessato -e non solo gli elementi esterni- avevano contribuito a consolidare. In altre parole, il ricorrente, anziché interrogarsi sulla forza sinergica della condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla causazione dell'errore sfociato nell'emissione e nel mantenimento della misura custodiale, formula considerazioni ex post, non negando le condotte, la cui materiale esistenza ha trovato conferma nelle sentenze di assoluzione, ma semplicemente parcellizzando il loro significato indiziario, al fine di dimostrare che dalle medesime non era possibile ricavare il necessario compendio sotteso al provvedimento cautelare. Nondimeno, un simile argomentare non tiene in considerazione che l'art. 314 5 cod. proc. pen. non richiede affatto che la condotta dell'interessato per essere ostativa alla concessione dell'indennizzio per l'ingiusta detenzione, sia da sola causa della misura cautelare adottata, essendo suffiiciente che essa costituisca una concausa dell'errore. E non può ragionevolmente ritenersi che non contribuisca alla sua determinazione l'avere proseguito nella gestione del villaggio, mantenendo l'equilibrio consolidatosi con la gestione del villaggio precedente, al fine di non urtare gli interessi del clan Meisano, ma soprattutto l'essersi vantato di essere amico dei suoi componenti. Si tratta, infatti, di condotte che certamente dimostrano non solo la vicinanza all'ambiente criminale, ma che, in una fase come quella cautelare, ben possono concorrere a determinare la falsa rappresentazione dell'appartenenza ad un sodalizio criminale. E ciò, ancorché successivamente, nel più compiuto giudizio di merito, esse, seppure ritenute materialmente esistenti, si rivelino prive della consistenza probatoria necessaria all'affermazione della responsabilità penale, perché giustificate, da un lato, dall'esigenza di convivere con fenomeni criminali endemici, dall'altro, dalla mera vanità dell'interessato nel mostrarsi, in siffatto ambiente, come persona legata da sentimenti di amicizia alla consorteria che su quel territorio svolgeva i proprii affari. In questa prospettiva, che la Corte chiarisce analiticamente, perdono significato le eventuali inesattezze con cui viene riportato anziché il testo della sentenza di secondo grado il contenuto dell'atto di appello del pubblico ministero, esposto dalla decisione di merito, o quelle relative alla lettura della conversazione intercettata del 10 ottobre 2004; perché il tessuto motivazionale dell'ordinanza impugnata regge anche espungendo siffatti elementi. 7. Deve, infine, escludersi che possano rilevare in sede di valutazione del diritto alla riparazione eventuali decisioni sul riconoscimento dell'indennizzo in favore di coimputati con posizioni analoghe a quelle dell'interessato che formula la domanda oggetto del giudizio. Invero, la verifica della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 314 cod. proc. pen. non può che svolgersi caso per caso, in relazione alle condotte tenute da ciascuno prima e nel corso del procedimento penale, sicché nessuna comparazione può essere invocata fra la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e quella del coimputato [OSCURATO:PERSONA], cui la provvidenza è stata riconosciuta in altro procedimento. 8. L'ordinanza impugnata si fonda, dunque, su assunti del tutto condivisibili, poiché principio di autoresponsabilità, che incombe su ciascuno, impedisce di ricorrere alla regola solidaristica sottesa al diritto all'equa riparazione, non solo in presenza di una condotta volta alla realizzazione di un evento voluto confliggente con una prescrizione di legge, ma anche a fronte di una condotta consapevole che -valutata dal giudice della riparazione secondo le ordinarie regole di esperienza- sia tale da creare una situazione di allarme sociale che imponga l'intervento dell'autorità giudiziaria (cfr. Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri). E' pertanto, in questo senso, gravemente colposo quel comportamento che pur non integrando il reato, ponga in essere -per grave negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari- una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (ancora Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri). 9. Queste valutazioni sono state correttamente svolte dalla Corte secondo i principi appena enunciati, con la conseguenza dell'integrazione di quella colpa grave che l'art. 314 cod. proc. pen., ritiene ostativa all'equa riparazione per ingiusta detenzione. 10. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute in questo giudizio di legittimità dal Ministero dell'Economia e delle Finanze da liquidarsi in complessivi euro mille. P.Q. M . Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché
Sentenza Cassazione n. 00846/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris