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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 giugno 2026

Cassazione n. 22231/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ERALE DELLO STATO-controricorrente-nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-Numero registro generale 17812/2019Numero sezionale 4942/2026Numero di raccolta generale 22231/2026Data pubblicazione 29/06/2026avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] sez. dist. di BRESCIA n. 5342/2018 depositata il 05/12/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1.

Il presente giudizio trae origine da due avvisi di accertamento emessinei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con i quali è stata recuperata l’IVAin relazione a operazioni soggettivamente inesistenti.2.

Ai fini del presente giudizio – incentrato essenzialmente su questionidi carattere processuale - è sufficiente evidenziare che la societàcontribuente ha impugnato gli atti impositivi davanti alla Commissionetributaria provinciale di Brescia (hinc: CTR), che ha accolto il ricorso consentenza n. 443/2015.

Tale sentenza è stata riformata, su appellodell’Agenzia delle Entrate, dalla Commissione tributaria regionale dellaLombardia, sez. dist.

Brescia, con la sentenza n. 5342/2018 depositata indata 05/05/2018, che ha confermato gli atti impositivi impugnati.3.

Contro la sentenza di secondo grado la contribuente ha propostoricorso in cassazione con due motivi.4.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata perradicale nullità o giuridica inesistenza della notifica dell’atto di appello.1.1.

Il ricorrente rileva che la notificazione dell’atto introduttivo disecondo grado è avvenuta a mani di un soggetto sconosciuto, nonlegittimato al ritiro, che, senza essere autorizzato dal procuratoredomiciliatario, ha ricevuto il plico apponendo sotto al relativo avviso diricevimento n una firma non riconducibile al domiciliatario eletto o a soggettilegittimati per suo conto a ricevere la posta.

La ricorrente espone di averNumero registro generale 17812/2019Numero sezionale 4942/2026Numero di raccolta generale 22231/2026Data pubblicazione 29/06/2026proposto querela di falso contro l’avviso di ricevimento davanti al [OSCURATO:PERSONA], con procedimento iscritto sub R.G. n. 7400/2019, nell’ambito delquale sono state allegate prove documentali delle differenze macroscopichetra la sottoscrizione apposta sull’avviso e quella dei soggetti legittimati alritiro.1.2.

Ad avviso di parte ricorrente la sentenza impugnata deve essere,pertanto, dichiarata nulla per violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992e degli artt. 138 e 139 ss. c.p.c.1.3.

Il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto la falsità degli attiposti a fondamento della sentenza da parte del giudice di merito deveessere fatta valere con il vizio revocatorio e non come motivo di ricorso incassazione (Cass., 29/01/2019, n. 2343).

È stato, infatti, precisato che èinammissibile il ricorso per cassazione che, senza censurare specificamenteun "error in procedendo" o "in iudicando" della sentenza impugnata, si limitia richiedere la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesadella definizione della querela di falso proposta in via principale, dopo lasentenza di appello, con riguardo agli atti sui cui la sentenza medesima sifonda; l'eventuale falsità di tali atti, ove sia definitivamente accertata nellasede competente, può essere fatta valere soltanto come motivo direvocazione, con una compiuta valutazione dell'incidenza delle provedichiarate false sul merito della controversia (Cass. 17/02/2023, n. 5058).Nel precedente appena evocato veniva in rilievo una vicenda in cuila querela di falso era stata proposta ai fini dell'accertamento della falsità difirme apposte su avvisi di ricevimento delle raccomandate.

Questa Corte,con orientamento da ribadire anche in questa sede, ha rilevato, infatti, chenel giudizio di legittimità non può procedersi ad una mera declaratoria diinvalidità e/o nullità dei precedenti gradi di merito, in virtù dell'accertatafalsità degli atti.2.

Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione/falsa applicazione degliNumero registro generale 17812/2019Numero sezionale 4942/2026Numero di raccolta generale 22231/2026Data pubblicazione 29/06/2026artt. 53, comma 2, 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, 156 c.p.c.,2699 c.c.2.1.

Con tale motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata pernon aver rilevato l’inammissibilità dell’atto di appello.

Difatti, dalladocumentazione rilasciata dalla cancelleria della CTR emerge che l’ufficio siè limitato a depositare solo la fotocopia dell’avviso di ricevimento, che nonconsente, tuttavia, di individuare la data di spedizione.

Il timbro appostodall’ufficio di Brescia è, infatti, tagliato e parzialmente illeggibile e nonconsente di individuare la data.

Considerato che l’avviso di ricevimento èilleggibile l’omissione del deposito della spedizione comporta la violazionedell’art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992.

La giurisprudenza di legittimità ha,peraltro, evidenziato che la produzione della ricevuta di spedizione consentedi verificare non solo il rispetto del termine per impugnare la sentenza, maanche la tempestività della costituzione in giudizio, che decorre dallaspedizione dell’atto e non dalla sua ricezione.2.2.

La ricorrente ha richiamato Cass., Sez.

U, n. 13452 del 2017,rilevando che, essendo l’avviso di ricevimento illeggibile, anche a frontedella mancata costituzione in giudizio, la CTR avrebbe dovuto verificare laregolarità del contraddittorio, dichiarando l’inammissibilità dellacostituzione in giudizio e il passaggio in giudicato della sentenza di primogrado.2.3.

Il motivo di ricorso è infondato.

La sentenza di primo grado è stata,infatti, pronunciata in data 04/06/2015 (come risulta sia dall’elenco degliOra, a parte il fatto che – come risulta dagli atti del fascicolo di merito,esaminabile in relazione alla censura dedotta - nella copia dell’avviso diricevimento sono individuabili due timbri postali (uno dei quali recantel’indicazione della data del 22/12/2015), nel caso di specie, è dirimente - aifini dell’art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992 e degli adempimenti che la parteappellante deve eseguire, ai fini della costituzione nel giudizio di secondeNumero registro generale 17812/2019Numero sezionale 4942/2026Numero di raccolta generale 22231/2026Data pubblicazione 29/06/2026cure - la circostanza che la distinta contenente l’elenco delle raccomandate(tra le quali quella con cui è stato notificato l’atto di appello da partedell’Agenzia delle Entrate, come risulta dalla corrispondenza del numeroriportato nella distinta con quello indicato nell’avviso di ricevimento) rechiil timbro di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dovendosi ritenere, in tal modo,sia che l’appello sia stato notificato nei termini di legge, sia che lacostituzione avvenuta in data 11/01/2016 sia tempestiva.

Si rivela, inparticolare, dirimente la presenza del timbro postale riportante la data del17/12/2015.Le Sezioni Unite (Cass., Sez.

U, 29/05/2017, n. 13452) hanno, infatti,ribadito come secondo la costante giurisprudenza la veridicitàdell'apposizione della data mediante il timbro postale a calendario èpresidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, poiché si riferisceall'attestazione di attività compiute dal pubblico agente nell'esercizio dellesue funzioni in relazioni alla ricezione (Cass. pen., 14/04/1994 - Cass. pen.1996, 93, s.m.).

Infatti, riguardo al timbro postale mancante di firma siritiene che sia atto pubblico in senso tecnico giuridico pur in difetto disottoscrizione dell'atto stesso, esistendo la possibilità d'identificarne laprovenienza e non richiedendone la legge la sottoscrizione ad substantiam(Cass. pen.,

10.1. 1989 - Cass. pen. 1991, I, 418, s.m.; conf. 1.3.1985 -Cass. pen. 1986, 1083, s.m.; 27.5.1982 - Cass. pen. 1983, 1980, s.m.; v.sull'accettazione del plico Cass. pen., 27.1.1987 - Cass. pen. 1988, 826,s.m.).2.4.

Deve, quindi, ritenersi che, nel processo tributario, ai sensi dell’art.22, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, è ammissibile l’appello propostodall’amministrazione finanziaria, mediante notificazione a mezzo delservizio postale, cui segua, al momento della costituzione in giudizio dellaparte appellante, il deposito della distinta delle raccomandate da cui risultil’indicazione del nominativo del destinatario e del numero dellaraccomandata (al fine di consentire il riscontro con il numero riportatoNumero registro generale 17812/2019Numero sezionale 4942/2026Numero di raccolta generale 22231/2026Data pubblicazione 29/06/2026sull’avviso di ricevimento), nonché l’apposizione del timbro postale munitodella data, dovendosi qualificare quest’ultimo come atto pubblico, anchequando privo di sottoscrizione, alla luce di quanto precisato da Cass., Sez.U, 29/05/2017, n. 13452.3.

Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è infondato e deveessere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spesedi lite da liquidare in favore della controricorrente.

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrente a pagare in favore della controricorrente le spese delpresente giudizio, liquidate in Euro 14.000,00, oltre spese prenotate adebito;ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/06/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ERALE DELLO STATO-controricorrente-nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-Numero registro generale 17812/2019Numero sezionale 4942/2026Numero di raccolta generale 22231/2026Data pubblicazione 29/06/2026avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] sez. dist. di BRESCIA n. 5342/2018 depositata il 05/12/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. Il presente giudizio trae origine da due avvisi di accertamento emessinei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con i quali è stata recuperata l’IVAin relazione a operazioni soggettivamente inesistenti.2. Ai fini del presente giudizio – incentrato essenzialmente su questionidi carattere processuale - è sufficiente evidenziare che la societàcontribuente ha impugnato gli atti impositivi davanti alla Commissionetributaria provinciale di Brescia (hinc: CTR), che ha accolto il ricorso consentenza n. 443/2015. Tale sentenza è stata riformata, su appellodell’Agenzia delle Entrate, dalla Commissione tributaria regionale dellaLombardia, sez. dist. Brescia, con la sentenza n. 5342/2018 depositata indata 05/05/2018, che ha confermato gli atti impositivi impugnati.3. Contro la sentenza di secondo grado la contribuente ha propostoricorso in cassazione con due motivi.4. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata perradicale nullità o giuridica inesistenza della notifica dell’atto di appello.1.1. Il ricorrente rileva che la notificazione dell’atto introduttivo disecondo grado è avvenuta a mani di un soggetto sconosciuto, nonlegittimato al ritiro, che, senza essere autorizzato dal procuratoredomiciliatario, ha ricevuto il plico apponendo sotto al relativo avviso diricevimento n una firma non riconducibile al domiciliatario eletto o a soggettilegittimati per suo conto a ricevere la posta. La ricorrente espone di averNumero registro generale 17812/2019Numero sezionale 4942/2026Numero di raccolta generale 22231/2026Data pubblicazione 29/06/2026proposto querela di falso contro l’avviso di ricevimento davanti al [OSCURATO:PERSONA], con procedimento iscritto sub R.G. n. 7400/2019, nell’ambito delquale sono state allegate prove documentali delle differenze macroscopichetra la sottoscrizione apposta sull’avviso e quella dei soggetti legittimati alritiro.1.2. Ad avviso di parte ricorrente la sentenza impugnata deve essere,pertanto, dichiarata nulla per violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992e degli artt. 138 e 139 ss. c.p.c.1.3. Il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto la falsità degli attiposti a fondamento della sentenza da parte del giudice di merito deveessere fatta valere con il vizio revocatorio e non come motivo di ricorso incassazione (Cass., 29/01/2019, n. 2343). È stato, infatti, precisato che èinammissibile il ricorso per cassazione che, senza censurare specificamenteun "error in procedendo" o "in iudicando" della sentenza impugnata, si limitia richiedere la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesadella definizione della querela di falso proposta in via principale, dopo lasentenza di appello, con riguardo agli atti sui cui la sentenza medesima sifonda; l'eventuale falsità di tali atti, ove sia definitivamente accertata nellasede competente, può essere fatta valere soltanto come motivo direvocazione, con una compiuta valutazione dell'incidenza delle provedichiarate false sul merito della controversia (Cass. 17/02/2023, n. 5058).Nel precedente appena evocato veniva in rilievo una vicenda in cuila querela di falso era stata proposta ai fini dell'accertamento della falsità difirme apposte su avvisi di ricevimento delle raccomandate. Questa Corte,con orientamento da ribadire anche in questa sede, ha rilevato, infatti, chenel giudizio di legittimità non può procedersi ad una mera declaratoria diinvalidità e/o nullità dei precedenti gradi di merito, in virtù dell'accertatafalsità degli atti.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione/falsa applicazione degliNumero registro generale 17812/2019Numero sezionale 4942/2026Numero di raccolta generale 22231/2026Data pubblicazione 29/06/2026artt. 53, comma 2, 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, 156 c.p.c.,2699 c.c.2.1. Con tale motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata pernon aver rilevato l’inammissibilità dell’atto di appello. Difatti, dalladocumentazione rilasciata dalla cancelleria della CTR emerge che l’ufficio siè limitato a depositare solo la fotocopia dell’avviso di ricevimento, che nonconsente, tuttavia, di individuare la data di spedizione. Il timbro appostodall’ufficio di Brescia è, infatti, tagliato e parzialmente illeggibile e nonconsente di individuare la data. Considerato che l’avviso di ricevimento èilleggibile l’omissione del deposito della spedizione comporta la violazionedell’art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992. La giurisprudenza di legittimità ha,peraltro, evidenziato che la produzione della ricevuta di spedizione consentedi verificare non solo il rispetto del termine per impugnare la sentenza, maanche la tempestività della costituzione in giudizio, che decorre dallaspedizione dell’atto e non dalla sua ricezione.2.2. La ricorrente ha richiamato Cass., Sez. U, n. 13452 del 2017,rilevando che, essendo l’avviso di ricevimento illeggibile, anche a frontedella mancata costituzione in giudizio, la CTR avrebbe dovuto verificare laregolarità del contraddittorio, dichiarando l’inammissibilità dellacostituzione in giudizio e il passaggio in giudicato della sentenza di primogrado.2.3. Il motivo di ricorso è infondato. La sentenza di primo grado è stata,infatti, pronunciata in data 04/06/2015 (come risulta sia dall’elenco degliOra, a parte il fatto che – come risulta dagli atti del fascicolo di merito,esaminabile in relazione alla censura dedotta - nella copia dell’avviso diricevimento sono individuabili due timbri postali (uno dei quali recantel’indicazione della data del 22/12/2015), nel caso di specie, è dirimente - aifini dell’art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992 e degli adempimenti che la parteappellante deve eseguire, ai fini della costituzione nel giudizio di secondeNumero registro generale 17812/2019Numero sezionale 4942/2026Numero di raccolta generale 22231/2026Data pubblicazione 29/06/2026cure - la circostanza che la distinta contenente l’elenco delle raccomandate(tra le quali quella con cui è stato notificato l’atto di appello da partedell’Agenzia delle Entrate, come risulta dalla corrispondenza del numeroriportato nella distinta con quello indicato nell’avviso di ricevimento) rechiil timbro di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dovendosi ritenere, in tal modo,sia che l’appello sia stato notificato nei termini di legge, sia che lacostituzione avvenuta in data 11/01/2016 sia tempestiva. Si rivela, inparticolare, dirimente la presenza del timbro postale riportante la data del17/12/2015.Le Sezioni Unite (Cass., Sez. U, 29/05/2017, n. 13452) hanno, infatti,ribadito come secondo la costante giurisprudenza la veridicitàdell'apposizione della data mediante il timbro postale a calendario èpresidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, poiché si riferisceall'attestazione di attività compiute dal pubblico agente nell'esercizio dellesue funzioni in relazioni alla ricezione (Cass. pen., 14/04/1994 - Cass. pen.1996, 93, s.m.). Infatti, riguardo al timbro postale mancante di firma siritiene che sia atto pubblico in senso tecnico giuridico pur in difetto disottoscrizione dell'atto stesso, esistendo la possibilità d'identificarne laprovenienza e non richiedendone la legge la sottoscrizione ad substantiam(Cass. pen., 10.1. 1989 - Cass. pen. 1991, I, 418, s.m.; conf. 1.3.1985 -Cass. pen. 1986, 1083, s.m.; 27.5.1982 - Cass. pen. 1983, 1980, s.m.; v.sull'accettazione del plico Cass. pen., 27.1.1987 - Cass. pen. 1988, 826,s.m.).2.4. Deve, quindi, ritenersi che, nel processo tributario, ai sensi dell’art.22, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, è ammissibile l’appello propostodall’amministrazione finanziaria, mediante notificazione a mezzo delservizio postale, cui segua, al momento della costituzione in giudizio dellaparte appellante, il deposito della distinta delle raccomandate da cui risultil’indicazione del nominativo del destinatario e del numero dellaraccomandata (al fine di consentire il riscontro con il numero riportatoNumero registro generale 17812/2019Numero sezionale 4942/2026Numero di raccolta generale 22231/2026Data pubblicazione 29/06/2026sull’avviso di ricevimento), nonché l’apposizione del timbro postale munitodella data, dovendosi qualificare quest’ultimo come atto pubblico, anchequando privo di sottoscrizione, alla luce di quanto precisato da Cass., Sez.U, 29/05/2017, n. 13452.3. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è infondato e deveessere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spesedi lite da liquidare in favore della controricorrente. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrente a pagare in favore della controricorrente le spese delpresente giudizio, liquidate in Euro 14.000,00, oltre spese prenotate adebito;ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/06/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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