CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34003/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL] - stato.it); RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] “Provincia Italiana della Congregazione degli Oblati di [OSCURATO:PERSONA] di Sales”, con sede in [OSCURATO:PERSONA] (RM), in persona del Padre Generale pro tempore , rappresentat a e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL] ) , giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] RICORSO ORIGINARIO avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio il 29 dicembre 2023, n. 7539/13/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del13 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.L’Agenzia delle Entrate –Riscossione ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio il 29dicembre 2023, n. 7539/13/2023, che, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione d ell’ estratto di ruolo n. 09720160040504288000, attestante l’emissione in suo danno della cartell a di pagamento n. 09720190145276118000 , asseritamente notificata il 23 dicembre 2019 dall’Agenzia delle Entrate –Riscossione, per il recupero dell’IRES relativa all’anno 2015, nella misura complessiva di € 49.551,09 , ha accolto l’appello propostoin via principale da lla “Provincia Italiana della Congregazione degli Oblati di [OSCURATO:PERSONA] di Sales” ed ha rigettato l’appello proposto in via incidentale dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma l’8 aprile 2022, 4205/19/2022, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. 2. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure –che aveva compensato tra le parti le spese giudiziali - nel senso di condannare l’agente della riscossione alla rifusione delle spese giudiziali in favore della contribuente, sul presupposto che «non sussistevano motivi per compensare le spese, non risultando la vicenda dedotta così peculiare da giustificare la compensazione stessa». 3.La “Provincia Italiana della Congregazione degli Oblati di [OSCURATO:PERSONA] di Sales”ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il ricorso è affidato adun unico motivo, col quale si denuncia falsa applicazione degli artt. 115 e 140 cod. proc. civ., nonché dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 4), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che, con l’appello incidentale, «non si deduce né si contesta l’affermazione decisiva della sentenza di primo grado circa il mancato deposito dell’avviso di ricevimento relativo alla raccomandata avente ad oggetto l’informativa attinente le formalità notificatorie». A dire della ricorrente, «il primo motivo di appello era teso a contestare la manifesta infondatezzadella sentenza proprio a causa della«errata valutazione da parte del giudice di prime cure, in merito alla notificazione della cartella di pagamento, che sarebbe avvenuta senza il rispetto degli oneri procedimentali» (pag. 2 appello incidentale)». 2. Il ricorso è fondato per le ragioni specificate in appresso. 2.1 Preliminarmente, si rammenta che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, a tenore del quale: «1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, pereffetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione»), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (Cass., Sez. Un., 6 settembre 2022, n. 26283; Cass., Sez. Un., 7 maggio 2024, n. 12459 – vedansi anche: Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2025, n. 20350; Cass., Sez. Trib., 6 settembre 2025, n. 24698; Cass., Sez. Trib., 13 settembre 2025, n. 25142). 2.2 P er cui la riconosciuta applicabilità ai procedimenti pendenti dello ius superveniens determina la sopravvenuta inammissibilità del ricorso proposto dal contribuente al di fuori delle tassative ipotesi –che non ricorrono nella fattispecie - di pregiudizio derivante dall’iscrizione a ruolo per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme dovute da amministrazioni pubbliche o società a totale partecipazione pubblica ovvero per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. 2.3 Né il rilievo d’ufficio in sede di legittimità è precluso dalla eventuale formazione di un giudicato interno. Difatti, investite della questione controversa circa il potere del giudice dell’impugnazione di rilevare d’ufficio una questione pregiudiziale di rito (con specifico riguardo all’ammissibilità della domanda) non rilevata nel precedente grado, nel quale la domanda è stata rigettata nel merito, in mancanza di impugnazione incidentale della parte vittoriosa (Cass., Sez. 3^, 28 giugno 2024, n. 17925), le Sezioni Unite hanno recentemente chiarito che non si forma il giudicato interno (o implicito) in caso di omessa pronuncia del giudice di merito su vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, “in ogni stato e grado” e su vizi relativi a questioni “fondanti”, la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una sentenza inutiliter data, ovvero le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una ragione più liquida, che impedisce di ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata (Cass., Sez. Un., 29 agosto 2025, n. 24172). 2.4 Questa decisione è palesemente rilevante nella disamina della fattispecie controversa, consentendo al giudice di legittimità di riesaminare (e cassare) anche le statuizioni principali sul merito per l’incidenza tranciante della questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo. Pertanto, posto che, in tema di contenzioso tributario, l'inammissibilitàdel ricorso introduttivo è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e può essere sollevata per la prima volta anche dinanzi al giudice di legittimità allorché il suo esame escluda un accertamento in fatto, che sarebbe consentito soltanto al giudice di merito (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2010, n. 26391; Cass., Sez. 5^, 31 marzo 2011, n. 7410; Cass., Sez. 6^-5, 25 agosto 2015, n. 17133; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2019, n. 13993; Cass., Sez. 5^, 19 agosto 2020, n. 17363; Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2021, n. 14727; Cass., Sez. 6^-5, 14 gennaio 2022, n. 587; Cass., Sez. Trib., 9 maggio 2024, n. 12749; Cass., Sez. Trib., 23 aprile 2025, n. 10732; Cass., Sez. Trib., 11 giugno 2025, n. 15565), integrando una tipica fattispecie di “questione fondante” alla luce del principio recentemente enunciato dalle Sezioni Unite, sulla scia di un recentissimo arresto della Sezione (Cass., Sez. Trib., 3 ottobre 2025, n. 26679), il collegio ritiene di dover dare continuità all’orientamento per cui, in tema di impugnazione dell'estrattodi ruolo, la Corte di Cassazione ha sempre il potere-dovere, in difetto di un'espressa pronuncia sulla questione dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo, di rilevare d'ufficio il difetto di interesse ad agire del contribuente che non ha documentato, neppure in sede di legittimità, di versare in una delle ipotesi previste dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, atteso che non vi osta alcun inesistente giudicato interno sull'ammissibilità di detto ricorso relativo alle questioni pregiudiziali ovvero a quelle concernenti la proponibilità dell'azione (in termini: Cass., Sez. Trib., 3 dicembre 2024, n. 30952; Cass., Sez. Trib., 4 agosto 2025, n. 22416; Cass., Sez. Trib., 25 settembre 2025, nn. 26159, 26162 e 26184). 2.5 Nella specie, l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso originario si era determinata –con l’entrata in vigore dell'art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215) – nel corso del giudizio di primo grado, per cui la Commissione tributaria provinciale ben avrebbe potuto (e dovuto) rilevarla d’ufficio prima della decisione del ricorso originario, tenendo conto che la contribuente non aveva evidenziato in tale sede ragioni idonee a giustificare l’esigenza di una tutela anticipata. 3. Di talché, rilevandosi d’ufficio l’inammissibilità del ricorso originario per la sopravvenienza medio tempore della norma restrittiva sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con dichiarazione di inammissibilità del ricorso originario della contribuente. 4. Le spese dell’intero giudizio possono essere compensate tra le parti per la formazione soltanto in corso di causa di un indirizzo giurisprudenziale sullaquestione controvers a . 5. Si deve, altresì, escludere la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,essendone stata dichiarata l’inammissibilità per causa sopravvenuta (Cass., Sez. Un., 19 luglio 2024, n. 19976). P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara l’inammissibilità del ricorso originario; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 13 novembre 2025. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]