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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 17788/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Velletri visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, in accoglimento del primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza adottata in data 13 dicembre 2021, e depositata il 23 dicembre 2021, il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di sospendere l'ordine di demolizione di un immobile abusivamente realizzato, in ragione della pendenza di un procedimento amministrativo e di un ricorso giurisdizionale.

A fondamento della sua decisione, il Tribunale, in particolare, ha rilevato che non è intervenuto, allo stato, alcun provvedimento amministrativo di sanatoria, che non è stato documentato l'esito del ricorso, pur pendente davanti al T.A.R.Lazio già dal 2011, e che a nulla rileva una eventuale prassi dell'ufficio giudiziario di disporre comunque la sospensione dell'ordine di demolizione, in caso di pendenza di ricorso in sede giurisdizionale.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, avendo riguardo all'omesso esame della memoria e della documentazione prodotta, relativa alla sentenza di separazione coniugale.

Si deduce che l'ordinanza impugnata ha omesso completamente di considerare che l'immobile da demolire è stato assegnato interamente alla moglie quale casa coniugale, per effetto di sentenza di separazione, che il ricorrente ha cambiato residenza, come da documentazione allegata, e che nessuna notificazione della pendenza dell'incidente di esecuzione è stata effettuata alla donna, la quale è il titolare di una situazione giuridica dalla quale può derivare un pregiudizio o un vantaggio in seguito al consolidamento o alla rimozione della statuizione di abbattimento.

Si osserva che, in questo modo, si è verificata la nullità prevista dall'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 2.2.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen., avendo riguardo al mancato rispetto della prassi del Tribunale di Velletri.

Si deduce che ingiustamente è stato disatteso il criterio ampiamente seguito dal Tribunale di Velletri, e del quale si allegano precedenti, secondo cui la pendenza di un ricorso giurisdizionale al T.A.R. è fatto idoneo a determinare la sospensione dell'ordine di demolizione.

2.3. Con il terzo motivo, si denuncia vizio di motivazione, avendo riguardo alla omessa valutazione della probabilità di accoglimento del ricorso al T.A.R.Si deduce che il Tribunale ha omesso di valutare il possibile esito positivo del ricorso giurisdizionale amministrativo, e la conseguente possibilità di adozione da parte dell'Autorità amministrativa, di un provvedimento in contrasto con l'ordine di demolizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.2.

Non sorrette da interesse giuridicamente apprezzabile, e comunque manifestamente infondate, sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano la legittimità dell'ordinanza deducendo il difetto di costituzione del contraddittorio con la moglie dell'istante, siccome nella richiesta di sospensione dell'ordine di demolizione si era indicato che alla donna era stata assegnato in via esclusiva, per effetto di sentenza di separazione, l'immobile da abbattere.

2.1. Occorre innanzitutto rilevare che la decisione sulla richiesta di sospensione o revoca dell'ordine di demolizione, attenendo ad un incidente di esecuzione, non passa in giudicato, ed ha efficacia vincolante solo per le parti del procedimento, in modo inoltre limitato (cfr. art. 666, comma 2, cod. proc. pen.), ma non anche per i soggetti rimasti estranei alla procedura, i quali, quindi, possono a loro volta presentare autonoma richiesta diretta allo stesso fine.

In altri termini, i terzi divenuti titolari del bene non ricevono alcun diretto pregiudizio dalla decisione relativa alla richiesta di sospensione o revoca dell'ordine di demolizione.

La decisione, infatti, se accoglie l'istanza, giova di fatto anche ai terzi, e, se la rigetta o la dichiara inammissibile, non li vincola.

In effetti, il provvedimento che incide direttamente sul bene e che i titolari di quest'ultimo sono interessati a far eliminare è l'ordine di demolizione.

E, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, è l'ordine di demolizione che deve essere notificato ai terzi divenuti titolari del bene (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 18990 del 23/02/2022, Portello, Rv. 283135-01, e Sez. 3, n. 18576 del 04/12/2019, dep. 2020, Mattera, Rv. 279501-01).

