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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 ottobre 2023

Cassazione n. 49708/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 20/01/2023 della Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c, dal difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della impugnata sentenza, illustrando i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] .

1. La Corte di appello di L'Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione del Tribunale di Pescara del 14 giugno 2022, che aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato per i reati a lui ascritti, unificati sotto il vincolo della continuazione e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.

Avverso tale provvedimento ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione:

1.1. inosservanza delle norme processuali penali (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., in riferimento all'art. 143, 178, 179, 180, 601 dello stesso codice) per non essere stata tradotta nella lingua francese o in quella araba la sentenza di primo grado, con il conseguente vulnus del diritto di difesa dell'imputato;

1.2. medesimo vizio il ricorrente denunzia con riferimento alla tradizione nella lingua conosciuta di tutti gli atti istruttori compiuti nel corso del processo di primo grado.

2. I motivi di ricorso sono entrambi inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per loro manifesta infondatezza, risolvendosi peraltro nella mera riproposizione dei motivi di gravame spesi nel merito, rigettati dalla Corte territoriale con congrua e logica argomentazione.

2.1. La Corte ha argomentato nel merito il difetto dei presupposti legittimanti la traduzione degli atti e della sentenza di primo grado, valorizzando circostanze di fatto (conoscenza della lingua italiana, parlata e compresa, resa manifesta dall'imputato sin dal primo contatto con la giurisdizione, in sede di interrogatorio di convalida) in maniera congrua e logica, che si sottrae dunque alla censura nella sede di legittimità.

Deve comunque ribadirsi che alla violazione dell'art.143 cod. proc. pen. non sono collegate nullità formali specifiche, sicché la eventuale sanzione configurabile per il caso di inosservanza di tali disposizioni è esclusivamente quella prevista dall'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., concernente la violazioni delle disposizioni relative all'assistenza dell'imputato: essa richiede, tuttavia, che una qualche effettiva lesione di tale diritto possa dirsi realizzata, in quanto si tratta di disposizioni volte ad assicurare l'effettività e la piena consapevolezza della partecipazione al giudizio e la possibilità della completa esplicazione del diritto di difesa, sicché quando queste si siano comunque realizzate non può dirsi sussistente alcuna violazione (Sez. 5, n. 15056, del 11/3/2019, Rv. 275103; Sez. 3, n. 22261, del 9/12/2016, Rv. 269982).

Nella fattispecie processuale che ne occupa l'imputato ha svolto nel processo ogni possibile forma di difesa e non ha indicato alcun concreto pregiudizio conseguente all'omissione della traduzione degli atti.

Deve pertanto escludersi l'esistenza stessa della violazione, sia in fatto perché dal verbale di interrogatorio si evince che questi parla e comprende la lingua italiana, che sulla base di una interpretazione teleologica della norma, che consideri assorbente la funzione dell'istituto.

3. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa 6;9 di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in.favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

3.1. In considerazione dell'applicazione di principi consolidati nella giurisprudenza della Corte, la motivazione della sentenza è stata redatta in forma semplificata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 ottobre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 20/01/2023 della Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c, dal difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della impugnata sentenza, illustrando i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] . 1. La Corte di appello di L'Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione del Tribunale di Pescara del 14 giugno 2022, che aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato per i reati a lui ascritti, unificati sotto il vincolo della continuazione e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. Avverso tale provvedimento ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione: 1.1. inosservanza delle norme processuali penali (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., in riferimento all'art. 143, 178, 179, 180, 601 dello stesso codice) per non essere stata tradotta nella lingua francese o in quella araba la sentenza di primo grado, con il conseguente vulnus del diritto di difesa dell'imputato; 1.2. medesimo vizio il ricorrente denunzia con riferimento alla tradizione nella lingua conosciuta di tutti gli atti istruttori compiuti nel corso del processo di primo grado. 2. I motivi di ricorso sono entrambi inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per loro manifesta infondatezza, risolvendosi peraltro nella mera riproposizione dei motivi di gravame spesi nel merito, rigettati dalla Corte territoriale con congrua e logica argomentazione. 2.1. La Corte ha argomentato nel merito il difetto dei presupposti legittimanti la traduzione degli atti e della sentenza di primo grado, valorizzando circostanze di fatto (conoscenza della lingua italiana, parlata e compresa, resa manifesta dall'imputato sin dal primo contatto con la giurisdizione, in sede di interrogatorio di convalida) in maniera congrua e logica, che si sottrae dunque alla censura nella sede di legittimità. Deve comunque ribadirsi che alla violazione dell'art.143 cod. proc. pen. non sono collegate nullità formali specifiche, sicché la eventuale sanzione configurabile per il caso di inosservanza di tali disposizioni è esclusivamente quella prevista dall'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., concernente la violazioni delle disposizioni relative all'assistenza dell'imputato: essa richiede, tuttavia, che una qualche effettiva lesione di tale diritto possa dirsi realizzata, in quanto si tratta di disposizioni volte ad assicurare l'effettività e la piena consapevolezza della partecipazione al giudizio e la possibilità della completa esplicazione del diritto di difesa, sicché quando queste si siano comunque realizzate non può dirsi sussistente alcuna violazione (Sez. 5, n. 15056, del 11/3/2019, Rv. 275103; Sez. 3, n. 22261, del 9/12/2016, Rv. 269982). Nella fattispecie processuale che ne occupa l'imputato ha svolto nel processo ogni possibile forma di difesa e non ha indicato alcun concreto pregiudizio conseguente all'omissione della traduzione degli atti. Deve pertanto escludersi l'esistenza stessa della violazione, sia in fatto perché dal verbale di interrogatorio si evince che questi parla e comprende la lingua italiana, che sulla base di una interpretazione teleologica della norma, che consideri assorbente la funzione dell'istituto. 3. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa 6;9 di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in.favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 3.1. In considerazione dell'applicazione di principi consolidati nella giurisprudenza della Corte, la motivazione della sentenza è stata redatta in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 ottobre 2023
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