CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 24431/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 10389-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO 83, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:PERSONA] - AIAS 232 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 647/2017 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 27/09/2017 R.G.N. 177/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n. 10389/2018 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con distinti ricorsi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti dipendenti dell'[OSCURATO:PERSONA] (AIAS Onlus di Potenza) convennerc in giudizio la datrice di lavoro per sentirla condannare al pagamento delle somme da ciascuno richieste a titolo di arretrati dal 2002 al 2005 in relazione agli aumenti contrattuali previsti dal C.C.N.L. 2002/2003 - 2004/2005 erogati solo dal febbraio 2007 oltre che all'incremento economico previsto dal contratto collettivo 2006/2009 anche per il periodo successivo al 30 ottobre 2009. 2. Il Tribunale accolse le domande e la Corte di appello di Potenza confermò le sentenze osservando che nessuna condizione era stata apposta nei contratti collettivi con riguardo agli incrementi retributivi e che, per sospenderne l'erogazione, era stata prevista l'attivazione di una complessa procedura di valutazione congiunta che non era stata attivata dalla datrice di lavoro che ne era onerata. 2.1. Sottolineò che non vi era prova della ratifica nel termine di trenta giorni dell'accordo del 25 settembre 2009 da parte delle parti sociali con la conseguenza che questo era privo di effetti. 2.2. Evidenziò che dal verbale del 5.2.2010 si evinceva che gli arretrati maturati e non corrisposti erano stati dati in quella sede come riconosciuti e dovuti e che la delibera della Giunta della Regione Basilicata del 12.10.2010 n. 1706 non conteneva alcun riferimento ad adeguamenti tariffari con effetto retroattivo. 3. La sentenza della Corte di appello di Potenza venne cassata con la sentenza di questa Corte n. 27194 del 2016 e, a seguito di riassunzione da parte dei lavoratori, la Corte di appello di Salerno rigettò le originarie domande. 4. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] affidato a tre motivi. L'A.I.A.S. Onlus di Potenza ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod. proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 10389/2018 5. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 cod.civ. con riguardo alla interpretazione della nota a verbale n. 1 del CCNL del 2005 e si deduce che erroneamente il giudice di appello avrebbe ritenuto che la clausola in sé, in relazione al suo tenore letterale, costituisse una condizione sospensiva dell'erogazione degli adeguamenti chiesti laddove, invece, essa prevedeva quale presupposto della sospensione la denuncia di difficoltà nell'adeguamento delle rette con attivazione sul punto del confronto. Inoltre, i ricorrenti sottolineano che ove si fosse correttamente interpretata la volontà delle parti si sarebbe dovuto poi indagare e tenere conto del comportamento dalle stesse tenuto successivamente e valutare le prove offerte - ed in particolare i documenti allegati sin dal primo grado - per concludere che mai l'AIAS aveva denunciato a livello locale l'esistenza di criticità nell'adempimento degli obblighi contrattuali e che mai si era svolto alcun incontro tra le parti. 6. Con il secondo motivo di ricorso è denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e si deduce che la Corte non avrebbe valutato che in concreto non ricorrevano i presupposti di fatto indicati nella nota a verbale n.1 del c.c.n.l. del 2005 (le fasi procedimentali/sostanziali necessarie) per il verificarsi dell'effetto sospensivo della decorrenza degli effetti economici dei rinnovi contrattuali e che tale circostanza era stata specificatamente contestata in tutte le fasi del giudizio e mai indagata nelle fasi di merito, tanto meno dalla Corte di appello in sede di riassunzione. 7. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 1362, 1363, 1364 cod.civ. nell'interpretazione dell'accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Sostengono i ricorrenti che la Corte di appello, nel ritenere che attuato l'accordo richiamato non sarebbero stati corrisposti ulteriori arretrati in esso ritenuti inclusi, avrebbe trascurato di indagare qualQ era stata la comune intenzione delle parti senza fermarsi al tenore letterale dell'accordo. Rilevano che, seppur apparentemente la Corte proceda ad un'interpretazione sistematica delle disposizioni collettive, tuttavia, da un canto ne valorizza solo l'aspetto letterale e dall'altro trascura di considerare che queste si erano proposte proprio di rinnovare l'accordo r.g. n. 10389/2018 economico per il secondo biennio e di prevedere un incremento economico per la posizione D4 di C 100,00. Sostiene che in tal modo la Corte del rinvio sarebbe incorsa anche nella violazione dell'art. 1363 cod.civ., che impone una interpretazione delle clausole dell'accordo in connessione le une con le altre. Inoltre, in violazione dell'art. 1364 cod. civ., ha attribuito rilievo assorbente alla generica previsione secondo la quale nell'importo determinato a titolo di arretrati al 31.12.2006 "sono stati considerati e sono compresi anche gli importi derivanti dall'applicazione degli istituti normativi e retributivi diretti e indiretti di origine legale e contrattuale", ed ha trascurato invece di considerare che l'oggetto su cui le parti avevano inteso contrattare era solo il rinnovo del secondo biennio economico. 8. I primi due motivi di ricorso, che in ragione della loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati e devono perciò essere accolti, restandone assorbito l'esame del terzo, per le considerazioni e nei limiti che di seguito si espongono. 8.1. Occorre premettere che nell'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, i canoni legali di ermeneutica contrattuale sono governati da un principio di gerarchia, in forza del quale il criterio del senso letterale delle parole, di cui all'art. 1362, comma 1, cod.civ. è prevalente, potendo risultare assorbente di eventuali ulteriori e successivi criteri interpretativi (cfr. Cass. 26/10/2021 n. 30135). Qualora residuino perplessità sull'effettiva portata della clausola si deve far ricorso alla valutazione del comportamento successivo delle parti nell'applicazione della clausola stessa ed alla considerazione di tutti gli altri criteri ermeneutici indicati dagli art. 1362 e seguenti cod. civ.. 8.2. Tuttavia, una volta chiarito il senso della disposizione collettiva, nello specifico come integrata dalla nota a verbale n. 1 del c.c.n.l. del 29 luglio 2005, la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare in concreto, anche con i necessari approfondimenti istruttori, il ricorso dei presupposti per l' applicazione della disposizione al caso esaminato. 8.3. Orbene la Corte di merito ha accertato che con la disposizione si era previsto, per il caso di sopravvenienza di condizioni connesse all'adeguamento delle rette e dei corrispettivi dei servizi erogati che non consentissero il rispetto delle decorrenze date dal contratto, da definire r.g. n. 10389/2018 in ambito territoriale percorsi temporali diversamente articolati, la sospensione degli adeguamenti periodici. 8.4. Si tratta di condizione sospensiva che risulta infatti collegata alla sopravvenienza di condizioni connesse all'adeguamento delle rette e dei corrispettivi dei servizi erogati in relazione ai quali non fosse risultato possibile rispettare le decorrenze date dal contratto. Solo in esito a tale accertamento allora la Corte avrebbe potuto ritenere che, correttamente, era stata disposta la sospensione degli adeguamenti temporali, peraltro, come ricordato, attraverso VadoziDne di misure temporanee e con l'attuazione dei rimedi. 8.5. Ai fini della verifica della condizione, pertanto, sarebbe stato necessario procedere al riscontro dell'avvenuta attuazione a livello locale dei rimedi. In sostanza, come correttamente evidenziato dai ricorrenti, la Corte una volta interpretata la clausola avrebbe dovuto poi indagare e tenere conto del comportamento dalle stesse tenuto successivamente valutando le prove offerte - ed in particolare i documenti allegati sin dal primo grado - verificando se si era denunciata a livello locale l'esistenza di criticità nell'adempimento degli obblighi contrattuali e se si erano svolti incontri tra le parti, circostanza che i ricorrenti allegano di aver sempre contestato in tutte le fasi di merito e che non risulta essere mai stata indagata. 8.6. Si tratta di adempimento necessario al quale la Corte si è sottratta procedendo ad una indagine del tutto astratta ed ipotetica e che invece deve necessariamente essere integrato in sede di nuovo rinvio. 9. In conclusione, per le ragioni esposte, i primi due motivi di ricorso devono essere accolti restandone assorbito l'esame del terzo e la sentenza cassata deve essere rinviata alla Corte di appello di Salerno che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, an