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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07749/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 19499/2021 R.G. proposto dadifese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];– ricorrenti –controdall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente–Avverso la sentenza n. 3474/2021, emessa dalla Corte d’Appello di Romail 07/05/2021 e notificata il 12/05/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25febbraio 2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che:1.

Con atto di citazione del 14/11/1991, la [OSCURATO:SOCIETA]. (poidiventata [OSCURATO:SOCIETA].) in bonis, premesso che, in data23/07/1984, aveva sottoscritto con [OSCURATO:PERSONA] un contrattopreliminare di compravendita dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], via CorradoNumero registro generale 19499/2021Numero sezionale 468/2026Numero di raccolta generale 7749/2026Data pubblicazione 31/03/2026del Greco, n. 105, convenne in giudizio quest'ultimo perché venisse risoltoil contratto per grave inadempimento.Costituitosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] si oppose alla domanda e chiese, invia riconvenzionale, il trasferimento della proprietà dell'immobile ai sensidell’art. 2932 c.c., assumendo di aver corrisposto interamente il prezzopattuito.Il Tribunale di Roma respinse la domanda dell'attrice e accolse quellariconvenzionale.Il giudizio di gravame, interposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., si concluse,nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], che propose appello incidentale inrelazione al rigetto della domanda risarcitoria, con la sentenza del10/07/2001, con la quale la Corte d'Appello di Roma respinse entrambi gliappelli, principale e incidentale.Avverso la predetta sentenza, la [OSCURATO:SOCIETA]., nel frattempodichiarata fallita dal Tribunale di Roma in data 9/5/2002, propose ricorsoper cassazione, che fu deciso con la sentenza n. 19660/2005 del10/10/2005, con la quale questa Corte dichiarò fondato il terzo motivo,assorbì il quarto, quinto e sesto e rinviò ad altra sezione della Corted'Appello di Roma anche per le spese del giudizio di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], nellemore deceduto, convennero in giudizio il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,assumendo che, in seguito all'estinzione del processo conseguente allamancata riassunzione davanti al giudice del rinvio, tutte le eccezioni diinadempimento proposte nei confronti del de cuius erano state rigettate,che la sentenza di merito sul punto era passata in cosa giudicata formale eche questa Corte, respingendo i motivi di ricorso inerentiall'inadempimento contrattuale di [OSCURATO:PERSONA], aveva determinato ilpassaggio in giudicato della pronuncia di primo grado, che avevariconosciuto l'adempimento contrattuale del predetto, l'integralepagamento del prezzo e, in esecuzione del contratto preliminare diNumero registro generale 19499/2021Numero sezionale 468/2026Numero di raccolta generale 7749/2026Data pubblicazione 31/03/2026compravendita, il trasferimento in suo favore della proprietà dell'immobileoggetto di causa.Si costituì il Fallimento rilevando che aveva devoluto ai giudici delleimpugnazioni, sia con la proposizione dell'appello, sia col ricorso perCassazione, l'intero thema decidendum e che, pertanto, nessun giudicatosi era formato sulle questioni oggetto di causa; eccepì la prescrizionedecennale dei diritti nascenti dal contratto preliminare in relazione alladomanda subordinata di trasferimento della proprietà ex art. 2932 c.c.,della quale chiese, in subordine, il rigetto per infondatezza; in viariconvenzionale domandò accertarsi il grave inadempimento imputabile aldefunto [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, la risoluzione del contrattopreliminare per colpa del promissario acquirente, ordinandosi alle attrici diriconsegnare al Fallimento l'appartamento oggetto di causa.Alla prima udienza di comparizione, la difesa della parte attrice proposedomanda di accertamento dell'acquisto della proprietà dell'immobile perusucapione ventennale, mentre la difesa del fallimento si oppose alladomanda in quanto nuova, eccependo che ogni termine utile per usucapireera stato interrotto con l'atto d'appello notificato il 02/04/1999 e colsuccessivo ricorso per Cassazione notificato il 9/10/2002.Il Tribunale respinse ogni domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e Desireerilascio, in favore del Curatore fallimentare, dell'immobile oggetto di causae alle spese di lite.Il giudizio di gravame, interposto da Vanina e [OSCURATO:PERSONA],si concluse, nella resistenza del Fallimento, con la sentenza n. 2474/2021del 7/5/2021, con la quale la Corte d'Appello di Roma rigettò l'appello.Per quanto qui interessa, i giudici di merito ritennero che la sentenza diquesta Corte non contenesse alcuna statuizione definitivasull’adempimento del de cuius-promissario acquirente, in quanto laquestione avrebbe dovuto essere rivalutata alla luce dell’art. 7 delNumero registro generale 19499/2021Numero sezionale 468/2026Numero di raccolta generale 7749/2026Data pubblicazione 31/03/2026preliminare; che, quanto alla prescrizione del diritto ex art. 2932 c.c.,andasse escluso qualsiasi effetto permanente del giudizioprecedentemente instaurato e non riassunto davanti al giudice del rinvio,non ravvisandosi una pronuncia di merito di questa Corte intervenuta conil rigetto dei primi due motivi di ricorso; e che la domanda di usucapionedel bene oggetto di causa, formulata alla prima udienza di comparizione inprimo grado e reiterata nelle memorie ex art. 183 c.p.c., fosse nuovaperché aggiuntiva e non modificativa di quella originariamente formulata,essendo stati introdotti elementi, quali il possesso e l’elementopsicologico, implicanti un nuovo accertamento di fatto, e perché le provededotte a sostegno erano generiche in quanto inidonee a superare ilprincipio secondo cui la disponibilità del bene in capo al promissarioacquirente andava considerata come detenzione qualificata e nonpossesso utile ad usucapionem.2.

Avverso la predetta sentenza, propongono ricorso Vanina e DesireeConsiderato che:1.

Con il primo motivo, si lamenta la falsa applicazione di legge esegnatamente degli artt. 2945, secondo comma, c.c., e 393 c.p.c., nonchéla mancata applicazione dell’art. 2943, primo e secondo comma, c.c., e laviolazione degli artt. 310,324 e 336 c.p.c., perché i giudici di meritoavevano fatto decorrere il termine di prescrizione del diritto a ottenere lasentenza ex art. 2932 c.c. dalla data del 28/11/1991, ossia quella dellaproposizione della domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA], e non dalladata del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ossia quella del termine per riassumere il giudiziodavanti al giudice del rinvio, e dichiarato, dunque, decorso il termine diprescrizione dalla data del 28/11/2001, con conseguente rigetto dellaNumero registro generale 19499/2021Numero sezionale 468/2026Numero di raccolta generale 7749/2026Data pubblicazione 31/03/2026domanda, omettendo di applicare le disposizioni sopra citate (artt. 2943,primo e secondo comma, c.c.).Ad avviso delle ricorrenti, i giudici di merito non avevano, innanzitutto,considerato che il rinvio disposto da questa Corte non aveva ad oggettol’inadempimento del promissario acquirente, in quanto era emerso chequesti avesse pagato il prezzo pattuito e che l’obbligo di accollo del mutuodella società, previo suo frazionamento, dettato dall’art. 7 del preliminare,non gravava sul promissario acquirente, ma sull’acquirente e postulava,dunque, la conclusione del rogito definitivo, nella specie non avvenuta acausa del diniego della promittente venditrice.

Inoltre, i giudici di meritoavrebbero dovuto valutare il rilievo assunto dal rigetto dei primi duemotivi di ricorso per cassazione, attinenti al raggiungimento della provadell’integrale pagamento del prezzo da parte del promissario acquirente ealla mancata dimostrazione del rifiuto di quest’ultimo di concludere ilrogito definitivo; nonché il passaggio in giudicato - sia con riferimento almerito della causa, sia alla decorrenza del termine di prescrizione deldiritto al trasferimento della proprietà del bene - delle statuizioni nonimpugnate, non cassate e indipendenti dai capi cassati, in conseguenzadell’estinzione del giudizio per mancata riassunzione davanti al giudice dirinvio, alla luce del disposto di cui all’art. 336 c.p.c. e del principio diformazione progressiva del giudicato.

Pertanto, non soltanto la sentenzaemessa in primo grado, proprio perché non eseguibile, in quanto nondefinitiva con riguardo all’adempimento in forma specifica, avrebberichiesto non un nuovo processo, ma la definizione di quello già pendentesul corretto adempimento del prezzo, ma il termine di prescrizioneavrebbe dovuto essere calcolato a decorrere dalla data finale del terminedi riassunzione del giudizio di rinvio disposta dalla sentenza n. 19660/05di questa Corte, che sarebbe dovuto avvenire il 25/11/2006.Il motivo è infondato.Numero registro generale 19499/2021Numero sezionale 468/2026Numero di raccolta generale 7749/2026Data pubblicazione 31/03/2026La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell'art.393 c.p.c., l'estinzione non soltanto di quel giudizio, ma dell'interoprocesso, con conseguente caducazione di tutte le sentenze emesse nelcorso dello stesso, restando inapplicabile al giudizio di rinvio l'art. 338dello stesso codice, che regola gli effetti dell'estinzione del procedimentodi impugnazione (Cass., Sez. 3, ordinanza n. 26970 del 2023), con laconseguenza che la sentenza riformata in appello resta anch'essadefinitivamente caducata, senza possibilità di reviviscenza in seguito allacassazione della sentenza di appello (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 17372 del2002, Rv. 559041-01).quanto non impugnate (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1680 del 2012, Rv.621666 - 01) e il principio di diritto espresso dalla Cassazione nel giudiziorescindente, il quale resta vincolante anche nel diverso processo introdottoin data anteriore (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13974 del 19/06/2014, Rv.631394-01), e, soprattutto, nel nuovo giudizio nel quale vi siariproposizione della domanda (Cass., Sez. 3, sentenza n. 2100 del12/07/1974, Rv. 370405-01), a condizione che esso riguardi le medesimeparti e il medesimo oggetto (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13974 del19/06/2014, Rv. 631394 - 01, cit.), ancorché siano state nello stessoformulate domande o eccezioni nuove rispetto a quelle del giudizio estinto,non operando la preclusione, stabilita invece dall'art. 394, terzo comma,c.p.c., con riguardo al procedimento in sede di rinvio, di prendereconclusioni diverse da quelle prese nel processo in cui fu pronunciata lasentenza cassata (Sez. 2, Sentenza n. 14723 del 30/08/2012, Rv.623811-01).Infatti, come già osservato da questa Corte, quel che il legislatore havoluto, con la citata disposizione dell'art. 393, è proprio che il giudizio dimerito non possa esser deciso, in caso di cassazione con rinvio, se nonmediante una nuova pronuncia che tenga conto dei criteri enunciati dalNumero registro generale 19499/2021Numero sezionale 468/2026Numero di raccolta generale 7749/2026Data pubblicazione 31/03/2026giudice di legittimità (i quali, infatti, sono destinati a restare vincolantianche in caso di nuovo giudizio sul medesimo oggetto).Se si lasciasse sopravvivere puramente e semplicemente la sentenza diprimo grado annullata dalla pronuncia (poi cassata) della Corte d'Appello,infatti, non si avrebbe alcuna garanzia che la vertenza risulti definita nelrispetto dei principi giuridici enunciati dalla Suprema corte (Cass., Sez. 3,sentenza n. 6188 del 2014 Rv. 629888-01), ciò in ragione dellavalutazione negativa del legislatore in ordine al disinteresse delle parti allaprosecuzione del procedimento (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6188 del18/03/2014, Rv. 629888-01), la quale fa sì che le uniche sentenze dimerito che possano sopravvivere all'estinzione del giudizio, conseguentealla mancata riassunzione dopo una cassazione con rinvio della sentenzad'appello, siano quelle già coperte da giudicato, in quanto non investite daappello o ricorso per cassazione, in base ai principi della formazioneprogressiva del giudicato (Cass., Sez. 2 -, Sentenza n. 21469 del 2018,Rv. 650311 - 01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1680 del 2012, Rv. 621666 -01; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1403 del 1989, Rv. 462233 - 01; Cass.,Sez.

L, Sentenza n. 5279 del 1988, Rv. 459952 - 01; Cass., Sez. 2,Sentenza n. 465 del 1983, Rv. 425262 - 01; Cass., Sez. 3, Sentenza n.3421 del 1973, Rv. 367396 - 01).Dall'applicabilità dell'art. 310 c.p.c. anche all'estinzione del giudizio dirinvio per mancata o tardiva riassunzione, sostenuta dalla dottrinadominante, discende, perciò, che nel nuovo processo, instauratoquindi utilizzabili, tutte le statuizioni di merito, su cui si sia formato ilgiudicato, e cioè le sentenze di merito non definitive che non abbianoformato oggetto di impugnazione, o i cui motivi di impugnazione sianostati rigettati, e anche quelle definitive, ma passate in giudicato soltantoparzialmente, per essere stati accolti i motivi di ricorso solo relativamentead alcuni capi della sentenza, in virtù dei principi della possibilità diNumero registro generale 19499/2021Numero sezionale 468/2026Numero di raccolta generale 7749/2026Data pubblicazione 31/03/2026formazione progressiva del giudicato (Cass. , Sez. 3, sentenza n. 6712 del2001, Rv. 546688-01; Cass., Sez.

L, sentenza n. 5279 del 1988,Rv. 459952-01; Cass., Sez. 1, n. 11296 del 1994, Rv. 489466-01; Cass.,Sez. 2, sentenza n. 20311 del 2004, Rv. 577711-01; Cass., Sez. 2,sentenza n. 23813 del 2012, Rv. 624656-01).In definitiva, nel sistema vigente, nel caso in cui il giudizio di rinvio (dimerito) si estingua, essendo quest'ultimo prosecuzione del giudizioprecedente, alla luce di una generale esigenza di economia processuale,da un lato, è prevista l'estinzione dell'intero processo per effettodell'estinzione del giudizio di rinvio, con conseguente caducazione di tuttele attività espletate, eccettuate le sentenze già coperte dal giudicato inquanto non impugnate (Cass., Sez. 3, sentenza n. 1680 del 2012), e,dall'altro, è mantenuto il carattere vincolante del principio di dirittoemesso dal giudice di legittimità, che farà stato anche in caso diproposizione ex novo del giudizio (da ultimo Sez. 3, Ordinanza n. 26970del 21/09/2023 in motivazione), non assumendo rilievo che l'eventualesentenza d'appello, cassata, si sia limitata a definire in rito l'impugnazionedella decisione di primo grado ovvero abbia rimesso la causa al primogiudice e, dunque, manchi un effetto sostitutivo rispetto a quest'ultimapronuncia (su quest’ultimo punto, Cass., Sez. 3, ordinanza n. 8891 del2020, Rv. 657842 - 01).Ciò detto, risulta dalla sentenza n. 19660 depositata da questa Corte il10/10/2005, la cui cognizione può avvenire pure mediante quell'attività diistituto (relazioni, massime ufficiali) che costituisce corredo della ricercadel collegio giudicante, sia per la necessità di prevenire il contrastotra giudicati, sia per il dovere di conoscere i propri precedenti nell'eserciziodella funzione nomofilattica di cui all'art. 65 dell'ordinamento giudiziario(Cass., Sez.

U, 17/12/2007, n. 26482; Cass., Sez. 5, 30/12/2011, n.30780), che, questa Corte aveva rigettato i primi due motivi di ricorsoproposto dal [OSCURATO:PERSONA], sostenendo, quanto al primoNumero registro generale 19499/2021Numero sezionale 468/2026Numero di raccolta generale 7749/2026Data pubblicazione 31/03/2026(afferente alla violazione dell’art. 1218 c.c. e al vizio di motivazione inrelazione agli inadempimenti del promissario acquirente), che i giudici dimerito avessero escluso l’inadempimento del promissario acquirente inquanto era rimasto dimostrato il pagamento integrale del prezzo, lapendenza di una procedura esecutiva e la mancata risposta, da parte dellasocietà, alle diffide ad adempiere del mese di ottobre e novembre 1991, ein quanto non erano state indicate le prove documentali indicanti ilpredetto adempimento sul prezzo, e, quanto al secondo (afferente al vizidi motivazione nell'interpretazione del contratto preliminare e allaviolazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 2721,2722.2723, 2724 e 2725 c.c.), che la sentenza avesse ritenutoinammissibile la prova testimoniale tesa a dimostrare l’avvenutaconvocazione orale per la stipula del contratto definitivo.Ritenne invece fondato il terzo motivo (afferente al vizio di motivazionenell'interpretazione del contratto preliminare con riguardo all'obbligo,assunto dal promissario acquirente, di pagare le rate di mutuo e allaviolazione e falsa applicazione degli artt. 329, 342, 346 c.p.c., 1362,1363, 1366, e 1218 c.c.), sostenendo che i giudici di merito non avesseroesaminato l’art. 7 del contratto preliminare, in base al quale, fino aquando il frazionamento del mutuo non fosse avvenuto formalmente, ogniacquirente avrebbe dovuto versare, entro il quinto giorno dei mesi di luglioe gennaio di ogni anno, la quota di ammortamento di mutuo accollata eche tale questione, diversamente da quanto affermato in sentenza, fossestata evidenziata a pagine 10, lett.

C), dell’atto di appello, mentre hadichiarato assorbiti i restanti motivi (dal quarto al sesto).Alla luce di quanto emerso è allora evidente che l’esame di quest’ultimaquestione, che i giudici di merito avevano omesso, in quantoasseritamente non proposta con le censure d’appello, faceva anch’essaparte della valutazione complessiva del corretto adempimento delpromissario acquirente, allorché fosse emerso che questo era costituitoNumero registro generale 19499/2021Numero sezionale 468/2026Numero di raccolta generale 7749/2026Data pubblicazione 31/03/2026non soltanto dall’accertata avvenuta corresponsione integrale del prezzo,ma anche dal pagamento delle quote di ammortamento del mutuoantecedenti al suo frazionamento, cui l’esame di quella clausola erafunzionale, senza che rilevi il contenuto della stessa (ossia se fosse riferitaal promissario acquirente o all’acquirente), il cui esame vienesostanzialmente sollecitato con la censura.Dovendosi allora escludere il dedotto giudicato sul punto, trovaapplicazione il principio, valevole anche nel caso di estinzione delprocesso, ai sensi dell'art. 393 cod. proc. civ., permancata riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, secondo cuil'estinzione del processo comporta, ai sensi dell'art. 2945, terzo comma,c.c., il permanere dell'effetto interruttivo della prescrizione provocato dalladomanda giudiziale, dalla quale comincia a decorrere il nuovo periodo diprescrizione, restando escluso l'effetto permanente dell'interruzioneprevisto dal secondo comma dello stesso articolo (in questi termini, Cass.,Sez. 2, n. 5570 del 08/03/2010).È, dunque, corretta la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso ladefinitività della statuizione in ordine all’adempimento del promissarioacquirente, proprio in ragione della necessità di valutazione della ridettaclausola contrattuale, e ha ritenuto che il termine prescrizionale del dirittodi costui andasse fatto decorrere dalla proposizione della domandariconvenzionale, ossia dal 28/11/2001, costituendo questo il primo attointerruttivo del termine stesso.2.

Con il secondo motivo, si lamenta la violazione di legge e segnatamentedell’art. 113 c.p.c. e la falsa applicazione dell’art. 948 c.c. perché i giudicidi merito avevano erroneamente qualificato la domanda di riconsegna delbene come azione di rivendica e conseguentemente applicato ledisposizioni di cui all’art. 948 c.c., disponendo la riconsegna dell’immobileda parte delle ricorrenti, senza considerare che la stessa avrebbe dovutoessere qualificata in termini di azione restitutoria, che questaNumero registro generale 19499/2021Numero sezionale 468/2026Numero di raccolta generale 7749/2026Data pubblicazione 31/03/2026presupponeva esclusivamente l’invalidità o l’inefficacia per risoluzione,rescissione, esercizio della facoltà di recesso o decorso termine delcontratto, in forza del quale la società aveva concesso la detenzionedell’immobile al promissario acquirente, inquadrabile come contratto dicomodato, e che nella specie non ci era stato alcun accertamento delgrave inadempimento del promissario acquirente, tale da giustificare larisoluzione del preliminare e del collegato contratto di comodato, con laconseguenza che, non avendo la promittente venditrice allegato e provato,nel giudizio, l’invalidità o inefficacia del contratto per rescissione, peresercizio della facoltà di recesso o per decorso del termine, era errata ladecisione di restituzione del bene.Il motivo è inammissibile.I motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena diinammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza eriferibilità alla decisione impugnata (Cass., Sez. 3, 2/8/2002, n. 11530;Cass., Sez. 2, 17/7/2007, n. 15952), essendo necessario, in particolare,che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta afondamento della pronuncia impugnata (cfr. Cass., Sez. 6-1, 10/8/2017,n. 19989; Cass. , Sez. 6-1, 24/2/2020, n. 4905).Nella specie, in nessuna parte della sentenza impugnata è dato leggerealcunché sulla qualificazione data dai giudici di merito all’azione esercitatadal Fallimento della società al fine di giustificare il rilascio dell’immobileconteso.

La Corte territoriale si è espressa esclusivamente sui cinquemotivi dedotti dalle appellanti e afferenti alle questioni del giudicatosull’esatto adempimento del promissario acquirente, al termine diprescrizione, alla novità o meno della domanda di usucapione e dellacondanna alle spese.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio,liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essereposte a carico delle ricorrenti.Numero registro generale 19499/2021Numero sezionale 468/2026Numero di raccolta generale 7749/2026Data pubblicazione 31/03/2026Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna le ricorrenti al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti delcontributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/2/2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 19499/2021 R.G. proposto dadifese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];– ricorrenti –controdall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente–Avverso la sentenza n. 3474/2021, emessa dalla Corte d’Appello di Romail 07/05/2021 e notificata il 12/05/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25febbraio 2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che:1. Con atto di citazione del 14/11/1991, la [OSCURATO:SOCIETA]. (poidiventata [OSCURATO:SOCIETA].) in bonis, premesso che, in data23/07/1984, aveva sottoscritto con [OSCURATO:PERSONA] un contrattopreliminare di compravendita dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], via CorradoNumero registro generale 19499/2021Numero sezionale 468/2026Numero di raccolta generale 7749/2026Data pubblicazione 31/03/2026del Greco, n. 105, convenne in giudizio quest'ultimo perché venisse risoltoil contratto per grave inadempimento.Costituitosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] si oppose alla domanda e chiese, invia riconvenzionale, il trasferimento della proprietà dell'immobile ai sensidell’art. 2932 c.c., assumendo di aver corrisposto interamente il prezzopattuito.Il Tribunale di Roma respinse la domanda dell'attrice e accolse quellariconvenzionale.Il giudizio di gravame, interposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., si concluse,nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], che propose appello incidentale inrelazione al rigetto della domanda risarcitoria, con la sentenza del10/07/2001, con la quale la Corte d'Appello di Roma respinse entrambi gliappelli, principale e incidentale.Avverso la predetta sentenza, la [OSCURATO:SOCIETA]., nel frattempodichiarata fallita dal Tribunale di Roma in data 9/5/2002, propose ricorsoper cassazione, che fu deciso con la sentenza n. 19660/2005 del10/10/2005, con la quale questa Corte dichiarò fondato il terzo motivo,assorbì il quarto, quinto e sesto e rinviò ad altra sezione della Corted'Appello di Roma anche per le spese del giudizio di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], nellemore deceduto, convennero in giudizio il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,assumendo che, in seguito all'estinzione del processo conseguente allamancata riassunzione davanti al giudice del rinvio, tutte le eccezioni diinadempimento proposte nei confronti del de cuius erano state rigettate,che la sentenza di merito sul punto era passata in cosa giudicata formale eche questa Corte, respingendo i motivi di ricorso inerentiall'inadempimento contrattuale di [OSCURATO:PERSONA], aveva determinato ilpassaggio in giudicato della pronuncia di primo grado, che avevariconosciuto l'adempimento contrattuale del predetto, l'integralepagamento del prezzo e, in esecuzione del contratto preliminare diNumero registro generale 19499/2021Numero sezionale 468/2026Numero di raccolta generale 7749/2026Data pubblicazione 31/03/2026compravendita, il trasferimento in suo favore della proprietà dell'immobileoggetto di causa.Si costituì il Fallimento rilevando che aveva devoluto ai giudici delleimpugnazioni, sia con la proposizione dell'appello, sia col ricorso perCassazione, l'intero thema decidendum e che, pertanto, nessun giudicatosi era formato sulle questioni oggetto di causa; eccepì la prescrizionedecennale dei diritti nascenti dal contratto preliminare in relazione alladomanda subordinata di trasferimento della proprietà ex art. 2932 c.c.,della quale chiese, in subordine, il rigetto per infondatezza; in viariconvenzionale domandò accertarsi il grave inadempimento imputabile aldefunto [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, la risoluzione del contrattopreliminare per colpa del promissario acquirente, ordinandosi alle attrici diriconsegnare al Fallimento l'appartamento oggetto di causa.Alla prima udienza di comparizione, la difesa della parte attrice proposedomanda di accertamento dell'acquisto della proprietà dell'immobile perusucapione ventennale, mentre la difesa del fallimento si oppose alladomanda in quanto nuova, eccependo che ogni termine utile per usucapireera stato interrotto con l'atto d'appello notificato il 02/04/1999 e colsuccessivo ricorso per Cassazione notificato il 9/10/2002.Il Tribunale respinse ogni domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e Desireerilascio, in favore del Curatore fallimentare, dell'immobile oggetto di causae alle spese di lite.Il giudizio di gravame, interposto da Vanina e [OSCURATO:PERSONA],si concluse, nella resistenza del Fallimento, con la sentenza n. 2474/2021del 7/5/2021, con la quale la Corte d'Appello di Roma rigettò l'appello.Per quanto qui interessa, i giudici di merito ritennero che la sentenza diquesta Corte non contenesse alcuna statuizione definitivasull’adempimento del de cuius-promissario acquirente, in quanto laquestione avrebbe dovuto essere rivalutata alla luce dell’art. 7 delNumero registro generale 19499/2021Numero sezionale 468/2026Numero di raccolta generale 7749/2026Data pubblicazione 31/03/2026preliminare; che, quanto alla prescrizione del diritto ex art. 2932 c.c.,andasse escluso qualsiasi effetto permanente del giudizioprecedentemente instaurato e non riassunto davanti al giudice del rinvio,non ravvisandosi una pronuncia di merito di questa Corte intervenuta conil rigetto dei primi due motivi di ricorso; e che la domanda di usucapionedel bene oggetto di causa, formulata alla prima udienza di comparizione inprimo grado e reiterata nelle memorie ex art. 183 c.p.c., fosse nuovaperché aggiuntiva e non modificativa di quella originariamente formulata,essendo stati introdotti elementi, quali il possesso e l’elementopsicologico, implicanti un nuovo accertamento di fatto, e perché le provededotte a sostegno erano generiche in quanto inidonee a superare ilprincipio secondo cui la disponibilità del bene in capo al promissarioacquirente andava considerata come detenzione qualificata e nonpossesso utile ad usucapionem.2. Avverso la predetta sentenza, propongono ricorso Vanina e DesireeConsiderato che:1. Con il primo motivo, si lamenta la falsa applicazione di legge esegnatamente degli artt. 2945, secondo comma, c.c., e 393 c.p.c., nonchéla mancata applicazione dell’art. 2943, primo e secondo comma, c.c., e laviolazione degli artt. 310,324 e 336 c.p.c., perché i giudici di meritoavevano fatto decorrere il termine di prescrizione del diritto a ottenere lasentenza ex art. 2932 c.c. dalla data del 28/11/1991, ossia quella dellaproposizione della domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA], e non dalladata del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ossia quella del termine per riassumere il giudiziodavanti al giudice del rinvio, e dichiarato, dunque, decorso il termine diprescrizione dalla data del 28/11/2001, con conseguente rigetto dellaNumero registro generale 19499/2021Numero sezionale 468/2026Numero di raccolta generale 7749/2026Data pubblicazione 31/03/2026domanda, omettendo di applicare le disposizioni sopra citate (artt. 2943,primo e secondo comma, c.c.).Ad avviso delle ricorrenti, i giudici di merito non avevano, innanzitutto,considerato che il rinvio disposto da questa Corte non aveva ad oggettol’inadempimento del promissario acquirente, in quanto era emerso chequesti avesse pagato il prezzo pattuito e che l’obbligo di accollo del mutuodella società, previo suo frazionamento, dettato dall’art. 7 del preliminare,non gravava sul promissario acquirente, ma sull’acquirente e postulava,dunque, la conclusione del rogito definitivo, nella specie non avvenuta acausa del diniego della promittente venditrice. Inoltre, i giudici di meritoavrebbero dovuto valutare il rilievo assunto dal rigetto dei primi duemotivi di ricorso per cassazione, attinenti al raggiungimento della provadell’integrale pagamento del prezzo da parte del promissario acquirente ealla mancata dimostrazione del rifiuto di quest’ultimo di concludere ilrogito definitivo; nonché il passaggio in giudicato - sia con riferimento almerito della causa, sia alla decorrenza del termine di prescrizione deldiritto al trasferimento della proprietà del bene - delle statuizioni nonimpugnate, non cassate e indipendenti dai capi cassati, in conseguenzadell’estinzione del giudizio per mancata riassunzione davanti al giudice dirinvio, alla luce del disposto di cui all’art. 336 c.p.c. e del principio diformazione progressiva del giudicato. Pertanto, non soltanto la sentenzaemessa in primo grado, proprio perché non eseguibile, in quanto nondefinitiva con riguardo all’adempimento in forma specifica, avrebberichiesto non un nuovo processo, ma la definizione di quello già pendentesul corretto adempimento del prezzo, ma il termine di prescrizioneavrebbe dovuto essere calcolato a decorrere dalla data finale del terminedi riassunzione del giudizio di rinvio disposta dalla sentenza n. 19660/05di questa Corte, che sarebbe dovuto avvenire il 25/11/2006.Il motivo è infondato.Numero registro generale 19499/2021Numero sezionale 468/2026Numero di raccolta generale 7749/2026Data pubblicazione 31/03/2026La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell'art.393 c.p.c., l'estinzione non soltanto di quel giudizio, ma dell'interoprocesso, con conseguente caducazione di tutte le sentenze emesse nelcorso dello stesso, restando inapplicabile al giudizio di rinvio l'art. 338dello stesso codice, che regola gli effetti dell'estinzione del procedimentodi impugnazione (Cass., Sez. 3, ordinanza n. 26970 del 2023), con laconseguenza che la sentenza riformata in appello resta anch'essadefinitivamente caducata, senza possibilità di reviviscenza in seguito allacassazione della sentenza di appello (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 17372 del2002, Rv. 559041-01).quanto non impugnate (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1680 del 2012, Rv.621666 - 01) e il principio di diritto espresso dalla Cassazione nel giudiziorescindente, il quale resta vincolante anche nel diverso processo introdottoin data anteriore (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13974 del 19/06/2014, Rv.631394-01), e, soprattutto, nel nuovo giudizio nel quale vi siariproposizione della domanda (Cass., Sez. 3, sentenza n. 2100 del12/07/1974, Rv. 370405-01), a condizione che esso riguardi le medesimeparti e il medesimo oggetto (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13974 del19/06/2014, Rv. 631394 - 01, cit.), ancorché siano state nello stessoformulate domande o eccezioni nuove rispetto a quelle del giudizio estinto,non operando la preclusione, stabilita invece dall'art. 394, terzo comma,c.p.c., con riguardo al procedimento in sede di rinvio, di prendereconclusioni diverse da quelle prese nel processo in cui fu pronunciata lasentenza cassata (Sez. 2, Sentenza n. 14723 del 30/08/2012, Rv.623811-01).Infatti, come già osservato da questa Corte, quel che il legislatore havoluto, con la citata disposizione dell'art. 393, è proprio che il giudizio dimerito non possa esser deciso, in caso di cassazione con rinvio, se nonmediante una nuova pronuncia che tenga conto dei criteri enunciati dalNumero registro generale 19499/2021Numero sezionale 468/2026Numero di raccolta generale 7749/2026Data pubblicazione 31/03/2026giudice di legittimità (i quali, infatti, sono destinati a restare vincolantianche in caso di nuovo giudizio sul medesimo oggetto).Se si lasciasse sopravvivere puramente e semplicemente la sentenza diprimo grado annullata dalla pronuncia (poi cassata) della Corte d'Appello,infatti, non si avrebbe alcuna garanzia che la vertenza risulti definita nelrispetto dei principi giuridici enunciati dalla Suprema corte (Cass., Sez. 3,sentenza n. 6188 del 2014 Rv. 629888-01), ciò in ragione dellavalutazione negativa del legislatore in ordine al disinteresse delle parti allaprosecuzione del procedimento (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6188 del18/03/2014, Rv. 629888-01), la quale fa sì che le uniche sentenze dimerito che possano sopravvivere all'estinzione del giudizio, conseguentealla mancata riassunzione dopo una cassazione con rinvio della sentenzad'appello, siano quelle già coperte da giudicato, in quanto non investite daappello o ricorso per cassazione, in base ai principi della formazioneprogressiva del giudicato (Cass., Sez. 2 -, Sentenza n. 21469 del 2018,Rv. 650311 - 01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1680 del 2012, Rv. 621666 -01; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1403 del 1989, Rv. 462233 - 01; Cass.,Sez. L, Sentenza n. 5279 del 1988, Rv. 459952 - 01; Cass., Sez. 2,Sentenza n. 465 del 1983, Rv. 425262 - 01; Cass., Sez. 3, Sentenza n.3421 del 1973, Rv. 367396 - 01).Dall'applicabilità dell'art. 310 c.p.c. anche all'estinzione del giudizio dirinvio per mancata o tardiva riassunzione, sostenuta dalla dottrinadominante, discende, perciò, che nel nuovo processo, instauratoquindi utilizzabili, tutte le statuizioni di merito, su cui si sia formato ilgiudicato, e cioè le sentenze di merito non definitive che non abbianoformato oggetto di impugnazione, o i cui motivi di impugnazione sianostati rigettati, e anche quelle definitive, ma passate in giudicato soltantoparzialmente, per essere stati accolti i motivi di ricorso solo relativamentead alcuni capi della sentenza, in virtù dei principi della possibilità diNumero registro generale 19499/2021Numero sezionale 468/2026Numero di raccolta generale 7749/2026Data pubblicazione 31/03/2026formazione progressiva del giudicato (Cass. , Sez. 3, sentenza n. 6712 del2001, Rv. 546688-01; Cass., Sez. L, sentenza n. 5279 del 1988,Rv. 459952-01; Cass., Sez. 1, n. 11296 del 1994, Rv. 489466-01; Cass.,Sez. 2, sentenza n. 20311 del 2004, Rv. 577711-01; Cass., Sez. 2,sentenza n. 23813 del 2012, Rv. 624656-01).In definitiva, nel sistema vigente, nel caso in cui il giudizio di rinvio (dimerito) si estingua, essendo quest'ultimo prosecuzione del giudizioprecedente, alla luce di una generale esigenza di economia processuale,da un lato, è prevista l'estinzione dell'intero processo per effettodell'estinzione del giudizio di rinvio, con conseguente caducazione di tuttele attività espletate, eccettuate le sentenze già coperte dal giudicato inquanto non impugnate (Cass., Sez. 3, sentenza n. 1680 del 2012), e,dall'altro, è mantenuto il carattere vincolante del principio di dirittoemesso dal giudice di legittimità, che farà stato anche in caso diproposizione ex novo del giudizio (da ultimo Sez. 3, Ordinanza n. 26970del 21/09/2023 in motivazione), non assumendo rilievo che l'eventualesentenza d'appello, cassata, si sia limitata a definire in rito l'impugnazionedella decisione di primo grado ovvero abbia rimesso la causa al primogiudice e, dunque, manchi un effetto sostitutivo rispetto a quest'ultimapronuncia (su quest’ultimo punto, Cass., Sez. 3, ordinanza n. 8891 del2020, Rv. 657842 - 01).Ciò detto, risulta dalla sentenza n. 19660 depositata da questa Corte il10/10/2005, la cui cognizione può avvenire pure mediante quell'attività diistituto (relazioni, massime ufficiali) che costituisce corredo della ricercadel collegio giudicante, sia per la necessità di prevenire il contrastotra giudicati, sia per il dovere di conoscere i propri precedenti nell'eserciziodella funzione nomofilattica di cui all'art. 65 dell'ordinamento giudiziario(Cass., Sez. U, 17/12/2007, n. 26482; Cass., Sez. 5, 30/12/2011, n.30780), che, questa Corte aveva rigettato i primi due motivi di ricorsoproposto dal [OSCURATO:PERSONA], sostenendo, quanto al primoNumero registro generale 19499/2021Numero sezionale 468/2026Numero di raccolta generale 7749/2026Data pubblicazione 31/03/2026(afferente alla violazione dell’art. 1218 c.c. e al vizio di motivazione inrelazione agli inadempimenti del promissario acquirente), che i giudici dimerito avessero escluso l’inadempimento del promissario acquirente inquanto era rimasto dimostrato il pagamento integrale del prezzo, lapendenza di una procedura esecutiva e la mancata risposta, da parte dellasocietà, alle diffide ad adempiere del mese di ottobre e novembre 1991, ein quanto non erano state indicate le prove documentali indicanti ilpredetto adempimento sul prezzo, e, quanto al secondo (afferente al vizidi motivazione nell'interpretazione del contratto preliminare e allaviolazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 2721,2722.2723, 2724 e 2725 c.c.), che la sentenza avesse ritenutoinammissibile la prova testimoniale tesa a dimostrare l’avvenutaconvocazione orale per la stipula del contratto definitivo.Ritenne invece fondato il terzo motivo (afferente al vizio di motivazionenell'interpretazione del contratto preliminare con riguardo all'obbligo,assunto dal promissario acquirente, di pagare le rate di mutuo e allaviolazione e falsa applicazione degli artt. 329, 342, 346 c.p.c., 1362,1363, 1366, e 1218 c.c.), sostenendo che i giudici di merito non avesseroesaminato l’art. 7 del contratto preliminare, in base al quale, fino aquando il frazionamento del mutuo non fosse avvenuto formalmente, ogniacquirente avrebbe dovuto versare, entro il quinto giorno dei mesi di luglioe gennaio di ogni anno, la quota di ammortamento di mutuo accollata eche tale questione, diversamente da quanto affermato in sentenza, fossestata evidenziata a pagine 10, lett. C), dell’atto di appello, mentre hadichiarato assorbiti i restanti motivi (dal quarto al sesto).Alla luce di quanto emerso è allora evidente che l’esame di quest’ultimaquestione, che i giudici di merito avevano omesso, in quantoasseritamente non proposta con le censure d’appello, faceva anch’essaparte della valutazione complessiva del corretto adempimento delpromissario acquirente, allorché fosse emerso che questo era costituitoNumero registro generale 19499/2021Numero sezionale 468/2026Numero di raccolta generale 7749/2026Data pubblicazione 31/03/2026non soltanto dall’accertata avvenuta corresponsione integrale del prezzo,ma anche dal pagamento delle quote di ammortamento del mutuoantecedenti al suo frazionamento, cui l’esame di quella clausola erafunzionale, senza che rilevi il contenuto della stessa (ossia se fosse riferitaal promissario acquirente o all’acquirente), il cui esame vienesostanzialmente sollecitato con la censura.Dovendosi allora escludere il dedotto giudicato sul punto, trovaapplicazione il principio, valevole anche nel caso di estinzione delprocesso, ai sensi dell'art. 393 cod. proc. civ., permancata riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, secondo cuil'estinzione del processo comporta, ai sensi dell'art. 2945, terzo comma,c.c., il permanere dell'effetto interruttivo della prescrizione provocato dalladomanda giudiziale, dalla quale comincia a decorrere il nuovo periodo diprescrizione, restando escluso l'effetto permanente dell'interruzioneprevisto dal secondo comma dello stesso articolo (in questi termini, Cass.,Sez. 2, n. 5570 del 08/03/2010).È, dunque, corretta la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso ladefinitività della statuizione in ordine all’adempimento del promissarioacquirente, proprio in ragione della necessità di valutazione della ridettaclausola contrattuale, e ha ritenuto che il termine prescrizionale del dirittodi costui andasse fatto decorrere dalla proposizione della domandariconvenzionale, ossia dal 28/11/2001, costituendo questo il primo attointerruttivo del termine stesso.2. Con il secondo motivo, si lamenta la violazione di legge e segnatamentedell’art. 113 c.p.c. e la falsa applicazione dell’art. 948 c.c. perché i giudicidi merito avevano erroneamente qualificato la domanda di riconsegna delbene come azione di rivendica e conseguentemente applicato ledisposizioni di cui all’art. 948 c.c., disponendo la riconsegna dell’immobileda parte delle ricorrenti, senza considerare che la stessa avrebbe dovutoessere qualificata in termini di azione restitutoria, che questaNumero registro generale 19499/2021Numero sezionale 468/2026Numero di raccolta generale 7749/2026Data pubblicazione 31/03/2026presupponeva esclusivamente l’invalidità o l’inefficacia per risoluzione,rescissione, esercizio della facoltà di recesso o decorso termine delcontratto, in forza del quale la società aveva concesso la detenzionedell’immobile al promissario acquirente, inquadrabile come contratto dicomodato, e che nella specie non ci era stato alcun accertamento delgrave inadempimento del promissario acquirente, tale da giustificare larisoluzione del preliminare e del collegato contratto di comodato, con laconseguenza che, non avendo la promittente venditrice allegato e provato,nel giudizio, l’invalidità o inefficacia del contratto per rescissione, peresercizio della facoltà di recesso o per decorso del termine, era errata ladecisione di restituzione del bene.Il motivo è inammissibile.I motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena diinammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza eriferibilità alla decisione impugnata (Cass., Sez. 3, 2/8/2002, n. 11530;Cass., Sez. 2, 17/7/2007, n. 15952), essendo necessario, in particolare,che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta afondamento della pronuncia impugnata (cfr. Cass., Sez. 6-1, 10/8/2017,n. 19989; Cass. , Sez. 6-1, 24/2/2020, n. 4905).Nella specie, in nessuna parte della sentenza impugnata è dato leggerealcunché sulla qualificazione data dai giudici di merito all’azione esercitatadal Fallimento della società al fine di giustificare il rilascio dell’immobileconteso. La Corte territoriale si è espressa esclusivamente sui cinquemotivi dedotti dalle appellanti e afferenti alle questioni del giudicatosull’esatto adempimento del promissario acquirente, al termine diprescrizione, alla novità o meno della domanda di usucapione e dellacondanna alle spese.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio,liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essereposte a carico delle ricorrenti.Numero registro generale 19499/2021Numero sezionale 468/2026Numero di raccolta generale 7749/2026Data pubblicazione 31/03/2026Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna le ricorrenti al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti delcontributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/2/2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso
Sentenza Cassazione n. 07749/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris