CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 33771/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11654-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], VADALA' ANTONINO, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 102/2018 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 09/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2018 n. 11654 sez. S2 -ud. 13-12-2022 - 2 - 1. Con ricorso possessorio exart. 703 cod. proc. civ. depositato in data 16.04.2007 innanzi al Tribunale di Messina, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l’immediata reintegrazione nel possesso della servitù di passaggio esercitato dal 1946 per accedere al proprio terreno attraverso una strada e una rampa. Affermava il ricorrente che dal mese di maggio del 2006 detta stradella era stata interclusa – dai proprietari dei fondi limitrofi -mediante apposizione di due pilastrini ai quali era stata collegata una catena nella porzione di strada che costeggiava la sua proprietà, così precludendogli il libero accesso all’ultima parte del fondo. Chiamati in causa i proprietari dei terreni limitrofi, i resistenti avevano spiegato domanda riconvenzionale per la condanna dell’Inferrera alla pulizia del confine incolto di sua proprietà a ridosso con il viottolo. 2. Istruito il procedimento possessorio con l’audizione degli informatori ed espletata C.T.U., il Tribunale – con ordinanza del 05.03.2009 - accoglieva la domanda attorea, dichiarando inammissibile la domanda riconvenzionale. Il procedimento proseguiva nella successiva fase di merito e, con sentenza n. 2751/2016, il Tribunale di Messina accoglieva l’istanza di reintegrazione nel possesso, confermando l’ordinanza possessoria. 3. Impugnavano la sentenza di merito possessorio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo alla Corte d’Appello di Messina, per quel che qui rileva, di accertare e riconoscere l’impossibilità, per l’appellato, di esercitare l’asserito possesso della servitù di transito a piedi e con mezzi meccanici, e di rigettare il proposto ricorso possessorio perché infondato. 4. La Corte d’Appello di Messina, uditi i testi e sulla base delle risultanze della C.T.U., rigettava il gravame con sentenza n. 102/2018. Ric. 2018 n. 11654 sez. S2 -ud. 13-12-2022 - 3 - 5. Avverso la suddetta sentenza proponevano ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi. Si difendeva [OSCURATO:PERSONA] depositando controricorso, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ. pervenuta in prossimità dell’adunanza. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.). Lamentano i ricorrenti l’omesso esame, anche attraverso diversi mezzi istruttori richiesti dagli odierni ricorrenti con l’atto d’appello (documentazione fotografica, escussione di testi), del fatto che non sussiste a tutt’oggi alcuna possibilità di passaggio con mezzi meccanici dalla stradella, lungo il tratto ora intercluso dalla catena, verso il terreno del resistente. Le prove non ammesse o non esaminate in concreto, senza motivazione alcuna, erano decisive al fine di invalidare, con certezza e non con un giudizio di mera probabilità, l’inesistenza di detto asserito passaggio. 2. Con il secondo motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.). I ricorrenti denunciano l’apparente o carente motivazione resa dal giudice di seconde cure, ove non ha affrontato la circostanza che dalla stradella ora delimitata con la catena non vi fosse alcun accesso, con mezzi meccanici, al terreno del resistente identificato dalle particelle 261, 260, 259. Come anche è apparente la motivazione della Corte territoriale laddove giustifica la presunta accessibilità dalla stradella avvalendosi delle risultanze della C.T.U.: nella prospettazione dei ricorrenti, invece, il giudizio della C.T.U. riguardava una mera eventualità, in virtù della quale sarebbe Ric. 2018 n. 11654 sez. S2 -ud. 13-12-2022 - 4 - stato possibile effettuare il transito dalla stradella al terreno dell’allora ricorrente solo a valledi opportuni interventi. 3. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, ed entrambi sono inammissibili per le ragioni che seguono. 3.1. I mezzi del gravame sono innanzitutto inammissibili nella parte in cui deducono il vizio di motivazione (apparente o carente) secondo un paradigma censorio non più attuale. 3.2. Va inoltre rilevato che, nell’ipotesi di «doppia conforme», prevista dall’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e quindi applicabile anche al giudizio in esame), il ricorrente per cassazione, al fine di evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5), cod. proc. civ. per difetto di specificità, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (ex plurimis; Cass., Sez. 3, 14.07.2022, n. 22244; Cass., Sez. L, 20.07.2022, n. 22782; Cass., Sez. 6-2, 15.03.2022, n. 8320; Cass., Sez. L, 06.08.2019, n. 20994). Nella specie, il ricorrente non ha indicato le ragioni di diversità fra le due pronunce, donde l’inammissibilità dei mezzi di ricorso ex art. 360 n. 5), cod. proc. civ. 3.3. Ancora, il richiamato fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, il cui esame sarebbe stato omesso dalla Corte distrettuale, non è riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, quanto piuttosto – come si dirà meglio in prosieguo -all’(omesso) esame di elementi istruttori dai quali sarebbe Ric. 2018 n. 11654 sez. S2 -ud. 13-12-2022 - 5 - dovuta emergere l’impossibilità di accesso al fondo per il tramite della stradella di cui è causa (ex plurimis: Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 – 01). Entrambi i motivi sono, dunque, inammissibili per difetto di specificità. 4. Va aggiunto, come ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, che la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (S.U.,n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; conf. di recente da: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15495 del 16.05.2022). 4.1. Nel caso di specie, con riferimento alla seconda censura elevata dai ricorrenti (riguardante l’omessa o carente motivazione in merito all’eccepita inaccessibilità dalla stradella di cui è causa al fondo dell’odierno resistente) la Corte d’Appello ha giustificato il rigetto del corrispondente motivo d’appello attenendosi alle risultanze probatorie (testi e C.T.U.) dalle quali sarebbe emerso l’utilizzo della stradella (poi chiusa dai ricorrenti) da parte dell’Inferrera per il passaggio verso il proprio fondo: da ciò si deduce, a contrariis, l’accessibilità al fondo Ric. 2018 n. 11654 sez. S2 -ud. 13-12-2022 - 6 - tramite stradella (v. sentenza p. 6 ultimo capoverso, p. 7, 1° capoverso). 4.2. Quanto alla censura di omesso esame del materiale istruttorio disponibile, nonché della mancata ammissione di mezzi di prova ai fini della dimostrazione dell’assoluta impossibilità del passaggio e, quindi, dell’impossibilità del possesso esercitato dall’Inferrera sul tratto di stradella di cui si discute, questa Corte ha più volte chiarito che non è consentito sindacare in sede di legittimità quanto apprezzato e accertato dal giudice del merito riguardo alle acquisite emergenze istruttorie, la cui valutazione e selezione compete esclusivamente allo stesso giudice di merito, essendo possibile soltanto denunciare l'omesso oggettivo esame di fatti, in senso storico, rilevanti e decisivi, e non già criticare, quindi, il contenuto delle relative valutazioni ovvero il c.d. ragionamento decisorio seguito nella sentenza impugnata (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 482 del 10/01/2019, Rv. 652053 – 01). Come sopra argomentato (punto 4.1.), la Corte distrettuale ha, invece, esaminato i fatti storici denunciati dagli appellanti, avvalendosi delle risultanze probatorie disponibili ritenute, insindacabilmente, esaurienti ai fini della decisione. 4.3. Le doglianze elevate nei mezzi di gravame si traducono quindi, in definitiva, in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. sez. 2, n. 19717 del 17.06.2022; Cass. Sez. 2, n. 21127 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]). 5. In definitiva, il Collegio dichiara il ricorso inammissibile, liquida le spese secondo soccombenza come da dispositivo. P.Q.M. Ric. 2018 n. 11654 sez. S2 -ud. 13-12-2022 - 7 - La Corte Suprema di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €1.800,00 per compensi, oltre ad €200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta in memoria. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato