CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 08405/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, provvedendo in funzione di giudice dell'esecuzione sull'istanza avanzata il 12 luglio 2024 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 314, cod. pen., con sentenza irrevocabile il 27 settembre 2021, dichiarava inefficace la confisca disposta con tale sentenza ex art. 322-ter cod. pen. solo per una parte delle somme giacenti su conti correnti e depositi riferibili al condannato, così dovendo eseguirsi la confisca sulla rimanente parte delle somme indicate nell'istanza di cui sopra. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, svolgendo doglianze esposte in due motivi, in forza dei quali denunzia violazione degli artt. 2 Cost., 321 cod. proc. pen., e 240, cod. pen., e chiede l'annullamento della decisione nella parte in cui ha rigettato l'istanza [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va qualificato come opposizione, con la conseguente trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, in funzione di giudice dell'esecuzione, al quale spetta provvedere sull'impugnazione. 2. Ed infatti, vertendosi in materia di confisca, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., come richiamato all'art. 676, comma 1, cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che provvede sulle istanze delle parti, le stesse possono proporre solo opposizione, con esclusione dunque del ricorso diretto per cassazione, anche nel caso in cui il giudice dell'esecuzione, anziché provvedere senza formalità, abbia deciso all'esito di udienza camerale partecipata (fra le altre, Sez 2, n. 8645 del 09/11/2022, dep. 2023, Cedric, Rv. 284403 - 01). 3. La riqualificazione della presente impugnazione nei termini di cui sopra, si impone - in luogo della dichiarazione di inammissibilità, in ossequio ai principi generali della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (fra le altre, Sez. 1, n. 3063 del 15/09/2023, dep. 2024, Rv. 285720 - 01). P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione de gli atti al Giudice per le inda gini preliminari del Tribunale di Trieste per l'ulteriore corso. Co