CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 marzo 2025
Cassazione n. 06168/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21650/2021 R.G. proposto da : MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE e [OSCURATO:PERSONA] , in persona del ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliati ope legisin [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1023/2021 pubblicata il 18/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n.1023/2021 pubblicata il 18/03/2021, ha rigettato il gravame proposto dal Ministero dell’istruzione e del Merito , dall’ [OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA] di Ariccia nella controversia con [OSCURATO:PERSONA]. 2. La controversia ha per oggetto l’accertamento della legittimità della sospensione cautelare facoltativa dal servizio. 3. Il Tribunale di Velletri dichiarava la illegittimità del provvedimento, perché emesso nonostante il procedimento disciplinare non fosse ancora iniziato. 4. La corte territoriale ha richiamato il principio di diritto di Cass.05/04/2018 n.8410, ritenendo che la facoltà di procedere alla sospensione cautelare fosse condizionata alla esistenza del procedimento disciplinare. 5. Per la cassazione della sentenza ricorrono i soccombenti, con ricorso affidato ad un unico motivo. Simioni resiste con controricorso.Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione dell’art.55 ter d.lgs. n.165/2001, in combinato disposto con l’art.468 comma 2 d.lgs. n.297/1994, con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ. Deducono che tali disposizioni consentono alla pubblica amministrazione di adottare un provvedimento di sospensione cautelare del dipendente dal servizio a prescindere dalla preventiva instaurazione di un procedimento disciplinare a suo carico. 2. La controricorrente ha eccepito, in via pregiudiziale, l’acquiescenza dei ricorrenti ex art.329 cod. proc. civ. L’eccezione è infondata. 3. Con decreto n.4672 del 23/07/2021 — prodotto in allegato al controricorso — il dirigente dell’Istituto comprensivo [OSCURATO:PERSONA] ha revocato la sospensione cautelare dal servizio con decorrenza dal 19/07/2021, data della notifica della corte territoriale. Nel preambolo il dirigente scolastico ha ritenuto «di dover revocare la misura della sospensione facoltativa (…) in ossequio alla disposizione della Corte d’appello di Roma», senza riserve. 4. Secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità in questa sede, «l'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ., consiste nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare e può avvenire sia in forma espressa che tacita: in quest'ultimo caso, l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione. Ne consegue che la spontanea esecuzione, da parte dell'Amministrazione, della pronunzia di primo grado favorevole al contribuente non comporta acquiescenza alla sentenza, trattandosi di un comportamento che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione» (Cass.16/11/2021 n.34539). 5. Deve pertanto escludersi che la spontanea esecuzione della sentenza della corte territoriale, seppure senza riserve, sia idonea ad integrare la fattispecie della acquiescenza tacita. Deve inoltre considerarsi che l’amministrazione scolastica ha limitato gli effetti nel tempo della revoca della sospensione, limitandoli al tempo successivo alla notifica della sentenza della corte territoriale, e dunque confermando la sospensione per il periodo dalla sua inflizione (19/02/2019) sino alla notifica della sentenza (19/07/2021), e ciò rende attuale e concreto l’interesse dei ricorrenti ad impugnare con riferimento all’accertamento della legittimità della sospensione cautelare in quel lasso di tempo. 6. Tanto premesso, c on riferimento alla interpretazione dell’ultimo periodo dell’art.55 ter comma 1 d.lgs. n.165/2001 si intende dare continuità all’orientamento di questa Corte, nei termini di seguito riportati: «la norma, mentre regolamenta i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, definendo in dettaglio, quanto ai soggetti competenti per la valutazione, alle condizioni oggettive nonché all’incidenza sulle situazioni giuridiche del privato pregiudicate dalla sospensione in relazione all’esito del procedimento penale, le ipotesi di interferenza tra i due procedimenti, comportanti l’ammissibilità della sospensione, si limita, quanto alla sospensione cautelare, ad ammettere la facoltà di ricorso al provvedimento e, quindi, di esercizio del potere senza, tuttavia, porre una specifica regolamentazione quanto agli aspetti soggettivi, oggettivi ed agli effetti, inducendo così a ritenere che non si tratti di una norma di disciplina dell’istituto destinata a rinvenire aliunde i suoi presupposti applicativi; - diversamente si dovrebbe ritenere che l’art. 55-ter abbia autorizzato le pubbliche amministrazioni all’esercizio assolutamente discrezionale del relativo potere, non soggetto ad alcun requisito applicativo, il che non appare ammissibile,trattandosi di potere destinato ad incidere nella sfera giuridica del privato che sollecita l’apprestamento di idonee garanzie; - ciò induce a concludere che il legislatore, essendosi astenuto dal dettare ulteriori disposizioni, abbia voluto, da un lato, richiamare implicitamente le norme speciali, contenute in altri testi normativi, che prevedono ipotesi di sospensione obbligatoria, dall’altro autorizzare le parti collettive a disciplinare l’istituto della sospensione cautelare facoltativa (…); ad avallare l’interpretazione proposta sta l’ulteriore argomento per cui la sospensione cautelare, in quanto misura di autotutela cui l’amministrazione può ricorrere quando l’allontanamento del lavoratore sia funzionale all’esigenza di verificare fatti censurabili allo stesso addebitati, è istituto che non ha natura propriamente disciplinare, in quanto solo strumentale rispetto alle vicende del procedimento disciplinare (cfr. Cass. n. 989/2024 ed i precedenti ivi richiamati in motivazione); - a ben vedere, inoltre, la stessa materia disciplinare nonpuò ritenersi sottratta alla fonte collettiva dal momento che l’art. 40, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, nella formulazionedettata dal d.lgs. n. 150/2009 (c.d. riforma Brunetta), così recita “Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari …la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dallenorme di legge”, disposizione da leggersi nel senso che la competenza della contrattazione collettiva, riconosciuta dalla medesima norma nel suo incipit per cui “La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali…”, permane con riferimento a tutti gli ambiti dellamateria non coperti da specifiche norme di legge, come, per quanto detto in ordine all’interpretazione da accogliersi per l’art. 55 - ter, comma 1, ultima proposizione, deve ritenersi per l’istituto della sospensione cautelare facoltativa» (Cass. 19/11/2024 n.29760). 3. La contrattazione collettiva applicabile (CCNL per il personale del comparto istruzione e ricerca 2016/2018) prevede all’art.15 due ipotesi di sospensione cautelare dal servizio. Una obbligatoria (comma 1), per i casi nei quali il dipendente sia stato colpito da «misura restrittiva della libertà personale»; ed una facoltativa (comma 2) «nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata». 4. Nel caso in esame si controverte circa la sussistenza dei presupposti per la sospensione cautelare facoltativa, adottata dal dirigente scolastico con il decreto n.4467/2019. 5. La disposizione della contrattazione collettiva prevede che si possa procedere alla sospensione dal servizio «qualora l’amministrazione disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensidell’art. 1». 6. Il presupposto per la sospensione cautelare facoltativa, come previsto dalla contrattazione collettiva applicabile (art.15 comma 2), in combinato disposto con l’art.5 5 ter comma 1 d.lgs. 165/2001, è costituito dalla emanazione del provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare ex art.55 ter comma primo secondo periodo del d.lgs. n.165/2001. 7. Non risulta che tale provvedimento sia mai stato adottato dalla amministrazione competente né, tantomeno, che alcun procedimento disciplinare sia mai stato instaurato a carico della controricorrente. Il ricorso deve essere rigettato. 8. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (unico soggetto dotato di legittimazione nella presente controversia vedi Cass. n. 6372 del 21/03/2011 e n. n. 32938 del 09/11/2021 ) d ev e essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. 9. non sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non applicandosi la norma nei confronti delle amministrazioni dello Stato, che mediante il meccanismo della prenotazione a debito sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sulprocesso (cfr., ex aliis, Cass. 17361/2017). P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna il MIM al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella mi