CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2024
Cassazione n. 41755/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], osservato che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione ascritto all'odierno ricorrente, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 5 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso che lamenta la mancata applicazione della fattispecie attenuata di cui all'art. 648 quarto comma è privo di specificità poiché non si confronta con quanto correttamente affermato dal giudice di merito a pag. 6 della sentenza impugnata dove, con congrui e non illogici argomenti, esclude la qualificazione del fatto come tenue alla luce dell'importo dell'assegno oggetto di ricettazione e del comportamento dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]