CassazionedecretoSezione 5Decisione del 20 febbraio 2023
Cassazione n. 38160/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di rescissione di giudicato, emessa in data 20.2.2023 dalla Corte d'Appello di Torino. Il ricorrente - evidenziando di essere detenuto attualmente in esecuzione della condanna alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., al centro dell'istanza di rescissione del giudicato - denuncia violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, che ha ritenuto "colpevole" la sua mancata conoscenza del processo, poiché derivata dal non essersi attivato presso il difensore di fiducia all'epoca nominato in fase di indagini. 1.1. Secondo la Corte d'Appello, sarebbe bastato informarsi presso il difensore di fiducia, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per conoscere della sussistenza del processo, visto che tutti gli atti del procedimento (avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.; richiesta di rinvio a giudizio; avviso di fissazione dell'udienza preliminare; decreto che dispone il giudizio e sentenza di condanna) sono stati tradotti in lingua francese, seguendo l'idioma parlato, e notificati ex art. 161, comma quarto, cod. proc. pen. proprio al suddetto difensore, stante l'irreperibilità dell'imputato all'indirizzo indicato in sede di elezione di domicilio e la nomina di un difensore di fiducia, irreperibilità comunicata dai carabinieri in seguito ad accertamenti specifici presso il domicilio stesso. 1.2. Il ricorso, invece, sulla base della giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, eccepisce che l'effettiva conoscenza del procedimento, necessaria per la regolarità della dichiarazione di assenza e, di conseguenza, determinante ai fini della rescissione del giudicato, deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in ius e non può desumersi dall'elezione di domicilio in fase di indagini preliminari. A riprova, invece, della incolpevole conoscenza del procedimento a suo carico, la difesa rappresenta che il ricorrente non sarebbe mai rientrato in Italia dalla Francia se avesse saputo che nei suoi confronti era stata emessa sentenza definitiva di condanna, da scontare in esecuzione. Si denuncia, altresì, che al ricorrente non è mai stato notificato l'ordine di esecuzione ritualmente tradotto in lingua francese; che non vi è prova della strumentalità o falsità della dichiarazione di domicilio formulata al momento dell'allegazione in fase di indagini preliminari ed iniziale denuncia; che non vi è prova dell'instaurarsi di un rapporto professionale tra ricorrente e difensore di fiducia, il quale, ancorchè nominato nella fase iniziale del procedimento, non ha mai presenziato ad alcun atto, anche nel processo successivamente instauratosi, essendovi, in atti, prova della necessità di sostituirlo ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. per qualsiasi appuntamento processuale. In proposito, la difesa rappresenta che il ricorrente ha dichiarato di aver nominato, sì, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale proprio difensore di fiducia, in sede di denuncia a piede libero con contestuale elezione di domicilio, ma che si trattava di un avvocato conosciuto per qualche minuto al centro di accoglienza di Ronciglione, con il quale non ha mai intrattenuto rapporti successivi. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] M.F. Loy ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni che si indicheranno di seguito. Deve premettersi che, dalla lettura dell'ordinanza impugnata, emerge che il ricorrente aveva nominato un difensore di fiducia del foro di Roma, eleggendo domicilio a Ronciglione (VT), in via [OSCURATO:PERSONA] n. 52. Successivamente, in sede di notifica degli atti del procedimento, era emersa l'irreperibilità del ricorrente nel luogo dichiarato o eletto (come risulta dalla nota dei carabinieri di Ronciglione, che si sono recati sul posto indicato come domicilio, trovandovi solo una diversa famiglia, al civico 50), sicchè le notifiche sono state effettuate, nell'arco di tutto il procedimento, presso il difensore nominato ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. 2. Il ricorso è inammissibile, data la situazione procedimentale descritta, in quanto non autosufficiente, poiché non sono stati allegati atti processuali (verbali o altro) dai quali risulti che il difensore di fiducia nominato non abbia mai partecipato ad alcuna attività processuale per conto del suo assistito, e generico, poiché si limita ad asserire il disinteresse di detto difensore di fiducia, senza alcuna indicazione di dati di contesto dai quali poter trarre elementi di fondatezza dell'affermazione difensiva, fatto salvo un cenno alla necessità di nominare costantemente un difensore ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. In sintesi, le censura difensive si risolvono in affermazioni assertive ed apodittiche riguardo alla mancata conoscenza effettiva del processo, dando luogo all'inammissibilità del ricorso. 2.2. La giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, tutela la situazione di inconsapevolezza dello svolgersi di un procedimento a proprio carico, qualora sussistano elementi fondati per ritenere che una conoscenza effettiva del processo non sia maturata in capo all'imputato, pur in presenza di nomina di difensore di fiducia, sempre che non ci si trovi dinanzi a situazioni di artificiosa sottrazione alla conoscenza o colpevole ignoranza, nel caso dei cosiddetti "finti inconsapevoli" (cfr., Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420; Sez. 1, n. 2629 del 24/6/2021, Ndreca, Rv. 281637, in cui emergeva che l'imputato, dopo la nomina di un legale di fiducia, era stato immediatamente espulso dal territorio dello Stato; Sez. 5, n. 19949 del 6/4/2021, Olguin, Rv. 281256, in un'ipotesi di nomina fiduciaria di difensore cancellatosi dall'albo, senza prova che vi fosse stato avviso della circostanza all'imputato).Come noto, le Sezioni Unite, ai fini della dichiarazione di assenza non considerano presupposto idoneo la (sola) elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420; principio affermato in relazione a fattispecie precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103). Le Sezioni Unite, partendo dal presupposto logico-giuridico che il processo in assenza non nasce come forma di "sanzione" per l'imputato, hanno, infatti, stabilito che, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa. La sentenza Ismail, citando la decisione n. 31 del 2017 della Corte costituzionale, ritiene che gli indici di conoscenza dell'art. 420-bis, 2 comma, cod. proc. pen., genericamente indicati nella disposizione, vadano interpretati "secondo la loro funzione". Ad esempio, soggiungono utilmente le Sezioni Unite, non vi sarà consapevolezza del processo nel caso di soggetto, arrestato in flagranza per un qualsiasi reato, che riesca a fuggire subito dopo la cattura, prima ancora della formalizzazione dell'attività della polizia giudiziaria e, soprattutto, della presentazione al giudice, né in caso di misura cautelare restata ineseguita per irreperibilità dell'indagato; così come l'elezione domicilio deve essere "seria" e reale, dovendo essere apprezzabile un rapporto tra il soggetto ed il luogo presso il quale dovrebbero essere indirizzati gli atti. E anche la nomina del difensore di fiducia va letta nel senso di ricercarne l'effettività: perché abbia rilievo, deve basarsi sul presupposto del regolare rapporto informativo tra difensore ed assistito, intendendo con ciò, ad esempio, che la nomina sia stata accettata. Il fondamento del sistema, cioè, è incentrato sull'effettività della conoscenza; sull'accertamento che la parte sia personalmente informata del contenuto dell'accusa e del giorno e luogo della udienza e, quindi,...i/ processo in assenza è ammesso solo quando sia raggiunta la certezza della conoscenza da parte dell'imputato (sicchè, quando il giudice non abbia raggiunto la certezza della conoscenza della chiamata in giudizio da parte dell'imputato, deve disporre la notifica «personalmente ad opera della polizia giudiziaria»: così le Sezioni Unite, che richiamano l'art. 420-quater, cod. proc. pen.). Secondo la sentenza Ismail l'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., nell'ottica di una comprensibile "facilitazione" del compito del giudice, ha tipizzato dei casi in cui, ai fini della certezza della conoscenza della vocatio in ius, può essere valorizzata una notifica che non sia stata effettuata a mani proprie dell'imputato: l'aver eletto domicilio, l'essere stato sottoposto a misura cautelare, aver nominato il difensore di fiducia, sono situazioni che consentono di equiparare la notifica, regolare ma non a mani proprie, alla effettiva conoscenza del processo. E le Sezioni Unite rimarcano il dato interpretativo secondo cui non si tratta di aver creato (nuove) presunzioni che consentano di ritenere conosciuto il processo e non più necessaria la prova della notifica, ma di casi in cui, nelle date condizioni, è ragionevole ritenere che l'imputato abbia effettivamente conosciuto l'atto regolarmente notificato secondo le date modalità. Pertanto, "alcun effetto.. conseguirà ad una impossibilità di regolare notifica: risultare sloggiato al domicilio eletto non consentirà di procedere in assenza sulla scorta della notifica quale soggetto irreperibile o presso la casa comunale; risultare irreperibile non consentirà che la pur valida notifica ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. prevalga sul dato sostanziale della non conoscenza; aver nominato un difensore di fiducia che ha poi rinunciato al mandato o che sia stato revocato parimenti non consentirà di procedere senza certezza della conoscenza". 2.3. [OSCURATO:PERSONA] hanno, però, "chiuso il cerchio" rispetto alla questione, sicuramente in campo, del rischio di strumentalizzazione del canone interpretativo proposto, coerente con un sistema di conoscenza effettiva e garantita del processo. Partendo dal dato normativo dell'art. 420-bis cod. proc. pen., la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] evidenzia che l'unica ipotesi in cui il legislatore ha previsto che possa procedersi alla celebrazione del processo, pur se la parte ignori la vocatio in ius, è la volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento o di atti del procedimento, precisando che di un tale comportamento vi deve essere traccia "positiva", all'esito di un necessario accertamento in fatto, anche quanto al coefficiente psicologico della condotta, poiché la disposizione normativa non "tipizza" e non consente di tipizzare alcuna condotta particolare, predeterminata, che possa ritenersi tale. Se, a giudizio delle Sezioni Unite, non possono farsi rientrare automaticamente in tale ambito le situazioni comuni quali l'irreperibilità o il domicilio eletto, tuttavia la "manifesta mancanza di diligenza informativa" ovvero la "indicazione di un domicilio falso", pur se apparentemente valido, potranno essere circostanze valutabili nei casi concreti, anche se non potranno costituire dati di per sé determinanti, su di un piano solo astratto, per potere affermare la ricorrenza della "volontaria sottrazione". 2.4. Nel caso di specie, non emergono elementi di fatto dai quali ritenere che la nomina fiduciaria non sia stata idonea a svolgere la propria funzione di garantire l'informazione sul processo all'imputato, che neppure deduce spunti concreti dai quali evincere che il rapporto con il legale nominato fosse privo di basi sostanziali e concrete.Né vale a sostenere diversamente l'osservazione difensiva secondo cui la prova della mancata conoscenza della condanna inflittagli si desumerebbe dal rientro in Italia, trattandosi di un'affermazione apodittica. Del resto, la necessità che l'imputato dia prova di "incolpevole mancata conoscenza del processo", ai fini di attivare il meccanismo rescissorio della condanna passata in giudicato previsto dall'art. 629-bis cod. proc. pen., è stato ritenuto condivisibilmente del tutto in linea con i principi costituzionali di riferimento dalla giurisprudenza di legittimità. Si è già dichiarata, infatti, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 629-bis cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 111 e 117 Cost., in relazione agli artt. 3 e 6 Cedu, nella parte in cui non consente di ottenere la rescissione del giudicato al condannato nei cui confronti si sia proceduto in assenza, qualora non provi che questa non sia dipesa da "incolpevole mancata conoscenza del processo", in quanto l'art. 629-bis (già 625-ter) cod. proc. pen., norma di chiusura del sistema del giudizio in assenza, ha il significato di escludere l'accesso ad un nuovo giudizio a chi si sia posto volontariamente nelle condizioni di non avere adeguata notizia del processo, dimostrando di non volervi partecipare, senza alcun automatismo in riferimento all'accertata ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen., e l'onere probatorio imposto al richiedente, che implica l'allegazione di una documentazione a sostegno, non preclude al giudice di disporre d'ufficio le integrazioni istruttorie necessarie ad accertarne l'oggettiva fondatezza (Sez. 5, n. 31201 del 15/9/2020, Ramadze, Rv. 280137). E la soluzione è stata condivisa da un ultimo arresto delle Sezioni Unite, proprio in tema di rescissione del giudicato: la sentenza Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric che pure ha sottolineato gli "ampi poteri cognitivi, conferiti al giudice funzionalmente competente a decidere sulla rescissione, cui sono demandati controlli non solo formali, ma anche sostanziali, sui dati fattuali dai quali desumere la conoscenza della celebrazione del processo, senza incontrare limitazioni nella conduzione dell'accertamento, non rinvenibili nella disciplina testuale". Non vi è dubbio che il giudice della rescissione deve agire nella consapevolezza di dover assicurare tutela al condannato che abbia subito gravi forme di violazione del diritto di difesa per coordinare il processo penale alle garanzie costituzionali e convenzionali dettate dalla Corte EDU (come ricostruita nelle sentenze Ismail e Lovric), quando pretende meccanismi efficaci e realmente restitutori di facoltà perdute nella fase dei controlli volti a garantire la posizione dell'imputato non presente al processo ed i suoi diritti fondamentali, primo tra tutti il diritto ad un processo equo sancito dall'art. 6 CEDU, che implica la certa conoscenza del processo da parte dell'imputato e la sua inequivoca e non presunta rinuncia a presenziarvi. Tuttavia, nel caso di specie, la situazione si colloca nella sfera di operatività dei cd. "finti inconsapevoli", poiché, da un lato, il ricorrente non ha fornito prova, né alcun elemento concreto, per ritenere fondata la deduzione della mancata stabilizzazione del rapporto professionale con il difensore di fiducia, cui sono stati indirizzati tutti gli atti del processo, anche e soprattutto quelli di vocatio in ius; dall'altro, vi sono indizi concreti dell'artificiosa indicazione di un indirizzo non veritiero ove essere reperito, in un luogo risultato disabitato. Il ricorso, pertanto, per tutte le ragioni sin qui esposte, deve essere dichiarato inammissibile. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile