CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 ottobre 2021
Cassazione n. 16232/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, depositata il 7 ottobre 2021, il Tribunale de l'Aquila ha rigettato l'appello proposto avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari distrettuale del 21 agosto 2021, con il quale è stata rigettata l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di partecipazione ad associazione mafiosa. 1.1. Secondo la provvisoria incolpazione, all'indagato è contestato di aver fatto parte dell'associazione mafiosa straniera, denominata "[OSCURATO:PERSONA]" - radicata in Nigeria e diffusa in diversi stati europei ed extraeuropei - ed in particolare alla corrispondente cellula locale, detta Forum, finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti, in particolare, nei settori delle truffe on line, della clonazione di carte di credito e nella ricettazione di telefoni cellulari, e che si avvale della forza di intimidazione, derivante dal vincolo associativo, nonché della condizione di assoggettamento e di omertà che dall'associazione medesima deriva nei confronti delle comunità nigeriane ed africana in genere, che si sostanzia nell'osservanza di rigorose regole interne; nel rispetto e nell'obbedienza alle direttive dei vertici, con previsione di sanzioni, anche corporali e di umiliazione, in caso di inosservanza; nella pretesa dagli affiliati del versamento, obbligatorio e periodico, di somme di denaro prestabilite per le finalità del gruppo locale e per le finalità della "casa madre" nigeriana; nel ricorso alla violenza per la risoluzione dei conflitti interni ritenuti in grado di ostacolare le finalità delinquenziali e di predominio dell'associazione o per costringere terzi ad affiliarsi, ovvero per opporsi e scontrarsi con gruppi rivali variamente denominati al fine di assumere e mantenere il predominio nell'ambito della vasta comunità nigeriana. Siffatta associazione è stata ritenuta caratterizzata dall'esplicazione di modalità rispondenti al modello delineato dall'art. 416-bis cod. pen.. 1.2. In particolare, la provvisoria incolpazione per la quale è stata applicata la misura custodiale in atto delinea la partecipazione al sodalizio di [OSCURATO:PERSONA], come emerge dalle conversazioni telefoniche intercorse tra il medesimo con il capo OBASEKI ed altri affiliati; dai rapporti con numerosi sodali e vertici dell'associazione; dalla partecipazione ad un raduno; dal ruolo assegnato all'indagato nelle intercettazioni relative al predetto OBASEKI; dai comprovati rapporti personali con quest'ultimo; dalla conoscenza delle iniziative di esponenti apicali del sodalizio e dall'attiva partecipazione alla raccolta di fondi destinata al pagamento delle spese legali correlate all'assistenza di altri compartecipi. 2. Avverso l'ordinanza ricorre l'indagato con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, con il quale deduce vizio della motivazione in riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi della condotta di partecipazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.. Evidenzia, a tal fine, come: le intercettazioni relative all'indagato siano solo due e che, dalla consulenza di parte, ne risulterebbe ridimensionato il significato, tanto da ricostruire il contributo del ricorrente esclusivamente alla ricettazione di un solo telefono cellulare; le immagini videoregistrate del raduno di [OSCURATO:PERSONA] non evidenzierebbero né la celebrazione, in tale contesto, di rituali di affiliazione, né il versamento di somme a Obaseki; dalla lettura dei colloqui intercorsi sulla chat WhatsApp, creata dall'Obaseki in seguito alla perquisizione subita da [OSCURATO:PERSONA], non risulterebbe il nominativo del ricorrente, né che questi abbia partecipato alla raccolta, restando la partecipazione del Peco affidata alle sole dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alle esigenze cautelari, deduce, infine, la mancanza del requisito dell'attualità, anche alla luce del ruolo svolto dal ricorrente, rimasto indimostrato. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23 dl. n. 137 del 28 gennaio 2022, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. In data 1 febbraio 2022, la Procura della Repubblica distrettuale ha trasmesso una memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Va premesso come, in sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione di misura cautelare personale, il tribunale non sia tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari; e tanto in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (ex multis Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, Rv. 282292). 1.1. Nel quadro così delineato, l'ordinanza impugnata ha dato atto che gli elementi introdotti dalla difesa con l'istanza di sostituzione della misura cautelare in atto sono consistiti nella soggettiva rilettura delle acquisizioni investigative poste a fondamento dell'ordinanza genetica, non impugnata, in assenza dell'allegazione di alcun fatto nuovo. Nondimeno, il Tribunale ha passato in rassegna l'impianto indiziario relativo tanto all'esistenza dell'associazione mafiosa, che alla condotta di partecipazione dell'indagato, confermandone la concludenza, oltre alla permanenza delle esigenze di cautela.Siffatta argomentazione, nella sua duplice declinazione, è stata contestata, con il ricorso di legittimità, mediante la mera riproduzione delle censure disattese, indirizzate, da un lato, alla minimalistica e generica rivalutazione dei gravi indizi di colpevolezza e, dall'altro, all'assertiva svalutazione della attualità delle esigenze cautelari, in assenza di concreti elementi atti al superamento della duplice presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. 1.2. Ferma restando la incontestata la concludenza della piattaforma indiziaria riguardo la sussistenza dell'associazione criminale, riconducibile all'archetipo delineato dall'art. 416-bis cod. pen., oggetto di provvisoria incolpazione, dal testo dell'ordinanza impugnata risulta come la partecipazione del ricorrente all'associazione sia stata ritenuta dimostrata, con elevato grado di probabilità prossima alla certezza, non solo attraverso la sua compiuta identificazione nel Peco, reiteratamente citato nelle intercettazioni, ma soprattutto dai frequenti contatti con Obaseki ed altri esponenti del sodalizio, dalla partecipazione ad un evento rituale tenutosi in Scanzano e dall'organizzazione della festa annuale del 7 luglio, dal coinvolgimento in una raccolta fondi e, in genere, nella pianificazione della gestione delle risorse economiche di origine illecita derivanti dai reati scopo dell'associazione. Alla luce di siffatta ricostruzione risulta, pertanto, adeguatamente giustificata la giuridica sussistenza della partecipazione, fondata non già su di una generica attribuzione di affiliazione, bensì sulla dimostrazione indiziaria di un effettivo contributo prestato dal Peco in favore del clan, in linea con il principio per cui la partecipazione associativa postula un rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare non già uno "status" di appartenenza, bensì un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'agente "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini (recentemente Sez. 5, n.45840 del 14/06/2018, M., Rv. 274180, che riprende ed attualizza i principi espressi da Sez. U, n.33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670, N. 12554 del 2016 Rv. 267418, N. 6882 del 2016 Rv. 266064). 1.3. Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, da ultimo organicamente ricostruita da Sez. Un. N. 36958 del 27 maggio 2021, Modafferi, ed anche da Sez. Un. n. 8544 del 24/10/2019, dep. 2020, Genco, Rv. 278054, in motivazione), nel solco della tradizionale lettura della norma incriminatrice contestata, è stata, da tempo, delineata la figura giuridica del partecipe dell'associazione mafiosa secondo le predette coordinate ermeneutiche, sottolineando come la partecipazione possa essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la "appartenenza" (il ruolo del partecipe, dunque), purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura, la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "facta concludentia" - idonei, senza alcun automatismo probatorio, ad offrire la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione. In tale ricostruzione "a maglie larghe", quanto alle molteplici manifestazioni nelle quali si può esplicare la partecipazione mafiosa, la giurisprudenza di legittimità ha fatto rientrare la permanente "disponibilità" al servizio dell'organizzazione a porre in essere attività anche di bassa manovalanza (Sez. 5, n. 48676 del 14/5/2014, Calce, Rv. 261909), giungendo a ritenere che non sia necessario catalogare in un ruolo stabile e predefinito la condotta del singolo associato, poiché il sodalizio mafioso è una realtà dinamica, che si adegua continuamente alle modificazioni del corpo sociale ed all'evoluzione dei rapporti interni tra gli aderenti, sicchè le forme di "partecipazione" possono essere le più diverse e addirittura assumere caratteri coincidenti con normali esplicazioni di vita quotidiana o lavorativa (Sez. 5, n. 6882 del 6/11/2015, dep. 2016, Caccanno, Rv. 266064) e conferendo rilievo alle "frequentazioni" stabili con i sodali, in presenza di determinate condizioni di riscontro (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 31541 del 30/5/2017, Abbamundo, Rv. 270468). 1.4. A fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell'iter argomentativo sviluppato dal Giudice del gravame nell'ordinanza impugnata, il ricorso si risolve nella sollecitazione di una diversa valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici ictu ocu/i percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Il ricorso, in particolare, ripropone una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, inidonea a disarticolare il ragionamento svolto dal Tribunale dell'appello cautelare, e prospetta una rilettura degli elementi dimostrativi sui quali il Tribunale - diversamente da quanto prospettato - ha espresso le proprie valutazioni, esplicitamente confutando gli argomenti difensivi, sostanzialmente riproposti.Il ricorso propone, inoltre, una - parziale - rilettura del contenuto delle intercettazioni, omettendo di confrontarsi con il principio per cui è possibile, in sede di legittimità, prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n.6722 del 21/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558 N. 38915 del 2007 Rv. 237994, N. 11189 del 2012 Rv. 252190, N. 7465 del 2013 Rv. 259516). Di guisa che, nel prospettare una interpretazione minimalista delle fonti di prova, il ricorrente si limita a ripercorrere i fatti e ad offrirne una lettura alternativa, mentre dal testo dell'ordinanza impugnata non è dato ravvisare alcuna disarticolazione del ragionamento probatorio, con il quale si omette il confronto (Sez. un. n.8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822), prospettando una diversa concludenza delle prove e sostanzialmente richiedendo, in questa sede, una inammissibile rivalutazione dei fatti e dei dati dimostrativi (ex multis Sez. 5, n.51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623). 2. Sono, del pari, aspecifiche le doglianze rivolte alle esigenze cautelari. 2.1. L'ordinanza impugnata ha dato atto dell'assenza di alcun elemento idoneo a dimostrare una qualunque forma di dissociazione del ricorrente dal sodalizio, a fronte di una condotta partecipativa perdurante, fino al 2019, almeno da due anni, in tal modo ancorando all'attualità le esigenze di cautela. La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è, invero, prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art.274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (ex multis Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, Morabito, Rv. 280452). In tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, Manzo, Rv. 280889; N. 52303 del 2016 Rv. 268726; N. 35847 del 2018 Rv. 274174; N. 23113 del 2019 Rv. 276316; N. 35848 del 2018 Rv. 273631; N. 19283 del 2017 Rv. 270062; N. 47401 del 2017 Rv. 271855; N. 7260 del 2020 Rv. 278569). Nella delineata prospettiva, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cit. (Sez. 1, n. 13044 del 16/12/2020, dep. 2021, P., Rv. 280983). 2.2. Sotto tutti i profili evocati, il ricorso - che si limita ad una rievocazione biografica del ricorrente, che comprende anche l'arco temporale della contestazione e che non rappresenta elementi incompatibili con la conservazione dell'affectio - non introduce alcun elemento decisivo, in ipotesi trascurato dal giudice del gravame, che avrebbe determinato un diverso epilogo decisorio. Per altro verso, nel censurare la adeguatezza e proporzionalità della misura applicata, il ricorso oblitera del tutto la richiamata presunzione, che impone - in presenza dei presupposti che resistono, nella specie, alle censure del ricorrente - l'adozione della sola custodia in carcere. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen. e della somma che si stima equo determinare in C. 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C. 3000 a favore della