CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 maggio 2026
Cassazione n. 15855/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
qualechiede che le comunicazioni e le notificazioni relativ e al presenteprocedimento siano effettuate presso l’indirizzo di po sta elettronicacertificata indicato.- ricorrente -contro 22877287/2019Comune di Foggia, in persona del sindaco pro tempore, rRa.pGp.rNe.s entato e11368/2017difeso, in virtù di procura speciale alle liti, rilasciata su foglio separato edautenticata anche con firma digitale, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA] dell’Ente, le qualichiedono che le comunicazioni e le notificazioni relative al presenteprocedimento siano effettuate presso gli indirizzi di posta elettronicacertificata indicati1 RG n. 9842/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9842/2025Numero sezionale 2261/2026Numero di raccolta generale 15855/2026Data pubblicazione 23/05/2026-controricorrente –-intimato-avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, n. 1434/2024,depositata il 11/11/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/5/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio;[OSCURATO:PERSONA]:1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva emessa ordinanza contingibile eurgente (con proroga del 26/7/2007) da parte del presidente dellaProvincia di Foggia, a causa di un incendio che aveva interessato ladiscarica del Comune di Foggia; si prevedeva, dunque, che i rifiutidella città di Foggia fossero conferiti nella discarica di Cerignola,gestita dalla società SIA ([OSCURATO:PERSONA]).Il servizio di smaltimento rifiuti del Comune di Foggia era statoaffidato in precedenza alla società [OSCURATO:SOCIETA]. che, dunque, avevaprovveduto al conferimento materiale di tali rifiuti presso la discaricadi Cerignola.La società SIA emetteva fatture nei confronti della società Amicaper la somma di euro 1.208.005,33, chiedendo ed ottenendo ildecreto ingiuntivo n. 725/2008 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], proprio nei confrontidella società [OSCURATO:PERSONA], e non nei confronti del Comune di Foggia.Sulla base del decreto ingiuntivo esecutivo veniva azionatopignoramento presso terzi nei confronti del Comune di Foggia e ilgiudice dell’esecuzione, con ordinanza del 3/11/2010, assegnava aSIA la somma di euro 1.579.102,42.2 RG n. 9842/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9842/2025Numero sezionale 2261/2026Numero di raccolta generale 15855/2026Data pubblicazione 23/05/2026Veniva stipulato accordo non novativo tra SIA, [OSCURATO:PERSONA] e ilComune di Foggia (quale terzo pignorato) in data 25/2/2011, conrateizzazione, cui seguiva un versamento di euro 348.961,64 almomento della sottoscrizione, residuando un pagamento mensile dieuro 68.788,43; veniva erogata solo la somma di euro 617.102,28.Una volta intervenuto il fallimento della società [OSCURATO:PERSONA], la SIApresentava domanda di ammissione al passivo al fallimento che,però, veniva rigettata dal giudice delegato in data 4/6/2013, conrigetto dell’opposizione da parte del tribunale 7/2/2014 ed il rigettodell’impugnazione da parte della Corte di cassazione conprovvedimento n. 18.981 del 2015.2. Con atto di citazione del 17/11/2014 il fallimento [OSCURATO:PERSONA] agivanei confronti di SIA per la dichiarazione di inopponibilità allaprocedura concorsuale del decreto ingiuntivo n. 725 del 2008, inquanto non munito della provvisoria esecutività di cui all’art. 647c.p.c.Il fallimento chiedeva anche, per quel che qui ancora rileva, larestituzione di tutte le somme ricevute dal Comune a seguito delpignoramento, pari ad euro 617.102,28.3. Si costituiva in giudizio SIA evidenziando: di aver provvedutoallo smaltimento dei rifiuti, come da ordinanza contingibile edurgente del Presidente della Provincia dal 9/7/2007; di avere emessofatture nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] per euro 1.208.005,33; cheera intervenuto accordo transattivo tra le parti; che il Comune avevasospeso i pagamenti rateali.Chiedeva, dunque, la chiamata in causa del Comune qualeesclusivo beneficiario del servizio offerta da SIA, dovendo il Comunerestituire a SIA le somme richieste da SIA al fallimento [OSCURATO:PERSONA].4. Si costituiva il Comune evidenziando la propria assolutaestraneità alle pretese avanzate dal fallimento [OSCURATO:PERSONA] verso SIA, non3 RG n. 9842/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9842/2025Numero sezionale 2261/2026Numero di raccolta generale 15855/2026Data pubblicazione 23/05/2026ravvisando alcuna responsabilità solidale tra il Comune e il fallimentoAmica.5. Il tribunale, per quel che qui ancora rileva, accoglieva ladomanda di inopponibilità del decreto ingiuntivo nei confronti delfallimento [OSCURATO:PERSONA]; rigettava la domanda di manleva di SIA neiconfronti del Comune; evidenziava l’esistenza di autonomia giuridicadella società [OSCURATO:PERSONA] rispetto al Comune; disponeva che SIArestituisse le somme percepite (euro 617.102,28), a seguitodell’esecuzione forzata e della transazione, al fallimento [OSCURATO:PERSONA].6. Avverso tale sentenza proponeva appello il fallimento SIA, nelfrattempo dichiarato, evidenziando che la fonte dell’obbligazione delComune non derivava dai rapporti tra il Comune la società in houseAmica, ma dalle ordinanze contingibili e urgenti del 9/7/2007 e del26/7/2007 del presidente della provincia di Foggia, sicché era ilComune il soggetto obbligato al pagamento.Aggiungeva che con la nota dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], sottoscritta dallapresidente della società [OSCURATO:PERSONA] e dal sindaco del Comune di Foggia,il Comune e la società [OSCURATO:PERSONA], quali conferitori di rifiuti solidi urbani,nei confronti di SIA, avevano richiesto la rateizzazione delpagamento.7. La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 1434/2024,depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], rigettava l’appello.Per quel che ancora qui rileva, evidenziava che la società in house([OSCURATO:PERSONA]) era un soggetto giuridicamente autonomo rispetto alComune di Foggia, trattandosi di società di capitali conpartecipazione pubblica, che non mutava la sua natura di soggettodi diritto privato solo perché gli enti pubblici ne possedevano lepartecipazioni, in tutto o in parte.4 RG n. 9842/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9842/2025Numero sezionale 2261/2026Numero di raccolta generale 15855/2026Data pubblicazione 23/05/2026La società [OSCURATO:PERSONA] era preposta in via autonoma al serviziopubblico di igiene ambientale per la città di Foggia, in virtù delcontratto principale del 16/10/2007.Non sussisteva, dunque, una solidarietà passiva ex art. 1294 c.c.per la pluralità di debitori, né sussisteva per legge, o per contratto,un obbligo di pagamento in capo al Comune di Foggia.La domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] doveva qualificarsi come «domandaproposta nei confronti del Comune di Foggia, seppure subordinata,al rigetto della propria domanda di pagamento nei confronti dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA].».Quanto poi alla nota dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la stessa non potevaobbligare il Comune, «poiché si rammenta che gli enti locali possonoeffettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sulcompetente programma del bilancio di previsione e l’attestazionedella copertura finanziaria di cui all’art. 156, comma 5, del TUEL».Ove poi la questione fosse annoverabile nei lavori pubblici disomma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale oimprevedibile, la giunta comunale avrebbe dovuto entro 20 giornidall’ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile delprocedimento, sottoporre al consiglio il provvedimento diriconoscimento della spesa con le modalità previste dall’art. 194,comma 1, lettera e, TUEL.L’unico rapporto intercorreva tra la società in house [OSCURATO:PERSONA] e lasocietà SIA, che gestiva la discarica di Cerignola, «di naturaeccezionale, che trae origine dall’ordine imposto dalla provincia die, di cui, il Comune di Foggia non riveste la qualità di soggettoformalmente obbligato al pagamento».8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ilfallimento SIA, depositando anche memoria.5 RG n. 9842/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9842/2025Numero sezionale 2261/2026Numero di raccolta generale 15855/2026Data pubblicazione 23/05/20269. Ha resistito con controricorso il Comune di Foggia,depositando anche memoria.10. È rimasto intimato il fallimento [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA]:1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «violazionedegli articoli 112,115 e 132 c.p.c., dell’art. 118 disposizione di360, primo comma, n. 4, c.p.c.».La Corte d’appello, erroneamente, avrebbe qualificato ladomanda presentata da SIA, al momento della sua costituzione ingiudizio, a seguito di atto di citazione del fallimento [OSCURATO:PERSONA], comedomanda di «manleva» nei confronti del Comune che, invece, la SIAnon avrebbe affatto proposto.Dalle conclusioni formulate in primo grado e in appello dovrebbeevidenziarsi che SIA non avrebbe mai domandato di «farsubentrare» l’ente locale nell’adempimento delle obbligazioni diAmica.Aveva invece chiesto «che fosse accertata e dichiarata unaobbligazione direttamente gravante sul comune di Foggia», inottemperanza alle ordinanze contingibili ed urgenti del presidentedella provincia di Foggia.Vi sarebbe stata, dunque, la violazione dell’art. 112 c.p.c.Un ulteriore profilo di censura deriverebbe dalla circostanza chela Corte d’appello ha fatto riferimento al contratto di servizio del16/10/2007, atto cronologicamente successivo allo svolgimento delservizio.Vi sarebbe poi una motivazione meramente apparente, nonavendo mai SIA avanzato alcuna domanda di pagamento neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA].2. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.6 RG n. 9842/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9842/2025Numero sezionale 2261/2026Numero di raccolta generale 15855/2026Data pubblicazione 23/05/20262.1. Il motivo risulta inammissibile non avendo provveduto laricorrente alla trascrizione, almeno parziale, non solo delleconclusioni relative al primo grado di giudizio ed all’atto d’appello,ma anche di quelle contenute nell’atto di chiamata in causa delComune terzo.Anzi, proprio dal controricorso emerge che la domanda propostada SIA nei confronti del Comune era di manleva (ove si chiedeva «lospostamento della prima udienza al fine di consentire la chiamatanel giudizio del Comune di Foggia, quale soggetto tenuto nellafattispecie a garantire e manlevare l’odierna convenuta da ognispesa onere e danno che la stessa subisse in conseguenzadell’eventuale accoglimento anche solo parziale delle domandeprincipale o subordinata […] accertare e dichiarare che il Comune diSIA in ottemperanza delle ordinanze del presidente della provincia diin luogo e vece della SIA tutte le somme che questa fosseeventualmente condannata a restituire alla Curatela in ragionedell’accoglimento della domanda principale o di quella subordinatadalla stessa spiegata»).La Corte d’appello, dunque, con piena valutazione meritale, haqualificato giuridicamente le richieste avanzate da SIA, sia con l’attodi costituzione in giudizio che con l’atto di chiamata in causa delComune terzo.2.2. Quanto, poi, all’affermazione della Corte territoriale per cuinessun contratto è stato stipulato tra la SIA, gestore della discaricadi Cerignola, e il Comune di Foggia, a seguito delle ordinanzecontingibili e urgenti pronunciate dal presidente della Provincia distipulato tra il Comune e la società in house [OSCURATO:PERSONA] solo in data7 RG n. 9842/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9842/2025Numero sezionale 2261/2026Numero di raccolta generale 15855/2026Data pubblicazione 23/05/202616/10/2007, quindi successivamente ai fatti di causa, è sufficienterilevare che il contratto di servizio segue, necessariamente, lacostituzione della società in house.Infatti, il contratto di servizio costituisce il perno del rapporto tral’ente territoriale e le società in house, dovendo ivi inserirsi lemodalità con cui si delinea il «controllo analogo» che il Comune deveesercitare sulla società in house, allo stesso modo di come lo esercitanei confronti dei servizi interni all’ente territoriale.Nella galassia delle società pubbliche il legislatore ha distinto lesocietà a partecipazione pubblica (quale contenitore universale), lesocietà a controllo pubblico, in cui una o più amministrazionipubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)dell’art. 2 del d.lgs. n. 175/2016 (il controllo ex art. 2359 c.c., oppureconsenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo perstatuto, patti parasociali o per legge) e, infine, le società in house,di matrice giurisprudenziale unionale (a partire dalla sentenzaTeckal, Corte CE, 18 novembre 1999, n. 107; poi Corte Ce, 13ottobre 2005, n. 458, [OSCURATO:PERSONA]; Corte Ce, 11 gennaio 2005, n.26, [OSCURATO:PERSONA]; Corte Ce, 13 novembre 2008, n. 324, CoditelBrabant; Corte UE, 8 maggio 2014, n. 15, e successive),caratterizzate dal «controllo analogo» di cui alla lettera c) dell’art. 2del d.lgs. n. 175/2016. Il controllo analogo è «la situazione in cuil’amministrazione esercita su una società un controllo analogo aquello esercitato sui propri servizi» (Cass., sez. 5, 24/1/2022, n.2031).La motivazione resa dalla Corte d’appello risulta presente,dunque, non solo in senso grafico, ma anche nella enucleazione delleragioni logiche e giuridiche poste a fondamento della decisioneadottata.8 RG n. 9842/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9842/2025Numero sezionale 2261/2026Numero di raccolta generale 15855/2026Data pubblicazione 23/05/20263. Ed infatti, la Corte d’appello si è allineata alla giurisprudenzadi legittimità formatasi in ordine alla natura delle società pubbliche.Per questa Corte è pacifico che la società pubblica, sia totalmenteche parzialmente, sia soggetto giuridico diverso dai soci proprietaridelle quote, ivi compresi gli enti locali territoriali, in presenza dipersonalità giuridica e di autonomia patrimoniale perfetta.Si è dunque affermato che la società di capitali conpartecipazione in tutto o in parte pubblica, è assoggettabile alfallimento in quanto soggetto di diritto privato agli effetti dell'art. 1l.fall., essendo la posizione dell'ente pubblico all'interno della societàunicamente quella di socio in base al capitale conferito, senza che glisia consentito influire sul funzionamento della società avvalendosi dipoteri pubblicistici, né detta natura privatistica della società è incisadall'eventualità del cd. controllo analogo, mediante il qualel'azionista pubblico svolge un'influenza dominante sulla società, cosìda rendere il legame partecipativo assimilabile ad una relazioneinterorganica che, tuttavia, non incide affatto sulla distinzione sulpiano giuridico-formale, tra P.A. ed ente privato societario, che è pursempre centro di imputazione di rapporti e posizioni giuridichesoggettive diverso dall'ente partecipante (Cass., sez. 1, 22/2/2019,n. 5346; anche Cass., Sez. U., 19/2/2024, n. 4413; Cass., sez. 1,7/2/2017, n. 3196; Cass., sez. 5, 29/7/2021, n. 21658, sotto ilprofilo fiscale; Cass. Sez. U., 23/1/2015, n. 1237).In tema di società partecipate dagli enti locali, la scelta dellegislatore di consentire l'esercizio di determinate attività a societàdi capitali, e dunque di perseguire l'interesse pubblico attraverso lostrumento privatistico, comporta che queste assumano i rischiconnessi alla loro insolvenza pena la violazione dei principi diuguaglianza e di affidamento dei soggetti che con esse entrano inrapporto ed attesa la necessità del rispetto delle regole della9 RG n. 9842/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9842/2025Numero sezionale 2261/2026Numero di raccolta generale 15855/2026Data pubblicazione 23/05/2026concorrenza, che impone parità di trattamento tra quanti operanoall'interno di uno stesso mercato con identiche forme e medesimemodalità. Del resto, da un lato, l’art. 1 l.fall. esclude dall’area dellaconcorsualità gli enti pubblici e non anche le società pubbliche, perle quali trovano applicazione le norme del codice civile (art. 4,comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 135del 2012, e, quindi, art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2016),nonché quelle sul fallimento, sul concordato preventivo esull’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art.14 d.lgs. n. 175 del 2016); dall’altro, vanno respinte le suggestionidirette alla compenetrazione sostanzialistica tra tipi societari equalificazioni pubblicistiche, al di fuori della riserva di legge di cuiall’art. 4 della l. n. 70 del 1975, che vieta la istituzione di enti pubblicise non in forza di un atto normativo (Cass., sez. 1, 7/2/2017, n.3196; anche Cass., sez. 1, 28/3/2023, n. 8794).Laddove, dunque, venga utilizzato, come nella specie il modellosocietario, la natura giuridica e regole di organizzazione dellapartecipata restano quelle proprie di una società di capitalidisciplinata in via generale dal codice civile.Nel nostro ordinamento, ciò che rileva ai fini dell’applicazionedello statuto dell’imprenditore commerciale, non è il tipo dell’attivitàesercitata, ma la natura del soggetto; una volta adottato, anche daparte dell’ente pubblico, il modello societario, la scelta di consentirel’esercizio di determinate attività a società di capitali (e dunque diperseguire l’interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico)comporta per un verso che queste assumano i rischi connessi allaloro insolvenza, e per altro verso la necessità di unapredeterminazione certa del regime delle responsabilità e del rischioper cui l’ente pubblico socio risponde nei soli limiti del capitale di10 RG n. 9842/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9842/2025Numero sezionale 2261/2026Numero di raccolta generale 15855/2026Data pubblicazione 23/05/2026investimento immesso della società divenuta insolvente (Cass., n.8794 del 2023).Il Comune poteva, quindi, ottemperare alle ordinanze contingibilie urgenti emesse dalla Provincia, sia in proprio, con l’organizzazionedell’ente territoriale, sia mediante affidamento diretto (senza gara)alla società in house [OSCURATO:PERSONA], come è avvenuto nella specie.Pertanto, il rapporto giuridico, a seguito dell’emanazione delleordinanze contingibili e urgenti del 9/7/2007 e del 26/7/2007, comeosservato dalla Corte d’appello, ha riguardato esclusivamente lasocietà in house [OSCURATO:PERSONA], concessionaria del servizio di smaltimentorifiuti – gestendo anche la discarica di Foggia - in favore del comunedi Foggia (concedente) e la società SIA, che gestiva la discarica diCerignola, restando del tutto estraneo il Comune di Foggia.4. Con il secondo motivo di impugnazione si lamenta la«violazione degli articoli 50 e 113, d.lgs. n. 165 [267] /2000; degliarticoli 191,198 e 202, d.lgs. n. 152/2006, con vizio di cui all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.».La ricorrente censura la decisione della Corte d’appello, nellaparte in cui ha ritenuto che le ordinanze contingibili e urgenti nonobbligavano il Comune a rivolgersi alla società SIA, in quanto l’enteavrebbe dovuto indire una gara ad evidenza pubblica perl’aggiudicazione del servizio.Del pari erronea sarebbe stata l’affermazione per cui la societàSIA, in mancanza di tale procedura di evidenza pubblica, non eraobbligata ad accettare lo smaltimento dei rifiuti e, dunque, unaffidamento diretto senza gara.Ad avviso della ricorrente, invece, proprio la particolare naturadelle ordinanze contingibili e urgenti emesse dal presidente dellaProvincia di Foggia avrebbe obbligato il Comune di Foggia, in quantosoggetto tenuto ex art. 198 tua a svolgere in regime di privativa il11 RG n. 9842/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9842/2025Numero sezionale 2261/2026Numero di raccolta generale 15855/2026Data pubblicazione 23/05/2026servizio di smaltimento dei RSU, a conferire i propri rifiuti nelladiscarica di Cerignola, gestita dalla SIA.Di qui, l’impegno diretto del Comune nei confronti di SIA.5. Il motivo è infondato.Ed infatti, come detto, la società in house [OSCURATO:SOCIETA]. erasoggetto del tutto distinto dal Comune di Foggia, avendo una propriapersonalità giuridica ed una autonomia patrimoniale perfetta.Le ordinanze contingibili ed urgenti, allora, per provvedere allosmaltimento dei RSU, non più presso la discarica di Foggia, colpitada incendio, ma presso la discarica gestita da SIA a Cerignola, nonimplicava certo che il Comune dovesse contrattare direttamente conSIA e divenirne suo debitore.Il Comune, infatti, si avvaleva per la gestione del ciclo dei rifiutidella propria società in house [OSCURATO:SOCIETA]., la quale avevamaterialmente conferito rifiuti e alla quale erano state intestate lefatture emesse da SIA, tant’è vero che il decreto ingiuntivo era statorichiesto ed emesso da SIA proprio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e non neiconfronti del Comune.Di qui, la giusta osservazione della Corte d’appello per cui gliunici soggetti interessati dalle ordinanze contingibili ed urgenti eranoproprio le due società che gestivano lo smaltimento dei rifiuti, lasocietà [OSCURATO:PERSONA], quale società in house, cui partecipava anche ilComune di Foggia che svolgeva il controllo analogo, e la società SIA.Non vi era, dunque, alcun rapporto tra il Comune di Foggia e laSIA, né di natura contrattuale, né di natura legale.Ben poteva, l’ente territoriale adempiere all’obbligo di cui alleordinanze contingibili e urgenti (conferimento dei rifiuti del [OSCURATO:PERSONA] presso la discarica di Cerignola), non direttamente, ma,come consentito dalla legge, attraverso una società in house,12 RG n. 9842/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9842/2025Numero sezionale 2261/2026Numero di raccolta generale 15855/2026Data pubblicazione 23/05/2026appositamente costituita per lo smaltimento dei rifiuti del Comune di6. Con il terzo motivo di impugnazione si deduce la «violazionedell’art. 101 c.p.c., dell’art. 24 Costituzione, con vizio di cui all’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c.».La Corte d’appello avrebbe d’ufficio rilevato la nullità dell’atto diriconoscimento del debito dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], per contrasto con lacontabilità pubblica, non potendo l’ente comunale sottoscrivere unTale questione non sarebbe stata mai affrontata nel corso delgiudizio, ma rilevata d’ufficio dal giudice direttamente in sentenza.7. Il motivo è infondato.In realtà, la Corte d’appello non ha rilevato d’ufficio la nullitàdell’accordo sotteso alla nota dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ma si è limitata arigettare il motivo di appello di SIA, in base al quale vi sarebbe statoun riconoscimento espresso del debito anche da parte del Comune.La Corte territoriale ha constatato che tale nota non potevaobbligare il Comune, «poiché si rammenta che gli enti locali possonoeffettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sulcompetente programma del bilancio di previsione e l’attestazionedella copertura finanziaria di cui all’art. 153, comma 5, del TUEL».Senza contare che la questione in ordine alla efficacia della notadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva costituito oggetto di esame, nel pienocontraddittorio delle parti, nell’ambito dei due gradi di giudizio,laddove la difesa del Comune aveva rilevato l’inesistenza delrapporto obbligatorio con la SIA, sostenendo che, proprio in assenzadi un rapporto obbligatorio, la ricognizione di debito non poteva farsorgere un’obbligazione, che in realtà non esisteva.13 RG n. 9842/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9842/2025Numero sezionale 2261/2026Numero di raccolta generale 15855/2026Data pubblicazione 23/05/20268. Con il quarto motivo di impugnazione si deduce la «violazionedell’art. 198 d.lgs. n. 152/2006, degli articoli 1988 e 2730 c.c.,concretizzando il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».La ricorrente, pur ritenendo assorbente il terzo motivo, perscrupolo denunciava anche l’erroneità della sentenza per violazionedegli articoli 198 del d.lgs. n. 152 del 2006 e 1988 e 2730 c.c.Per la ricorrente, l’attività svolta dalla SIA, a seguito delleordinanze contingibili e urgenti, non riguardava tutto il settore deirifiuti del Comune di Foggia, ma esclusivamente una delle fasi delcomplessivo ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani, ossia quello dellosmaltimento, da intendersi come «porzione» del serviziocomplessivo che il Comune deve svolgere ex art. 199 tua.Pertanto, sussisteva il rapporto sotteso alla nota dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]in quanto: sarebbe riconosciuta l’esistenza del rapporto sottostante(ordinanze contingibili) in base al quale il Comune avrebbe fruitodella prestazione; si riconoscerebbe l’esistenza del debito qualeconseguenza di tale prestazione; si ammetterebbe la correttezzadell’entità del credito vantato da SIA; si prometterebbe di effettuareil pagamento del debito, chiedendone la rateizzazione.La nota dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] sarebbe dunque basata sulle dueordinanze contingibili e urgenti.9. Il motivo è inammissibile.Con questo (nuovo) motivo si chiede, in sostanza, una differentevalutazione degli elementi istruttori, già compiutamente effettuatadalla Corte territoriale, non consentita in questa sede.Tra l’altro, come detto, proprio la peculiare disciplina della societàin house, costituita dal Comune di Foggia, ha fatto sì chequest’ultimo, si adeguasse alle ordinanze contingibili e urgenti (cheimponevano il conferimento dei rifiuti del Comune di Foggia pressola discarica di Cerignola), attraverso l’utilizzo della propria società in14 RG n. 9842/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9842/2025Numero sezionale 2261/2026Numero di raccolta generale 15855/2026Data pubblicazione 23/05/2026house, senza assumere alcun obbligo contrattuale e senza che alcunobbligo legale lo potesse impegnare.Va, peraltro, sottolineato che la promessa di pagamento ha il soloeffetto di sollevare il promissario dall’onere di provare l’esistenza delrapporto fondamentale (astrazione meramente processuale), che sipresume fino a prova contraria e deve essere, oltre che esistente,valido (Cass. n. 21098 del 2013; Cass. n. 7787 del 2010; Cass., n.18259 del 2006).Nella specie, però, il rapporto contrattuale non sussiste, comepure quello legale.La ricognizione di debito non poteva far sorgere un’obbligazioneinesistente.10. Con il quinto motivo di impugnazione si deduce la «violazionedell’art. 132 c.p.c., dell’art. 118 disposizioni di attuazione c.p.c. edell’art. 111 Costituzione, con vizio di cui all’art. 360, primo comma,n. 4, c.p.c.».Il ricorrente censura la motivazione della Corte d’appelloreputandola inesistente, avendo la stessa affermato che sussistevaun unico rapporto tra la società [OSCURATO:PERSONA] e la società SIA, di naturaeccezionale, che traeva origine dall’ordine imposto dalla Provincia dimentre il Comune di Foggia non rivestiva la qualità di soggettoformalmente obbligato al pagamento.Si tratterebbe di affermazione tautologica.11. Il motivo è infondato.La motivazione della sentenza della Corte d’appello è chiara, inquanto il Comune di Foggia, al fine di adempiere alle ordinanzecontingibili ed urgenti emesse dal Presidente della Provincia diAmica s.p.a., compagine costituita dal Comune di Foggia, che15 RG n. 9842/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9842/2025Numero sezionale 2261/2026Numero di raccolta generale 15855/2026Data pubblicazione 23/05/2026disponeva del controllo analogo sulla stessa, pur mantenendo talesocietà distinta personalità giuridica ed autonomia patrimonialeperfetta.12. Con il sesto motivo di impugnazione si deduce la«insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo peril giudizio, con vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.».La Corte d’appello avrebbe omesso di considerare un precisofatto storico, ossia che le ordinanze contingibili erano indirizzatedirettamente al Comune al soggetto gestore della discarica, senzamenzionare la società [OSCURATO:PERSONA]».13. Il motivo è inammissibile.In realtà, si chiede una nuova rivalutazione degli elementiistruttori, già analiticamente e compiutamente esaminati dalla Corteterritoriale, non consentita in questa sede.La Corte territoriale ha ritenuto, invece, che le ordinanzecontingibili e urgenti, pure dirette nei confronti del Comune dihouse [OSCURATO:SOCIETA]. che aveva provveduto materialmente alconferimento dei rifiuti presso la discarica di Cerignola, gestita daSIA; sicché i rapporti erano intercorsi esclusivamente tra tali duesocietà.14. Con il settimo motivo di impugnazione la ricorrente deducela «violazione e falsa applicazione degli articoli 4 e 6 del D.M. n.55/2014, con vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», inquanto la Corte territoriale avrebbe liquidato una sommaspropositata pari a «tredici milioni di euro».15. Il motivo è infondato.Trattasi di mero errore materiale, laddove la Corte d’appello, peruna controversia di valore superiore ad euro 520.000, ha liquidato lasomma di euro 13.100.000,00, mentre, con evidenza, trattasi della16 RG n. 9842/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9842/2025Numero sezionale 2261/2026Numero di raccolta generale 15855/2026Data pubblicazione 23/05/2026somma di euro 13.100,00, come emerge dalle tabelle dei compensiprofessionali, con riferimento proprio ad uno scaglione superiore adeuro 520.000,0016. Sussistono giusti motivi per compensare interamente lespese del giudizio di legittimità. P.Q.Mrigetta il ricorso.Compensa le spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio2026Il PresidenteLuigi Abete17 RG n. 9842/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio