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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 marzo 2026

Cassazione n. 11008/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 11008/2026196/2003 e ss mm Roma lì 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 4309/2026* * [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * R G N 40541/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 30/04/2025 della Corte d appello di Leccedato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] FATTORitenuto che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce decidendo insede di rinvio ha riformato la sentenza del Giudice di primo grado con riconoscimento delvizio parziale di mente e con la consequenziale rideterminazione della pena in anni cinque direclusione nei confronti di * *checon il primo motivo di ricorso si deduce la violazione delle disposizioni di cui agli artt85 88 89 cod penche con il secondo motivo si eccepiscono vizi motivazionali e l avvenuto travisamentodella prova con specifico riferimento alla valutazione delle conclusioni peritaliche in particolare il ricorrente deduce che i * di appello erroneamente valutate leconclusioni peritali hanno affermato l insussistenza del totale vizio di mente ritenendoconfigurabile soltanto il vizio parziale lì dove in presenza di una situazione di “incertezzaconoscitiva” sulla imputabilità come risultante dalla medesima perizia non avrebberopotuto escludere la piena infermitàCONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che la Corte di appello con motivazione puntuale ed esaustiva ha valutatonel suo complesso la relazione peritale pervenendo con iter argomentativo coerente elineare alla conclusione della insussistenza di un disturbo tale da escludere totalmente lacapacità di intendere e volere al momento del fattoche infatti in più parti della sentenza impugnata i giudici di merito dando conto delleosservazioni del perito rilevano la sussistenza di un quadro clinico del ricorrentecaratterizzato da una compromissione significativa ma non totale della capacità diinterpretare e decodificare in maniera coerente la realtà fornendo chiara spiegazione dellariconoscibilità del vizio parziale di mentechei motivi di ricorso confrontandosi solo parzialmente con gli argomenti utilizzati nelprovvedimento impugnato sono inammissibili limitandosi in maniera generica a lamentareuna presunta carenza o illogicità della motivazione Sez 2 n 27816 del 22/03/2019* Rv 276970 01che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti aescludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al versamento dellasomma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delle ammendeCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 11008/2026196/2003 e ss mm Roma lì 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 4309/2026* * [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * R G N 40541/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 30/04/2025 della Corte d appello di Leccedato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] FATTORitenuto che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce decidendo insede di rinvio ha riformato la sentenza del Giudice di primo grado con riconoscimento delvizio parziale di mente e con la consequenziale rideterminazione della pena in anni cinque direclusione nei confronti di * *checon il primo motivo di ricorso si deduce la violazione delle disposizioni di cui agli artt85 88 89 cod penche con il secondo motivo si eccepiscono vizi motivazionali e l avvenuto travisamentodella prova con specifico riferimento alla valutazione delle conclusioni peritaliche in particolare il ricorrente deduce che i * di appello erroneamente valutate leconclusioni peritali hanno affermato l insussistenza del totale vizio di mente ritenendoconfigurabile soltanto il vizio parziale lì dove in presenza di una situazione di “incertezzaconoscitiva” sulla imputabilità come risultante dalla medesima perizia non avrebberopotuto escludere la piena infermitàCONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che la Corte di appello con motivazione puntuale ed esaustiva ha valutatonel suo complesso la relazione peritale pervenendo con iter argomentativo coerente elineare alla conclusione della insussistenza di un disturbo tale da escludere totalmente lacapacità di intendere e volere al momento del fattoche infatti in più parti della sentenza impugnata i giudici di merito dando conto delleosservazioni del perito rilevano la sussistenza di un quadro clinico del ricorrentecaratterizzato da una compromissione significativa ma non totale della capacità diinterpretare e decodificare in maniera coerente la realtà fornendo chiara spiegazione dellariconoscibilità del vizio parziale di mentechei motivi di ricorso confrontandosi solo parzialmente con gli argomenti utilizzati nelprovvedimento impugnato sono inammissibili limitandosi in maniera generica a lamentareuna presunta carenza o illogicità della motivazione Sez 2 n 27816 del 22/03/2019* Rv 276970 01che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti aescludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al versamento dellasomma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delle ammende P Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendeCosì è deciso 12/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA] Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendeCosì è deciso 12/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 11008/2026196/2003 e ss mm Roma lì 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 4309/2026* * [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * R G N 40541/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 30/04/2025 della Corte d appello di Leccedato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] FATTORitenuto che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce decidendo insede di rinvio ha riformato la sentenza del Giudice di primo grado con riconoscimento delvizio parziale di mente e con la consequenziale rideterminazione della pena in anni cinque direclusione nei confronti di * *checon il primo motivo di ricorso si deduce la violazione delle disposizioni di cui agli artt85 88 89 cod penche con il secondo motivo si eccepiscono vizi motivazionali e l avvenuto travisamentodella prova con specifico riferimento alla valutazione delle conclusioni peritaliche in particolare il ricorrente deduce che i * di appello erroneamente valutate leconclusioni peritali hanno affermato l insussistenza del totale vizio di mente ritenendoconfigurabile soltanto il vizio parziale lì dove in presenza di una situazione di “incertezzaconoscitiva” sulla imputabilità come risultante dalla medesima perizia non avrebberopotuto escludere la piena infermitàCONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che la Corte di appello con motivazione puntuale ed esaustiva ha valutatonel suo complesso la relazione peritale pervenendo con iter argomentativo coerente elineare alla conclusione della insussistenza di un disturbo tale da escludere totalmente lacapacità di intendere e volere al momento del fattoche infatti in più parti della sentenza impugnata i giudici di merito dando conto delleosservazioni del perito rilevano la sussistenza di un quadro clinico del ricorrentecaratterizzato da una compromissione significativa ma non totale della capacità diinterpretare e decodificare in maniera coerente la realtà fornendo chiara spiegazione dellariconoscibilità del vizio parziale di mentechei motivi di ricorso confrontandosi solo parzialmente con gli argomenti utilizzati nelprovvedimento impugnato sono inammissibili limitandosi in maniera generica a lamentareuna presunta carenza o illogicità della motivazione Sez 2 n 27816 del 22/03/2019* Rv 276970 01che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti aescludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al versamento dellasomma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delle ammendeCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 11008/2026196/2003 e ss mm Roma lì 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 4309/2026* * [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * R G N 40541/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 30/04/2025 della Corte d appello di Leccedato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] FATTORitenuto che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce decidendo insede di rinvio ha riformato la sentenza del Giudice di primo grado con riconoscimento delvizio parziale di mente e con la consequenziale rideterminazione della pena in anni cinque direclusione nei confronti di * *checon il primo motivo di ricorso si deduce la violazione delle disposizioni di cui agli artt85 88 89 cod penche con il secondo motivo si eccepiscono vizi motivazionali e l avvenuto travisamentodella prova con specifico riferimento alla valutazione delle conclusioni peritaliche in particolare il ricorrente deduce che i * di appello erroneamente valutate leconclusioni peritali hanno affermato l insussistenza del totale vizio di mente ritenendoconfigurabile soltanto il vizio parziale lì dove in presenza di una situazione di “incertezzaconoscitiva” sulla imputabilità come risultante dalla medesima perizia non avrebberopotuto escludere la piena infermitàCONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che la Corte di appello con motivazione puntuale ed esaustiva ha valutatonel suo complesso la relazione peritale pervenendo con iter argomentativo coerente elineare alla conclusione della insussistenza di un disturbo tale da escludere totalmente lacapacità di intendere e volere al momento del fattoche infatti in più parti della sentenza impugnata i giudici di merito dando conto delleosservazioni del perito rilevano la sussistenza di un quadro clinico del ricorrentecaratterizzato da una compromissione significativa ma non totale della capacità diinterpretare e decodificare in maniera coerente la realtà fornendo chiara spiegazione dellariconoscibilità del vizio parziale di mentechei motivi di ricorso confrontandosi solo parzialmente con gli argomenti utilizzati nelprovvedimento impugnato sono inammissibili limitandosi in maniera generica a lamentareuna presunta carenza o illogicità della motivazione Sez 2 n 27816 del 22/03/2019* Rv 276970 01che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti aescludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al versamento dellasomma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delle ammende P Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendeCosì è deciso 12/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA] Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendeCosì è deciso 12/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]
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