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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 maggio 2026

Cassazione n. 14616/2026

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ere le comunicazioni e notifiche all'in 2d2ir8i7zz7o2 8d7i /p2o0s1t9a elet-tronica certificata indicato.

R.G.N. 11368/2017- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tem-pore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù diprocura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliatapresso l'ufficio di rappresentanza della Regione [OSCURATO:SOCIETA], la qualidichiara di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni relativeal presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificataindicato1 RG n. 28507/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 28507/2021Numero sezionale 255/2026Numero di raccolta generale 14616/2026Data pubblicazione 17/05/2026- controricorrente -Banca del Mezzogiorno, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona dellegale rappresentante pro tempore- intimata -avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 1311/2021,depositata in data 7/4/2021.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del16/1/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio;[OSCURATO:PERSONA]:1.

La Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 1311/2021, pub-blicata il 7/4/2021, confermava la sentenza del Tribunale di Napoli,che aveva rigettato le domande proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il decreto n. 490 del 23/7/2012 dellaGiunta regionale della [OSCURATO:SOCIETA] di revoca dei contributi concessi allasocietà con DD n. 32 del 18/02/2009, nell'ambito degli incentivi perl'innovazione e lo sviluppo, di cui all'art. 5 della legge regionale n.12 del 2007, per complessivi euro 740.500,00.In particolare, l'attrice chiedeva, in via preliminare, dichiararsi ladecadenza della Regione [OSCURATO:SOCIETA] dall'emissione del provvedi-mento di revoca e, in via principale, dichiarare l'inammissibilità, nul-lità, annullabilità, illegittimità ed erroneità del decreto di revoca deicontributi.In via subordinata, l'attrice chiedeva «disapplicare o comunqueritenere inefficace l'avviso nel punto in cui modifica la decorrenza deitermini di ammissibilità delle spese, riconoscendo il diritto dellastessa ad ottenere l'erogazione del contributo.2 RG n. 28507/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 28507/2021Numero sezionale 255/2026Numero di raccolta generale 14616/2026Data pubblicazione 17/05/20262.

Il Tribunale rilevava che l'investimento di cui al contributo con-cesso era stato iniziato «prima della concessione dello stesso e si erachiuso prima della erogazione in concreto del finanziamento dellaBanca».Pertanto, era stata violata la disposizione contenuta nell'avvisodell'avvio della procedura ed approvazione della modulistica, nelquale si prevedeva che «se i lavori sono iniziati prima del ricevimentodella suddetta mail certificata, l'intero progetto non sarà ammissibilealle agevolazioni».Non era rilevante che il disciplinare stabilisse un diverso termine,nel senso che erano ammissibili gli investimenti avviati successiva-mente alla data di presentazione della domanda di agevolazione daparte della banca.

Il detto avviso aveva legittimamente integrato esostituito il disciplinare.3.

La Corte d'appello, a conferma della sentenza di prime cure,rilevava che l'appellante aveva chiesto la disapplicazione dell'avviso,in contrasto con la superiore precedente normativa dettata dal disci-plinare.La Corte territoriale reputava l'appello inammissibile, in quanto,già nella comparsa di costituzione del giudizio di primo grado, la [OSCURATO:PERSONA] aveva espressamente eccepito che tale avvisoaveva dettato una condizione più restrittiva rispetto al disciplinare.A fronte di tale deduzione difensiva la ricorrente avrebbe dovuto,già nella prima udienza ex art. 183 c.p.c., formulare richiesta di di-sapplicazione di tale avviso, contenuta invece inammissibilmentesoltanto nella comparsa conclusionale, sicché il Giudice di primogrado non l'aveva giustamente esaminata.4.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione lasocietà [OSCURATO:PERSONA].5.

Ha resistito con controricorso la Regione [OSCURATO:SOCIETA].3 RG n. 28507/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 28507/2021Numero sezionale 255/2026Numero di raccolta generale 14616/2026Data pubblicazione 17/05/20266.

È rimasta intimata la Banca del Mezzogiorno, [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA]:1.

Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «violazionee falsa applicazione della legge n. 2248/1865, ALL.

E, e d.lgs. 165/01, art. 63 comma 1 (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.).

Disap-plicazione atto amministrativo».Rileva la ricorrente che il potere di disapplicazione di un atto am-ministrativo emerge dall'art. 5 della legge n. 2248 del 1865, All.

E,oltre che dall'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001.Tale potere non va esercitato su impulso di parte, ma rientra trai doveri del giudice, che deve esercitare autonomamente d'ufficio.La Corte d'appello avrebbe violato tale principio, ritenendo chel'appellante avesse richiesto solo nella comparsa conclusionale delgiudizio di primo grado la disapplicazione dell'atto amministrativo.2.

Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «viola-zione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. (art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c.)».La Corte d'appello ha erroneamente ritenuto che la società solocon la comparsa conclusionale del giudizio di primo grado avesserichiesto la disapplicazione dell'atto amministrativo, reputando taledomanda come nuova, mentre «già nel ricorso introduttivo del giu-dizio di primo grado» la società aveva espressamente chiesto la di-sapplicazione dell'avviso dirigenziale.Nella comparsa conclusionale vi era stata solo l'illustrazione diquanto già dedotto con il ricorso introduttivo del giudizio.3.

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la «violazione e falsaapplicazione dell'art. 112, comma 2, n. 4, c.p.c.

Illogicità, contrad-dittorietà (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.)».4 RG n. 28507/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 28507/2021Numero sezionale 255/2026Numero di raccolta generale 14616/2026Data pubblicazione 17/05/2026Per la ricorrente, da un lato la Corte territoriale ha ritenuto chel'avviso fosse un atto indispensabile in materia di incentivi e cheavesse legittimamente integrato e sostituito il disciplinare, ma dalloaltro, in modo contraddittorio, ha affermato che il Tribunale nonaveva esaminato la richiesta di disapplicazione dell'atto amministra-tivo perché proposta tardivamente.Se però il Tribunale ha ritenuto che l'avviso potesse dettare con-dizioni più stringenti, ciò dovrebbe significare che lo stesso ha rite-nuto tale atto legittimo e quindi, per tale ragione, non lo ha disap-plicato.Per la ricorrente, dunque, il Giudice di primo grado avrebbe esa-minato l'avviso e lo avrebbe ritenuto conforme alla legge, «con ciòerrando in tale valutazione».Tuttavia, sia l'art. 5 della legge regionale n. 12 del 2007, comepure il regolamento di attuazione n. 7 del 28/11/2007, sia il discipli-nare emanato ai sensi del comma 3 dell'art. 1 del regolamento, di-spongono l'ammissibilità delle spese dopo la comunicazione di con-cessione del beneficio, anzi l'art. 7 del disciplinare, al comma 8, pre-vede espressamente l'ammissibilità all'intervento agevolativo degli«investimenti avviati successivamente alla data di presentazionedella domanda di agevolazione da parte della banca o intermediariofinanziario».Per avvio dell'investimento si intende la data del primo titolo dispesa.Nella specie, la domanda è stata presentata in data 27/6/2008ed il primo titolo di spesa è stato dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA].In realtà, a parere della ricorrente, l'atto di avviso doveva sem-plicemente riportare una sintesi della normativa, con l'enunciazionedelle relative modalità esecutive per beneficiare delle agevolazioni,non potendo l'avviso modificare, in modo così sostanziale, quanto5 RG n. 28507/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 28507/2021Numero sezionale 255/2026Numero di raccolta generale 14616/2026Data pubblicazione 17/05/2026già provato, regolamentato e disciplinato da precedenti atti norma-tivi.4.

Il secondo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti.4.1.

Si premette – in via generale ‒ che quando alla PubblicaAmministrazione non è attribuito alcun potere discrezionale in ordinealla concessione di un contributo in favore di un privato (in quanto ilcontributo stesso è riconosciuto direttamente dalla legge in capo adun determinato soggetto), ed alla [OSCURATO:PERSONA] è de-mandato esclusivamente il controllo formale di determinati adempi-menti, il privato risulta titolare di un diritto soggettivo perfetto al suoconseguimento; diritto relativamente al quale la [OSCURATO:PERSONA] non dispone di alcun potere discrezionale di revoca o disospensione, se non nell'ambito del potere di autotutela e solo conriferimento al difetto dei presupposti.

Ne consegue che, al di fuori ditali presupposti, l'eventuale provvedimento con il quale il contributovenga revocato o sospeso è inidoneo a degradare il diritto soggettivoin mero interesse legittimo e le relative controversie rientrano nellagiurisdizione del Giudice ordinario, cui è riconosciuto il potere di di-sapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo, ai sensi dell'art. 5,all.

E, della legge n. 2248 del 1865.4.2.

La Corte d'appello ha ritenuto che la richiesta di disapplica-zione non fosse stata avanzata dalla società nella prima udienza (eneanche nelle memorie ex art. 183 c.p.c.).In realtà, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'ap-pello, la richiesta di disapplicazione è stata formulata dalla societàbeneficiaria del contributo già nel ricorso introduttivo del giudizio diprime cure, depositato il 3/10/2012 e notificato il 2/11/2012 («in viasubordinata: previa statuizione della violazione dei principi di buonafede, correttezza e lealtà da parte della Regione [OSCURATO:SOCIETA], disappli-care o comunque ritenere inefficace l'avviso nel punto in cui modifica6 RG n. 28507/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 28507/2021Numero sezionale 255/2026Numero di raccolta generale 14616/2026Data pubblicazione 17/05/2026la decorrenza dei termini di ammissibilità delle spese, riconoscere ildiritto di parte ricorrente ad ottenere l'erogazione di detto contributonella misura prima concessa […]»).V'è stata dunque violazione dell'art. 112 c.p.c.5.

La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rin-vio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che prov-vederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.Maccoglie il secondo motivo; dichiara assorbiti i restanti; cassa lasentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio allaCorte d'appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 gennaio2026Il PresidenteGuido Mercolino7 RG n. 28507/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere le comunicazioni e notifiche all'in 2d2ir8i7zz7o2 8d7i /p2o0s1t9a elet-tronica certificata indicato. R.G.N. 11368/2017- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tem-pore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù diprocura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliatapresso l'ufficio di rappresentanza della Regione [OSCURATO:SOCIETA], la qualidichiara di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni relativeal presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificataindicato1 RG n. 28507/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 28507/2021Numero sezionale 255/2026Numero di raccolta generale 14616/2026Data pubblicazione 17/05/2026- controricorrente -Banca del Mezzogiorno, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona dellegale rappresentante pro tempore- intimata -avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 1311/2021,depositata in data 7/4/2021.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del16/1/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio;[OSCURATO:PERSONA]:1. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 1311/2021, pub-blicata il 7/4/2021, confermava la sentenza del Tribunale di Napoli,che aveva rigettato le domande proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il decreto n. 490 del 23/7/2012 dellaGiunta regionale della [OSCURATO:SOCIETA] di revoca dei contributi concessi allasocietà con DD n. 32 del 18/02/2009, nell'ambito degli incentivi perl'innovazione e lo sviluppo, di cui all'art. 5 della legge regionale n.12 del 2007, per complessivi euro 740.500,00.In particolare, l'attrice chiedeva, in via preliminare, dichiararsi ladecadenza della Regione [OSCURATO:SOCIETA] dall'emissione del provvedi-mento di revoca e, in via principale, dichiarare l'inammissibilità, nul-lità, annullabilità, illegittimità ed erroneità del decreto di revoca deicontributi.In via subordinata, l'attrice chiedeva «disapplicare o comunqueritenere inefficace l'avviso nel punto in cui modifica la decorrenza deitermini di ammissibilità delle spese, riconoscendo il diritto dellastessa ad ottenere l'erogazione del contributo.2 RG n. 28507/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 28507/2021Numero sezionale 255/2026Numero di raccolta generale 14616/2026Data pubblicazione 17/05/20262. Il Tribunale rilevava che l'investimento di cui al contributo con-cesso era stato iniziato «prima della concessione dello stesso e si erachiuso prima della erogazione in concreto del finanziamento dellaBanca».Pertanto, era stata violata la disposizione contenuta nell'avvisodell'avvio della procedura ed approvazione della modulistica, nelquale si prevedeva che «se i lavori sono iniziati prima del ricevimentodella suddetta mail certificata, l'intero progetto non sarà ammissibilealle agevolazioni».Non era rilevante che il disciplinare stabilisse un diverso termine,nel senso che erano ammissibili gli investimenti avviati successiva-mente alla data di presentazione della domanda di agevolazione daparte della banca. Il detto avviso aveva legittimamente integrato esostituito il disciplinare.3. La Corte d'appello, a conferma della sentenza di prime cure,rilevava che l'appellante aveva chiesto la disapplicazione dell'avviso,in contrasto con la superiore precedente normativa dettata dal disci-plinare.La Corte territoriale reputava l'appello inammissibile, in quanto,già nella comparsa di costituzione del giudizio di primo grado, la [OSCURATO:PERSONA] aveva espressamente eccepito che tale avvisoaveva dettato una condizione più restrittiva rispetto al disciplinare.A fronte di tale deduzione difensiva la ricorrente avrebbe dovuto,già nella prima udienza ex art. 183 c.p.c., formulare richiesta di di-sapplicazione di tale avviso, contenuta invece inammissibilmentesoltanto nella comparsa conclusionale, sicché il Giudice di primogrado non l'aveva giustamente esaminata.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione lasocietà [OSCURATO:PERSONA].5. Ha resistito con controricorso la Regione [OSCURATO:SOCIETA].3 RG n. 28507/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 28507/2021Numero sezionale 255/2026Numero di raccolta generale 14616/2026Data pubblicazione 17/05/20266. È rimasta intimata la Banca del Mezzogiorno, [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA]:1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «violazionee falsa applicazione della legge n. 2248/1865, ALL. E, e d.lgs. 165/01, art. 63 comma 1 (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.). Disap-plicazione atto amministrativo».Rileva la ricorrente che il potere di disapplicazione di un atto am-ministrativo emerge dall'art. 5 della legge n. 2248 del 1865, All. E,oltre che dall'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001.Tale potere non va esercitato su impulso di parte, ma rientra trai doveri del giudice, che deve esercitare autonomamente d'ufficio.La Corte d'appello avrebbe violato tale principio, ritenendo chel'appellante avesse richiesto solo nella comparsa conclusionale delgiudizio di primo grado la disapplicazione dell'atto amministrativo.2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «viola-zione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. (art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c.)».La Corte d'appello ha erroneamente ritenuto che la società solocon la comparsa conclusionale del giudizio di primo grado avesserichiesto la disapplicazione dell'atto amministrativo, reputando taledomanda come nuova, mentre «già nel ricorso introduttivo del giu-dizio di primo grado» la società aveva espressamente chiesto la di-sapplicazione dell'avviso dirigenziale.Nella comparsa conclusionale vi era stata solo l'illustrazione diquanto già dedotto con il ricorso introduttivo del giudizio.3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la «violazione e falsaapplicazione dell'art. 112, comma 2, n. 4, c.p.c. Illogicità, contrad-dittorietà (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.)».4 RG n. 28507/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 28507/2021Numero sezionale 255/2026Numero di raccolta generale 14616/2026Data pubblicazione 17/05/2026Per la ricorrente, da un lato la Corte territoriale ha ritenuto chel'avviso fosse un atto indispensabile in materia di incentivi e cheavesse legittimamente integrato e sostituito il disciplinare, ma dalloaltro, in modo contraddittorio, ha affermato che il Tribunale nonaveva esaminato la richiesta di disapplicazione dell'atto amministra-tivo perché proposta tardivamente.Se però il Tribunale ha ritenuto che l'avviso potesse dettare con-dizioni più stringenti, ciò dovrebbe significare che lo stesso ha rite-nuto tale atto legittimo e quindi, per tale ragione, non lo ha disap-plicato.Per la ricorrente, dunque, il Giudice di primo grado avrebbe esa-minato l'avviso e lo avrebbe ritenuto conforme alla legge, «con ciòerrando in tale valutazione».Tuttavia, sia l'art. 5 della legge regionale n. 12 del 2007, comepure il regolamento di attuazione n. 7 del 28/11/2007, sia il discipli-nare emanato ai sensi del comma 3 dell'art. 1 del regolamento, di-spongono l'ammissibilità delle spese dopo la comunicazione di con-cessione del beneficio, anzi l'art. 7 del disciplinare, al comma 8, pre-vede espressamente l'ammissibilità all'intervento agevolativo degli«investimenti avviati successivamente alla data di presentazionedella domanda di agevolazione da parte della banca o intermediariofinanziario».Per avvio dell'investimento si intende la data del primo titolo dispesa.Nella specie, la domanda è stata presentata in data 27/6/2008ed il primo titolo di spesa è stato dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA].In realtà, a parere della ricorrente, l'atto di avviso doveva sem-plicemente riportare una sintesi della normativa, con l'enunciazionedelle relative modalità esecutive per beneficiare delle agevolazioni,non potendo l'avviso modificare, in modo così sostanziale, quanto5 RG n. 28507/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 28507/2021Numero sezionale 255/2026Numero di raccolta generale 14616/2026Data pubblicazione 17/05/2026già provato, regolamentato e disciplinato da precedenti atti norma-tivi.4. Il secondo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti.4.1. Si premette – in via generale ‒ che quando alla PubblicaAmministrazione non è attribuito alcun potere discrezionale in ordinealla concessione di un contributo in favore di un privato (in quanto ilcontributo stesso è riconosciuto direttamente dalla legge in capo adun determinato soggetto), ed alla [OSCURATO:PERSONA] è de-mandato esclusivamente il controllo formale di determinati adempi-menti, il privato risulta titolare di un diritto soggettivo perfetto al suoconseguimento; diritto relativamente al quale la [OSCURATO:PERSONA] non dispone di alcun potere discrezionale di revoca o disospensione, se non nell'ambito del potere di autotutela e solo conriferimento al difetto dei presupposti. Ne consegue che, al di fuori ditali presupposti, l'eventuale provvedimento con il quale il contributovenga revocato o sospeso è inidoneo a degradare il diritto soggettivoin mero interesse legittimo e le relative controversie rientrano nellagiurisdizione del Giudice ordinario, cui è riconosciuto il potere di di-sapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo, ai sensi dell'art. 5,all. E, della legge n. 2248 del 1865.4.2. La Corte d'appello ha ritenuto che la richiesta di disapplica-zione non fosse stata avanzata dalla società nella prima udienza (eneanche nelle memorie ex art. 183 c.p.c.).In realtà, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'ap-pello, la richiesta di disapplicazione è stata formulata dalla societàbeneficiaria del contributo già nel ricorso introduttivo del giudizio diprime cure, depositato il 3/10/2012 e notificato il 2/11/2012 («in viasubordinata: previa statuizione della violazione dei principi di buonafede, correttezza e lealtà da parte della Regione [OSCURATO:SOCIETA], disappli-care o comunque ritenere inefficace l'avviso nel punto in cui modifica6 RG n. 28507/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 28507/2021Numero sezionale 255/2026Numero di raccolta generale 14616/2026Data pubblicazione 17/05/2026la decorrenza dei termini di ammissibilità delle spese, riconoscere ildiritto di parte ricorrente ad ottenere l'erogazione di detto contributonella misura prima concessa […]»).V'è stata dunque violazione dell'art. 112 c.p.c.5. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rin-vio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che prov-vederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie il secondo motivo; dichiara assorbiti i restanti; cassa lasentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio allaCorte d'appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 gennaio2026Il PresidenteGuido Mercolino7 RG n. 28507/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio
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