CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 maggio 2025
Cassazione n. 20431/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 10237-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – ricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente a l ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]/2021 Cron. Rep. Ud.14/05/2025 avverso la sentenza n. 1975/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/10/2020 R.G.N. 1901/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 8 ottobre2020, la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato l’illegittimità del distacco disposto in data 17 gennaio 2017 del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], presso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., condannando [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. all’adibizione del lavoratore a mansioni rientranti nella VI categoria del CCNL, nonché la stessa e la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in solido, per il periodo decorrente dal I febbraio 2017 al pagamento, in favore del Fabriziani, a titolo di risarcimento del danno, di una somma pari al 20% della retribuzione netta percepita nelperiodo considerato oltre accessori. 2. Inparticolare, la Corte, andando parzialmente di contrario avviso rispetto all’iter decisorio del primo giudice, ha ritenuto, sulla base dell’esame dell’attività istruttoria svolta, che, a seguito del distacco operato presso la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a decorrere dal I febbraio 2017, si fosse verificato un demansionamento del lavoratore ed escludendo la prova circa un pregiudizio esistenziale derivante da tale demansionamento ha, tuttavia, ritenuto che l’adibizione a mansioni inferiori all’atto del distacco -non accettata dal lavoratore - comportasse una responsabilità in solido nei confronti del medesimo del distaccante e del beneficiario, quest’ultimo per l’illegittima adibizione a mansioni inferiori, il primo a cagione dell’illegittimità del distacco che lo rendeva, conseguentemente, unico datore di lavoro. 3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), affidandolo a sei motivi. 3.1. Resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e spiega, altresì, ricorso incidentale con sei motivi. 4. Resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorsoprincipale si censura la decisione impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2103 cod. civ. nonché dell’art. 116, comma I, cod. proc. civ., in relazione ai capi della sentenza in cui la Corte di merito ha ravvisato una dequalificazione del lavoratore. 1.1. Con il secondo motivo si denunzia la violazione dell’art. 2103 cod. civ., nonché degli artt. 1362, 1363 e 1364 cod. civ. e dell’art. 1 del CCNL Metalmeccanici in relazione ai capi della sentenza di secondo grado in cui la Corte ha ritenuto la riconducibilità delle mansioni del dipendente al V livello anziché al VI del CCNL di categoria. 1.2. Con il terzo motivo, si allega la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2103 cod. civ., nonché degli artt. 2697 cod. civ. e 115 comma I cod. proc. civ. nella parte in cui il giudice di secondo grado ha ritenuto che la società non avesse specificato e provato l’“allegata modifica degli assetti organizzativi tali da consentire l’assegnazione di mansioni del livello inferiore”. 1.3. Con il quarto motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. anche in relazione all’art.2103 cod. civ. con riferimento ai capi della sentenza in cui la Corte ha riconosciuto un danno alla dignità professionale per effetto della ritenuta dequalificazione a decorrere dal I febbraio 2017. 1.4. Con il quinto motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1226, 2697 e 2729 cod. civ. anche in relazione all’art. 2103 cod. civ. con riferimento ai capi della sentenza in cui la Corte ha quantificato il “danno alla dignità professionale” in una “somma pari al 20% della retribuzione netta mensile percepita”. 1.5. Con il sesto motivo si denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30 comma III del D. Lgs. n. 276/2003 nonché dell’art. 2103 cod. civ. e degli artt. 1362, 1363 e 1364 con civ. e 116 cod. proc. civ. e 1 parte 8 del CCNL Metalmeccanici là dove la Corte, ravvisando una violazione dell’art. 30, ha dichiarato l’illegittimità del distacco del Fabriziani per mancato consenso del medesimo al mutamento di mansioni. 2. Con il primo motivo di ricorso incidentale, si censura la decisione impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2103 cod. civ. nonché dell’art. 116, comma I, cod. proc. civ., in relazione ai capi della sentenza in cui la Corte di merito, sulla base delle risultanze istruttorie, ha ravvisato una dequalificazione del lavoratore. 2.1. Con il secondo motivo si denunzia la violazione dell’art. 2103 cod. civ., nonché degli artt. 1362, 1363 e 1364 cod. civ. nonché dell’art.1 del CCNL Metalmeccanici in relazione ai capi della sentenza di secondo grado in cui la Corte ha ritenuto la riconducibilità delle mansioni del dipendente al V livello anziché al VI del CCNL di categoria. 2.2. Con il terzo motivo si allega la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2103 cod. civ., nonché degli artt. 2697 cod. civ. e 115 comma I cod. proc. civ. nella parte in cui il giudice di secondo grado ha ritenuto che la società non avesse specificato e provato l’ “allegata modifica degli assetti organizzativi tali da consentire l’assegnazione di mansioni del livello inferiore”. 2.3. Con il quarto motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. anche in relazione all’art.2103 cod. civ. con riferimento ai capi della sentenza in cui la Corte ha riconosciuto un danno alla dignità professionale per effetto della ritenuta dequalificazione a decorrere dal I febbraio 2017. 2.4. Con il quinto motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1226, 2697 e 2729 cod. civ. anche in relazione all’art. 2103 cod. civ. con riferimento ai capi della sentenza in cui la Corte ha quantificato il “danno alla dignità professionale” in una “somma pari al 20% della retribuzione netta mensile percepita”. 2.5. Con il sesto motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30 comma III del D. Lgs. n. 276/2003 nonché dell’art. 2103 cod. civ. e degli artt. 1362, 1363 e 1364 con civ. e 116 cod. proc. civ. e 1 parte 8 del CCNL Metalmeccanici là dove la Corte, ravvisando una violazione dell’art. 30, ha dichiarato l’illegittimità del distacco del Fabriziani per mancato consenso del medesimo al mutamento di mansioni. Va preliminarmente rilevato come parte ricorrente abbia presentato rinuncia al ricorso sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. con contestuale adesione di parte controricorrente, formulando istanza di estinzione del giudizio. La richiesta e la contestuale adesione devono ritenersi ritualmente formulate. Alla luce delle suesposte argomentazioni, deve essere dichiarata la estinzione del giudizio. Nulla