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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 marzo 2022

Cassazione n. 18043/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

/,'Ut 2, o i4°,41 bita‘5ria ORDINANZA ~[OSCURATO:PERSONA] ItECUPOM sul ricorso 17104-2017 proposto da: C.U. art. kis coa quali Drit usi« [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - contro ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova n. 436/2017, depositata il 4 aprile 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Genova, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto la domanda di usucapione di un terreno, proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro gli intestatari catastali dell'immobile.

La Corte d'appello ha riconosciuto che il potere di fatto esercitato sulla cosa dalla Menconi costituiva possesso utile ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, essendosi protratto per tutto il tempo occorrente.

Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Gli altri soggetti a cui è stato notificato il ricorso restano intimati.

La controricon-ente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e la nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente.

In particolare, dalla complessa esposizione operata con il motivo, sono enucleabili le seguenti censure: a) le deposizioni testimoniali, correttamente valutate, dimostravano che «la Menconi aveva ricevuto il terreno in gestione per coltivarlo e che consegnava parte dei frutti ai proprietari nella piena consapevolezza, a tutti nota, di non esserne l'effettiva proprietaria»; b) la Corte d'appello era incorsa in analogo errore di valutazione allorché aveva riconosciuto che il terreno, completamente recintato, non aveva altro accesso se non quello dalla proprietà Menconi.

Al contrario, i testi avevano Ric. 2017 n. 17104 sez. 52 - ud. 17-03-2022 -2- riferito che, prima che il terreno fosse recintato dalla Menconi, esisteva un accesso che era utilizzato, oltre che dalla Menconi, anche da tutti i Maggiani.

Si sostiene ancora che, sulla base delle deposizioni, era stato dimostrato che i proprietari avevano continuato a esercitare il loro diritto, avendo reagito con azione possessoria allorché la Menconi aveva provveduto a recintare il fondo e ad apporre il cancello; c) nella situazione sopra decritta, continuano i ricorrenti, le proposte di acquisto del terreno, avanzate dalla Menconi ai proprietari, diversamente da quanto ritenuto dal giudice d'appello, erano indicative di un univoco riconoscimento, da parte dell'agente, della persistente titolarità del diritto in capo proprietari medesimi.

1.1. Il motivo è complessivamente infondato.

I ricorrenti, con la prima delle censure sopra riportate, sembrano voler sostenere che la Corte di merito avrebbe dovuto riconoscere che la Menconi aveva iniziato a possedere la cosa come detentrice, in forza di permesso dei proprietari.

Senonché essi, al fine di suffragare tale assunto, si limitano a ripercorrere il contenuto delle deposizioni testimoniali, senza tuttavia indicare uno specifico fatto, oggettivamente accertato in sede di istruzione e non considerato dalla Corte d'appello, idoneo a giustificare una decisione diversa (cfr. art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.).

Consegue da questo rilievo che la censura, sotto la veste della denuncia dell'anomalia motivazionale, si esaurisce nel volere inammissibilmente accreditare, in questa sede di legittimità, una lettura delle deposizioni testimoniali alternativa rispetto a quella data dalla Corte d'appello.

È chiaro, d'altra parte, che la motivazione della sentenza impugnata esiste non solo come parte grafica del documento (Cass., S.U., n. 8053/2014), ma consente di Ric. 2017 n. 17104 sez. 52 - ud. 17-03-2022 -3- identificare la ragione del decisum, avendo la Corte di merito escluso, in base al complessivo esito delle prove orali, sia che i proprietari avessero condiviso con la Menconi il potere sulla cosa, sia che la stessa Menconi avesse iniziato ad utilizzare il terreno e poi a recintarlo a seguito «di accordi con gli intestatari catastali» del bene.

Lo stesso dicasi in ordine alla questione dell'accesso al fondo, oggetto della censura supra sub b), rispetto alla quale la Corte d'appello ha riconosciuto che la recinzione, apposta dalla Menconi, era «interrotta solo da "passaggio" o "cancello" che metteva in comunicazione il contiguo fondo di proprietà della famiglia Menconi a detto appezzamento».

I ricorrenti, infatti, nel sostenere che anche i Maggioni utilizzavano l'accesso, ancora una volta, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio mirano, in realtà, ad un'inammissibile rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., S.U., n. 34476/2019).

In merito alle proposte d'acquisto avanzata dalla Menconi ai proprietari, a cui è riferita la censura sub c), la Corte d'appello ha riconosciuto che le stesse non escludevano l'animus possidendi, dando adeguata ragione del proprio convincimento sulla base di considerazioni esenti da errori logici e giuridici.

Si ricorda che «l'animus possidendi, necessario all'acquisto della proprietà per usucapione, non consiste nella convinzione di essere proprietario, ma nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà, mentre la buona fede non è requisito del possesso utile all'usucapione.

Ne consegue che la consapevolezza di Ric. 2017 n. 17104 sez. 52 - ud. 17-03-2022 -4- possedere senza titolo e l'attività negoziale (nella specie, proposta di acquisto) diretta a ottenere il trasferimento della proprietà non escludono che il possesso sia utile all'usucapione» (Cass. n. 8671/2014).

In questo senso, la censura dei ricorrenti, secondo cui le proposte avanzate dalla Menconi non esprimevano solo la consapevolezza dell'agente dell'altrui proprietà, ma comportavano un riconoscimento dell'altrui diritto, incompatibile con il possesso, finisce per dirigersi contro apprezzamento che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, al quale soltanto compete valutare se un certo comportamento costituisca riconoscimento dell'altrui diritto (Cass. n. 20692/2006).

2. Il secondo motivo denuncia violazione di una pluralità di norme in materia di possesso e ancora una volta l'erroneo apprezzamento delle prove da parte della Corte d'appello.

Si sostiene che l'attività della Menconi sulla cosa dovesse farsi rientrare nell'ambito degli atti di tolleranza, inidonei a fondare il possesso.

Il motivo è infondato.

L'indagine del giudice del merito, volta a stabilire, alla stregua delle prove legittimamente acquisite al processo, se determinate attività siano idonee a concretare situazioni tutelabili in sede possessoria, o non lo siano, per essere dovute alla mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, implica un apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione, se immune da vizi logici e giuridici (Cass. n. 50/1979).

Pertanto, si possono ripetere, in relazione al secondo motivo, le considerazioni già proposte nell'esame del primo motivo, risolvendosi anche tale censura nella pretesa a una rivisitazione dei fatti storici, come accertati e apprezzati dal giudice di merito, sulla base di valutazioni immuni da errori logici o giuridici.

Ric. 2017 n. 17104 sez. 52 - ud. 17-03-2022 -5-

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con addebito di spese.

Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto".

P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/,'Ut 2, o i4°,41 bita‘5ria ORDINANZA ~[OSCURATO:PERSONA] ItECUPOM sul ricorso 17104-2017 proposto da: C.U. art. kis coa quali Drit usi« [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - contro ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova n. 436/2017, depositata il 4 aprile 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Genova, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto la domanda di usucapione di un terreno, proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro gli intestatari catastali dell'immobile. La Corte d'appello ha riconosciuto che il potere di fatto esercitato sulla cosa dalla Menconi costituiva possesso utile ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, essendosi protratto per tutto il tempo occorrente. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Gli altri soggetti a cui è stato notificato il ricorso restano intimati. La controricon-ente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e la nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente. In particolare, dalla complessa esposizione operata con il motivo, sono enucleabili le seguenti censure: a) le deposizioni testimoniali, correttamente valutate, dimostravano che «la Menconi aveva ricevuto il terreno in gestione per coltivarlo e che consegnava parte dei frutti ai proprietari nella piena consapevolezza, a tutti nota, di non esserne l'effettiva proprietaria»; b) la Corte d'appello era incorsa in analogo errore di valutazione allorché aveva riconosciuto che il terreno, completamente recintato, non aveva altro accesso se non quello dalla proprietà Menconi. Al contrario, i testi avevano Ric. 2017 n. 17104 sez. 52 - ud. 17-03-2022 -2- riferito che, prima che il terreno fosse recintato dalla Menconi, esisteva un accesso che era utilizzato, oltre che dalla Menconi, anche da tutti i Maggiani. Si sostiene ancora che, sulla base delle deposizioni, era stato dimostrato che i proprietari avevano continuato a esercitare il loro diritto, avendo reagito con azione possessoria allorché la Menconi aveva provveduto a recintare il fondo e ad apporre il cancello; c) nella situazione sopra decritta, continuano i ricorrenti, le proposte di acquisto del terreno, avanzate dalla Menconi ai proprietari, diversamente da quanto ritenuto dal giudice d'appello, erano indicative di un univoco riconoscimento, da parte dell'agente, della persistente titolarità del diritto in capo proprietari medesimi. 1.1. Il motivo è complessivamente infondato. I ricorrenti, con la prima delle censure sopra riportate, sembrano voler sostenere che la Corte di merito avrebbe dovuto riconoscere che la Menconi aveva iniziato a possedere la cosa come detentrice, in forza di permesso dei proprietari. Senonché essi, al fine di suffragare tale assunto, si limitano a ripercorrere il contenuto delle deposizioni testimoniali, senza tuttavia indicare uno specifico fatto, oggettivamente accertato in sede di istruzione e non considerato dalla Corte d'appello, idoneo a giustificare una decisione diversa (cfr. art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.). Consegue da questo rilievo che la censura, sotto la veste della denuncia dell'anomalia motivazionale, si esaurisce nel volere inammissibilmente accreditare, in questa sede di legittimità, una lettura delle deposizioni testimoniali alternativa rispetto a quella data dalla Corte d'appello. È chiaro, d'altra parte, che la motivazione della sentenza impugnata esiste non solo come parte grafica del documento (Cass., S.U., n. 8053/2014), ma consente di Ric. 2017 n. 17104 sez. 52 - ud. 17-03-2022 -3- identificare la ragione del decisum, avendo la Corte di merito escluso, in base al complessivo esito delle prove orali, sia che i proprietari avessero condiviso con la Menconi il potere sulla cosa, sia che la stessa Menconi avesse iniziato ad utilizzare il terreno e poi a recintarlo a seguito «di accordi con gli intestatari catastali» del bene. Lo stesso dicasi in ordine alla questione dell'accesso al fondo, oggetto della censura supra sub b), rispetto alla quale la Corte d'appello ha riconosciuto che la recinzione, apposta dalla Menconi, era «interrotta solo da "passaggio" o "cancello" che metteva in comunicazione il contiguo fondo di proprietà della famiglia Menconi a detto appezzamento». I ricorrenti, infatti, nel sostenere che anche i Maggioni utilizzavano l'accesso, ancora una volta, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio mirano, in realtà, ad un'inammissibile rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., S.U., n. 34476/2019). In merito alle proposte d'acquisto avanzata dalla Menconi ai proprietari, a cui è riferita la censura sub c), la Corte d'appello ha riconosciuto che le stesse non escludevano l'animus possidendi, dando adeguata ragione del proprio convincimento sulla base di considerazioni esenti da errori logici e giuridici. Si ricorda che «l'animus possidendi, necessario all'acquisto della proprietà per usucapione, non consiste nella convinzione di essere proprietario, ma nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà, mentre la buona fede non è requisito del possesso utile all'usucapione. Ne consegue che la consapevolezza di Ric. 2017 n. 17104 sez. 52 - ud. 17-03-2022 -4- possedere senza titolo e l'attività negoziale (nella specie, proposta di acquisto) diretta a ottenere il trasferimento della proprietà non escludono che il possesso sia utile all'usucapione» (Cass. n. 8671/2014). In questo senso, la censura dei ricorrenti, secondo cui le proposte avanzate dalla Menconi non esprimevano solo la consapevolezza dell'agente dell'altrui proprietà, ma comportavano un riconoscimento dell'altrui diritto, incompatibile con il possesso, finisce per dirigersi contro apprezzamento che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, al quale soltanto compete valutare se un certo comportamento costituisca riconoscimento dell'altrui diritto (Cass. n. 20692/2006). 2. Il secondo motivo denuncia violazione di una pluralità di norme in materia di possesso e ancora una volta l'erroneo apprezzamento delle prove da parte della Corte d'appello. Si sostiene che l'attività della Menconi sulla cosa dovesse farsi rientrare nell'ambito degli atti di tolleranza, inidonei a fondare il possesso. Il motivo è infondato. L'indagine del giudice del merito, volta a stabilire, alla stregua delle prove legittimamente acquisite al processo, se determinate attività siano idonee a concretare situazioni tutelabili in sede possessoria, o non lo siano, per essere dovute alla mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, implica un apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione, se immune da vizi logici e giuridici (Cass. n. 50/1979). Pertanto, si possono ripetere, in relazione al secondo motivo, le considerazioni già proposte nell'esame del primo motivo, risolvendosi anche tale censura nella pretesa a una rivisitazione dei fatti storici, come accertati e apprezzati dal giudice di merito, sulla base di valutazioni immuni da errori logici o giuridici. Ric. 2017 n. 17104 sez. 52 - ud. 17-03-2022 -5- 3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con addebito di spese. Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto". P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]
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