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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 14205/2022

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ORDINANZA sul ricorso 14180/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. - intimate - avverso la sentenza n. 1893/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/03/2017 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/11/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 14180/17 Rilevato che: Con due atti separati di citazione, i cui relativi giudizi sono stati poi riuniti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da un lato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall'altro, avevano proposto opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Velletri - sezione distaccata di Anzio - con il quale era stato loro intimato, in via solidale e quali garantm, unitamente al debitore garantito, [OSCURATO:PERSONA] srl, il pagamento della complessiva somma di C 197.246,27, risultante dal saldo debitore di due conti correnti e della sorte di 117 cambiali emesse dalla società, con relative spese di protesto.

A fondamento delle opposizioni, gli opponenti Tuiach e Gaelazzi avevano dedotto la nullità del tasso d'interesse (superiore al "tasso soglia"), l'illegittima capitalizzazione in via trimestrale degli interessi e la prescrizione dell'azione cambiaria per alcuni titoli; gli altri opponenti avevano eccepito l'invalidità, sotto vari profili, delle fideiussioni dagli stessi rilasciate in favore della banca (in particolare, tra l'altro, in riferimento alla rinuncia preventiva, ai sensi dell'art.1956 c.c.).

A seguito della rinuncia agli atti del giudizio di Tuiach e Galeazzi con relativa accettazione da parte dell'istituto di credito, il tribunale dichiarava cessata, tra le parti interessate, la materia del contendere, con integrale compensazione delle spese.

Per quanto ancora d'interesse, il tribunale prendendo atto che anche gli altri opponenti avevano chiesto di avvalersi della transazione intercorsa tra le parti, ai sensi dell'art. 1304 c.c., dichiarava per tutti cessata la materia del contendere, revocando il decreto ingiuntivo opposto e compensando le spese di lite e di ctu.

La banca [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto appello che è stato accolto.

A supporto dei propri assunti, la Corte territoriale ha accertato che i rinunzianti erano comparsi personalmente in udienza per rendere la loro dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio di opposizione da loro introdotto e la banca aveva notificato ai rinuncianti la volontà di voler accettare la rinuncia, mentre nessuna transazione risultava agli atti; pertanto gli effetti della rinuncia operavano esclusivamente sul piano processuale con estinzione del giudizio già rubricato con l'rg 30415/2002 (riunito a quello introdotto dai [OSCURATO:PERSONA] ed altri con r.g. 30427/2002), nei soli confronti dei medesimi rinuncianti, né d'altra parte, è risultato che i condebitori dei rinuncianti avessero mai formalizzato alcuna dichiarazione di voler profittare della transazione.

Inoltre, la Corte d'appello ha ritenuto infondata anche nel merito l'opposizione dei condebitori non rinuncianti. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso in cassazione sulla base di sette motivi, illustrati da memoria, mentre [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] non si sono costituite.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. per ultrapetizione.

La Corte di appello non avrebbe considerato che, in difetto di specifico motivo di appello, la statuizione del tribunale di revoca del decreto ingiunt:ivo opposto era passata in giudicato.

La stessa questione di cui sopra viene riproposta, con il terzo motivo di ricorso, sotto il profilo della violazione del giudicato interno formatosi sulla statuizione del tribunale di revoca del decreto ingiuntivo.

Tali motivi, da esaminare congiuntamente, sono da rigettare.

La riforma della statuizione di revoca del decreto ingiuntivo opposto era la naturale e indefettibile conseguenza - e dunque implicata -della richiesta, pacificamente formulata dalla banca appellante, di separazione dei giudizi sulle due opposizioni, con estinzione del primo ed esame nel merito del secondo e rigetto della relativa opposizione.

Con il secondo motivo, si deduce violazione dell'art. 1304 c.c.

Si contesta la statuizione della Corte d'appello secondo cui non poteva farsi luogo all'applicazione di tale norma in difetto della produzione dell'atto di transazione stipulato tra la banca e i fideiussori Tuiach e Galeazzi e in difetto, comunque, di una dichiarazione degli altri fideiussori di voler profittare di quella transazione.

Si sostiene, al riguardo, che invece l'esistenza di una fideiussione era stata dichiarata in giudizio dai primi opponenti, unitamente alla rinunzia all'opposizione, e che «gli odierni opponenti si opponevano alla richiesta di controparte [di separazione dei giudizi, estinzione del primo e prosecuzione del secondo: n.d.r.], manifestando, altresì, l'intenzione di avvalersi degli effetti della transazione intercorsa tra la banca ed i debitori coobbligati Tuiach e Galeazzi, "trattandosi di obbligazione solidale nella quale la posizione è comune ad entrambe le parti..."».

I ricorrenti dichiarano, infine, di reiterare, con il ricorso per cassazione, la dichiarazione di voler profittare della transazione stipulata dai condebitori.

Con il quarto motivo, si denuncia violazione dell'art. 115, primo comma c.p.c. e dell'art. 1304 c.c.

Si contesta la medesima statuizione, sopra indicata, della Corte d'appello, osservando che l'esistenza della fideiussione era incontroversa ai sensi della prima delle due norme invocate, essendo stata dedotta dagli opponenti Tuiach e Galeazzi, con la rinunzia all'opposizione e non contestata dalla banca; e si ribadisce che la dichiarazione degli attuali ricorrenti di voler profittare della transazione era insita nella dichiarazione del loro avvocato nei termini sopra riportati.

Anche questi motivi vanno esaminati congiuntamente, essendo connessi, e respinti.

La statuizione della Corte d'appello di non applicazione dell'art. 1304 c.c., infatti, poggia su due diverse ed autonome rationes decidendi, entrambe idonee a giustificarla: mancata produzione della transazione e, comunque, mancata dichiarazione dei fideiussori di volerne profittare.

Questa seconda ratio è censurata in maniera inammissibilmente generica, non essendo riportato il testo integrale della richiamata dichiarazione del difensore dei ricorrenti, fermo restando che le parole riportate tra virgolette in ricorso, sopra trascritte ("trattandosi di obbligazione solidale nella quale la posizione è comune ad entrambe le parti...") non integrano, in sé considerate, la manifestazione di una volontà di approfittare della transazione in parola.

Resta conseguentemente assorbita ogni questione relativa all'altra ratio decidendi.

Né può avere alcun effetto la dichiarazione, formulata da parte ricorrente in questa sede di legittimità, di voler profittare di una transazione la cui sussistenza non è incontroversa tra le parti e che dunque non potrebbe rilevare neppure ai fini di una declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Con il quinto motivo, si deduce violazione degli artt. 183 terzo comma, 359 e 652 c.p.c., in relazione all'art. 2041 c.c.

Premesso che nel corso del giudizio di primo grado, il difensore dei ricorrenti aveva, dopo la rivelazione dell'esistenza della transazione da parte dei coobbligati Tuiach e Galeazzi, osservato che, trattandosi "di obbligazione solidale nella quale la posizione è comune ad entrambe le parti ed in questa sede la Capitalia deve indicare quale eventuale residua sorte è eventualmente dovuta alle altre parti", si lamenta che la Corte di appello avrebbe dunque dovuto astenersi dal rigettare l'opposizione senza richiedere alla banca chiarimenti in ordine all'avvenuta esecuzione dell'accordo transattivo, che aveva dato luogo al versamento, da parte degli obbligati transigenti, di € 125.000,00: versamento del quale occorreva tener conto nella determinazione del dovuto.

Il motivo è inammissibile.

Quello dell'entità del debito è tema estraneo al giudizio del merito, essendo gli attuali ricorrenti rimasti contumaci in grado di appello, mentre nel giudizio di primo grado si erano limitati a formulare obiezioni circa la validità ed efficacia della garanzia prestata.

Inoltre, la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti alle parti ha carattere discrezionale, onde non può censurarsene il mancato esercizio come violazione di legge.

Con il sesto motivo, denunciando violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 1421, 1283 e 1815 secondo comma c.c., si sostiene che la Corte d'appello avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la nullità delle clausole del contratto di conto corrente che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito della società correntista e la corresponsione di interessi a un tasso superiore alla soglia dell'usura, ai sensi della legge n. :108 del 1996.

Con il settimo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 1224 primo comma, ultimo periodo e 1372 c.c., per avere la Corte d'appello implicitamente ritenuto gli attuali ricorrenti tenuti al pagamento di interessi di mora al tasso convenzionale pattuito dalla sola debitrice principale.

Tali motivi sono entrambi inammissibili perché, a tacer d'altro, presuppongono fatti (contenuto del contratto di conto corrente e tassi di mora applicati ai fideiussori) il cui accertamento non risulta dalla sentenza impugnata e che i ricorrenti non avevano richiesto al giudice di appello di accertare.

Il ricorso va, in conclusione, rigettato.

In difetto di attività difensiva delle parti intimate, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 11.5 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo

13. Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del giorn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 14180/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. - intimate - avverso la sentenza n. 1893/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/03/2017 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/11/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 14180/17 Rilevato che: Con due atti separati di citazione, i cui relativi giudizi sono stati poi riuniti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da un lato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall'altro, avevano proposto opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Velletri - sezione distaccata di Anzio - con il quale era stato loro intimato, in via solidale e quali garantm, unitamente al debitore garantito, [OSCURATO:PERSONA] srl, il pagamento della complessiva somma di C 197.246,27, risultante dal saldo debitore di due conti correnti e della sorte di 117 cambiali emesse dalla società, con relative spese di protesto. A fondamento delle opposizioni, gli opponenti Tuiach e Gaelazzi avevano dedotto la nullità del tasso d'interesse (superiore al "tasso soglia"), l'illegittima capitalizzazione in via trimestrale degli interessi e la prescrizione dell'azione cambiaria per alcuni titoli; gli altri opponenti avevano eccepito l'invalidità, sotto vari profili, delle fideiussioni dagli stessi rilasciate in favore della banca (in particolare, tra l'altro, in riferimento alla rinuncia preventiva, ai sensi dell'art.1956 c.c.). A seguito della rinuncia agli atti del giudizio di Tuiach e Galeazzi con relativa accettazione da parte dell'istituto di credito, il tribunale dichiarava cessata, tra le parti interessate, la materia del contendere, con integrale compensazione delle spese. Per quanto ancora d'interesse, il tribunale prendendo atto che anche gli altri opponenti avevano chiesto di avvalersi della transazione intercorsa tra le parti, ai sensi dell'art. 1304 c.c., dichiarava per tutti cessata la materia del contendere, revocando il decreto ingiuntivo opposto e compensando le spese di lite e di ctu. La banca [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto appello che è stato accolto. A supporto dei propri assunti, la Corte territoriale ha accertato che i rinunzianti erano comparsi personalmente in udienza per rendere la loro dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio di opposizione da loro introdotto e la banca aveva notificato ai rinuncianti la volontà di voler accettare la rinuncia, mentre nessuna transazione risultava agli atti; pertanto gli effetti della rinuncia operavano esclusivamente sul piano processuale con estinzione del giudizio già rubricato con l'rg 30415/2002 (riunito a quello introdotto dai [OSCURATO:PERSONA] ed altri con r.g. 30427/2002), nei soli confronti dei medesimi rinuncianti, né d'altra parte, è risultato che i condebitori dei rinuncianti avessero mai formalizzato alcuna dichiarazione di voler profittare della transazione. Inoltre, la Corte d'appello ha ritenuto infondata anche nel merito l'opposizione dei condebitori non rinuncianti. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso in cassazione sulla base di sette motivi, illustrati da memoria, mentre [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] non si sono costituite. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. per ultrapetizione. La Corte di appello non avrebbe considerato che, in difetto di specifico motivo di appello, la statuizione del tribunale di revoca del decreto ingiunt:ivo opposto era passata in giudicato. La stessa questione di cui sopra viene riproposta, con il terzo motivo di ricorso, sotto il profilo della violazione del giudicato interno formatosi sulla statuizione del tribunale di revoca del decreto ingiuntivo. Tali motivi, da esaminare congiuntamente, sono da rigettare. La riforma della statuizione di revoca del decreto ingiuntivo opposto era la naturale e indefettibile conseguenza - e dunque implicata -della richiesta, pacificamente formulata dalla banca appellante, di separazione dei giudizi sulle due opposizioni, con estinzione del primo ed esame nel merito del secondo e rigetto della relativa opposizione. Con il secondo motivo, si deduce violazione dell'art. 1304 c.c. Si contesta la statuizione della Corte d'appello secondo cui non poteva farsi luogo all'applicazione di tale norma in difetto della produzione dell'atto di transazione stipulato tra la banca e i fideiussori Tuiach e Galeazzi e in difetto, comunque, di una dichiarazione degli altri fideiussori di voler profittare di quella transazione. Si sostiene, al riguardo, che invece l'esistenza di una fideiussione era stata dichiarata in giudizio dai primi opponenti, unitamente alla rinunzia all'opposizione, e che «gli odierni opponenti si opponevano alla richiesta di controparte [di separazione dei giudizi, estinzione del primo e prosecuzione del secondo: n.d.r.], manifestando, altresì, l'intenzione di avvalersi degli effetti della transazione intercorsa tra la banca ed i debitori coobbligati Tuiach e Galeazzi, "trattandosi di obbligazione solidale nella quale la posizione è comune ad entrambe le parti..."». I ricorrenti dichiarano, infine, di reiterare, con il ricorso per cassazione, la dichiarazione di voler profittare della transazione stipulata dai condebitori. Con il quarto motivo, si denuncia violazione dell'art. 115, primo comma c.p.c. e dell'art. 1304 c.c. Si contesta la medesima statuizione, sopra indicata, della Corte d'appello, osservando che l'esistenza della fideiussione era incontroversa ai sensi della prima delle due norme invocate, essendo stata dedotta dagli opponenti Tuiach e Galeazzi, con la rinunzia all'opposizione e non contestata dalla banca; e si ribadisce che la dichiarazione degli attuali ricorrenti di voler profittare della transazione era insita nella dichiarazione del loro avvocato nei termini sopra riportati. Anche questi motivi vanno esaminati congiuntamente, essendo connessi, e respinti. La statuizione della Corte d'appello di non applicazione dell'art. 1304 c.c., infatti, poggia su due diverse ed autonome rationes decidendi, entrambe idonee a giustificarla: mancata produzione della transazione e, comunque, mancata dichiarazione dei fideiussori di volerne profittare. Questa seconda ratio è censurata in maniera inammissibilmente generica, non essendo riportato il testo integrale della richiamata dichiarazione del difensore dei ricorrenti, fermo restando che le parole riportate tra virgolette in ricorso, sopra trascritte ("trattandosi di obbligazione solidale nella quale la posizione è comune ad entrambe le parti...") non integrano, in sé considerate, la manifestazione di una volontà di approfittare della transazione in parola. Resta conseguentemente assorbita ogni questione relativa all'altra ratio decidendi. Né può avere alcun effetto la dichiarazione, formulata da parte ricorrente in questa sede di legittimità, di voler profittare di una transazione la cui sussistenza non è incontroversa tra le parti e che dunque non potrebbe rilevare neppure ai fini di una declaratoria di cessazione della materia del contendere. Con il quinto motivo, si deduce violazione degli artt. 183 terzo comma, 359 e 652 c.p.c., in relazione all'art. 2041 c.c. Premesso che nel corso del giudizio di primo grado, il difensore dei ricorrenti aveva, dopo la rivelazione dell'esistenza della transazione da parte dei coobbligati Tuiach e Galeazzi, osservato che, trattandosi "di obbligazione solidale nella quale la posizione è comune ad entrambe le parti ed in questa sede la Capitalia deve indicare quale eventuale residua sorte è eventualmente dovuta alle altre parti", si lamenta che la Corte di appello avrebbe dunque dovuto astenersi dal rigettare l'opposizione senza richiedere alla banca chiarimenti in ordine all'avvenuta esecuzione dell'accordo transattivo, che aveva dato luogo al versamento, da parte degli obbligati transigenti, di € 125.000,00: versamento del quale occorreva tener conto nella determinazione del dovuto. Il motivo è inammissibile. Quello dell'entità del debito è tema estraneo al giudizio del merito, essendo gli attuali ricorrenti rimasti contumaci in grado di appello, mentre nel giudizio di primo grado si erano limitati a formulare obiezioni circa la validità ed efficacia della garanzia prestata. Inoltre, la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti alle parti ha carattere discrezionale, onde non può censurarsene il mancato esercizio come violazione di legge. Con il sesto motivo, denunciando violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 1421, 1283 e 1815 secondo comma c.c., si sostiene che la Corte d'appello avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la nullità delle clausole del contratto di conto corrente che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito della società correntista e la corresponsione di interessi a un tasso superiore alla soglia dell'usura, ai sensi della legge n. :108 del 1996. Con il settimo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 1224 primo comma, ultimo periodo e 1372 c.c., per avere la Corte d'appello implicitamente ritenuto gli attuali ricorrenti tenuti al pagamento di interessi di mora al tasso convenzionale pattuito dalla sola debitrice principale. Tali motivi sono entrambi inammissibili perché, a tacer d'altro, presuppongono fatti (contenuto del contratto di conto corrente e tassi di mora applicati ai fideiussori) il cui accertamento non risulta dalla sentenza impugnata e che i ricorrenti non avevano richiesto al giudice di appello di accertare. Il ricorso va, in conclusione, rigettato. In difetto di attività difensiva delle parti intimate, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 11.5 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del giorn
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