Ora, questo adempimento è idoneo ad assicurare efficace tutela agli interessi dei terzi, perché costoro, ricevuta comunicazione dell'ordine di demolizione, potranno poi decidere se farvi acquiescenza o se, invece, contestarlo.

Sulla base di quanto precedentemente indicato, può allora concludersi che la presentazione dell'istanza di sospensione o di revoca dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo non determina la necessità di costituire il contraddittorio con i titolari di diritti sul bene diversi dall'istante, e che, quindi, legittimamente, il giudice dell'esecuzione può pronunciarsi su di essa previa notificazione dell'avviso di udienza esclusivamente all'istante e al suo difensore.

2.2. Può aggiungersi che l'assegnatario dell'immobile per effetto di separazione coniugale non è neanche titolare di un diritto reale.

Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza civile di legittimità, il diritto riconosciuto al coniuge, non titolare di un diritto di proprietà o di godimento, sulla casa coniugale, con il provvedimento giudiziale di assegnazione di detta casa in sede di separazione o divorzio, ha natura di diritto personale di godimento e non di diritto reale (cfr., tra le tante, Sez. 5 3 civ., n. 7395 del 15/03/2019, Rv. 653047-01, e Sez. 1 civ., n. 4719 del 03/03/02006, Rv. 590752-01).

3. Manifestamente infondate sono le censure formulate nel secondo e nel terzo motivo del ricorso, da esaminare congiuntamente, le quali contestano l'omessa valutazione della probabilità dell'accoglimento del ricorso giurisdizionale amministrativo contro l'ingiunzione di demolizione e il mancato adeguamento alla prassi del Tribunale di Velletri di sospendere l'ordine di demolizione in caso di pendenza di impugnazione davanti al giudice amministrativo.

3.1. Per quanto attiene al profilo concernente l'omessa valutazione della probabilità dell'accoglimento del ricorso giurisdizionale amministrativo contro l'ingiunzione di demolizione, la manifesta infondatezza discende dall'applicazione dei principi giurisprudenziali consolidati alla fattispecie concreta.

Innanzitutto, infatti, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato in materia, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito con sentenza irrevocabile, non può essere revocato o sospeso sulla base della mera pendenza di un ricorso in sede giurisdizionale avverso il rigetto della domanda di condono edilizio (cfr., tra le tantissime, Sez. 3, n. 35201 del 03/05/2016, Citarella, Rv. 268032-01, e Sez. 3, n. 1388 del 30/03/2000, Ciconte, Rv. 216071-01).

Inoltre, la giurisprudenza ha ripetutamente precisato che non rileva la possibilità dell'eventuale emanazione di atti favorevoli al condannato in tempi lontani o non prevedibili (così anche Sez. 3, n. 16686 del 05/03/2009 Marano, Rv. 243463-01), e che inidonea a far ritenere ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, l'adozione in un breve lasso di tempo, da parte dell'autorità amministrativa o giurisdizionale, di un provvedimento il quale si ponga in insanabile contrasto con l'ordine di demolizione, la semplice presentazione di un ricorso al TAR dopo oltre dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ebbe a disporre tale misura (Sez. 3, n. 42978 del 17/10/2007, Parisi, Rv. 238145-01).

Nella specie, poi, in punto di fatto, l'ordinanza impugnata evidenzia che: -) il ricorso al T.A.R. era pendente già nel 2011 e non risulta fissata neanche la prima udienza; -) non è stato allegato alcun provvedimento di sospensione; -) non risulta pendente alcuna domanda di sanatoria.

3.2. Per quanto concerne il profilo relativo al mancato adeguamento alla prassi del Tribunale di Velletri di sospendere l'ordine di demolizione in caso di pendenza di impugnazione davanti al giudice amministrativo, è sufficiente rilevare che il giudice è soggetto soltanto alla legge, a norma dell'art. 101, secondo comma, Cost., e che, quindi, non è possibile contestare la validità delle sue decisioni facendo riferimento a diverse "prassi" dell'Ufficio giudiziario di appartenenza.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore . della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Velletri visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, in accoglimento del primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza adottata in data 13 dicembre 2021, e depositata il 23 dicembre 2021, il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di sospendere l'ordine di demolizione di un immobile abusivamente realizzato, in ragione della pendenza di un procedimento amministrativo e di un ricorso giurisdizionale. A fondamento della sua decisione, il Tribunale, in particolare, ha rilevato che non è intervenuto, allo stato, alcun provvedimento amministrativo di sanatoria, che non è stato documentato l'esito del ricorso, pur pendente davanti al T.A.R.Lazio già dal 2011, e che a nulla rileva una eventuale prassi dell'ufficio giudiziario di disporre comunque la sospensione dell'ordine di demolizione, in caso di pendenza di ricorso in sede giurisdizionale. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, avendo riguardo all'omesso esame della memoria e della documentazione prodotta, relativa alla sentenza di separazione coniugale. Si deduce che l'ordinanza impugnata ha omesso completamente di considerare che l'immobile da demolire è stato assegnato interamente alla moglie quale casa coniugale, per effetto di sentenza di separazione, che il ricorrente ha cambiato residenza, come da documentazione allegata, e che nessuna notificazione della pendenza dell'incidente di esecuzione è stata effettuata alla donna, la quale è il titolare di una situazione giuridica dalla quale può derivare un pregiudizio o un vantaggio in seguito al consolidamento o alla rimozione della statuizione di abbattimento. Si osserva che, in questo modo, si è verificata la nullità prevista dall'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen., avendo riguardo al mancato rispetto della prassi del Tribunale di Velletri. Si deduce che ingiustamente è stato disatteso il criterio ampiamente seguito dal Tribunale di Velletri, e del quale si allegano precedenti, secondo cui la pendenza di un ricorso giurisdizionale al T.A.R. è fatto idoneo a determinare la sospensione dell'ordine di demolizione. 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia vizio di motivazione, avendo riguardo alla omessa valutazione della probabilità di accoglimento del ricorso al T.A.R.Si deduce che il Tribunale ha omesso di valutare il possibile esito positivo del ricorso giurisdizionale amministrativo, e la conseguente possibilità di adozione da parte dell'Autorità amministrativa, di un provvedimento in contrasto con l'ordine di demolizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.2. Non sorrette da interesse giuridicamente apprezzabile, e comunque manifestamente infondate, sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano la legittimità dell'ordinanza deducendo il difetto di costituzione del contraddittorio con la moglie dell'istante, siccome nella richiesta di sospensione dell'ordine di demolizione si era indicato che alla donna era stata assegnato in via esclusiva, per effetto di sentenza di separazione, l'immobile da abbattere. 2.1. Occorre innanzitutto rilevare che la decisione sulla richiesta di sospensione o revoca dell'ordine di demolizione, attenendo ad un incidente di esecuzione, non passa in giudicato, ed ha efficacia vincolante solo per le parti del procedimento, in modo inoltre limitato (cfr. art. 666, comma 2, cod. proc. pen.), ma non anche per i soggetti rimasti estranei alla procedura, i quali, quindi, possono a loro volta presentare autonoma richiesta diretta allo stesso fine. In altri termini, i terzi divenuti titolari del bene non ricevono alcun diretto pregiudizio dalla decisione relativa alla richiesta di sospensione o revoca dell'ordine di demolizione. La decisione, infatti, se accoglie l'istanza, giova di fatto anche ai terzi, e, se la rigetta o la dichiara inammissibile, non li vincola. In effetti, il provvedimento che incide direttamente sul bene e che i titolari di quest'ultimo sono interessati a far eliminare è l'ordine di demolizione. E, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, è l'ordine di demolizione che deve essere notificato ai terzi divenuti titolari del bene (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 18990 del 23/02/2022, Portello, Rv. 283135-01, e Sez. 3, n. 18576 del 04/12/2019, dep. 2020, Mattera, Rv. 279501-01). Ora, questo adempimento è idoneo ad assicurare efficace tutela agli interessi dei terzi, perché costoro, ricevuta comunicazione dell'ordine di demolizione, potranno poi decidere se farvi acquiescenza o se, invece, contestarlo. Sulla base di quanto precedentemente indicato, può allora concludersi che la presentazione dell'istanza di sospensione o di revoca dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo non determina la necessità di costituire il contraddittorio con i titolari di diritti sul bene diversi dall'istante, e che, quindi, legittimamente, il giudice dell'esecuzione può pronunciarsi su di essa previa notificazione dell'avviso di udienza esclusivamente all'istante e al suo difensore. 2.2. Può aggiungersi che l'assegnatario dell'immobile per effetto di separazione coniugale non è neanche titolare di un diritto reale. Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza civile di legittimità, il diritto riconosciuto al coniuge, non titolare di un diritto di proprietà o di godimento, sulla casa coniugale, con il provvedimento giudiziale di assegnazione di detta casa in sede di separazione o divorzio, ha natura di diritto personale di godimento e non di diritto reale (cfr., tra le tante, Sez. 5 3 civ., n. 7395 del 15/03/2019, Rv. 653047-01, e Sez. 1 civ., n. 4719 del 03/03/02006, Rv. 590752-01). 3. Manifestamente infondate sono le censure formulate nel secondo e nel terzo motivo del ricorso, da esaminare congiuntamente, le quali contestano l'omessa valutazione della probabilità dell'accoglimento del ricorso giurisdizionale amministrativo contro l'ingiunzione di demolizione e il mancato adeguamento alla prassi del Tribunale di Velletri di sospendere l'ordine di demolizione in caso di pendenza di impugnazione davanti al giudice amministrativo. 3.1. Per quanto attiene al profilo concernente l'omessa valutazione della probabilità dell'accoglimento del ricorso giurisdizionale amministrativo contro l'ingiunzione di demolizione, la manifesta infondatezza discende dall'applicazione dei principi giurisprudenziali consolidati alla fattispecie concreta. Innanzitutto, infatti, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato in materia, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito con sentenza irrevocabile, non può essere revocato o sospeso sulla base della mera pendenza di un ricorso in sede giurisdizionale avverso il rigetto della domanda di condono edilizio (cfr., tra le tantissime, Sez. 3, n. 35201 del 03/05/2016, Citarella, Rv. 268032-01, e Sez. 3, n. 1388 del 30/03/2000, Ciconte, Rv. 216071-01). Inoltre, la giurisprudenza ha ripetutamente precisato che non rileva la possibilità dell'eventuale emanazione di atti favorevoli al condannato in tempi lontani o non prevedibili (così anche Sez. 3, n. 16686 del 05/03/2009 Marano, Rv. 243463-01), e che inidonea a far ritenere ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, l'adozione in un breve lasso di tempo, da parte dell'autorità amministrativa o giurisdizionale, di un provvedimento il quale si ponga in insanabile contrasto con l'ordine di demolizione, la semplice presentazione di un ricorso al TAR dopo oltre dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ebbe a disporre tale misura (Sez. 3, n. 42978 del 17/10/2007, Parisi, Rv. 238145-01). Nella specie, poi, in punto di fatto, l'ordinanza impugnata evidenzia che: -) il ricorso al T.A.R. era pendente già nel 2011 e non risulta fissata neanche la prima udienza; -) non è stato allegato alcun provvedimento di sospensione; -) non risulta pendente alcuna domanda di sanatoria. 3.2. Per quanto concerne il profilo relativo al mancato adeguamento alla prassi del Tribunale di Velletri di sospendere l'ordine di demolizione in caso di pendenza di impugnazione davanti al giudice amministrativo, è sufficiente rilevare che il giudice è soggetto soltanto alla legge, a norma dell'art. 101, secondo comma, Cost., e che, quindi, non è possibile contestare la validità delle sue decisioni facendo riferimento a diverse "prassi" dell'Ufficio giudiziario di appartenenza. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore . della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell
Sentenza Cassazione n. 17788/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris