CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 ottobre 2023
Cassazione n. 32494/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 19549/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante,rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; -intimati - avverso la sentenza n. 314/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA,depositata il 5/02/2020;Adunanzadel 10 ottobre 2023 - R.G. n. 19549 /2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; consideratoche ilprocesso dev’essere dichiarato estinto per rinuncia; infatti,con dichiarazioni regolarmente pervenute presso la Corte di cassazione (in epoca anteriore alla celebrazione dell’adunanza in cameradi consiglio) entrambe le parti costituite hanno depositato in Cancelleria due atti di rinuncia al ricorso e al controricorso e di reciproca accettazione della rinuncia, debitamente sottoscritto, con compensazionedelle spese di lite; sitratta di due rituali dichiarazioni di rinuncia, siccome conformi allecondizioni poste dall'art. 390 c.p.c., come tali idonee a determinare l’effettodell’estinzione del processo di cassazione; inconformità all’accordo delle parti, si dispone la compensazione dellespese; P.Q.M. Dichiaraestinto il processo . Spesecompensate. Cosìdeciso in Roma, nella camera di consiglio dell