CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 32518/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. n. 22699/2020 promosso da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e di- fesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentata ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato; controricorrente nonché contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre- sentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], eletti- vamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 51 , presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente e ricorrente in via incidentale e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA]), succeduta al Consorzio per lo [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; intimata avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquilan. 765/2020, pubbli- cata il 01/06/2020, notificata il 05/06/2020. Udita la relazione della causa all'udienza camerale del 23 /0 9 /202 5 d a parte del Cons.[OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , in qualità di proprie- tari in Bazzano, fraz. dell'Aquila, del fondo individuato in C.T. alFl. n. 30, p.llan. 62 di mq 3853, ricadente in zona industriale secondo il P.R.T. del NucleoIndustriale dell'Aquila, il 15 /01/ 2003 ricevevano comunicazione, ex art. 7 l. n. 241 del 1990, dell'intervenuta approvazione, con Delibera del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] dell'Aquila n.2 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ( di seguito, il CONSORZIO, cui è, poi, succeduta l ' [OSCURATO:PERSONA]) , e di un progetto della RECOAs.r.l. ( di seguito [OSCURATO:PERSONA]), avente valore di dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell ' art. 17 l.r . [OSCURATO:PERSONA] n. 56 del 199 4 , per la realizzazione di uno stabilimento per la revisione di apparecchiature uti- lizzate suiserbatoi destinati alla distribuzione del gas propano liquido. Con ricorso innanzi al TAR Abruzzodel 27 / 11 / 2003, [OSCURATO:PERSONA] impugnava il decreto d'occupazione temporanea del predetto terreno, emesso dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] a favore del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA]- striale dell'Aquila, conimmissione in possesso al 23 / 10 / 2003. In seguito, in data 08/04/2005, veniva adottato il decreto di esproprio in favore del menzionato CONSORZIO, avente come beneficiaria finale la [OSCURATO:PERSONA], ilcui termine final e per la realizzazione delle rela tive opere edili era statofissato al 28/10/ 2006. Anche tale provvedimento veniva impugnato presso il TAR [OSCURATO:PERSONA] con motivi aggiunti notificati il 27/05/2005, seguiti il 25/09/2007 da ul- teriori motiviaggiunti, recanti la richiesta di retrocessione totale dell' area exart. 63 l. n. 2359 del 1865, a seguito della constatata mancata esecu- zione dell'opera (edificio a destinazione industriale) nel termine perento- riodel 28/10/2006, fissato nel decreto di esproprio. Con sentenza n.274/2009 il TAR respingeva il ricorso, quanto ai mo- tivid' illegittimità lamentati, mentre, in merito alla domanda di retroces- sione totale, riteneva che la controversia fosse riservata alla giurisdizione delgiudice ordinario. Seguiva, pertanto,il giudizio avviato con atto di citazione davanti al Tribunale di L'[OSCURATO:PERSONA] ed anche da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali chiedevano che, accertata la mancata esecuzione delle opere nei termini di cui al decreto d'esproprio (28/10/2006), venisse dichiarata la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità con con- dannadella [OSCURATO:SOCIETA]., previa determinazione del corrispettivo d ovuto per la retrocessione totale, alla restituzione delfondo e all ' integrale ridu- zione in pristino dello stesso, ovvero al risarcimento del danno nell'am- montare equivalente alle spese a ciò necessarie, oltre interessie rivalu- tazione. Il CONSORZIO e la Regione [OSCURATO:PERSONA] si costituivano in giudizio e il giudice, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., con ordinanza istrut- toria dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], rilevatala mancata contestazione dei fatti illustrati nell'atto introduttivo, disponeva che venisse espletata una CTU per l ' in- dividuazione del terreno da retrocedere, del corrispettivo diretrocessione e dellespese necessari e al ripristino . Depositata la consulenza tecnica d'ufficio, veniva disposta una inte- grazione, depositata il 31/10/2013. In data 29/01/2013, si costituiva in giudizioanche la [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza n. 681/2015, il Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA] accoglieva la do- manda attorea, condannando la [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione del fondo e alla riduzione in pristino dello stesso, ovvero al risarcimento del danno quan- tificato in € 432.358,57, oltre rivalutazione monetaria e interessi, con condanna del CONSORZIO e della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di CTU, unitamente alle spese di lite sostenute dagli attori . Questi ultimi venivano, invece, condannatial pagamento delle spese di lite sostenute dalla Regione [OSCURATO:PERSONA]. Avverso tale sentenza proponeva appello principale la [OSCURATO:PERSONA], chie- dendo dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo sulla do- manda di retrocessione, ovvero, in subordine, la nullità della sentenza impugnatae, in ogni caso, inammissibili e improcedibili le domande for- mulate dai signori Guetti in primo grado. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda di retrocessione, ovvero, in caso di accoglimento della stessa, dichiararsi eccessivamente onerosa la rimessione in pristino e la riduzione del prezzo. Isignori GUETTI, oltre a chiedere il rigetto dell'ap- pello, proponevano appello incidentale, sia pure limitatamente alla pro- nuncia di condanna adottata nei loro confronti alpagamento delle spese di lite della Regione [OSCURATO:PERSONA].L'[OSCURATO:PERSONA], succeduta al CONSORZIO, aderiva all'appello e chiedeva in via pregiudiziale la dichiarazione di difetto di giu- risdizionedel giudice ordinario. Con la sentenza in questa sede impugnata, la Corte d'appello acco- glieva l'appello principale, rigettando la domanda di retrocessione totale, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinariosulla domanda di retrocessione parziale, e rigettava l'appello incidentale, compensando interamente le spese di litetra le parti, ad eccezione di quelle sostenute dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], che poneva a carico dei signori Guetti. In particolare, la Corte territoriale rilevava che nel corso del procedi- mento erano venuti meno i presupposti per procedere alla retrocessione, perché, in corso di causa, la [OSCURATO:PERSONA] aveva realizzato un edificio a desti- nazione (non industriale, come previsto, ma ) commerciale , ponendo in essere una trasformazione del suolo con l'assenso dell'ente pubblico, che infatti aveva aderito ai motivi di appello principale.Ritenendo applicabile ratione temporisil disposto dell'art. 63 l. n. 2359 del 1865, la Corte d'ap- pello evidenziava chedavanti al giudice amministrativo era stata richiesta la retrocessione totale del fondo, per mancata esecuzione dell'opera nel termine previstoe che correttamente il TAR aveva ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, ma, poi, davanti al Tribunale, isignori Guetti avevano fondato le loro argomentazioni anche sulla differenza dell'opera nel frattempo realizzata rispetto aquella programmata, igno- rando la discrezionalità insita nel comportamento della P.A., che aveva comunque consentito la realizzazione dell'edificio e i relativi mutamenti di destinazione. Ad opinione della Corte, ciò comportava l ' attribuzione della giurisdizione al giudice amministrativo, secondo una giurisprudenza maturata già prima della modifica legislativa introdotta dal d.lgs. n. 104 del 2010 (codice del processo amministrativo). Dichiarato, pertanto, assorbito ogni altro motivo di ricorso principale, la Corte d'appello esaminava l'appello incidentale dei signori Guetti, che respingeva, evidenziando che, sebbene non fosse stata formulata alcuna domanda nei confronti della Regione, comunque quest'ultima era stata evocata in giudizio e aveva dovuto costituirsi per eccepire il proprio di- fetto di legittimazione, cui gli originari attori non avevano aderito, ag- giungendo che anche la misura dei compensi liquidati era corretta. Avverso detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi di ri- corso. Si è difesa con controricorso la Regione. Anche la [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso, formulando anche un motivo di ricorso incidentale. I ricorrenti e la [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoriedifensive. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta , ai sensi dell ' art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza ex art. 158 c.p.c., per vizio di costituzione del giudice, in ragione del conflitto degli artt. 62-72 l. n. 98 del 2013, di conversione del d.l. n. 69 del 2013, con l'art. 106, comma 2, Cost., essendo la decisione impugnata redatta e firmata, quale esten- sore, da un giudice ausiliario di Corted'appello, membro del collegio giu- dicante, mentre, invece, l'art. 106, comma 2, Cost. consentela nomina, anche elettiva, di magistrali onorari solo per le funzioniattribuite a giudici singoli, come pure evidenziato in una questione di legittimità costituzio- nale già sollevata da un altro giudice. Con il secondo motivo di ricorso è dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e dei relativi elementi probatori , in punto di scadenza del termine per l'esecuzione dei lavori inrapporto alla domanda di retrocessione ex art. 63 l. n. 2359 del 25/06/1865, per avere la Corte d'appello omesso di considerare che nessuno dei convenuti in primo grado aveva negato la mancata esecuzione dell'opera alla scadenza del termine finale del 28/ 10/2006– circostanza decisiva, perché fonda nte la richiesta di retroces- sione totale, formulata prima al TAR [OSCURATO:PERSONA] con i motivi aggiunti del 25/09/2007 e poi davanti al Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA] con atto di citazione del 09/12/2009– risultando , inoltre, comprovata la totale assenza di lavori dalla perizia asseverata del 21/09/2007, prodotta nel giudizio ammini- strativo, e a nulla valendo che, poi, nel del giudizio davanti al Tribunale, con CTU del 20/01/2013, fossestata riscontrata la presenza di un edificio commerciale sui suoli espropriati, edificato successivamente al 21/09/ 2007. I ricorrenti hanno, inoltre, dedotto che la Corte di merito haritenuto che la trasformazione da industriale a commerciale fossestata assentita dall'ente pubblico, ma tale affermazione non trovava alcun riscontro pro- batorio, poiché la menzionata Corte aveva confuso la presenza dei titoli abilitativi edilizi con gli atti relativi al procedimento espropriativo. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n., 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 63 l. n. 2359 del 1865, per avere la Corte d'appello respinto la domanda di retrocessione totale, mentre invece sussistevano tutti o presupposti per l'accoglimento e, in particolare: a) la mancata esecuzione dell'opera prevista (stabili- mento industriale) nei termini concessi oprorogati; b) la presenza di una domanda di retrocessione totale prima al T.A.R. [OSCURATO:PERSONA] e poi al Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA] con richiesta di pronunzia di decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e di pagamento del prezzo di retrocessione. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 2 (rectiusn. 1) c.p.c. , l ' errata declinazione della giurisdizione a fa- voredel giudice amministrativo sulla ritenuta domanda di retrocessione parziale ex art. 61l. n. 2359 del 1865, poiché gli attuali ricorrenti avevano avanzato solo la domanda di retrocessione totale,connessa alla scadenza del termine per l'esecuzione dei lavori, mentre la domanda di retroces- sione parziale era stata ipotizzata da [OSCURATO:PERSONA], cui si affiancava l'eccezione di difetto di giurisdizione prospettata da [OSCURATO:PERSONA], senza che i signori Guetti avessero modificato la loro originaria domanda. I ricorrenti hanno, in primo luogo, evidenziato che i precedenti richia- mati dalla Corte d'appello (e in particolare Cass., Sez. U, Sentenza n. 1520 del 27/01/2014) riguardavano fattispecie diverse da quella in esame, perché, in quei casi, l'opera diversa era già in esecuzione al mo- mento della proposizione della domanda di retrocessione e i privati ave- vano formulato sia la domanda di retrocessione totale che quella di re- trocessione parziale, mentre,nel caso di specie, i ricorrenti avevano chie- sto solo la retrocessione totale e, al momento della domanda, erano già scaduti i termini senza che i lavori fossero neppure iniziati, essendo stati avviati e portati a termine dopo. Inoltre, gli stessi ricorrenti hanno rilevato che la [OSCURATO:PERSONA], che pure era costituita nel giudizio amministrativo, non aveva impugnato la pronuncia con la quale il TAR aveva declinato la giurisdizione, essendosi, dunque, formato il giudicato interno sul punto, non più contestabile né aggirabile con lo sdoppiamento della domanda. In sintesi, secondo i ricorrenti, isignori Guetti, dopo aver scoperto, all'esito della CTU, che sul fondo espropriato era stato realizzato un edi- ficio avente una destinazione diversa da quella per la quale era stata ef- fettuata l'espropriazione, hanno semplicemente dedotto sul punto in com- parsa conclusionale,al fine di escludere ogni rilevanza a tale sopravve- nienza, senza veicolare domande nuove ma rispondendo alle deduzioni delle controparti. Con il quinto motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 63 l. n. 2359 del 1865 e dell'art. 1del Prot. addizionale CEDU, per aver e la Corte territoriale rigettato la domanda principale di retrocessione , per la pre- senza sull'area espropriata di un manufatto commerciale eretto dopo la scadenza del termine fissato per l'esecuzione dei lavori. I ricorrenti hanno rilevato che la sentenza d'appello ha ritenuto impli- citamente irrilevante il decorso di detti termini, dando per corretta la con- dotta delbeneficiario dell' espropriazione, [OSCURATO:PERSONA] , che, in corso di giudi- zio, aveva procedutoall'edificazione sulle aree (senza produrre proroghe dell'ente espropriante o altri titoli giustificativi), e ritenendo che la do- manda originariamente propostadi retrocessione totale non fosse più va- lida come tale,ma assumesse vesti di retrocessione parziale, e quindi che necessitasse di ulteriore e differente procedimento amministrativo (per l'assensodell'autorità espropriante alla retrocessione medesima) e giuri- sdizionale (presso il giudiceamministrativo), ma tale interpretazione do- veva ritenersi in contrasto il principio di legalità di cui all'art. 1del proto- collo n. 1CEDU, in quanto il soggetto espropriato , in questo modo, viene privato del potere di chiedere ed ottenere la retrocessionetotale del ter- reno sottrattogli, pur dopo lo spirare dei termini fissati dalla stessa legge (e dalprovvedimento espropriativo) e per mera volontà e condotta della parte beneficiariadell'espropriazione (che quindi è libera di eseguire i la- vori quando vorrà), con ciò determinandosi uno squilibrio tra le parti ed una soggezione del soggetto espropriato rispetto al be neficiario dell ' e- spropriazione. Con il sesto motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., la violazione dell'art. 50 c.p.c., dell ' art. 125 disp. a tt. c .p.c. e dell'art. 91 c.p.c., per avere la Corte d'appello rigettato l'appello inci- dentale,respingendo la censura relativa alla condanna dei signori Guetti al pagamento delle spese di lite della Regione [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto che la notifica dell'atto introduttivo del giudizio davanti al giudice ordinario era un atto dovuto,in conseguenza della declinatoria della giurisdizione del TAR, proseguendo lo stesso giudizio tra le stesse parti del giudizio amministrativo, fermo restando che l'assenza di domande rivolte alla Re- gione non avrebbe dovuto condurre alla condanna dei privati al paga- mento delle spese di lite, avendo la notifica dell'atto di citazione in rias- sunzione la funzione di mera litis denuntiatio. 2. Con il primo e unico motivo di ricorso incidentale la [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la mancata applicazione dell'art. 91 c.p.c., poiché la Corte d'appello aveva accolto l'impugnazione e, quindi, non avrebbe dovuto compensare le spese tra la [OSCURATO:PERSONA] e i signori Guetti, ma condannare questi ultimi al pagamento delle spese di lite. 3.Il primo motivo di ricorso principale è infondato. 3.1.Com'è noto, la Corte costituzionale si è pronunciata sulla que- stione di legittimità costituzionale illustrata nel motivo con sentenza n. 41/2021, dichiarando l'illegittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 d.l. n. 60 del 2013, conv. con modif. in l. n. 98 del 2013, nella parte in cui non hanno previsto la loro applicazione fino al completamento del riordino del ruolo e delle funzioni della magi- stratura onoraria, nei tempi stabiliti dall ' art. 32 d.lgs. n. 116 del 2017 (Corte cost., Sentenza n. 41 del 17/03/2021). A fondamento della decisione, la menzionata Corte ha affermato che l'art.106 Cost. - secondo cui è possibile la nomina di magistrati onorari “per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli” -permette solo eccezio- nalmente e temporaneamente che, in via di supplenza, i giudici onorari possano svolgere funzioni collegiali di primo grado. Quindi, nei Tribunali e non già nelle Corti (d'appello o di cassazione).Pertanto, l'istituzione dei giudici onorari ausiliari, destinati, in base alla legge, a svolgere stabil- mente e soltanto funzioni collegiali presso le Corti d'appello, nelle contro- versie civili, deve ritenersi in aperto contrasto con l'art. 106 Cost. Nel dichiarare l'illegittimità costituzionale delle norme sopra menzio- nate, la Corte costituzionale ha, però , ritenuto necessario lasciare al le- gislatore un sufficiente lasso di tempo che assicuri la necessaria gradua- lità nella completa attuazione della normativa costituzionale. È stato così indicato il termine previsto dall'art. 32, primo periodo, d.lgs. n. 116 del 2017,di riforma generale della magistratura onoraria, ossia quello del 31 ottobre 2025. Fino ad allora, la “temporanea tollerabilità costituzionale” dell'attuale assetto è volta ad evitare l'annullamento delle decisioni pro- nunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e a non privare imme- diatamente le Corti d'appello dell'apporto di questi giudici onorari per la riduzione dell'arretrato nelle cause civili. 3.2.Nel caso di specie, la pronuncia è stata adottata ne periodo di “temporanea tollerabilità costituzionale”delle disposizioni in questione, sicché deve senza dubbio escludersi il vizio della sentenza impugnata, prospettato dairicorrenti. Va, infatti, confermato il principio affermato da questa Corte, secondo cui, in seguito alla citata sentenza della Corte costituzionale, che ha di- chiarato l'illegittimità costituzionale di quelle disposizioni, contenute nel d.l.n. 69 del 2013 (conv. con modif. nella l . n. 98 del 2013), che confe- riscono al giudice ausiliario di appello la qualità di componente dei collegi nelle sezioni delle corti di appello, queste ultime potranno legittimamente continuare ad avvalersi dei giudici ausiliari, fino a quando,entro la data del 31/10/2025, si perverrà ad una riforma complessiva della magistra- tura onoraria. Fino a quel momento, la temporanea tollerabilità costitu- zionale dell'attuale assetto è volta ad evitare l'annullamento delle deci- sioni pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e a non privare immediatamente le corti di appello dei giudici onorari al fine di ridurre l'arretrato nelle cause civili(Cass., Sez. 2, n. 4874 del 25/02/2025; Cass., Sez. 1, n. 21869 del 29/07/2025). 4.Occorre a questo punto esaminare il quarto motivo di ricorso prin- cipale, riguardante una questione di giurisdizione, il quale si rivela fon- dato,sia pure nei termini di seguito evidenziati. 4.1.Come sopra rilevato, i ricorrenti, in primo luogo, hanno dedotto di non avere mai chiesto la retrocessione parziale del loro fondo, ma sem- pre e solo la retrocessione totale, aggiungendo che, all'esito della CTU – dalla quale era emersa l'intervenuta realizzazione di un'opera avente una destinazione diversa da quella che era stata oggetto di dichiarazione di pubblica utilità –avevano semplicemente evidenziato nella memoria con- clusionale che tale sopravvenienza, esaltata dalle controparti al fine di rappresentare nella fattispecie una ipotesi di espropriazione parziale, non incideva sul loro diritto alla retrocessione. In secondo luogo, gli stessi ricorrenti hanno dedotto che il TAR [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 274/2009, aveva già dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda di retrocessione totale proposta con i motivi aggiunti da [OSCURATO:PERSONA], fondata sulla mancata esecuzione dell'opera nel termine assegnato, e tale pronuncia, intervenuta in contraddittorio con gli attuali controricorrenti, non era stata impugnata, con la conseguenza che aveva efficacia di giu- dicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della Regione [OSCURATO:PERSONA]. 4.2.Le censure riguardano questioni su cui sono già intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, che hanno espresso un orientamento ora- mai inequivoco, sicché, in applicazione dell'art. 374, comma 1, c.p.c., su tali doglianze può pronunciarsi la Sezione semplice. 4.3. Com'è noto , in ordine alle questioni di giurisdizione l a Corte di cassazione èanche giudice del fatto (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 567 del 08/01/2024; Cass., Sez. U, Sentenza n. 8074 del 21/04/2015). La questione di giurisdizione, infatti,non si esaurisce nell'interpreta- zionedella norma giuridica astrattamente destinata a regolare la fatti- specie. I profili di diritto risultano inscindibilmente connessi a quelli di fatto, giacché l'individuazionedel giudice cui spetta di conoscere la con- troversia presuppone necessariamente la valutazione della vicenda da cui trae origine la posizione giuridica fatta valere con la domanda giudiziale. La menzionata inscindibilità contraddistingue, in linea di principio, tutte lequestioni di carattere processuale, per la cui risoluzione questa Corteè chiamata ad operare come giudice anche del fatto, provvedendo al riscontro del vizio lamentato attraverso l ' esame diretto degli atti di causa, indipendentemente dalla correttezza giuridica e dalla coerenzae logicità della motivazione adottata dal giudice di merito(Cass., Sez. U, Ordinanza n. 567 del 08/01/2024). 4.4.La giurisdizione si determina, poi, in base alla domanda , sicché, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non tantola prospettazione delle parti ma il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che è chiesta al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa pe- tendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, e individuata dal giudice,con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuri- dico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (Cass., Sez. U, Or- dinanza n. 20350 del 31/07/2018; Cass., Sez. U, Ordinanza n. 2368 del 24/01/2024; v. già Cass., Sez. U, Ordinanza n. 12378 del 16/05/2008e Cass., Sez. U, Sentenza n. 10243 del 27/06/2003). Ovviamente, la giurisdizione, come si desume dal principio di cui all'art. 5 c.p.c., si determina sulla base dell'azione esperitadall'attore, e non anche del contenuto delle eventuali eccezioni sollevate dal conve- nuto, a meno che le stesse non evidenzino che la pretesa giudiziale av- versa, già come ab initioformulata, implichi l'accertamento di situazioni soggettive esulanti dalla cognizione del giudice adito(Cass., Sez. U, Or- dinanza n. 19600 del 12/11/2012; v. anche Cass., Sez. U, Sentenza n. 1323 del 16/03/1978). 4.5.L'applicazione, ai fini del riparto della giurisdizione, del suddetto criterio implica senza dubbio l'apprezzamento di elementi che attengono al merito, ma non comporta che la statuizione sulla giurisdizione possa confondersi con la decisione sul merito né, in particolare, che la decisione possa essere determinata secundum eventum litis (Cass., Sez. U, Sen- tenza n. 17461 del 01/08/2006), sicché, in linea di principio, non esiste contraddizione logico-giuridica in una sentenza che, sulla base della qua- lificazione del rapporto dedotto in causa, affermi la giurisdizione del giu- dice che l'ha emessa e, in un momento logicamente successivo, valu- tando le risultanze dell'istruttoria svolta, neghi la sussistenza in concreto del rapporto stesso(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8057 del 14/06/2001). In tale ottica, questa Corte ha già affermato, proprio in tema di re- trocessione del bene espropriato, che il giudice ordinario, investito del merito a seguito della riassunzione del giudizio conseguente alla declina- toria della giurisdizione del giudice amministrativo, ferma la giurisdizione affermata dal giudice remittente, ben può riconoscere la retrocessione parziale del bene e con essa la sussistenza di un mero interesse legittimo del privato, e rigettarne la domanda sul presupposto della mancanza della dichiarazione di inservibilità,atteso che la formazione di un giudicato in- terno sulla giurisdizione del giudice ordinario, in difetto di eccezione di parte o rilievo d'ufficio, non si estende al merito della lite, e dunque non impedisce al medesimo di qualificare diversamente il rapporto e di sotto- porlo alla relativa disciplina (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 18580 del 07/09/2020). 4.6.Nel caso di specie, il giudizio civile è stato instaurato ( non più dal solo [OSCURATO:PERSONA], l'unico proprietario del terreno che aveva av- viato il processo davanti al TAR, ma anche dagli altri comproprietari)nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e della Regione [OSCURATO:PERSONA], che hannopreso parte al giudizio davanti al TAR, il quale ha dichiarato il proprio difetto di giurisdi- zione, con statuizione non impugnatada alcuna delle originarie parti del giudizio amministrativo. In effetti, non costituisce materia del contendere la sussistenza o meno della giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di retrocessione totale. Il contrasto tra le parti attiene alla statuizione della Corte di appello che ha ravvisato, in aggiuntaalla domanda di retrocessione totale , una domanda di retrocessione parziale, formulata sempre dagli originari at- tori, su cui, poi, ha declinato la propria giurisdizione , ritenendo sussi- stente la giurisdizione del giudice amministrativo. Non può tuttavia ritenersi che i ricorrenti abbiano aggiunto tale ulte- riore domandaalla domanda di retrocessione totale. Nella sentenza è stato dato rilievo alle allegazioni dei ricorrenti in or- dine a quanto accertato dal CTU sulla esecuzione di un'opera diversa da quella oggetto di approvazione,avente valore di dichiarazione di pubblica utilità,posto a fondamento delle difese dei controricorrenti in ordine alla configurabilità per tale motivo di una espropriazione parziale, ma, come dalla stessa sentenza emerge, i ricorrenti hanno comunque insistito nell'affermare il loro diritto adottenere la restituzione del bene in ragione della mancata esecuzione dell'opera nel termine finale fissato dall'art. 13 l. n. 2359 del 1865. In punto di giurisdizione, la Corte d'appello ha statuito quanto segue: «18.Secondo l'appellante si era e si è dunque in presenza di un caso di retrocessione parziale, subordinata alla valutazione discrezionale della pubblica utilità dell'operada parte della pubblica amministrazione a cui il giudice di primo grado si èindebitamente sostituito. Sarebbe invece stata necessaria ai sensi dell'articolo 61 della l. 2359/1865 una dichiar a zione di inservibilità del fondo a conclusione di unprocedimento che inizia con la pubblicazione ad opera del prefetto di un avvisoper la vendita dei beni espropriati, la dichiarazione di interesse dei precedentiproprietari, il ver- samento del prezzo e la dichiarazione di inservibilità appuntoemessa dal prefetto.19. I signori Guetti sostengono che l ' opera non è stata realizzata nei tempi previstisicché risultano integrati i presupposti della retroces- sione totale del bene conconseguente giurisdizione del giudice ordinario. Inoltre, nella prospettiva della difesa dei Guetti, l ' eccezione circa l ' esi- stenza di una domanda di retrocessione parziale e non totale, sa rebbe stata sollevata tardivamente dalla società appellantesolo nella memoria di replica.20.L'[OSCURATO:PERSONA] sostiene invece che all'epoca del ricorso al TAR era vigente l'articolo 34 del D. Lgs. 80/1998 che in materia attribuiva giuri- sdizione esclusiva alla giustizia amministrativa tranne che per le ipotesi di determinazione e corresponsione delleindennità in conseguenza dell'a- dozione di atti di natura espropriativa o ablativa. Lalegge n. 5/2000 at- tribuiva al giudice amministrativo anche le controversie in tema dirisar- cimento del danno. L'[OSCURATO:PERSONA] richiama inoltre la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 1520/2014) secondo cui in caso di due azioni con- giunte oalternative totale e parziale di cui la prima per la parte inutiliz- zata del terreno e laseconda per la parte utilizzata in modo differente, trova luogo la giurisdizioneesclusiva del giudice amministrativo. Questo infatti è l'unico giudice che puòverificare in via logicamente preventiva se vi sia un'opera realizzata, se essacorrisponda ancora a un interesse pubblico e quindi se si sia in presenza di unadomanda di retrocessione totale o parziale.21. I nnanzitutto va sgomberato il campo dalle diverse eccezioni di tardività sollevatedalle parti, sia quella avanzata dall'appel- lante che ritiene tardivo il riferimento alladomanda di retrocessione par- ziale nella sola comparsa conclusionale dei Guetti siaquella correlata sol- levata da costoro quando sostengono che l'eccezione circa ladomanda di retrocessione parziale sarebbe stata sollevata solo nella memoria di re- plica di [OSCURATO:SOCIETA]22. La realtà è che il giudice e il suo ausiliario, all'esito della CTU, hanno accertato che un immobile è stato costruito sul terreno espropriato, benché fuori dal termine massimo previsto dalla procedura di esproprio, che facendo leva su tali risultanze i signori Guetti hanno invocato in sede di comparsa conclusionale la difformità dell'opera ri- spetto a quanto programmato al fine di conseguire la retrocessione del bene, che nella replica della [OSCURATO:PERSONA], questi hanno sostenuto che il Con- sorzio, oggi [OSCURATO:PERSONA], ha espresso parere favorevole al mutamento di desti- nazione dell'opera da industriale a commerciale e che il Comune compe- tente ha rilasciato quindi i relativi titoli edilizi…» È pertanto evidente che, guardando al petitum sostanziale, come so- pra definito, la domanda sin dall'inizio formulata si incentra sul diritto alla retrocessione del bene per scadenza dei termini finali di cui all'art. 13 l. n. 2359 del 1865, essendo le sopravvenienze riscontrabili semplicemente eventualmente valutabili ai fini della fondatezza della domanda di retro- cessione. Nessun rilievo assume il precedente richiamato della sentenza impu- gnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 1520 del 27/01/2014), relativa ad una fattispecie del tutto diversa, ove il Comune espropriato aveva formulato congiuntamente la domanda di retrocessione totale e quella di retroces- sione parziale, prospettando la mancata esecuzione dell'opera su alcune porzioni di terreno e la realizzazione di una opera diversa da quella og- getto della dichiarazione di pubblica utilità sualtre porzioni di terreno. Deve pertanto essere accolta, nei termini appena evidenziati, la cen- sura formulata con il quarto motivo di ricorso, avendo i ricorrenti formu- lato domanda di retrocessione totale anche nella parte in cui hanno ar- gomentato in ordine alla sopravvenuta realizzazione di un'opera diversa da quella oggetto della dichiarazione di pubblica utilità, fondando la ri- chiesta sull'intervenuto decorso del termine di efficacia della dichiara- zione di pubblica utilità senza che fosse stata eseguita alcuna opera (es- sendo stata realizzata un'opera solo successivamente, ma diversa da quella prevista). 5. L'accoglimento del quarto motivodi ricorso principale, nei termini sopra indicati, comporta la cassazione con rinvio della sentenza impu- gnata, con dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario su tutte le domande formulate dagli attuali ricorrenti, e richiede un rinnovato giu- dizio sulla domanda di retrocessione, rendendo perciò superfluo l'esame degli ulteriori motivi di doglianza,formulati con il ricorso principale e con quello incidentale, che devono ritenersi assorbiti. 6.In conclusione, il quarto motivo di ricorso principale dev e essere accolto per quanto di ragione, con dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinariosu tutte le domande formulate dagli attuali ricorrenti , e, respinto il primo motivo di ricorso, dichiarati assorbiti gli altri motivi di ricorso principale e incidentale, la sentenza impugnata deve essere cas- sata con rinvio alla Corte d'appello di [OSCURATO:SOCIETA], in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese di lit