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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 1 aprile 2026

Cassazione n. 27645/2026

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o [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Arezzovisti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale GiulioMonferini, che ha concluso per l’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 5 marzo 2026, depositata in data 1 aprile 2026, ilTribunale di Arezzo, provvedendo in materia di misure cautelari reali, per quantodi interesse in questa sede, ha accolto la richiesta di riesame presentate da MarioDe [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo del G.i.p. del Tribunale diArezzo del 22 gennaio 2026, ed ha conseguentemente annullato taleprovvedimento nella parte in cui disponeva a carico del medesimo il vincoloanticipatorio funzionale ad assicurare la confisca, sia diretta, sia per equivalente.Il decreto di sequestro preventivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era statodisposto dal G.i.p. con riferimento al profitto dei reati di cui ai capi di imputazione15) e 39).

Precisamente, il capo 15), contestato a [OSCURATO:PERSONA], attiene al reatodi emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del2000; il capo 39), contestato alla società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, di cui eralegale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], ha riguardo agli artt. 5, comma 1, lett. a),e 25-quinquiesdecies d.lgs. n. 231 del 2001, per l’omessa adozione o comunqueper l’omessa efficace attuazione di un modello di organizzazione e gestione idoneoa prevenire i reati di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000.Il Tribunale del riesame, pur ritenendo sussistente il fumus commissi delicti,ha escluso la legittimità dei sequestri osservando che: a) il capo 39) si riferisce adilleciti commessi da persone giuridiche, per cui non può in alcun modo costituiretitolo per un sequestro a carico di persone fisiche; b) il capo 15), siccome relativoal reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, non autorizza la confisca(e il preliminare sequestro) del profitto del reato, perché questo è conseguitosoltanto da chi utilizza le fatture per operazioni inesistenti.2.

Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale diArezzo indicata in epigrafe il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale diArezzo, articolando due motivi, preceduti da una premessa sulla ricostruzione deifatti ritenuti rilevanti.2.1.

Nella premessa, si rappresenta che il sequestro a fini di confisca neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] è stato disposto nell’ambito di un procedimento relativoad un’articolata frode fiscale, nell’ambito del quale sono stati contestati il reato dicui all’art. 416 cod. pen., vari reati tributari e il reato di autoriciclaggio.Si espone, poi, che: a) il sistema fraudolento ha assicurato alla società “PietroGalliani” argento puro, prodotto per il quale non deve essere pagata l’IVA dalcessionario in occasione dell’acquisito perché bene sottoposto al regime fiscaledell’inversione contabile, facendo figurare lo stesso nelle fatture come argentolavorato, sotto forma di “verghe argentifere”, prodotto per il quale è previstol’obbligo di pagamento dell’IVA da parte del cessionario al momento dell’acquisto;b) la società “[OSCURATO:PERSONA]”, pur corrispondendo l’IVA per l’acquisto di “vergheargentifere”, ha recuperato la stessa compensandola mediante operazioni con altresocietà del gruppo di cui è parte; c) i fornitori, che hanno procurato le quantità diargento puro presentandole come “verghe argentifere”, hanno utilizzato l’IVAindebitamente ricevuta acquistando la materia prima tramite società cartiere, lequali poi non hanno versato all’Erario la somma dovuta; d) il sistema descritto haoperato in maniera ciclica e continuativa, determinando una colossale evasione.Si segnala, quindi, con specifico riguardo alle forniture effettuate dal “gruppoDe [OSCURATO:PERSONA]” alla “[OSCURATO:PERSONA]”, che: a) nella realtà, il “gruppo [OSCURATO:PERSONA]” acquistaargento sotto forma di “verghe argentifere” da uno o più fornitori non individuati,procede a far affinare tale materiale presso la “Caurum” di Arezzo, e, ottenuta latrasformazione dello stesso in argento puro, lo cede alla “[OSCURATO:PERSONA]”; b) sottoil profilo documentale, la “[OSCURATO:PERSONA]”, di cui è amministratore di dirittoMario [OSCURATO:PERSONA], acquista le “verghe argentifere” dalla “[OSCURATO:PERSONA]”,di cui è amministratore di fatto il medesimo [OSCURATO:PERSONA], e le rivende come talialla “[OSCURATO:PERSONA]”; c) la natura di argento puro del prodotto rivenduto dal“gruppo [OSCURATO:PERSONA]” alla “[OSCURATO:PERSONA]” è desumibile dalla documentazione deirapporti delle società del “gruppo [OSCURATO:PERSONA]” con la “Caurum”, la quale emettefatture in conto lavorazione per la fusione e l’affinazione del prodotto, poi racchiusoin sacchi di tela da 25 kg. ciascuno; d) la “[OSCURATO:PERSONA]” simula l’acquistodi verghe argentifere dalla “[OSCURATO:PERSONA]”, ma, in realtà, questa, cheè società priva di struttura produttiva e personale, funge da schermo per occultarel’identità dei reali fornitori.2.2.

Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agliartt. 110 e 416 cod. pen., nonché 2, 8, 9 e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, a normadell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo allaindividuazione del prezzo e del profitto del reato.Si deduce che illegittimamente l’ordinanza impugnata ha escluso che il reatodi emissione di fatture per operazioni inesistenti abbia potuto generare un profitto.Si premette che il Tribunale fonda la sua conclusione sul disposto di cui all’art.9 d.lgs. n. 74 del 2000, il quale esclude il concorso dell’emittente false fatture nelreato di utilizzazione delle stesse.

Si osserva, quindi, che, nella specie, il profittonon è imputabile solo all’utilizzatore finale delle false fatture, perché si è alcospetto di una struttura associativa, nella quale sono integrati emittenti edutilizzatori le false fatture; in altri termini, nella specie, il profitto del reato è «l’IVAindebitamente riscossa e poi non riversata allo Stato per il tramite del complessomeccanismo documentale fraudolento, quindi sussiste anche in capo a chi emettele fatture (pagate proprio mediante l'imponibile e l’Iva non dovuta)» (si cita Sez.3, n. 16678 del 11/12/2024, dep. 2025).Si deduce, sotto altro profilo, che l’IVA, se anche non costituisse il profitto delreato, ne costituirebbe comunque il prezzo.Si evidenzia che la “[OSCURATO:PERSONA]” paga l’IVA in realtà non dovuta proprio«per alimentare il sistema criminale».

Si rappresenta che: a) l’IVA, a monte, ècompensata dalla “[OSCURATO:PERSONA]”, e quindi resa neutra per la stessa, mentre, avalle, è suddivisa tra i vari soggetti che forniscono l’argento alla “[OSCURATO:PERSONA]”;b) la “[OSCURATO:PERSONA]”, rivolgendosi ai fornitori “fraudolenti”, acquista l’argento adun prezzo inferiore a quello reale, mentre questi ultimi si dividono l’IVA, perchéquesta è scaricata sulle società “cartiere” e quindi non sarà mai versata allo Stato.Si conclude che, perciò, l’IVA pagata dalla “[OSCURATO:PERSONA]” «diventa proprio ilprezzo da questa sostenuto per l'emissione delle fatture per operazionioggettivamente e soggettivamente inesistenti da parte dei fornitori […]».

Siaggiunge che il Tribunale avrebbe potuto legittimamente riqualificare le sommesequestrate come prezzo, invece che come profitto del reato (si cita Sez. 4, n.21234 del 15/03/2012), e che la soluzione prospettata consente la ripartizione delprofitto confiscabile tra tutti i soggetti coinvolti, secondo il quantum di competenzadi ciascuno.2.2.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agliartt. 321 e 324, comma 2, cod. proc. pen., nonché 2, 5 e 12 d.lgs. n. 74 del 2000a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo allamancata integrazione dell’ordinanza in ordine al capo 16).Si deduce che il Tribunale, sulla base degli argomenti esposti nel primomotivo, avrebbe potuto e dovuto riquantificare il profitto confiscabile in relazioneai delitti di cui al capo 16), per un importo pari a 12.274.493,83 euro di IVA evasa.3.

È stata presentata memoria nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA].Nella memoria si osserva che: 1) le censure proposte sono in realtà direttenon a contestare una violazione di legge, ma a sollecitare una diversa ricostruzionedel fatto; 2) l’individuazione del profitto da attribuire a [OSCURATO:PERSONA] è operatonel ricorso del Pubblico ministero sulla base di proprie valutazioni, non desumibilinemmeno dal decreto genetico, il quale, come rilevato dall’ordinanza impugnata,non aveva in alcun modo precisato quale fosse il profitto diretto ottenuto dalresistente; 3) il Tribunale del riesame non ha il potere di “riscrivere” il decretogenetico del G.i.p., e, quindi, non può mutare il titolo del sequestro rispetto aquanto indicato dal primo giudice; 4) il decreto di sequestro finalizzato allaconfisca, secondo l’ordinanza impugnata, era carente della necessaria, specificamotivazione in ordine alle concrete ragioni che rendono necessaria l'anticipazionedell'effetto dell'atto ablativo, in ordine alla natura diretta o per equivalente delvincolo, in ordine al criterio di selezione dei beni e in ordine alla loro riferibilità alprofitto o al prezzo del reato; 5) la misura cautelare richiesta si pone in violazionedel principio di proporzionalità, perché presuppone una «lettura unitaria ecollettiva del profitto»; 6) il sequestro preventivo a fini di confisca non puòcostituire «un prelievo patrimoniale punitivo anticipato, svincolato dal nessoeziologico, dalla personalizzazione dell'arricchimento e dal canone dellaproporzionalità».4.

Successivamente al deposito della requisitoria del Procuratore generaledella Corte di cassazione, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso delProcuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, è stata presentataulteriore memoria nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA].Nella memoria appena indicata si rileva che: 1) le censure proposte sono inrealtà dirette non a contestare una violazione di legge, ma a sollecitare una diversaricostruzione del fatto; 2) la requisitoria del Procuratore generale non puòintegrare le carenze del ricorso e del decreto genetico, specie con riguardo agliaccertamenti di fatto; 3) la regola di cui all’art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000 è derogabilequando il soggetto cumuli in sé la qualità di emittente e quella di utilizzatore, manon quando l’emittente e l’utilizzatore siano soggetti distinti ed operino all’internodi una unitaria associazione per delinquere, perché l’art. 416 cod. pen. non è unaclausola generale di solidarietà patrimoniale; 4) la requisitoria non precisa se l’IVAricevuta dalla società del “gruppo [OSCURATO:PERSONA]” costituisca prezzo o invece profittodel reato, e anche il decreto genetico non aveva individuato in modo puntuale nél’oggetto confiscabile, né il criterio di imputazione personale di esso a [OSCURATO:PERSONA] DeCanio; 5) il ricorso del Pubblico ministero e la requisitoria del Procuratore generalenon indicano né la quota di arricchimento effettivamente acquisita da [OSCURATO:PERSONA] DeCanio, né le ragioni per le quali vi sarebbero beni da confiscare in via diretta; 6) ilsecondo motivo di ricorso del Pubblico ministero, che fa riferimento al capo 16),presuppone una selezione ex novo del titolo di confisca e del quantum che non èconsentita ai giudici dell’impugnazione del presente procedimento stante l’assenzadi una specifica ed autosufficiente base motivazionale nel decreto genetico.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo èinammissibile per le ragioni di seguito precisate.2.

Diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono le censure propostecon il primo motivo, le quali contestano il provvedimento impugnato per averritenuto illegittimo il sequestro a fini di confisca, diretta o per equivalente, neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al reato di emissione di fatture peroperazioni inesistenti, sia nella parte in cui criticano l’affermazione del Tribunalesecondo cui il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti non potrebbegenerare un profitto, perché nella specie lo stesso sarebbe commesso all’internodi una struttura associativa nella quale operano in modo integrato emittenti edutilizzatori dei documenti mendaci, sia nella parte in cui deducono che l’IVAartificiosamente versata dalla “[OSCURATO:PERSONA]” alle società del “gruppo [OSCURATO:PERSONA]”,quand’anche non costituisse il profitto del reato, ne sarebbe comunque il prezzo,anch’esso soggetto ad ablazione obbligatoria.2.1.

Il primo ordine di censure si incentra sulla connessione tra il reatoassociativo ed i reati fiscali, tutti reati rispetto ai quali, espressamente, il Tribunaledel riesame ha confermato la sussistenza del fumus.Le deduzioni appena sintetizzate sono inammissibili in questa sede, perché larichiesta di sequestro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non risulta formalizzata conriferimento al delitto associativo, sicché la ritenuta sussistenza del fumus di taleimputazione provvisoria certamente non potrebbe riverberare effetti, allo stato,sulla vicenda cautelare dedotta né, tantomeno, rilevare quale ragione di censuradel provvedimento impugnato per non aver disposto ex officio, o mantenuto, ilsequestro in relazione ad imputazioni non oggetto della richiesta cautelare.Deve infatti ribadirsi il principio ripetutamente affermato da questa Corte,secondo cui nel procedimento incidentale cautelare il giudice è privo di poteriistruttori officiosi, essendo vincolato al petitum introdotto dal pubblico ministerocon la domanda di cautela ed agli elementi posti a fondamento di essa, ai sensidegli artt. 291, comma 1, e 321, comma 1, cod. proc. pen., sì che il Tribunale delriesame non può fondare le proprie valutazioni su atti che il primo giudice abbiaassunto di propria iniziativa (cfr. Sez. 6, n. 826 del 29/11/2022, dep. 2023,Martorano, Rv. 284145 - 02) ovvero assumere determinazioni autonome nonricomprese nella domanda cautelare originale.

Evidente, infatti, è la stretta edirrinunciabile correlazione tra il principio della domanda cautelare, e il diritto alcontraddittorio, posto che ove fosse consentito al Tribunale del riesame individuareuna base fattuale e giuridica del provvedimento di sequestro diversa da quellaindividuata dapprima dal pubblico ministero e, conseguentemente, dal giudice perle indagini preliminari, ne conseguirebbe un evidente mutamento dei parametriapplicativi della misura (così Sez. 6, n. 3771 del 11/01/2018, Qevani, Rv. 272194- 01) con conseguente pregiudizio del diritto di difesa dell’interessato (vds.

Sez.2, n. 11814 del 06/03/2024, Mesina, Rv. 286094 – 01).2.2.

Il secondo ordine di censure si fonda sul rilievo secondo cui l’IVAartificiosamente pagata dalla “[OSCURATO:PERSONA]” alle società del “gruppo [OSCURATO:PERSONA]”costituirebbe comunque il prezzo del reato, perché la corresponsione dell’impostanon dovuta costituirebbe esattamente il compenso per emettere le false fatture.Tali doglianze sono inammissibili nel presente giudizio, perché anch’esseimplicano un radicale mutamento delle basi fattuali, oltre che giuridiche, da porrea base del sequestro.2.2.1.

Invero, il prezzo e il profitto del reato costituiscono, oltre che categorienormative diverse (come emerge evidente dal tenore testuale dell’art. 240 cod.pen.), anche distinte basi giuridiche ai fini dell’adozione di un provvedimento disequestro funzionale alla confisca dall’altro.Tale diversità, del resto, risulta evidente alla luce dei principi interpretativi piùvolte affermati in giurisprudenza, peraltro richiamati ed applicati dal Tribunale delriesame nel provvedimento impugnato, a tenore dei quali il delitto di emissione difatture per operazioni inesistenti (posto a base della richiesta di sequestro neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA]), in quanto finalizzato a consentire a terzi l’evasione,non include ex se un profitto parametrabile sull’imposta evasa, piuttosto potendosiconfigurare, rispetto al reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, un prezzosuscettibile di confisca e, in fase di indagini, di sequestro preventivo, ovvero unacontroprestazione rispetto all’emissione diretta a favorire il terzo.

Sul punto, inparticolare, è costante l’indirizzo secondo cui il sequestro preventivo a fini diconfisca può avere ad oggetto solo il prezzo del delitto di emissione di fatture peroperazioni inesistenti, costituito dal compenso pattuito o percepito per l'emissionedelle fatture, e non anche il profitto conseguito da terzi per effetto della loroutilizzazione, integrando questa un delitto nel quale l'emittente non puòconcorrere, in quanto vi osta il regime derogatorio di cui all'art. 9 d.lgs. 10 marzo2000, n. 74 (Sez. 3, n. 34202 del 16/09/2025, Paradiso, Rv. 288727 - 01).2.2.2.

Diversa è l’ipotesi in cui l’emittente, autore del delitto di cui all’art. 8d.lgs. n. 74 del 2000, concorra nel diverso delitto di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del2000, il cui profitto si identifica, invece, nell’imposta evasa.In effetti, l’Ufficio ricorrente deduce, tra le altre, la violazione dell’art. 9 d.lgs.n. 74 del 2000, evidenziando che nel caso di specie rispettivamente emittenti edutilizzatori delle fatture per operazioni inesistenti non si sono limitatirispettivamente ad emettere ed utilizzare le fatture, ma hanno compiuto “…unaserie di condotte che vanno decisamente oltre e che giustificano il fatto che ilprofitto complessivo conseguito non possa essere imputato solo e soltantoall’utilizzatore finale”.Sul punto, si osserva che, secondo il consolidato orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, il potenziale utilizzatore di documenti o fattureemesse per operazioni inesistenti può concorrere con l'emittente, secondol'ordinaria disciplina dettata dall'art. 110 cod. pen., esclusivamente quando compiecondotte ulteriori rispetto a quelle costituite dall’utilizzazione, non essendoapplicabile in tal caso il regime derogatorio previsto dall'art. 9 del d.lgs. 10 marzo2000, n. 74.

Invero, come ribadito da numerose decisioni, la norma appenarichiamata mira ad evitare che la sola utilizzazione, da parte del destinatario, dellefatture per operazioni inesistenti possa integrare anche il concorso nella emissionedelle stesse così come, all'inverso, il solo fatto dell'emissione possa integrare ilconcorso nella utilizzazione, da parte del destinatario che abbia ad indicarle indichiarazione, delle medesime, determinandosi, altrimenti, la sottoposizione perdue volte a sanzione penale dello stesso soggetto per lo stesso fatto, che, invece,non può verificarsi allorquando il destinatario delle fatture non ne abbia fattoutilizzazione (Sez. 3, n. 41124 del 22/05/2019, Grossi, Rv. 277978 - 01).L’inapplicabilità del limite di cui all’art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000, quindi,presuppone una contestazione formale di concorso di persone nel reato, ovverouna duplicità di contestazioni nei confronti del medesimo soggetto per fatticommessi in qualità non sovrapponibili e con specifici addebiti di concorso (nonsovrapponibili, per quanto sopra detto, alla mera condotta di emissione o di utilizzodi fatture per operazioni inesistenti), e che, per ciascuna delle imputazioni elevate,si individui una base giuridica in relazione alla quale venga formalizzata la richiestadi sequestro che, ove non accolta dal primo destinatario dell’istanza cautelare reale(il giudice procedente, nel caso di specie il giudice per le indagini preliminari) dovràessere dedotta con lo specifico gravame previsto dalla legge.Ora, nel caso di specie, non risulta che il Pubblico Ministero abbia formalizzatonei confronti di [OSCURATO:PERSONA] istanza di sequestro al Giudice per le indaginipreliminari in relazione alle imputazioni di cui all’art. 416 cod. pen., né che abbiacontestato al predetto alcuna ipotesi di concorso nella commissione di reati cuiall’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, né che abbia, comunque, sul punto impugnato ilprovvedimento di sequestro preventivo emesso dal G.i.p.2.2.3.

Tanto premesso, risulta evidente come, nella specie, la prospettazionedell’Ufficio ricorrente, secondo la quale l’IVA versata dal destinatario finale dellefatture alle società emittenti si configura alla stregua del prezzo del reato, inconsiderazione del complesso schema fraudolento ricostruito, implica unmutamento delle basi fattuali, oltre che giuridiche, da porre a base del sequestro.In effetti, l’indicata prospettazione introduce, indubbiamente, spunti fattualiastrattamente in linea con la particolarità del fatto ricostruito all’esito delle indaginie con le complessive imputazioni, ma, al contempo, elementi di insuperabile novitàe di sostanziale mutamento della prospettazione accusatoria rispetto alla vicendacautelare cristallizzata in atti e svolta, da quanto è dato comprendere, con l’istanzadi sequestro valutata dal G.i.p. con il provvedimento genetico.

Invero, per quantorisulta dagli atti a disposizione della Corte, il G.i.p. ha fondato il provvedimento disequestro a carico di [OSCURATO:PERSONA] sulle imputazioni di cui ai capi 15) e 39) econ riferimento al profitto dei delitti di emissione di fatture per operazioniinesistenti parametrato all’imposta evasa, senza mai menzionarne il prezzo.

Taleultima considerazione evidenzia profili di sostanziale diversità del fatto cautelarededotto a fondamento del provvedimento di sequestro emesso dal G.i.p. rispettoa quello articolato ed invocato in ricorso.3.

Diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono anche le censureformulate con il secondo motivo, le quali contestano l’ordinanza impugnatadeducendo che il Tribunale avrebbe potuto integrare il provvedimento genetico emantenere il sequestro facendo riferimento al capo 16), avente ad oggetto il delittodi dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, ilquale avrebbe comportato un’evasione d’IVA pari a 12.274.493,83 euro.Le deduzioni appena sintetizzate sono inammissibili in questa sede, perché larichiesta di sequestro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non risulta formalizzata conriferimento al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture peroperazioni inesistenti di cui al capo 16.Di conseguenza, anche la ritenuta sussistenza del fumus di tale imputazioneprovvisoria non può rilevare quale ragione di censura del provvedimentoimpugnato per non aver disposto ex officio, o mantenuto, il sequestro in relazionead imputazioni non oggetto della richiesta cautelare originale.

Invero, come piùampiamente precisato nel § 2.1, nel procedimento incidentale cautelare il giudicenon può assumere determinazioni autonome non ricomprese nella domandacautelare originale, perché ciò determinerebbe il mutamento dei presuppostiapplicativi della misura, con conseguente violazione del diritto al contraddittorio edel diritto di difesa dell’interessato.4.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso del Procuratore dellaRepubblica presso il Tribunale di Arezzo non segue condanna del medesimo alpagamento delle spese processuali o di una sanzione pecuniaria a favore dellacassa delle ammende, trattandosi di parte pubblica, a norma di quanto previstodall’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso il 09/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonio [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Arezzovisti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale GiulioMonferini, che ha concluso per l’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 5 marzo 2026, depositata in data 1 aprile 2026, ilTribunale di Arezzo, provvedendo in materia di misure cautelari reali, per quantodi interesse in questa sede, ha accolto la richiesta di riesame presentate da MarioDe [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo del G.i.p. del Tribunale diArezzo del 22 gennaio 2026, ed ha conseguentemente annullato taleprovvedimento nella parte in cui disponeva a carico del medesimo il vincoloanticipatorio funzionale ad assicurare la confisca, sia diretta, sia per equivalente.Il decreto di sequestro preventivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era statodisposto dal G.i.p. con riferimento al profitto dei reati di cui ai capi di imputazione15) e 39). Precisamente, il capo 15), contestato a [OSCURATO:PERSONA], attiene al reatodi emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del2000; il capo 39), contestato alla società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, di cui eralegale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], ha riguardo agli artt. 5, comma 1, lett. a),e 25-quinquiesdecies d.lgs. n. 231 del 2001, per l’omessa adozione o comunqueper l’omessa efficace attuazione di un modello di organizzazione e gestione idoneoa prevenire i reati di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000.Il Tribunale del riesame, pur ritenendo sussistente il fumus commissi delicti,ha escluso la legittimità dei sequestri osservando che: a) il capo 39) si riferisce adilleciti commessi da persone giuridiche, per cui non può in alcun modo costituiretitolo per un sequestro a carico di persone fisiche; b) il capo 15), siccome relativoal reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, non autorizza la confisca(e il preliminare sequestro) del profitto del reato, perché questo è conseguitosoltanto da chi utilizza le fatture per operazioni inesistenti.2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale diArezzo indicata in epigrafe il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale diArezzo, articolando due motivi, preceduti da una premessa sulla ricostruzione deifatti ritenuti rilevanti.2.1. Nella premessa, si rappresenta che il sequestro a fini di confisca neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] è stato disposto nell’ambito di un procedimento relativoad un’articolata frode fiscale, nell’ambito del quale sono stati contestati il reato dicui all’art. 416 cod. pen., vari reati tributari e il reato di autoriciclaggio.Si espone, poi, che: a) il sistema fraudolento ha assicurato alla società “PietroGalliani” argento puro, prodotto per il quale non deve essere pagata l’IVA dalcessionario in occasione dell’acquisito perché bene sottoposto al regime fiscaledell’inversione contabile, facendo figurare lo stesso nelle fatture come argentolavorato, sotto forma di “verghe argentifere”, prodotto per il quale è previstol’obbligo di pagamento dell’IVA da parte del cessionario al momento dell’acquisto;b) la società “[OSCURATO:PERSONA]”, pur corrispondendo l’IVA per l’acquisto di “vergheargentifere”, ha recuperato la stessa compensandola mediante operazioni con altresocietà del gruppo di cui è parte; c) i fornitori, che hanno procurato le quantità diargento puro presentandole come “verghe argentifere”, hanno utilizzato l’IVAindebitamente ricevuta acquistando la materia prima tramite società cartiere, lequali poi non hanno versato all’Erario la somma dovuta; d) il sistema descritto haoperato in maniera ciclica e continuativa, determinando una colossale evasione.Si segnala, quindi, con specifico riguardo alle forniture effettuate dal “gruppoDe [OSCURATO:PERSONA]” alla “[OSCURATO:PERSONA]”, che: a) nella realtà, il “gruppo [OSCURATO:PERSONA]” acquistaargento sotto forma di “verghe argentifere” da uno o più fornitori non individuati,procede a far affinare tale materiale presso la “Caurum” di Arezzo, e, ottenuta latrasformazione dello stesso in argento puro, lo cede alla “[OSCURATO:PERSONA]”; b) sottoil profilo documentale, la “[OSCURATO:PERSONA]”, di cui è amministratore di dirittoMario [OSCURATO:PERSONA], acquista le “verghe argentifere” dalla “[OSCURATO:PERSONA]”,di cui è amministratore di fatto il medesimo [OSCURATO:PERSONA], e le rivende come talialla “[OSCURATO:PERSONA]”; c) la natura di argento puro del prodotto rivenduto dal“gruppo [OSCURATO:PERSONA]” alla “[OSCURATO:PERSONA]” è desumibile dalla documentazione deirapporti delle società del “gruppo [OSCURATO:PERSONA]” con la “Caurum”, la quale emettefatture in conto lavorazione per la fusione e l’affinazione del prodotto, poi racchiusoin sacchi di tela da 25 kg. ciascuno; d) la “[OSCURATO:PERSONA]” simula l’acquistodi verghe argentifere dalla “[OSCURATO:PERSONA]”, ma, in realtà, questa, cheè società priva di struttura produttiva e personale, funge da schermo per occultarel’identità dei reali fornitori.2.2. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agliartt. 110 e 416 cod. pen., nonché 2, 8, 9 e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, a normadell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo allaindividuazione del prezzo e del profitto del reato.Si deduce che illegittimamente l’ordinanza impugnata ha escluso che il reatodi emissione di fatture per operazioni inesistenti abbia potuto generare un profitto.Si premette che il Tribunale fonda la sua conclusione sul disposto di cui all’art.9 d.lgs. n. 74 del 2000, il quale esclude il concorso dell’emittente false fatture nelreato di utilizzazione delle stesse. Si osserva, quindi, che, nella specie, il profittonon è imputabile solo all’utilizzatore finale delle false fatture, perché si è alcospetto di una struttura associativa, nella quale sono integrati emittenti edutilizzatori le false fatture; in altri termini, nella specie, il profitto del reato è «l’IVAindebitamente riscossa e poi non riversata allo Stato per il tramite del complessomeccanismo documentale fraudolento, quindi sussiste anche in capo a chi emettele fatture (pagate proprio mediante l'imponibile e l’Iva non dovuta)» (si cita Sez.3, n. 16678 del 11/12/2024, dep. 2025).Si deduce, sotto altro profilo, che l’IVA, se anche non costituisse il profitto delreato, ne costituirebbe comunque il prezzo.Si evidenzia che la “[OSCURATO:PERSONA]” paga l’IVA in realtà non dovuta proprio«per alimentare il sistema criminale». Si rappresenta che: a) l’IVA, a monte, ècompensata dalla “[OSCURATO:PERSONA]”, e quindi resa neutra per la stessa, mentre, avalle, è suddivisa tra i vari soggetti che forniscono l’argento alla “[OSCURATO:PERSONA]”;b) la “[OSCURATO:PERSONA]”, rivolgendosi ai fornitori “fraudolenti”, acquista l’argento adun prezzo inferiore a quello reale, mentre questi ultimi si dividono l’IVA, perchéquesta è scaricata sulle società “cartiere” e quindi non sarà mai versata allo Stato.Si conclude che, perciò, l’IVA pagata dalla “[OSCURATO:PERSONA]” «diventa proprio ilprezzo da questa sostenuto per l'emissione delle fatture per operazionioggettivamente e soggettivamente inesistenti da parte dei fornitori […]». Siaggiunge che il Tribunale avrebbe potuto legittimamente riqualificare le sommesequestrate come prezzo, invece che come profitto del reato (si cita Sez. 4, n.21234 del 15/03/2012), e che la soluzione prospettata consente la ripartizione delprofitto confiscabile tra tutti i soggetti coinvolti, secondo il quantum di competenzadi ciascuno.2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agliartt. 321 e 324, comma 2, cod. proc. pen., nonché 2, 5 e 12 d.lgs. n. 74 del 2000a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo allamancata integrazione dell’ordinanza in ordine al capo 16).Si deduce che il Tribunale, sulla base degli argomenti esposti nel primomotivo, avrebbe potuto e dovuto riquantificare il profitto confiscabile in relazioneai delitti di cui al capo 16), per un importo pari a 12.274.493,83 euro di IVA evasa.3. È stata presentata memoria nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA].Nella memoria si osserva che: 1) le censure proposte sono in realtà direttenon a contestare una violazione di legge, ma a sollecitare una diversa ricostruzionedel fatto; 2) l’individuazione del profitto da attribuire a [OSCURATO:PERSONA] è operatonel ricorso del Pubblico ministero sulla base di proprie valutazioni, non desumibilinemmeno dal decreto genetico, il quale, come rilevato dall’ordinanza impugnata,non aveva in alcun modo precisato quale fosse il profitto diretto ottenuto dalresistente; 3) il Tribunale del riesame non ha il potere di “riscrivere” il decretogenetico del G.i.p., e, quindi, non può mutare il titolo del sequestro rispetto aquanto indicato dal primo giudice; 4) il decreto di sequestro finalizzato allaconfisca, secondo l’ordinanza impugnata, era carente della necessaria, specificamotivazione in ordine alle concrete ragioni che rendono necessaria l'anticipazionedell'effetto dell'atto ablativo, in ordine alla natura diretta o per equivalente delvincolo, in ordine al criterio di selezione dei beni e in ordine alla loro riferibilità alprofitto o al prezzo del reato; 5) la misura cautelare richiesta si pone in violazionedel principio di proporzionalità, perché presuppone una «lettura unitaria ecollettiva del profitto»; 6) il sequestro preventivo a fini di confisca non puòcostituire «un prelievo patrimoniale punitivo anticipato, svincolato dal nessoeziologico, dalla personalizzazione dell'arricchimento e dal canone dellaproporzionalità».4. Successivamente al deposito della requisitoria del Procuratore generaledella Corte di cassazione, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso delProcuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, è stata presentataulteriore memoria nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA].Nella memoria appena indicata si rileva che: 1) le censure proposte sono inrealtà dirette non a contestare una violazione di legge, ma a sollecitare una diversaricostruzione del fatto; 2) la requisitoria del Procuratore generale non puòintegrare le carenze del ricorso e del decreto genetico, specie con riguardo agliaccertamenti di fatto; 3) la regola di cui all’art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000 è derogabilequando il soggetto cumuli in sé la qualità di emittente e quella di utilizzatore, manon quando l’emittente e l’utilizzatore siano soggetti distinti ed operino all’internodi una unitaria associazione per delinquere, perché l’art. 416 cod. pen. non è unaclausola generale di solidarietà patrimoniale; 4) la requisitoria non precisa se l’IVAricevuta dalla società del “gruppo [OSCURATO:PERSONA]” costituisca prezzo o invece profittodel reato, e anche il decreto genetico non aveva individuato in modo puntuale nél’oggetto confiscabile, né il criterio di imputazione personale di esso a [OSCURATO:PERSONA] DeCanio; 5) il ricorso del Pubblico ministero e la requisitoria del Procuratore generalenon indicano né la quota di arricchimento effettivamente acquisita da [OSCURATO:PERSONA] DeCanio, né le ragioni per le quali vi sarebbero beni da confiscare in via diretta; 6) ilsecondo motivo di ricorso del Pubblico ministero, che fa riferimento al capo 16),presuppone una selezione ex novo del titolo di confisca e del quantum che non èconsentita ai giudici dell’impugnazione del presente procedimento stante l’assenzadi una specifica ed autosufficiente base motivazionale nel decreto genetico.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo èinammissibile per le ragioni di seguito precisate.2. Diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono le censure propostecon il primo motivo, le quali contestano il provvedimento impugnato per averritenuto illegittimo il sequestro a fini di confisca, diretta o per equivalente, neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al reato di emissione di fatture peroperazioni inesistenti, sia nella parte in cui criticano l’affermazione del Tribunalesecondo cui il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti non potrebbegenerare un profitto, perché nella specie lo stesso sarebbe commesso all’internodi una struttura associativa nella quale operano in modo integrato emittenti edutilizzatori dei documenti mendaci, sia nella parte in cui deducono che l’IVAartificiosamente versata dalla “[OSCURATO:PERSONA]” alle società del “gruppo [OSCURATO:PERSONA]”,quand’anche non costituisse il profitto del reato, ne sarebbe comunque il prezzo,anch’esso soggetto ad ablazione obbligatoria.2.1. Il primo ordine di censure si incentra sulla connessione tra il reatoassociativo ed i reati fiscali, tutti reati rispetto ai quali, espressamente, il Tribunaledel riesame ha confermato la sussistenza del fumus.Le deduzioni appena sintetizzate sono inammissibili in questa sede, perché larichiesta di sequestro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non risulta formalizzata conriferimento al delitto associativo, sicché la ritenuta sussistenza del fumus di taleimputazione provvisoria certamente non potrebbe riverberare effetti, allo stato,sulla vicenda cautelare dedotta né, tantomeno, rilevare quale ragione di censuradel provvedimento impugnato per non aver disposto ex officio, o mantenuto, ilsequestro in relazione ad imputazioni non oggetto della richiesta cautelare.Deve infatti ribadirsi il principio ripetutamente affermato da questa Corte,secondo cui nel procedimento incidentale cautelare il giudice è privo di poteriistruttori officiosi, essendo vincolato al petitum introdotto dal pubblico ministerocon la domanda di cautela ed agli elementi posti a fondamento di essa, ai sensidegli artt. 291, comma 1, e 321, comma 1, cod. proc. pen., sì che il Tribunale delriesame non può fondare le proprie valutazioni su atti che il primo giudice abbiaassunto di propria iniziativa (cfr. Sez. 6, n. 826 del 29/11/2022, dep. 2023,Martorano, Rv. 284145 - 02) ovvero assumere determinazioni autonome nonricomprese nella domanda cautelare originale. Evidente, infatti, è la stretta edirrinunciabile correlazione tra il principio della domanda cautelare, e il diritto alcontraddittorio, posto che ove fosse consentito al Tribunale del riesame individuareuna base fattuale e giuridica del provvedimento di sequestro diversa da quellaindividuata dapprima dal pubblico ministero e, conseguentemente, dal giudice perle indagini preliminari, ne conseguirebbe un evidente mutamento dei parametriapplicativi della misura (così Sez. 6, n. 3771 del 11/01/2018, Qevani, Rv. 272194- 01) con conseguente pregiudizio del diritto di difesa dell’interessato (vds. Sez.2, n. 11814 del 06/03/2024, Mesina, Rv. 286094 – 01).2.2. Il secondo ordine di censure si fonda sul rilievo secondo cui l’IVAartificiosamente pagata dalla “[OSCURATO:PERSONA]” alle società del “gruppo [OSCURATO:PERSONA]”costituirebbe comunque il prezzo del reato, perché la corresponsione dell’impostanon dovuta costituirebbe esattamente il compenso per emettere le false fatture.Tali doglianze sono inammissibili nel presente giudizio, perché anch’esseimplicano un radicale mutamento delle basi fattuali, oltre che giuridiche, da porrea base del sequestro.2.2.1. Invero, il prezzo e il profitto del reato costituiscono, oltre che categorienormative diverse (come emerge evidente dal tenore testuale dell’art. 240 cod.pen.), anche distinte basi giuridiche ai fini dell’adozione di un provvedimento disequestro funzionale alla confisca dall’altro.Tale diversità, del resto, risulta evidente alla luce dei principi interpretativi piùvolte affermati in giurisprudenza, peraltro richiamati ed applicati dal Tribunale delriesame nel provvedimento impugnato, a tenore dei quali il delitto di emissione difatture per operazioni inesistenti (posto a base della richiesta di sequestro neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA]), in quanto finalizzato a consentire a terzi l’evasione,non include ex se un profitto parametrabile sull’imposta evasa, piuttosto potendosiconfigurare, rispetto al reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, un prezzosuscettibile di confisca e, in fase di indagini, di sequestro preventivo, ovvero unacontroprestazione rispetto all’emissione diretta a favorire il terzo. Sul punto, inparticolare, è costante l’indirizzo secondo cui il sequestro preventivo a fini diconfisca può avere ad oggetto solo il prezzo del delitto di emissione di fatture peroperazioni inesistenti, costituito dal compenso pattuito o percepito per l'emissionedelle fatture, e non anche il profitto conseguito da terzi per effetto della loroutilizzazione, integrando questa un delitto nel quale l'emittente non puòconcorrere, in quanto vi osta il regime derogatorio di cui all'art. 9 d.lgs. 10 marzo2000, n. 74 (Sez. 3, n. 34202 del 16/09/2025, Paradiso, Rv. 288727 - 01).2.2.2. Diversa è l’ipotesi in cui l’emittente, autore del delitto di cui all’art. 8d.lgs. n. 74 del 2000, concorra nel diverso delitto di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del2000, il cui profitto si identifica, invece, nell’imposta evasa.In effetti, l’Ufficio ricorrente deduce, tra le altre, la violazione dell’art. 9 d.lgs.n. 74 del 2000, evidenziando che nel caso di specie rispettivamente emittenti edutilizzatori delle fatture per operazioni inesistenti non si sono limitatirispettivamente ad emettere ed utilizzare le fatture, ma hanno compiuto “…unaserie di condotte che vanno decisamente oltre e che giustificano il fatto che ilprofitto complessivo conseguito non possa essere imputato solo e soltantoall’utilizzatore finale”.Sul punto, si osserva che, secondo il consolidato orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, il potenziale utilizzatore di documenti o fattureemesse per operazioni inesistenti può concorrere con l'emittente, secondol'ordinaria disciplina dettata dall'art. 110 cod. pen., esclusivamente quando compiecondotte ulteriori rispetto a quelle costituite dall’utilizzazione, non essendoapplicabile in tal caso il regime derogatorio previsto dall'art. 9 del d.lgs. 10 marzo2000, n. 74. Invero, come ribadito da numerose decisioni, la norma appenarichiamata mira ad evitare che la sola utilizzazione, da parte del destinatario, dellefatture per operazioni inesistenti possa integrare anche il concorso nella emissionedelle stesse così come, all'inverso, il solo fatto dell'emissione possa integrare ilconcorso nella utilizzazione, da parte del destinatario che abbia ad indicarle indichiarazione, delle medesime, determinandosi, altrimenti, la sottoposizione perdue volte a sanzione penale dello stesso soggetto per lo stesso fatto, che, invece,non può verificarsi allorquando il destinatario delle fatture non ne abbia fattoutilizzazione (Sez. 3, n. 41124 del 22/05/2019, Grossi, Rv. 277978 - 01).L’inapplicabilità del limite di cui all’art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000, quindi,presuppone una contestazione formale di concorso di persone nel reato, ovverouna duplicità di contestazioni nei confronti del medesimo soggetto per fatticommessi in qualità non sovrapponibili e con specifici addebiti di concorso (nonsovrapponibili, per quanto sopra detto, alla mera condotta di emissione o di utilizzodi fatture per operazioni inesistenti), e che, per ciascuna delle imputazioni elevate,si individui una base giuridica in relazione alla quale venga formalizzata la richiestadi sequestro che, ove non accolta dal primo destinatario dell’istanza cautelare reale(il giudice procedente, nel caso di specie il giudice per le indagini preliminari) dovràessere dedotta con lo specifico gravame previsto dalla legge.Ora, nel caso di specie, non risulta che il Pubblico Ministero abbia formalizzatonei confronti di [OSCURATO:PERSONA] istanza di sequestro al Giudice per le indaginipreliminari in relazione alle imputazioni di cui all’art. 416 cod. pen., né che abbiacontestato al predetto alcuna ipotesi di concorso nella commissione di reati cuiall’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, né che abbia, comunque, sul punto impugnato ilprovvedimento di sequestro preventivo emesso dal G.i.p.2.2.3. Tanto premesso, risulta evidente come, nella specie, la prospettazionedell’Ufficio ricorrente, secondo la quale l’IVA versata dal destinatario finale dellefatture alle società emittenti si configura alla stregua del prezzo del reato, inconsiderazione del complesso schema fraudolento ricostruito, implica unmutamento delle basi fattuali, oltre che giuridiche, da porre a base del sequestro.In effetti, l’indicata prospettazione introduce, indubbiamente, spunti fattualiastrattamente in linea con la particolarità del fatto ricostruito all’esito delle indaginie con le complessive imputazioni, ma, al contempo, elementi di insuperabile novitàe di sostanziale mutamento della prospettazione accusatoria rispetto alla vicendacautelare cristallizzata in atti e svolta, da quanto è dato comprendere, con l’istanzadi sequestro valutata dal G.i.p. con il provvedimento genetico. Invero, per quantorisulta dagli atti a disposizione della Corte, il G.i.p. ha fondato il provvedimento disequestro a carico di [OSCURATO:PERSONA] sulle imputazioni di cui ai capi 15) e 39) econ riferimento al profitto dei delitti di emissione di fatture per operazioniinesistenti parametrato all’imposta evasa, senza mai menzionarne il prezzo. Taleultima considerazione evidenzia profili di sostanziale diversità del fatto cautelarededotto a fondamento del provvedimento di sequestro emesso dal G.i.p. rispettoa quello articolato ed invocato in ricorso.3. Diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono anche le censureformulate con il secondo motivo, le quali contestano l’ordinanza impugnatadeducendo che il Tribunale avrebbe potuto integrare il provvedimento genetico emantenere il sequestro facendo riferimento al capo 16), avente ad oggetto il delittodi dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, ilquale avrebbe comportato un’evasione d’IVA pari a 12.274.493,83 euro.Le deduzioni appena sintetizzate sono inammissibili in questa sede, perché larichiesta di sequestro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non risulta formalizzata conriferimento al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture peroperazioni inesistenti di cui al capo 16.Di conseguenza, anche la ritenuta sussistenza del fumus di tale imputazioneprovvisoria non può rilevare quale ragione di censura del provvedimentoimpugnato per non aver disposto ex officio, o mantenuto, il sequestro in relazionead imputazioni non oggetto della richiesta cautelare originale. Invero, come piùampiamente precisato nel § 2.1, nel procedimento incidentale cautelare il giudicenon può assumere determinazioni autonome non ricomprese nella domandacautelare originale, perché ciò determinerebbe il mutamento dei presuppostiapplicativi della misura, con conseguente violazione del diritto al contraddittorio edel diritto di difesa dell’interessato.4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso del Procuratore dellaRepubblica presso il Tribunale di Arezzo non segue condanna del medesimo alpagamento delle spese processuali o di una sanzione pecuniaria a favore dellacassa delle ammende, trattandosi di parte pubblica, a norma di quanto previstodall’art. 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso il 09/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonio [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 27645/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris