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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 ottobre 2024

Cassazione n. 29169/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5070/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 156, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], -intimati- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 825/2020 depositata il 24/11/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che: 1.[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale accomandataria della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], ricorre con tre motivi, per la cassazione della ordinanza della Corte di Appello di Bologna in data 15 dicembre 2020 dichiarativa della inammissibilità dell’appello delle ricorrenti contro l’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con cui era stato in parte accolto l’iniziale ricorso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento degli onorari relativi ad una prestazione professionale svolta su incarico di esse ricorrenti ed era stata rigettata la domanda di queste ultime di risoluzione del contratto per inadempimento.

In causa era stata chiamata la [OSCURATO:SOCIETA] quale assicuratrice dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di Appello ha motivato la declaratoria di inammissibilità sul richiamo a quanto stabilito dall’art. 14 del d.lgs. 150/2011.

La Corte di Appello ha condannato [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale accomandataria della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], alle spese del giudizio di appello liquidate in 3118,00, oltre accessori, per ciascuna delle controparti;

2. [OSCURATO:PERSONA] e lo studio legale associato [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati; 3.la [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato controricorso;

4. la causa è pervenuta al Collegio a seguito di richiesta di decisione formulata dalle ricorrenti ai sensi dell’art.380 bis c.p.c. sulla proposta di definizione del giudizio per inammissibilità o comunque manifesta infondatezza del ricorso; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso vengono lamentate, “in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt.702 e ss. c.p.c. e dell’art. 14 d.lgs. 150/11” per avere la Corte di Appello ritenuto inammissibile l’appello laddove invece sarebbe stato corretto ritenere il contrario dato che l’appello involgeva solo il rigetto della domanda riconvenzionale.

Sostengono le ricorrenti che “dinnanzi ad un ampliamento del thema decidendum” quale quello derivato dalla proposizione della domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di prestazione d’opera professionale, “non sarebbero assoggettate alla normativa speciale tutte le situazioni attinenti a fattispecie patologiche del rapporto quale per esempio la risoluzione del rapporto per inadempimento”; 2.con il secondo motivo di ricorso, sotto la rubrica “art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 3 della Costituzione.

Incostituzionalità dell’art. 14 d.lgs. 150/11”, si prospetta che l’art. 14, ove interpretato nel senso di non ammettere l’appello anche rispetto a decisioni su domande riconvenzionali proposte contro l’avvocato, verrebbe ad essere in contrasto col principio di uguaglianza perché “per le controversie in materia di responsabilità di altre figure professionali la giurisdizione prevede un doppio grado di merito mentre per quanto attiene alla responsabilità degli avvocati” vi sarebbe un solo grado di merito; 3.con il terzo motivo di ricorso si lamenta “in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt.91 c.p.c., 2232 c.c. e del d.m. 55/2014 per avere la Corte di Appello liquidato il rimborso delle spese al di sopra dei parametri applicabili in relazione alla attività difensiva espletata” dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in sede di appello;

4. il primo motivo di ricorso è fondato.

4.1. Le Sezioni Unite di questa Corte, nella pronuncia n.4485/2018, hanno ammesso che per una domanda riconvenzionale proposta in un processo ex art. 14 del d.lgs. 150/2011 possa essere disposta la trattazione unitaria con la domanda principale secondo le regole del procedimento sommario speciale.

È stato infatti statuito che: a) le controversie per la liquidazione degli onorari e dei diritti dell'avvocato in materia giudiziale civile soggiacciono al rito di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche nell'ipotesi in cui la domanda non sia limitata al quantum, ma riguardi l'an della pretesa (Cass. Sez. 6 - 3, n. 4002 del 20.02.2016, Rv. 638895 - 01; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5843 del 08/03/2017, Rv. 643262 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12411 del 17/05/2017, Rv. 644212 –01; Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4485 del 23/02/2018, Rv. 647316 - 02); b) l'ordinanza che definisce il procedimento di cui all'articolo 14 citato non è appellabile, e può quindi essere impugnata con ricorso straordinario per cassazione,anche nell'ipotesi in cui la controversia abbia ad oggetto l'esistenza, dato che il regime di impugnazione dell'ordinanza conclusiva del procedimento stesso, a seconda che il suo oggetto sia limitato al quantum o riguardi anche l'an debeatur, creerebbe una frammentazione del quadro procedurale certamente contrastante con l'obbiettivo (al quale l'interpretazione giurisprudenziale deve sempre, per quanto possibile, tendere, come sottolineato, proprio in questa materia, dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 12609 del 2012) dell'armonizzazione del sistema mediante il superamento delle sue distonie o criticità. (ex plurimis: Cass. n. 12411 del 2017, cit.; Cass.

SU n. 4485/2018, cit.); c) soltanto qualora il convenuto svolga una difesa che si articoli con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, nel caso che ci occupa) l'introduzione di una domanda ulteriore rispetto a quella originaria e la sua esorbitanza dal rito di cui all'art. 14 comporta - sempre che non si ponga anche un problema di spostamento della competenza per ragioni di connessione (da risolversi ai sensi delle disposizioni degli artt. 34, 35 e 36 cod. proc. civ.) e, se è stata adíta la Corte di appello, il problema della soggezione della domanda del cliente alla competenza di un giudice di primo grado, che ne impone la rimessione ad esso - che, ai sensi dell'art. 702 - ter, quarto comma, cod. proc. civ., si debba dar corso alla trattazione di detta domanda con il rito sommario congiuntamente a quella ex art. 14, qualora anche la domanda introdotta dal cliente si presti ad un'istruzione sommaria, mentre, in caso contrario, si impone di separarne la trattazione e di procedervi con il rito per essa di regola previsto (non potendo trovare applicazione, per l'esistenza della norma speciale, la possibilità di unitaria trattazione con il rito ordinario sull'intero cumulo di cause ai sensi dell'art. 40, comma 3, cod. proc. civ. Cass. Cass.

SU n. 4485/2018, cit.; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6321 del 25/02/2022, Rv. 664049 –01).

Questa Corte ha affermato il principio, cui deve darsi continuità, secondo il quale “la decisione sulla domanda riconvenzionale avvenuta nel procedimento ex art. 14 d.lgs. 150/2011 deve essere impugnata con l’appello e non con il ricorso immediato per cassazione” (Cass. Sez. 2, sentenza 15563 del 2024; Cass. Sez. 2 25-2-2022 n. 6321 Rv. 664049-01; cfr. nello stesso senso, Cass. Sez. 2 24-4-2023 n. 10864 Rv. 667688, in motivazione).

Tale soluzione -è stato precisato- “è congruente ai principi posti da Cass. Sez.

U 4485/2018 e già richiamati, in ordine alla trattazione congiunta di domanda principale e domanda riconvenzionale e alla separazione della domanda riconvenzionale che non si presti a istruzione sommaria.

Infatti in via generale, ricorrendo le condizioni di cui agli artt. 35 e 36 c.p.c., spetta al giudice di merito, competente per entrambe le domande, scegliere se separare o meno le cause, secondo un apprezzamento discrezionale non sindacabile in cassazione (cfr. Cass. Sez. 3 28-3-2003 n. 4700 Rv. 561549-01 e Cass. Sez. 2 13-7-1994 n. 6572 Rv. 487377-01); posto questo dato, la decisione sulla domanda riconvenzionale rimane assoggettata al regime d’impugnazione suo proprio, e non a quello valevole per la decisione sulla domanda principale.

Attribuito al giudice di merito, per ragioni di economia e celerità processuale, l’esercizio del potere di separare le cause non può incidere sull’appellabilità della decisione resa sulla domanda riconvenzionale, poiché le impugnazioni sono disciplinate dalla legge su base formale, e non già giudiziale.

Nessuna disposizione di segno diverso è ricavabile dalle previsioni dell’art.14 di cui si discute, perché la disposizione del quarto comma relativa all’inappellabilità dell’ordinanza che definisce il giudizio è posta con riguardo alla domanda di cui al primo comma, e cioè per la domanda proposta dall’avvocato; quindi, per le altre domande pure trattate nel medesimo processo rimane valida la regola dell’art. 702-quater cod. proc. civ. vigente ratione temporis, il quale prevede l’assoggettamento all’appello dell’ordinanza emessa a definizione del procedimento sommario.

Del resto, la possibilità del simultaneus processus e l’assoggettamento della decisione al diverso regime di impugnazione previsto per ciascuna domanda è meccanismo conosciuto dal sistema processuale, laddove è acquisito, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, che l’impugnazione della sentenza che abbia deciso un’opposizione in parte riferibile a opposizione all’esecuzione e in parte a opposizione agli atti esecutivi deve seguire il diverso regime previsto per i due distinti tipi di opposizione (Cass. Sez. 3 31-5-2010 n. 13203 Rv. 613198-01, Cass. Sez. 3 27-8-2014 n. 18312 Rv. 632102-01, Cass. Sez. 6-3 11-2-2020 n. 3166 Rv. 656752-01, per tutte).

In senso analogo e in diversa materia, è stato statuito che il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, seppure pronunciato all’interno del provvedimento di merito, rimane soggetto al suo regime di impugnazione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 e non al regime di impugnazione del provvedimento di merito che lo contiene (Cass. Sez. 1 28-7-2020 n. 16117 Rv. 658601-01, Cass. Sez. 3 8-2- 2018 n. 3028 Rv. 647941-01, Cass. Sez. 2 6-12-2017 n. 29228 Rv. 646597, per tutte).

In effetti, il principio secondo il quale il regime di impugnazione della decisione su distinte domande proposte nel medesimo processo e decise unitariamente resta quello proprio di ciascuna domanda è applicabile in linea generale (Cass. Sez. 3 12- 2- 2024 n. 3793 Rv. 670111 - 02, in relazione alla proposizione nel medesimo processo di domande ordinarie unitamente a opposizioni esecutive) e nulla autorizza a ritenerlo inoperante nel caso di specie.

Non, in particolare, il principio dell’apparenza, che è stato elaborato (dalla dottrina e) dalla giurisprudenza di questa Corte per rendere indifferente, ai fini dell’impugnazione, l’eventuale errore in cui sia incorso il giudice nel qualificare la domanda e adottare il rito conseguente (cfr. Cass. Sez.

U 11-1-2011 n. 390, Rv. 615406-01, resa proprio in tema di procedimento di liquidazione degli onorari di avvocato).

Non, ancora, la circostanza che l’ordinanza sia stata emessa dal Tribunale in composizione collegiale, poiché ciò conferma la scelta consapevole del rito ex art. 14 d.lgs. n. 150/11 (che in allora prevedeva, appunto, la trattazione collegiale), ma nulla predica sul regime d’impugnazione cui soggiace la pronuncia resa sulla domanda riconvenzionale, che per le superiori considerazioni svolte dipende dalla legge e non da un mero accidente, quale la scelta discrezionale del giudice di non separare le due cause” (Cass. 15563/2024, in motivazione).

4.2. in ragione di quanto precede, il motivo in esame deve essere accolto avendo la Corte di Appello errato nel dichiarare che la decisione sulla domanda riconvenzionale non poteva essere impugnata con l’appello dovendo essere invece fatta oggetto di ricorso per cassazione;

5. restano assorbiti gli altri motivi;

6. l’ordinanza impugnata deve essere cassata in relazione all’accoglimento del primo motivo di ricorso e la causa deve essere rinviata, anche per le spese, alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione; P.Q.M. la Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5070/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 156, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], -intimati- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 825/2020 depositata il 24/11/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1.[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale accomandataria della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], ricorre con tre motivi, per la cassazione della ordinanza della Corte di Appello di Bologna in data 15 dicembre 2020 dichiarativa della inammissibilità dell’appello delle ricorrenti contro l’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con cui era stato in parte accolto l’iniziale ricorso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento degli onorari relativi ad una prestazione professionale svolta su incarico di esse ricorrenti ed era stata rigettata la domanda di queste ultime di risoluzione del contratto per inadempimento. In causa era stata chiamata la [OSCURATO:SOCIETA] quale assicuratrice dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di Appello ha motivato la declaratoria di inammissibilità sul richiamo a quanto stabilito dall’art. 14 del d.lgs. 150/2011. La Corte di Appello ha condannato [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale accomandataria della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], alle spese del giudizio di appello liquidate in 3118,00, oltre accessori, per ciascuna delle controparti; 2. [OSCURATO:PERSONA] e lo studio legale associato [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati; 3.la [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato controricorso; 4. la causa è pervenuta al Collegio a seguito di richiesta di decisione formulata dalle ricorrenti ai sensi dell’art.380 bis c.p.c. sulla proposta di definizione del giudizio per inammissibilità o comunque manifesta infondatezza del ricorso; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso vengono lamentate, “in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt.702 e ss. c.p.c. e dell’art. 14 d.lgs. 150/11” per avere la Corte di Appello ritenuto inammissibile l’appello laddove invece sarebbe stato corretto ritenere il contrario dato che l’appello involgeva solo il rigetto della domanda riconvenzionale. Sostengono le ricorrenti che “dinnanzi ad un ampliamento del thema decidendum” quale quello derivato dalla proposizione della domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di prestazione d’opera professionale, “non sarebbero assoggettate alla normativa speciale tutte le situazioni attinenti a fattispecie patologiche del rapporto quale per esempio la risoluzione del rapporto per inadempimento”; 2.con il secondo motivo di ricorso, sotto la rubrica “art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 3 della Costituzione. Incostituzionalità dell’art. 14 d.lgs. 150/11”, si prospetta che l’art. 14, ove interpretato nel senso di non ammettere l’appello anche rispetto a decisioni su domande riconvenzionali proposte contro l’avvocato, verrebbe ad essere in contrasto col principio di uguaglianza perché “per le controversie in materia di responsabilità di altre figure professionali la giurisdizione prevede un doppio grado di merito mentre per quanto attiene alla responsabilità degli avvocati” vi sarebbe un solo grado di merito; 3.con il terzo motivo di ricorso si lamenta “in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt.91 c.p.c., 2232 c.c. e del d.m. 55/2014 per avere la Corte di Appello liquidato il rimborso delle spese al di sopra dei parametri applicabili in relazione alla attività difensiva espletata” dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in sede di appello; 4. il primo motivo di ricorso è fondato. 4.1. Le Sezioni Unite di questa Corte, nella pronuncia n.4485/2018, hanno ammesso che per una domanda riconvenzionale proposta in un processo ex art. 14 del d.lgs. 150/2011 possa essere disposta la trattazione unitaria con la domanda principale secondo le regole del procedimento sommario speciale. È stato infatti statuito che: a) le controversie per la liquidazione degli onorari e dei diritti dell'avvocato in materia giudiziale civile soggiacciono al rito di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche nell'ipotesi in cui la domanda non sia limitata al quantum, ma riguardi l'an della pretesa (Cass. Sez. 6 - 3, n. 4002 del 20.02.2016, Rv. 638895 - 01; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5843 del 08/03/2017, Rv. 643262 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12411 del 17/05/2017, Rv. 644212 –01; Cass. Sez. U, Sentenza n. 4485 del 23/02/2018, Rv. 647316 - 02); b) l'ordinanza che definisce il procedimento di cui all'articolo 14 citato non è appellabile, e può quindi essere impugnata con ricorso straordinario per cassazione,anche nell'ipotesi in cui la controversia abbia ad oggetto l'esistenza, dato che il regime di impugnazione dell'ordinanza conclusiva del procedimento stesso, a seconda che il suo oggetto sia limitato al quantum o riguardi anche l'an debeatur, creerebbe una frammentazione del quadro procedurale certamente contrastante con l'obbiettivo (al quale l'interpretazione giurisprudenziale deve sempre, per quanto possibile, tendere, come sottolineato, proprio in questa materia, dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 12609 del 2012) dell'armonizzazione del sistema mediante il superamento delle sue distonie o criticità. (ex plurimis: Cass. n. 12411 del 2017, cit.; Cass. SU n. 4485/2018, cit.); c) soltanto qualora il convenuto svolga una difesa che si articoli con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, nel caso che ci occupa) l'introduzione di una domanda ulteriore rispetto a quella originaria e la sua esorbitanza dal rito di cui all'art. 14 comporta - sempre che non si ponga anche un problema di spostamento della competenza per ragioni di connessione (da risolversi ai sensi delle disposizioni degli artt. 34, 35 e 36 cod. proc. civ.) e, se è stata adíta la Corte di appello, il problema della soggezione della domanda del cliente alla competenza di un giudice di primo grado, che ne impone la rimessione ad esso - che, ai sensi dell'art. 702 - ter, quarto comma, cod. proc. civ., si debba dar corso alla trattazione di detta domanda con il rito sommario congiuntamente a quella ex art. 14, qualora anche la domanda introdotta dal cliente si presti ad un'istruzione sommaria, mentre, in caso contrario, si impone di separarne la trattazione e di procedervi con il rito per essa di regola previsto (non potendo trovare applicazione, per l'esistenza della norma speciale, la possibilità di unitaria trattazione con il rito ordinario sull'intero cumulo di cause ai sensi dell'art. 40, comma 3, cod. proc. civ. Cass. Cass. SU n. 4485/2018, cit.; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6321 del 25/02/2022, Rv. 664049 –01). Questa Corte ha affermato il principio, cui deve darsi continuità, secondo il quale “la decisione sulla domanda riconvenzionale avvenuta nel procedimento ex art. 14 d.lgs. 150/2011 deve essere impugnata con l’appello e non con il ricorso immediato per cassazione” (Cass. Sez. 2, sentenza 15563 del 2024; Cass. Sez. 2 25-2-2022 n. 6321 Rv. 664049-01; cfr. nello stesso senso, Cass. Sez. 2 24-4-2023 n. 10864 Rv. 667688, in motivazione). Tale soluzione -è stato precisato- “è congruente ai principi posti da Cass. Sez. U 4485/2018 e già richiamati, in ordine alla trattazione congiunta di domanda principale e domanda riconvenzionale e alla separazione della domanda riconvenzionale che non si presti a istruzione sommaria. Infatti in via generale, ricorrendo le condizioni di cui agli artt. 35 e 36 c.p.c., spetta al giudice di merito, competente per entrambe le domande, scegliere se separare o meno le cause, secondo un apprezzamento discrezionale non sindacabile in cassazione (cfr. Cass. Sez. 3 28-3-2003 n. 4700 Rv. 561549-01 e Cass. Sez. 2 13-7-1994 n. 6572 Rv. 487377-01); posto questo dato, la decisione sulla domanda riconvenzionale rimane assoggettata al regime d’impugnazione suo proprio, e non a quello valevole per la decisione sulla domanda principale. Attribuito al giudice di merito, per ragioni di economia e celerità processuale, l’esercizio del potere di separare le cause non può incidere sull’appellabilità della decisione resa sulla domanda riconvenzionale, poiché le impugnazioni sono disciplinate dalla legge su base formale, e non già giudiziale. Nessuna disposizione di segno diverso è ricavabile dalle previsioni dell’art.14 di cui si discute, perché la disposizione del quarto comma relativa all’inappellabilità dell’ordinanza che definisce il giudizio è posta con riguardo alla domanda di cui al primo comma, e cioè per la domanda proposta dall’avvocato; quindi, per le altre domande pure trattate nel medesimo processo rimane valida la regola dell’art. 702-quater cod. proc. civ. vigente ratione temporis, il quale prevede l’assoggettamento all’appello dell’ordinanza emessa a definizione del procedimento sommario. Del resto, la possibilità del simultaneus processus e l’assoggettamento della decisione al diverso regime di impugnazione previsto per ciascuna domanda è meccanismo conosciuto dal sistema processuale, laddove è acquisito, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, che l’impugnazione della sentenza che abbia deciso un’opposizione in parte riferibile a opposizione all’esecuzione e in parte a opposizione agli atti esecutivi deve seguire il diverso regime previsto per i due distinti tipi di opposizione (Cass. Sez. 3 31-5-2010 n. 13203 Rv. 613198-01, Cass. Sez. 3 27-8-2014 n. 18312 Rv. 632102-01, Cass. Sez. 6-3 11-2-2020 n. 3166 Rv. 656752-01, per tutte). In senso analogo e in diversa materia, è stato statuito che il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, seppure pronunciato all’interno del provvedimento di merito, rimane soggetto al suo regime di impugnazione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 e non al regime di impugnazione del provvedimento di merito che lo contiene (Cass. Sez. 1 28-7-2020 n. 16117 Rv. 658601-01, Cass. Sez. 3 8-2- 2018 n. 3028 Rv. 647941-01, Cass. Sez. 2 6-12-2017 n. 29228 Rv. 646597, per tutte). In effetti, il principio secondo il quale il regime di impugnazione della decisione su distinte domande proposte nel medesimo processo e decise unitariamente resta quello proprio di ciascuna domanda è applicabile in linea generale (Cass. Sez. 3 12- 2- 2024 n. 3793 Rv. 670111 - 02, in relazione alla proposizione nel medesimo processo di domande ordinarie unitamente a opposizioni esecutive) e nulla autorizza a ritenerlo inoperante nel caso di specie. Non, in particolare, il principio dell’apparenza, che è stato elaborato (dalla dottrina e) dalla giurisprudenza di questa Corte per rendere indifferente, ai fini dell’impugnazione, l’eventuale errore in cui sia incorso il giudice nel qualificare la domanda e adottare il rito conseguente (cfr. Cass. Sez. U 11-1-2011 n. 390, Rv. 615406-01, resa proprio in tema di procedimento di liquidazione degli onorari di avvocato). Non, ancora, la circostanza che l’ordinanza sia stata emessa dal Tribunale in composizione collegiale, poiché ciò conferma la scelta consapevole del rito ex art. 14 d.lgs. n. 150/11 (che in allora prevedeva, appunto, la trattazione collegiale), ma nulla predica sul regime d’impugnazione cui soggiace la pronuncia resa sulla domanda riconvenzionale, che per le superiori considerazioni svolte dipende dalla legge e non da un mero accidente, quale la scelta discrezionale del giudice di non separare le due cause” (Cass. 15563/2024, in motivazione). 4.2. in ragione di quanto precede, il motivo in esame deve essere accolto avendo la Corte di Appello errato nel dichiarare che la decisione sulla domanda riconvenzionale non poteva essere impugnata con l’appello dovendo essere invece fatta oggetto di ricorso per cassazione; 5. restano assorbiti gli altri motivi; 6. l’ordinanza impugnata deve essere cassata in relazione all’accoglimento del primo motivo di ricorso e la causa deve essere rinviata, anche per le spese, alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione; P.Q.M. la Corte
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