CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29854/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; u/tx7) visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura la mancata applicazione dell'esimente di cui all'art.384 cod. pen. è riproduttivo di identica censura a cui la Corte di appello ha dato corretta risposta facendo preciso riferimento a giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di favoreggiamento personale, l'art. 384 cod. pen. integra una causa di esclusione della colpevolezza e non di esclusione della antigiuridicità della condotta, sicché opera solo nel caso in cui, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, valutate secondo il parametro della massima diligenza esigibile, si presenti all'agente come l'unica in grado di evitare all'agente un grave pregiudizio per la libertà o per l'onore proprio o altrui (Sez. 6, n. 34777 del 23/09/2020, Nitti, Rv. 280148); che in tal senso la Corte di appello, previa ricostruzione della vicenda, ha escluso che la condotta posta in essere fosse l'unica in grado di evitare all'agente un grave pregiudizio per la libertà o per l'onore proprio o altrui, sulla base di valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i