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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 38763/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] JOhn Leonardo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 22/06/2020,che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di ricettazione. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce l'omessa motivazione in punto di quantificazione della pena, in particolare per il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 648 cpv cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 A parte la genericità del ricorso, che fa riferimento ad una sentenza di patteggiamento quando invece l'imputato risulta essere stato condannato in primo grado con rito abbreviato e viene impugnata una sentenza di appello, si deve rilevare come lo stesso sia stato proposto tardivamente.

Poiché la motivazione della sentenza è stata depositata nel termine di quindici giorni dalla lettura del dispositivo, avvenuta il 22 giugno 2020, ai sensi dell'art. 585 comma 1 lett. b cod.proc.pen. il termine per l'impugnazione scadeva 1'8 settembre 2020, mentre il ricorso è stato depositato soltanto in data 10 dicembre 2020.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/07/2021 Il consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] JOhn Leonardo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 22/06/2020,che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di ricettazione. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce l'omessa motivazione in punto di quantificazione della pena, in particolare per il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 648 cpv cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 A parte la genericità del ricorso, che fa riferimento ad una sentenza di patteggiamento quando invece l'imputato risulta essere stato condannato in primo grado con rito abbreviato e viene impugnata una sentenza di appello, si deve rilevare come lo stesso sia stato proposto tardivamente. Poiché la motivazione della sentenza è stata depositata nel termine di quindici giorni dalla lettura del dispositivo, avvenuta il 22 giugno 2020, ai sensi dell'art. 585 comma 1 lett. b cod.proc.pen. il termine per l'impugnazione scadeva 1'8 settembre 2020, mentre il ricorso è stato depositato soltanto in data 10 dicembre 2020. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 Il consigliere estensore Il