CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 06381/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, che peraltro non si confrontano con la risposta già fornita dalla Corte di appello: - l'imputato «è stato ritrovato nella disponibilità dell'immobile presso il quale risiedeva con il proprio nucleo familiare, indebitamente rifornito della energia elettrica sottratta»; - «il prevenuto ha spontaneamente ammesso di abitare l'appartamento oggetto di controllo, di non essere intestatario di alcuna utenza per l'energia elettrica e quindi di essere beneficiario del rifornimento illecitamente ottenuto»; Considerato che il secondo motivo - che concerne l'erronea valutazione delle acquisizioni probatorie, esula dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità ex art. 606, cod. proc. pen. e che il terzo motivo - che si duole del mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 341 cod. pen. - non attiene alla fattispecie in esame, che nulla ha a che fare con l'ipotesi dell'abrogato art. 341 cod. pen; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/01/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] torosini S