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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17577/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni delle costituite parti civili; Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23.

Comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Milano con sentenza del 5/11/2021 confermava la sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano in data 12/9/2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 642 cod. pen. alla pena di anni uno di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile ed al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione di legge con riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese da terzi soggetti all'investigatore privato incaricato dalla compagnia assicurativa.

Evidenzia, più in particolare, che nel caso di specie avrebbero dovuto trovare applicazione le norme in tema di investigazioni difensive di cui agli artt. 391 e segg cod. proc. pen., del tutto pretermesse dagli investigatori privati, la cui relazione si appalesa priva di elementi comprovanti la propria attività, tanto da rendere incerta o impossibile anche l'identificazione delle persone che hanno rilasciato le dichiarazioni.

Rileva, altresì, che la motivazione della sentenza impugnata non tiene conto della distinzione sostanziale che sussiste tra le dichiarazioni rese all'investigatore privato dal soggetto che assumerà in seguito la posizione di indagato, rispetto a quelle rese da soggetti terzi, atteso che nel primo caso si è in presenza di una confessione stragiudiziale, che in quanto tale non soggiace alle norme di cui agli artt. 391-bis e segg. cod. proc. pen., mentre nel secondo caso devono essere rispettate le regole che disciplinano le indagini difensive.

Osserva, poi, che la Corte di appello non ha tenuto conto che la nomina dell'investigatore privato era stata effettuata dalla società assicurativa in vista dell'eventuale instaurazione di un procedimento penale e ha considerato che detta evenienza impone di inquadrare l'attività svolta dall'investigatore nell'ambito dell'art. 327-bis cod. proc. pen., con la conseguente applicazione della disciplina di cui agli artt. 391- bis e segg., cod. proc. pen.

Orbene, poiché nel caso di specie non è stata fornita prova del rispetto delle formalità di cui all'art. 391-bis e 391-ter cod. proc. pen. per lo svolgimento delle investigazioni preventive, le dichiarazioni rese all'investigatore privato sono inutilizzabili, nonostante la definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato, trattandosi di inutilizzabilità derivante dalla violazione di un divieto probatorio, in quanto la prova è stata assunta in violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento.

Ed invero, in tema di investigazioni difensive, gli avvertimenti che ai sensi dell'art. 391-bis, comma 3, cod. proc. pen. devono essere rivolti al dichiarante, a pena di inutilizzabilità delle dichiarazioni rilasciate e verbalizzati ai sensi dell'art. 391-ter cod. proc. pen., analogamente a quanto avviene nel caso in cui le dichiarazioni siano raccolte dal pubblico ministero o dal giudice.

Sotto altro e diverso profilo eccepisce l'incongruenza del materiale probatorio, rilevando che la Corte territoriale non si è confrontata con le discrepanze emerse, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] relative alla emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Tali dichiarazioni, peraltro, sono inutilizzabili sotto un duplice aspetto: innanzitutto, ai sensi degli artt. 63 e 351 cod. proc. pen., oltre che ai sensi degli artt. 391-bis, comma 6 e 391-ter, comma 1, lett.

C), cod. proc. pen. 2.1 Con il secondo motivo censura l'aumento di pena effettuato per la recidiva, ritenendo che i precedenti del Carpino, essendo particolarmente risalenti nel tempo, unitamente alla circostanza per cui il nuovo delitto non è in concreto espressivo di una maggiore colpevolezza e pericolosità sociale dell'imputato, non giustificano l'aumento di pena disposto.

Con lo stesso motivo lamenta, altresì, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che invece avrebbero dovuto essere concesse al ricorrente, in considerazione del suo comportamento processuale ed extraprocessuale, sempre rispettoso dei termini e delle fasi processuali, tenuto altresì conto della scelta del rito abbreviato, nel corso del quale ha serbato un comportamento non ostruzionistico, ma ampiamente collaborativo; senza tacere che nella vita privata non si annoverano frequentazioni criminali e che i precedenti penali sono risalenti nel tempo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

2. Invero, il primo motivo è manifestamente infondato.

Sul tema delle investigazioni preventive svolte da investigatori privati e sulle regole che disciplinano l'utilizzabilità delle dichiarazioni raccolte in detta sede, questa Corte ha avuto modo di chiarire che l'attivazione dello statuto codicistico che disciplina l'attività di investigazione difensiva preventiva - svolta ai sensi degli artt. 391 -nonies e 327 -bis cod. proc. pen. - è del tutto facoltativa, essendo rimessa alla volontà del soggetto, con la conseguenza che è legittima l'attività svolta da un investigatore privato, prima della iscrizione della notizia di reato, al di fuori dell'ambito applicativo dell'art. 391 -nonies cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 13110 del 8/1/2019, Ghisalberti, Rv. 275286 - 01; Sez. 2, n. 1731 del 21/12/2017, Colella, Rv. 272674 - 01, in motivazione).

Ed invero, si osserva che da un lato che l'attività investigativa di cui all'art. 327 -bis cod. proc. pen., cui si applicano le disposizioni previste dagli artt. 391- bis e segg., può essere svolta anche in via preventiva, ovvero "per l'eventualità che si instauri un procedimento penale", secondo quanto prevede l'art. 391- nonies, comma 1, cod. proc. pen. e che dall'altro la stessa norma postula, per lo svolgimento di attività investigativa preventiva, l'esistenza di un apposito mandato al difensore, che nella specie non risulta essere stato conferito.

Né, comunque, risulta che l'investigatore privato abbia ricevuto alcun incarico dal difensore, ciò che costituisce un presupposto indispensabile per poter ricondurre nell'alveo dell'art. 327-bis cod. proc. pen. l'attività espletata (Sez. 2, n. 13782 del 19/1/2021, Felli, non massimata).

L'applicazione al caso di giudizio dei principi di diritto ora richiamati, che il Collegio condivide e fa propri, conduce a rilevare l'insindacabilità della valutazione espressa dalla Corte di Appello nel censire il motivo di censura oggi riproposto.

Ed invero, la Corte territoriale, nel rigettare l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'investigatore privato incaricato dalla società assicurativa, ha correttamente considerato, secondo le indicazioni del diritto vivente, che la disciplina di cui all'art. 327-bis cod. proc. pen. - che comporta l'applicazione delle regole previste dall'art. 391-bis e 391-ter cod. proc. pen. - si riferisce unicamente all'attività svolta dal difensore, non anche a quella posta in essere dall'investigatore privato. 2.1 Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso.

Quanto all'aumento della pena per la recidiva, si osserva che il relativo giudizio è stato congruamente motivato dalla Corte territoriale in considerazione dei precedenti penali da cui il Carpino risulta gravato e che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata - come nel caso di specie - in modo conforme alla legge ed ai canoni di logica, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.

Altrettanto deve rilevarsi con riferimento alla mancata concessione delle circostanze generiche, essendo la motivazione esente da manifesta illogicità, con la conseguenza che è insindacabile in cassazione (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo, Rv. 275509 - 03; Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01).

In particolare, va evidenziato che la Corte territoriale ha negato le circostanze attenuanti generiche in considerazione dei precedenti penali da cui risulta gravato l'imputato e dell'assenza di ulteriori elementi favorevoli di valutazione.

Del resto, è ormai pacifico il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

4. Dall'esito del giudizio discende anche la condanna del Carpino alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro duemilatrecentoquindici, oltre accessori di legge.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi eur

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni delle costituite parti civili; Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23. Comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Milano con sentenza del 5/11/2021 confermava la sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano in data 12/9/2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 642 cod. pen. alla pena di anni uno di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile ed al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione di legge con riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese da terzi soggetti all'investigatore privato incaricato dalla compagnia assicurativa. Evidenzia, più in particolare, che nel caso di specie avrebbero dovuto trovare applicazione le norme in tema di investigazioni difensive di cui agli artt. 391 e segg cod. proc. pen., del tutto pretermesse dagli investigatori privati, la cui relazione si appalesa priva di elementi comprovanti la propria attività, tanto da rendere incerta o impossibile anche l'identificazione delle persone che hanno rilasciato le dichiarazioni. Rileva, altresì, che la motivazione della sentenza impugnata non tiene conto della distinzione sostanziale che sussiste tra le dichiarazioni rese all'investigatore privato dal soggetto che assumerà in seguito la posizione di indagato, rispetto a quelle rese da soggetti terzi, atteso che nel primo caso si è in presenza di una confessione stragiudiziale, che in quanto tale non soggiace alle norme di cui agli artt. 391-bis e segg. cod. proc. pen., mentre nel secondo caso devono essere rispettate le regole che disciplinano le indagini difensive. Osserva, poi, che la Corte di appello non ha tenuto conto che la nomina dell'investigatore privato era stata effettuata dalla società assicurativa in vista dell'eventuale instaurazione di un procedimento penale e ha considerato che detta evenienza impone di inquadrare l'attività svolta dall'investigatore nell'ambito dell'art. 327-bis cod. proc. pen., con la conseguente applicazione della disciplina di cui agli artt. 391- bis e segg., cod. proc. pen. Orbene, poiché nel caso di specie non è stata fornita prova del rispetto delle formalità di cui all'art. 391-bis e 391-ter cod. proc. pen. per lo svolgimento delle investigazioni preventive, le dichiarazioni rese all'investigatore privato sono inutilizzabili, nonostante la definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato, trattandosi di inutilizzabilità derivante dalla violazione di un divieto probatorio, in quanto la prova è stata assunta in violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento. Ed invero, in tema di investigazioni difensive, gli avvertimenti che ai sensi dell'art. 391-bis, comma 3, cod. proc. pen. devono essere rivolti al dichiarante, a pena di inutilizzabilità delle dichiarazioni rilasciate e verbalizzati ai sensi dell'art. 391-ter cod. proc. pen., analogamente a quanto avviene nel caso in cui le dichiarazioni siano raccolte dal pubblico ministero o dal giudice. Sotto altro e diverso profilo eccepisce l'incongruenza del materiale probatorio, rilevando che la Corte territoriale non si è confrontata con le discrepanze emerse, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] relative alla emissione di fatture per operazioni inesistenti. Tali dichiarazioni, peraltro, sono inutilizzabili sotto un duplice aspetto: innanzitutto, ai sensi degli artt. 63 e 351 cod. proc. pen., oltre che ai sensi degli artt. 391-bis, comma 6 e 391-ter, comma 1, lett. C), cod. proc. pen. 2.1 Con il secondo motivo censura l'aumento di pena effettuato per la recidiva, ritenendo che i precedenti del Carpino, essendo particolarmente risalenti nel tempo, unitamente alla circostanza per cui il nuovo delitto non è in concreto espressivo di una maggiore colpevolezza e pericolosità sociale dell'imputato, non giustificano l'aumento di pena disposto. Con lo stesso motivo lamenta, altresì, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che invece avrebbero dovuto essere concesse al ricorrente, in considerazione del suo comportamento processuale ed extraprocessuale, sempre rispettoso dei termini e delle fasi processuali, tenuto altresì conto della scelta del rito abbreviato, nel corso del quale ha serbato un comportamento non ostruzionistico, ma ampiamente collaborativo; senza tacere che nella vita privata non si annoverano frequentazioni criminali e che i precedenti penali sono risalenti nel tempo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. 2. Invero, il primo motivo è manifestamente infondato. Sul tema delle investigazioni preventive svolte da investigatori privati e sulle regole che disciplinano l'utilizzabilità delle dichiarazioni raccolte in detta sede, questa Corte ha avuto modo di chiarire che l'attivazione dello statuto codicistico che disciplina l'attività di investigazione difensiva preventiva - svolta ai sensi degli artt. 391 -nonies e 327 -bis cod. proc. pen. - è del tutto facoltativa, essendo rimessa alla volontà del soggetto, con la conseguenza che è legittima l'attività svolta da un investigatore privato, prima della iscrizione della notizia di reato, al di fuori dell'ambito applicativo dell'art. 391 -nonies cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 13110 del 8/1/2019, Ghisalberti, Rv. 275286 - 01; Sez. 2, n. 1731 del 21/12/2017, Colella, Rv. 272674 - 01, in motivazione). Ed invero, si osserva che da un lato che l'attività investigativa di cui all'art. 327 -bis cod. proc. pen., cui si applicano le disposizioni previste dagli artt. 391- bis e segg., può essere svolta anche in via preventiva, ovvero "per l'eventualità che si instauri un procedimento penale", secondo quanto prevede l'art. 391- nonies, comma 1, cod. proc. pen. e che dall'altro la stessa norma postula, per lo svolgimento di attività investigativa preventiva, l'esistenza di un apposito mandato al difensore, che nella specie non risulta essere stato conferito. Né, comunque, risulta che l'investigatore privato abbia ricevuto alcun incarico dal difensore, ciò che costituisce un presupposto indispensabile per poter ricondurre nell'alveo dell'art. 327-bis cod. proc. pen. l'attività espletata (Sez. 2, n. 13782 del 19/1/2021, Felli, non massimata). L'applicazione al caso di giudizio dei principi di diritto ora richiamati, che il Collegio condivide e fa propri, conduce a rilevare l'insindacabilità della valutazione espressa dalla Corte di Appello nel censire il motivo di censura oggi riproposto. Ed invero, la Corte territoriale, nel rigettare l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'investigatore privato incaricato dalla società assicurativa, ha correttamente considerato, secondo le indicazioni del diritto vivente, che la disciplina di cui all'art. 327-bis cod. proc. pen. - che comporta l'applicazione delle regole previste dall'art. 391-bis e 391-ter cod. proc. pen. - si riferisce unicamente all'attività svolta dal difensore, non anche a quella posta in essere dall'investigatore privato. 2.1 Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso. Quanto all'aumento della pena per la recidiva, si osserva che il relativo giudizio è stato congruamente motivato dalla Corte territoriale in considerazione dei precedenti penali da cui il Carpino risulta gravato e che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata - come nel caso di specie - in modo conforme alla legge ed ai canoni di logica, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. Altrettanto deve rilevarsi con riferimento alla mancata concessione delle circostanze generiche, essendo la motivazione esente da manifesta illogicità, con la conseguenza che è insindacabile in cassazione (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo, Rv. 275509 - 03; Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01). In particolare, va evidenziato che la Corte territoriale ha negato le circostanze attenuanti generiche in considerazione dei precedenti penali da cui risulta gravato l'imputato e dell'assenza di ulteriori elementi favorevoli di valutazione. Del resto, è ormai pacifico il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 3. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. 4. Dall'esito del giudizio discende anche la condanna del Carpino alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro duemilatrecentoquindici, oltre accessori di legge. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi eur