CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 2025
Cassazione n. 40929/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa nell'interesse del ricorrente ; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il terzo motivo, con riferimento al capo 26, eccepisce un vizio, legato alla indeterminatezza dell'imputazione che, oltre a risultare manifestamente insussistente nel merito, dando conto di asserita una nullità non assoluta, non poteva essere dedotto per la prima volta in cassazione; il primo motivo e il quarto motivo mettono in discussione il giudizio di responsabilità, il contributo concorsuale e la valutazione probatoria operata dai giudici del merito e la qualificazione data ai fatti, replicando censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche; il secondo motivo attiene al mancati riconoscimento delle generiche che la Corte del merito ha argomentato in modo adeguato e non illogica così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 15 settembre 2025.