CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 00140/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 16/03/2021 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Catania ha parzialmente riformato il decreto del 28 ottobre 2019 del Tribunale di Catania che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni tre, imponendo una cauzione di euro 2.000,00 in quanto ritenuto socialmente pericoloso ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 159 del 2011, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per concorso nei reati di omicidio e rapina commessi nel 1996 e condannato in primo grado alla pena di anni tredici e mesi sei di reclusione per i delitti di partecipazione ad associazione di tipo mafioso fino al 20 aprile 2016 e per sette delitti di estorsione aggravati ex art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991. In particolare, la Corte di appello ha revocato l'obbligo di soggiorno e ha ridotto la cauzione ad euro 2.000,00, confermando nel resto il decreto impugnato. 2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 6, 7, comma 1, e 10 d.lgs. n. 159 del 2011 per avere la Corte di appello omesso di valutare la attualità della pericolosità sociale del proposto e per aver omesso di motivare in relazione a tale aspetto. Sostiene che la motivazione in ordine all'attualità della pericolosità sociale è meramente apparente e non dà risposta ai motivi di appello con i quali erano stati evidenziati molteplici elementi, ribaditi nel ricorso (come il percorso di recupero sociale del Pappalardo durante la sua detenzione, avendo egli anche conseguito un diploma in enogastronomia, e dopo la detenzione, essendosi egli distaccato dalla realtà sociale che lo aveva portato a delinquere ed essendosi dedicato alla famiglia ed al lavoro), se non utilizzando espressioni apodittiche. In particolare, la Corte di appello aveva affermato che detti elementi erano sopraggiunti alla applicazione della misura e potevano valere a determinare la revoca della misura, ma non a ritenere originariamente insussistenti i presupposti per la sua applicazione. Apodittica era pure l'affermazione secondo la quale mancavano riscontri positivi del suo effettivo allontanamento dal contesto criminale di appartenenza, atteso che non erano stati svolti accertamenti sul comportamento del Pappalardo successivo alla sua scarcerazione. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 3-bis legge n. 575 del 1965 in ordine alla sussistenza dell'obbligo di versare la cauzione e al diniego dell'invocata sua rateizzazione, nonché illogicità della motivazione per travisamento delle prove. Inoltre, lamenta la violazione degli artt. 6, 7, comma 1, e 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 e dell'art. 3-bis legge n. 575 del 1965 e vizio di motivazione per travisamento della nuova prova prodotta con la memoria difensiva, in ordine all'omesso accertamento di attualità della pericolosità sociale del proposto in relazione alla sussistenza delle condizioni di applicazione dell'obbligo di versare la cauzione e al diniego della sua rateizzazione. La Corte di appello non ha motivato in ordine al rigetto della richiesta di revoca della cauzione avanzata sulla base delle condizioni di impossidenza della famiglia del Pappalardo. Il lungo periodo di carcerazione sofferto e la necessità di ricorrere al reddito di cittadinanza ed al patrocinio a spese dello Stato sono, sostiene il ricorrente, elementi che dimostrano detta impossidenza. La Corte di appello aveva omesso di valutare la nota della Guardia di finanza di Caltagirone del 5 gennaio 2021, dove, a seguito del sequestro dei beni immobili di proprietà delle figlie del Pappalardo, si dava atto che non era emersa in capo al Pappalardo ed ai suoi familiari la disponibilità di immobili ulteriori rispetto a quelli sequestrati o di redditi tali da consentire il pagamento di un canone di locazione o la disponibilità di risorse di provenienza illecita. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Questa Corte di cassazione ha affermato che nel procedimento di prevenzione di appello, con riferimento alle misure personali di prevenzione, la valutazione di attualità della pericolosità sociale del proposto deve essere riferita a quello di primo grado, ma la motivazione deve tenere conto dell'eventuale anomala distanza temporale tra i due gradi di giudizio e della datazione risalente dei fatti posti a fondamento dello stesso giudizio di pericolosità (Sez. 5, n. 28343 del 12/04/2019, Rv. 276135, che, in relazione ad ipotesi di «pericolosità qualificata», ha inquadrato come vizio di «assenza assoluta di motivazione» il completo silenzio serbato dal giudice d'appello sulle condotte tenute medio tempore dal proposto e sui periodi di detenzione, eventualmente sofferti dallo stesso per effetto dei provvedimenti giudiziari richiamati a sostegno della sua pericolosità). La valutazione di attualità deve, quindi, essere tendenzialmente riferita al momento della emissione del provvedimento di primo grado, ma deve prendere in considerazione anche gli elementi sopravvenuti ai fatti che hanno determinato il giudizio di pericolosità sociale del proposto. Il ricorrente ha, a tal fine, addotto una serie di elementi intervenuti prima del provvedimento di primo grado (come il percorso di recupero sociale del Pappalardo durante la sua detenzione, avendo egli anche conseguito un diploma in enogastronomia, e dopo la detenzione, sostenendo di essersi distaccato dal contesto mafioso e di essersi dedicato esclusivamente alla famiglia ed al lavoro) sui quali la Corte di appello non si è pronunciata, nonostante le condanne riportate dal Pappalardo si riferissero a fatti commessi diversi anni prima. In particolare, la Corte di appello ha affermato che detti elementi erano sopraggiunti all'applicazione della misura e potevano valere a determinare la revoca della misura di prevenzione, ma non a ritenere originariamente insussistenti i presupposti per la sua applicazione, e ha sostenuto in modo apodittico che gli elementi addotti dall'odierno ricorrente sono inidonei a far ritenere venuta meno la sua pericolosità, considerato il lungo periodo di tempo in cui il proposto ha fatto parte di [OSCURATO:PERSONA], senza tuttavia chiarirne le ragioni. La motivazione sulla attualità della pericolosità sociale non dà, quindi, risposta al motivo di appello cosicché, in relazione a tale punto, il provvedimento impugnato risulta affetto da carenza di motivazione e deve essere annullato con rinvio alla Corte di appello di Catania, Sezione misure di prevenzione, in diversa composizione. L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento del secondo motivo. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania Sezione misure di prevenzione. Così deciso il 30/09/2021. [OSCURATO:PERSONA]