CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 marzo 2022
Cassazione n. 13748/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
8 del 2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 29 novembre 2018. Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29 marzo 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza 29 novembre 2018, n.30848, questa Corte, in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha cassato la sentenza del Tribunale di Treviso con cui era stata dichiarata "improponibile" l'opposizione all'ingiunzione di pagamento della somma di Euro 144,60, emessa dal Prefetto di Treviso sulla base della definitiva reiezione di un precedente giudizio di opposizione a processo verbale di contestazione di una violazione del codice della strada. Con la citata ordinanza questa Corte, decidendo nel merito, ha, però, dichiarato inammissibile l'opposizione medesima, sul rilievo che essa era fondata sull'eccezione di prescrizione quinquennale della sanzione pecuniaria, la quale era già stata sollevata nel precedente procedimento di impugnazione del verbale di contravvenzione e decisa con una esplicita pronuncia di rigetto, su cui era sceso il giudicato. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per revocazione sulla base di un unico, articolato motivo cui non rispondono gli intimati, Ministero dell'Interno e Ministero della Difesa. In applicazione del disposto di cui all'art.391 bis, quarto comma, c.p.c., la trattazione del ricorso è stata rinviata alla pubblica udienza, fissata la quale si è peraltro proceduto in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito P.U. 29.03.2022 N.R.G. 09835/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. Il Procuratore Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico, articolato motivo il ricorrente assume che l'ordinanza n. 30848 del 2018 sarebbe affetta da errore di fatto ai sensi dell'art.395, n.4, c.p.c.. L'errore sarebbe consistito nel ritenere che l'eccezione di prescrizione fosse già stata rigettata con efficacia di giudicato nel precedente giudizio di cassazione, conclusosi con la sentenza n. 4574 del 2014. L'ordinanza di cui si invoca la revocazione avrebbe infatti rilevato che nella precedente sentenza n. 4574 del 2014 era stato osservato che l'eccezione di prescrizione era stata sollevata solo nella memoria, destinata all'illustrazione dei motivi; da tale rilievo avrebbe tratto l'implicazione per cui essa eccezione, essendo già stata definitivamente decisa nel precedente giudizio, non avrebbe potuto essere riproposta in quello successivo. Peraltro, dalla semplice lettura del testo della predetta sentenza - e quindi senza l'ausilio di alcun supporto interpretativo o argomentativo - si sarebbe evinto che «non una sola parola è(ra) stata pronunciata in ordine all'esame e al merito dell'eccezione di prescrizione, anche per il fatto che nessun motivo di ricorso era mai stato prodotto in tal senso» (p.6 del ricorso), tanto più avuto riguardo alla circostanza che, al momento della notifica del primo ricorso per cassazione (18 febbraio 2009), il termine quinquennale di prescrizione non era ancora maturato.P.U. 29.03.2022 N.R.G. 09835/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], l'affermazione, secondo la quale l'eccezione di prescrizione era stata oggetto di un esplicito provvedimento di rigetto, sarebbe stata frutto di un errore di fatto, determinato da un'erronea percezione del contenuto della sentenza n. 4574 del 2014, tale da ingenerare l'errata supposizione di un fatto (il giudicato sulla statuizione relativa all'eccezione di prescrizione) in realtà insussistente. 2. Il ricorso è infondato. Ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, per errore di fatto, ai sensi dell'art.395, n.4, c.p.c., occorre che si integrino i seguenti presupposti: a) l'errore (c.d. di percezione) non deve consistere in un errore di giudizio ma in un errore di fatto (svista percettiva immediatamente percettibile) che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa; esso postula l'esistenza di un contrasto - risultante con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive - fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali (Cass, Sez. un., 27 novembre 2019, n. 31032; Cass. 11 gennaio 2018, n. 442; Cass. 29 ottobre 2010, n. 22171); b) il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamente viene supposta l'esistenza (o quello positivamente accertato di cui erroneamente viene supposta l'inesistenza) non deve aver costituito oggetto di discussione nel processo e non deve quindi riguardare un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata; ove su un fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, la pronuncia del P.U. 29.03.2022 N.R.G. 09835/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani giudice non si configura, infatti, come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa delle risultanze processuali, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. 26 gennaio 2022, n. 2236; Cass. 22 ottobre 2019, n. 26890; Cass. 4 aprile 2019, n. 9527; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27622; Cass. 8 giugno 2018, n. 14929); c) l'errore deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, in mancanza di esso, la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata (Cass. 10 giugno 2021, n. 16439; Cass.29 marzo 2016, n. 6038; Cass. 14 novembre 2014, n. 24334); d) in particolare, l'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391-bis e 395, n.4 c.p.c., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d'ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l'errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. 22 ottobre 2018, n. 26643; Cass.18 febbraio 2014, n. 3820). 3. Nella vicenda in esame, deve escludersi la sussistenza di un errore revocatorio. L'ordinanza di cui si chiede la revocazione, dopo aver cassato la sentenza di appello, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile l'opposizione all'esecuzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'intimazione di pagamento della sanzione pecuniaria, sul rilievo che essa sarebbe stata fondata sulla medesima eccezione di prescrizione già sollevata nel grado di legittimità del precedente procedimento di P.U. 29.03.2022 N.R.G. 09835/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani impugnazione del verbale di contestazione della violazione al codice della strada, ove sarebbe stata decisa con provvedimento esplicito di rigetto, sul quale sarebbe sceso il giudicato. Per formulare questo giudizio, il provvedimento impugnato ha tratto argomento dal passaggio conclusivo della motivazione della sentenza n.4574 del 2014, con cui era stato definito in sede di legittimità il detto procedimento di impugnazione del verbale di contravvenzione: passaggio nel quale era contenuto il rilievo secondo cui «l'eccezione di prescrizione è sollevata solo nella memoria che, invece, è destinata alla illustrazione dei motivi». Questo rilievo è effettivamente contenuto nella sentenza n. 4574 del 2014, cosicché deve ritenersi o che l'eccezione di prescrizione fosse stata effettivamente sollevata in quel procedimento (sebbene tardivamente, nella memoria destinata all'illustrazione dei motivi di ricorso per cassazione) o che la sentenza fosse fondata sull'erronea supposizione che tale tardiva eccezione fosse stata formulata. In quest'ultimo caso, però, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare con revocazione la sentenza del 2014, in quanto decisione fondata sulla supposizione di un fatto (la formulazione dell'eccezione di prescrizione) che invece doveva ritenersi escluso dagli atti processuali. In altre parole, ove fosse fondata la deduzione, secondo cui «non una parola è(ra) stata pronunciata in ordine all'esame e al merito dell'eccezione di prescrizione» (p.6 del ricorso per revocazione) nel precedente giudizio di impugnazione del verbale di contravvenzione, l'errore revocatorio avrebbe afflitto la sentenza conclusiva di quel giudizio, recante, nella parte conclusiva della motivazione, l'erroneo rilievo secondo cui «l'eccezione di prescrizione è sollevata solo nella memoria che, invece, è destinata alla illustrazione dei motivi».P.U. 29.03.2022 N.R.G. 09835/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] invece l'eccezione di prescrizione, benché non sollevata con i motivi di ricorso per cassazione - eventualmente perché al tempo della sua proposizione il termine quinquennale non era ancora scaduto -, fosse stata invece effettivamente proposta solo con la memoria illustrativa (come sembrerebbe potersi desumere dalle altre deduzioni contenute nel ricorso per revocazione, parzialmente diverse e persino contraddittorie rispetto alla precedente: pp. 7 e 8), la legittimazione ad impugnare di revocazione quella decisione sarebbe stata esclusa. In entrambe le ipotesi, peraltro, deve escludersi che sia viziato da errore revocatorio il provvedimento emesso all'esito del successivo procedimento di opposizione all'intimazione di pagamento della sanzione pecuniaria (l'ordinanza n. 30848 del 2018, attinta dal ricorso per revocazione in esame), il quale, senza incorrere in alcuna svista percettiva, si è limitato ad evidenziare che la precedente decisione aveva rilevato che «l'eccezione di prescrizione è sollevata solo nella memoria che, invece, è destinata alla illustrazione dei motivi». Argomentando da tale rilievo effettivamente contenuto nella sentenza del 2014 - e citandolo tra virgolette - la decisione revocanda ha poi ritenuto che con quella sentenza l'eccezione di prescrizione fosse stata rigettata con efficacia di giudicato, traendone l'ulteriore implicazione che essa non avrebbe potuto essere riproposta nel successivo giudizio di opposizione all'intimazione di pagamento della sanzione pecuniaria. Si può discutere sull'esattezza giuridica di questa valutazione, in quanto potrebbe plausibilmente ritenersi che la statuizione sull'eccezione di prescrizione desumibile dalla sentenza del 2014 non fosse di "rigetto" ma di "inammissibilità", essendosi questa Corte limitata ad evidenziarne la tardiva formulazione in sede di memoria illustrativa.P.U. 29.03.2022 N.R.G. 09835/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ogni caso, un simile errore non integrerebbe un errore di fatto, consistente nell'erronea percezione degli atti interni al giudizio di legittimità, ma, semmai, un errore di giudizio sulla natura (di "merito" o di "rito") del provvedimento negativo emesso dal giudice sull'eccezione formulata dalla parte. Né la natura di errore "di giudizio", anziché "di fatto", sarebbe messa in forse dalla circostanza che la qualificazione della statuizione sull'eccezione di prescrizione quale statuizione (di merito) di "rigetto", anziché quale statuizione (di rito) di "inammissibilità", avrebbe determinato l'erroneo rilievo della sussistenza della "cosa giudicata" sulla statuizione medesima: infatti, l'errata presupposizione della sussistenza o meno del giudicato non costituisce errore di fatto, ma errore di diritto, che non legittima la parte all'esperimento del rimedio della revocazione, ex art. 395, n.4, c.p.c., atteso che il giudicato, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici, sicché la sua interpretazione va assimilata, per natura ed effetti, a quella delle norme giuridiche (Cass. 5 maggio 2017, n. 10930; Cass. 31 ottobre 2019, n. 28138). Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va dunque rigettato. 4. Non si deve provvedere sulle spese del presente giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. 5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto della P.U. 29.03.2022 N.R.G. 09835/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove do