CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 16585/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
procura speciale a marginedel ricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portighesi n 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentatae difesa ex lege,– controricorrente/ricorrente in via incidentale –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. 10 – n. 877/2017, depositata il 3 aprile2017;Numero registro generale 18108/2017Numero sezionale 1548/2026Numero di raccolta generale 16585/2026Data pubblicazione 27/05/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera diconsiglio del 17 febbraio 2026 dal consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sost.proc. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’accoglimento del quarto motivo del ricorso principale, conassorbimento del ricorso incidentale ovvero, in subordine, conaccoglimento del primo motivo di quest’ultimo;1. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Livornonotificava a [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento n.T8H01I402119, con il quale, ai sensi dell’art. 39, comma 1,lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, procedeva arettificare il reddito d’impresa dichiarato dal contribuente –titolare di ditta individuale esercente l’attività di commercio alminuto di souvenirs ed articoli da regalo - per l’anno 2009,elevandolo da € 32.586,00 dichiarato ad € 217.349,00, conconseguente rideterminazione delle imposte IRPEF e relativaaddizionali, oltre interessi e sanzioni.L’Ufficio contestava, in particolare, al contribuente la mancatacontabilizzazione della plusvalenza patrimoniale derivantedall’estromissione di un bene immobile facente parte dellapropria azienda, ipotizzando il passaggio del bene dalla sferaaziendale a quella personale; in particolare, poiché la sig.raConca Mariella, coniuge di [OSCURATO:PERSONA], aveva ricevuto indonazione da quest’ultimo il complesso aziendale del quale eratitolare, con atto del 30 dicembre 2009, senza ricomprenderviperò il fabbricato in cui veniva esercitata l’attività, cherimaneva quindi nella sfera personale del donante, si veniva aR.G. N. 18108/2017 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 18108/2017Numero sezionale 1548/2026Numero di raccolta generale 16585/2026Data pubblicazione 27/05/2026realizzare, in capo a quest’ultimo, la plusvalenza indicata exart. 86, comma 3, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.2. Avverso l’avviso di accertamento suddetto [OSCURATO:PERSONA] ricorso dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Livorno la quale, con sentenza n. 68/2016,depositata il 29 gennaio 2016, lo rigettava.3. Interposto gravame dal contribuente, la CommissioneTributaria Regionale della Toscana – sezione staccata diLivorno, con sentenza n. 877/2017, pronunciata il 17 gennaio2017 e depositata in segreteria il 3 aprile 2017, accoglievaparzialmente l’appello, dichiarando non dovute le sanzioni, econdannando il contribuente alla rifusione delle spese digiudizio.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazioneGiannini Walter, sulla base di cinque motivi (ricorso notificatoil 19 luglio 2017).Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate, che proponealtresì ricorso incidentale, sulla base di due motivi.5. Con decreto presidenziale del 25 novembre 2025 è stataquindi fissata per la trattazione dinanzi a questa sezionel’adunanza in camera di consiglio del 17 febbraio 2026, ai sensidegli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.E’ intervenuto il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc.gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimentodel quarto motivo del ricorso principale, e per l’assorbimentodel ricorso incidentale, ovvero, in subordine, per l’accoglimentodel primo motivo di quest’ultimo.[OSCURATO:PERSONA].G. N. 18108/2017 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 18108/2017Numero sezionale 1548/2026Numero di raccolta generale 16585/2026Data pubblicazione 27/05/20261. Il ricorso principale, come si è detto, è affidato a cinquemotivi.1.1. Con il primo motivo di ricorso si eccepisce violazione efalsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c., nonchédell’art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.Ritiene il ricorrente che la sentenza impugnata sia nullaperché viziata da contraddittorietà della motivazione, in quantola C.T.R. avrebbe prima implicitamente riconosciuto nullo ilprocedimento di notifica dell’avviso di accertamento, tanto daritenere applicabile l’art. 156 c.p.c., e successivamenteavrebbe concluso per la regolarità della notificazione.1.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione efalsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4), dello stesso codice.Rileva che la C.T.R. avrebbe omesso di pronunciarsi sulmotivo di appello concernente la nullità della notificazionedell’avviso di accertamento.1.3. Con il terzo motivo di ricorso viene eccepita l’illegittimitàdella sentenza impugnata per violazione dell’art. 60 del d.P.R.29 settembre 1973, n. 600, nonché degli artt. 139, 140 e 160c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), dello stessocodice di rito.Deduce il ricorrente che erroneamente la C.T.R. avevaomesso di riconoscere la nullità dell’avviso di accertamento, inconsiderazione della presenza di due relate tra loro divergentinel contenuto e nella data, entrambe evidenziati irregolarità.R.G. N. 18108/2017 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 18108/2017Numero sezionale 1548/2026Numero di raccolta generale 16585/2026Data pubblicazione 27/05/20261.4. Con il quarto motivo il ricorrente eccepisce violazione efalsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c.Rileva che la C.T.R. aveva erroneamente ritenuto applicabile,nel caso di specie, la sanatoria per raggiungimento dello scopoex art. 156 c.p.c., in quanto tale sanatoria avrebbe potutoverificarsi soltanto se fosse avvenuta prima del decorso deltermine di decadenza dell’esercizio del potere di accertamento.1.5. Con il quinto motivo, infine, viene eccepita violazione efalsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n.600/1973, ed 89 d.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce, in particolare, che erroneamente la C.T.R. avevafatto riferimento, ai fini della determinazione della plusvalenzain contestazione, all’art. 86, comma 3, d.P.R. n. 917/1986, inquanto tale norma riguardava la determinazione della baseimponibile delle società, e non delle imprese individuali, e che,in ogni caso, l’accertamento non si fondava su presunzionigravi, precise e concordanti, anche perché l’immobile era stato,a titolo di comodato, nel complesso aziendale ceduto dalcontribuente.2. Il ricorso incidentale è invece basato su due motivi.2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 4), dello stesso codice.Deduce l’Ufficio che la C.T.R., con la sentenza impugnata,aveva disapplicato le sanzioni irrogate, senza una specificadomanda in tal senso da parte del contribuente.R.G. N. 18108/2017 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 18108/2017Numero sezionale 1548/2026Numero di raccolta generale 16585/2026Data pubblicazione 27/05/20262.2. Con il secondo motivo, invece, viene denunciataviolazione e falsa applicazione dell’art. 5 d.lgs. 18 dicembre1997, n. 471, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Rileva l’Agenzia delle Entrate che non sussistevano ipresupposti per l’esenzione del contribuente da responsabilità,ai fini dell’esclusione delle sanzioni.3. Iniziando l’esame dei motivi dal ricorso principale, la Corteosserva quanto segue.3.1. I primi tre motivi possono essere esaminaticongiuntamente, in quanto tutti relativi alla regolarità dellanotifica dell’avviso di accertamento, e della sanatoria perraggiungimento dello scopo, e sono infondati.Ed invero, la Corte territoriale ha adeguatamente motivatocirca la validità della notificazione dell’avviso di accertamentoimpugnato, avendo ritenuto comunque perfezionato ilraggiungimento dello scopo dell’atto, posto che l’avviso è statoritualmente impugnato dal contribuente, e che tale avviso erastato recapitato presso l’indirizzo del destinatario il 23dicembre 2014, e quindi entro il termine decadenziale previstodalla legge.Peraltro, non sussiste un presunto contrasto tra affermazioniinconciliabili, denunciato con il primo motivo, in quanto ilriferimento alla data del 23 dicembre 2014 è funzionaleall’affermazione del rispetto del termine decadenziale edell’applicabilità della sanatoria ex art. 156 c.p.c., e non ai finidella piena legittimità di tale notificazione.Non è configurabile, inoltre, il vizio di omessa pronuncia sullaquestione della validità della notificazione dell’avviso diR.G. N. 18108/2017 6Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 18108/2017Numero sezionale 1548/2026Numero di raccolta generale 16585/2026Data pubblicazione 27/05/2026accertamento, in considerazione proprio della ritenuta nullitàdi detta notificazione, e della sua sanabilità ex art. 156 c.p.c.3.2. Anche il quarto motivo è infondato.Sostiene il ricorrente che, nella specie, non potrebbe operarela sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimentodello scopo, in quanto tale sanatoria era maturata al momentodella proposizione del ricorso, e cioè maggio 2015, e quindiquando ormai l’Amministrazione era decaduta dal potereaccertativo (31 dicembre 2014).Ed invero, «in materia di notificazione degli atti di imposizionetributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini,previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potereimpositivo, il principio della scissione soggettiva degli effettidella notificazione, sancito per gli atti processuali dallagiurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciònon ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né laqualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Neconsegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui èassoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la datanella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari aifini della notifica dell'atto e non quella, eventualmentesuccessiva, di conoscenza dello stesso da parte delcontribuente» (Cass., SS.UU., 17 dicembre 2021, n. 40543).Dall'acclarata scissione tra il procedimento di formazionedell'atto, perfetto e valido sin dal momento della suaemissione, e il procedimento di notificazione dello stesso benpuò, infatti, farsi conseguire che alcuni effetti propri dell'attotributario, già presenti al momento della sua emissione, siR.G. N. 18108/2017 7Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 18108/2017Numero sezionale 1548/2026Numero di raccolta generale 16585/2026Data pubblicazione 27/05/2026manifestino sin dall'inizio del procedimento notificatorio che,peraltro, rende palese la permanenza dell'interesse, dicarattere pubblico e cogente, dello stesso effetto che si intendeperseguire, ovvero il realizzarsi dell'imposizione fiscale e conessa l'impedimento della decadenza da tale potestà impositiva.Di contro, il pati, di minore intensità, posto a carico delcontribuente e consistente in una situazione di attesa che nonpregiudica la sua sfera giuridica, troverà soluzione con laconclusione positiva del procedimento notificatorio, fermorestando che se la notifica non si perfeziona, gli effettianticipatori e provvisori della richiesta di notifica verrannomeno e la decadenza si sarà verificata.Ne consegue che, nel caso di specie, poiché l’Ufficio haconsegnato l’atto per la notificazione al messo notificatorenell’anno 2014 (le prime formalità della notificazione risalgonoal dicembre 2014), non può ritenersi maturata la decadenzadal potere accertativo dell’Ufficio.3.3. Il quinto motivo è infine inammissibile.Il ricorrente tende, invero, a richiedere un nuovo sindacatonel merito della pretesa impositiva, precluso in sede dilegittimità; la C.T.R., inoltre, ha dato atto dell’esistenza dellepresunzioni previste dalle norme censurate (donazioned’azienda senza l’immobile aziendale, rimasto, invece, nelladisponibilità del contribuente, e da questo concesso incomodato alla donataria), e quindi ha ben applicato l’art. 39,comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973.Irrilevante è, peraltro, il riferimento all’art. 86, comma 3,d.P.R. n. 917/1986, non trattandosi di reddito societario,R.G. N. 18108/2017 8Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 18108/2017Numero sezionale 1548/2026Numero di raccolta generale 16585/2026Data pubblicazione 27/05/2026versandosi comunque in un’ipotesi di plusvalenza per redditoda impresa individuale ex art. 58 d.P.R. cit.4. Venendo ora ad esaminare il ricorso incidentale, il primomotivo è fondato.4.1. La C.T.R. ha parzialmente riformato la sentenza di primogrado, ritenendo non dovute le sanzioni. Tuttavia, comedocumentato dall’Agenzia delle Entrate, alcuna domanda didisapplicazione delle sanzioni era stata formulata dalcontribuente, ragion per cui la Corte regionale è incorsa neldenunciato vizio di ultra-petizione.4.2. Il secondo motivo di ricorso incidentale resta assorbito.5. In conclusione, pertanto, il ricorso principale deve essererigettato, mentre deve essere accolto il primo motivo di ricorsoincidentale, con assorbimento del secondo motivo.La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, inrelazione al motivo di ricorso incidentale accolto; non essendonecessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può quindiessere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2,c.p.c., con il rigetto del ricorso originario proposto da [OSCURATO:PERSONA]Walter.Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrenteprincipale, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.Spese compensate per i gradi di merito.Stante il rigetto del ricorso incidentale, ricorrono i presuppostiprocessuali per dichiarare [OSCURATO:PERSONA] tenuto al pagamentodi una somma di importo pari al contributo unificato previstoper la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.MR.G. N. 18108/2017 9Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 18108/2017Numero sezionale 1548/2026Numero di raccolta generale 16585/2026Data pubblicazione 27/05/2026La Corte rigetta il ricorso principale.Accoglie il primo motivo di ricorso incidentale, assorbito ilsecondo.Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e,decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario proposto da[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] alla rifusione, in favore dell’Agenziadelle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidanoin € 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi dimerito.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali perdichiarare [OSCURATO:PERSONA] tenuto al pagamento di una sommadi importo pari al contributo unificato previsto per la presenteimpugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Così deciso in Roma, 17 febbraio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 18108/2017 10Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]