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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38544/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di CROTONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. , Z( en. in data ilottobre 2023 il Tribunale di Crotone ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione avendolo ritenuto colpevole per il reato di cui in epigrafe; che per l'annullamento di predetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione eccependo il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento alla statuizione di reità.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il ricorso - trattato ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - dev'essere dichiarato inammissibile, perché proposto al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Cfr. Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv. 273169; Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018 S., Rv. 272389; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); che in deroga a quanto in via generale stabilito dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., la previsione da ultimo richiamata dispone infatti che contro la sentenza di patteggiarnento può essere proposto ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; che nel caso di specie non ha formato oggetto di impugnazione alcuno dei succitati motivi; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativarnente fissata in € 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di CROTONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. , Z( en. in data ilottobre 2023 il Tribunale di Crotone ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione avendolo ritenuto colpevole per il reato di cui in epigrafe; che per l'annullamento di predetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione eccependo il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento alla statuizione di reità. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il ricorso - trattato ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - dev'essere dichiarato inammissibile, perché proposto al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Cfr. Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv. 273169; Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018 S., Rv. 272389; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); che in deroga a quanto in via generale stabilito dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., la previsione da ultimo richiamata dispone infatti che contro la sentenza di patteggiarnento può essere proposto ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; che nel caso di specie non ha formato oggetto di impugnazione alcuno dei succitati motivi; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativarnente fissata in € 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in
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