CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2022
Cassazione n. 32695/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Pavia aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 81-581 e 110-81-582-583-585 cod. pen. e [OSCURATO:PERSONA] per i reati cui agli artt. 110- 81-582-583-585 cod. pen.; - che avverso detta sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore; - che entrambi gli imputati, con un unico motivo di ricorso, lamentano il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; - che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagine 10 e 11 della sentenza impugnata); - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]