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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2021

Cassazione n. 05689/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; Ritenuto che l'unico motivo abbia contenuto di merito, risolvendosi nella valorizzazione della omogeneità dei reati, della prossimità cronologica degli stessi e della identità, almeno per i delitti commessi nell'anno 2014, dei correi, dati che sono stati valutati dal giudice dell'esecuzione che, pur avendo travisato il dato relativo ai correi, come denunciato dalk ricorrente, ha ritenuto significativo di autonome deliberazioni la distanza cronologica tra il primo reato e i successivi (due anni) ed ha ritenuto i reati commessi nell'estate 2014 come espressione solo di un stile di vita e non di specifiche deliberazioni assunte in un contesto unitario; Ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese kit processuali e della somma di euro tremila la Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 ottobre 2021.

Il consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]8213* nchi h .

Vin enzo Si ni L a\ (X ! (-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; Ritenuto che l'unico motivo abbia contenuto di merito, risolvendosi nella valorizzazione della omogeneità dei reati, della prossimità cronologica degli stessi e della identità, almeno per i delitti commessi nell'anno 2014, dei correi, dati che sono stati valutati dal giudice dell'esecuzione che, pur avendo travisato il dato relativo ai correi, come denunciato dalk ricorrente, ha ritenuto significativo di autonome deliberazioni la distanza cronologica tra il primo reato e i successivi (due anni) ed ha ritenuto i reati commessi nell'estate 2014 come espressione solo di un stile di vita e non di specifiche deliberazioni assunte in un contesto unitario; Ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese kit processuali e della somma di euro tremila la Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2021. Il consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]8213* nchi h . Vin enzo Si ni L a\ (X ! (-
Sentenza Cassazione n. 05689/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris