CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 09223/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], intervenuto ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Milano, giudicando in sede di rinvio, ha rideterminato la durata delle pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa irrogate a [OSCURATO:PERSONA], condannato per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, commesso quale amministratore unico della società [OSCURATO:PERSONA] srl con la sottrazione dei libri e delle altre scritture contabili, rendendo impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari per gli esercizi sociali dal 2006 al 2009. In ragione della sistematica omissione della contabilità, per quattro anni, che dimostra un'allarmante capacità criminale e che ha determinato un danno ai soggetti che avrebbe dovuto, come amministratore, tutelare, e in considerazione dell'entità del passivo fallimentare, pari ad euro 701.705,00, ha ritenuto equo rideterminare la durata delle pene accessorie in anni cinque. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione, perché la pena accessoria è del tutto sproporzionata ed eccessiva. Va decisamente contestato che l'imputato abbia omesso dolosamente di tenere le scritture contabili dai primi mesi del 2006, come sostenuto dai giudici nella parte motiva della sentenza di condanna. Infatti, la società fallita sottoscrisse in data 6 febbraio 2006 un preliminare di vendita di ramo d'azienda a cui non seguì però l'atto notarile per mancanza di liquidità. Poi l'acquirente non pagò alcunché, ma in buona sostanza nessuna operazione fu effettuata dalla società fallita a decorrere dal 1° gennaio 2006 sino alla data del fallimento. È allora evidente che l'imputato omise di tenere le scritture a decorrere dal 2006 esclusivamente per una condotta colposa. Si comprende allora come la motivazione della sentenza ora impugnata sia del tutto disancorata dalla reale condotta posta in essere dall'imputato, che non ha mai sistematicamente omesso di tenere la contabilità della società fallita. L'unico debitore della società fallita era l'Erario e non fornitori o dipendenti, come invece affermato in sentenza, la cui motivazione è complessivamente carente e contraddittoria. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 4. Successivamente il difensore del ricorrente ha depositato memoria con cui ha insistito nelle ragioni di ricorso.Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. La Corte di appello ha determinato la durata delle pene accessorie in misura pari a quella media edittale e ha fatto specifico riferimento ad alcuni degli indici normativi di commisurazione che ne devono orientare l'ampia discrezionalità. Ha in particolare evidenziato che i fatti per i quali è intervenuta condanna hanno rivelato una spiccata capacità criminale, che sono qualificabili in termini di particolare gravità, anche in ragione dell'entità del passivo fallimentare, e che l'imputato ha un precedente penale per fatti analoghi, accertati nell'anno 2006, che sono stati oggetto di una sentenza di patteggiamento. 3. La Corte di appello non ha dunque contravvenuto al principio di diritto per il quale "in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena" - Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rv. 267949. 4. Il ricorrente, di contro, ha mosso rilievi con cui ha inteso porre in discussione parti della sentenza di condanna, relativi alla ricostruzione dei fatti oggetto di impugnazione, che non sono state oggetto di annullamento e che pertanto hanno acquisito, secondo il disposto dell'art. 624 cod. proc. pen., autorità di cosa giudicata. La motivazione dell'impugnata sentenza - se si fa eccezione per la parte in cui annovera i fornitori come soggetti danneggiati perché in effetti il passivo fallimentare vede per la sua gran parte l'Erario come creditore insoddisfatto - non tradisce illogicità manifeste, incoerenze o contraddizioni. La sentenza di condanna, oggetto del parziale annullamento, ha affermato che l'attività della società non era cessata alla fine del 2005 e che essa proseguì quanto meno come gestione della palestra di Muggiò, con tutti i rapporti attivi e passivi alla stessa connessi, ivi compresi i contratti di lavoro e di collaborazione con il personale, sino al contratto di cessione di azienda del 6 febbraio 2006. Ed ha aggiunto che la società cessionaria era comunque riconducibile alla famiglia dell'imputato.Non sono dunque valutabili le deduzioni difensive dirette a ridimensionare o, ancor più, a demolire la ricostruzione dei fatti, non più in discussione, che ha costituito la premessa per la determinazione della durata delle pene accessorie. 5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr