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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11033/2026

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SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Messina;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza n. 4/2025 REV del 12 maggio 2025, la Corte di appello diMessina ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 634 cod. proc. pen., l’istanzadi revisione proposta personalmente da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n.91/2022 del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Catania, che loaveva condannato alla pena di anni trenta di reclusione per l’omicidio di RomanoGiuseppe, commesso a Siracusa il 17 marzo 2001 (sentenza poi confermata dallaCorte d’assise d’appello di Catania il 4 dicembre 2023 e divenuta irrevocabile il 25settembre 2024 a seguito di pronuncia di questa Corte di rigetto del ricorsodell'imputato).1.1.

Nell’istanza di revisione l’interessato ha dedotto quale “prova nuova”della propria innocenza un supporto informatico (CD-ROM contenente ripresevideo), dal quale emergerebbe che, nel giorno e nell’ora del delitto, egli si trovavaaltrove, precisamente intento a preparare il caffè presso la “villetta della Fenusa”.A sostegno dell'autenticità e della datazione delle immagini, il ricorrente haevidenziato la presenza nel video di un servizio del TG3 delle ore 12:03 (minuto17:34 del file).

L'istante ha precisato di aver già fatto riferimento a tale “alibivideo” nel giudizio di cognizione (memoria del 23 gennaio 2017), senza tuttaviariuscire all’epoca a produrre il supporto a causa di un cambio di abitazione e dellasuccessiva confisca, e di averlo recuperato solo dopo il passaggio in giudicato dellasentenza.1.2.

La Corte territoriale ha fondato la declaratoria di inammissibilità su dueordini di ragioni, e precisamente: a) il difetto di novità, in quanto l'alibi noncostituisce elemento nuovo, essendo già entrato nel tema di cognizioneprocessuale e specificamente valutato dai giudici di merito come tentativo diprecostituzione di una prova a discarico; b) l’inidoneità probatoria a scalfire ilgiudicato, atteso che il file prodotto è privo di qualsiasi vaglio di autenticità,risultando astrattamente manipolabile o frutto di un "resettaggio" delle effemerididella videocamera, ed è pertanto inidoneo a destabilizzare il quadro probatorio.2.

Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione l'[OSCURATO:PERSONA], con il suodifensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo, violazioni di legge inrelazione agli artt. 633 e 634, comma 1, cod. proc. pen., nonché vizi dimotivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà ex art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen.La difesa lamenta che la Corte territoriale abbia operato una valutazione dimerito non consentita nella fase preliminare di delibazione, violando il principioper cui l'inammissibilità deve emergere ictu oculi.2.1.

La difesa contesta, in primo luogo, l’erronea applicazione dei parametridi ammissibilità della revisione, osservando che la declaratoria de plano ex art.634 cod. proc. pen. richiederebbe una infondatezza rilevabile ictu oculi, sulla basedi criteri incontrovertibili, insussistente nel caso di specie.2.2.

Sotto il profilo della novità della prova, il ricorrente censural’affermazione della Corte territoriale secondo cui l’alibi sarebbe stato già valutato.Si deduce che il supporto video non era mai stato materialmente acquisito, néesaminato, nei precedenti gradi di giudizio, poiché l’imputato non era riuscito areperirlo a causa di un cambio di abitazione e della successiva confiscadell'immobile.

Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. n.624/2002), la difesa ribadisce che per "prova nuova" deve intendersi anche quellapreesistente, ma "non acquisita" nel precedente giudizio.

Si argomenta, inoltre,che la prova è tanto più genuina in quanto la sua esistenza era stata "annunciata"con largo anticipo e non creata a posteriori.2.3.

Quanto al giudizio di inattendibilità del reperto, la difesa lamenta lamanifesta illogicità della motivazione laddove la Corte ha ipotizzato manipolazionio “resettaggi” delle “effemeridi” (ovvero i dati relativi alla data e all'orario registratidalla videocamera e impressi sul relativo filmato), senza disporre alcunaccertamento tecnico peritale, unico strumento idoneo a verificare tali circostanze.Il ricorso evidenzia specifici elementi intrinseci al video che escluderebberola manipolazione e che sarebbero stati ignorati dal provvedimento impugnato,ovvero:- l’orologio da polso indossato dall’imputato, che segnava costantemente unorario avanzato di cinque minuti rispetto a quello della videocamera(circostanza verificabile anche nelle riprese del giorno precedente, 16marzo); tale scarto costante e coerente dimostrerebbe l’assenza dimontaggi artificiosi;- al minuto 17:34 del video sarebbe visibile il telegiornale di Rai 3 in ondaalle ore 12:03 del 17 marzo 2001, elemento oggettivo e verificabile pressogli archivi RAI che ancorerebbe, con certezza, la ripresa alla data e all’oradell’omicidio.2.4.

Sotto il profilo della capacità dimostrativa e della decisività del dato, ilricorrente sostiene che l’alibi documentato avrebbe un effetto destabilizzantesull’intero quadro probatorio, fondato essenzialmente su dichiarazioni de relato.La difesa argomenta che il video confermerebbe l'innocenza dell'[OSCURATO:PERSONA] eavvalorerebbe la pista alternativa che indica nel collaboratore [OSCURATO:PERSONA] vero esecutore materiale, come riferito dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] (cheaveva appreso la notizia da [OSCURATO:PERSONA]).

Si censura la sentenza di merito peraver svalutato tali dichiarazioni in violazione dell'art. 195, comma 3, cod. proc.pen., sol perché la fonte originaria (il menzionato [OSCURATO:PERSONA]) era deceduta.2.5.

Il ricorso passa, poi, in rassegna le criticità delle dichiarazioni utilizzateper la condanna, sostenendo che:- il collaboratore Piccione aveva riferito lo stupore dell'Attanasionell'apprendere la notizia dell'omicidio dal telegiornale;- i collaboratori Pandolfino e Tarascio erano in contraddizione sulla notorietàdell'errore di persona nell'ambiente carcerario;- il testimone oculare [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai parlato di spari, ma solo diaver visto un'auto e una moto, smentendo la ricostruzione dell'agguato.Infine, si deduce un ulteriore elemento di incompatibilità logica ignorato:l'arma attribuita all'[OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata una "scacciacani" modificata (come daperizia balistica che rilevava striature tipiche di canne artigianali), incompatibilecon l'arma del delitto, un revolver calibro

38.2.6. L'insieme di tali elementi, unito alla prova video, renderebbe la revisionenecessaria e l'istanza ammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

La questione sottoposta al vaglio di questa Corte riguarda la legittimitàdella pronuncia di inammissibilità della richiesta di revisione fondata sullasopravvenuta disponibilità di un supporto video, asseritamente contenente laprova dell'alibi dell'imputato.2.1.

Occorre premettere che, secondo il consolidato insegnamento di questaCorte, in tema di revisione, il vaglio preliminare di ammissibilità demandato allaCorte di appello ex art. 634 cod. proc. pen. non può risolversi in una anticipatavalutazione del merito della richiesta, ma deve limitarsi alla verifica che la provadedotta, ove considerata veritiera, sia astrattamente idonea a travolgere ilgiudicato, conducendo al proscioglimento del condannato (così, ad esempio, Sez.U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, P.g. e p.c. in proc.

Pisano, Rv. 220441-01,in motivazione).Tuttavia, in sede di giudizio di revisione, la Corte d'appello può rivalutare larichiesta e dichiararne con sentenza l'inammissibilità anche nella fase degli attipreliminari, allorquando risulti, per qualsiasi ragione, che le prove richiestemanchino del requisito della novità o della idoneità a provocare l'assoluzione delcondannato, non residuando, in tal caso, alcun ulteriore accertamento chegiustifichi il prosieguo del dibattimento e lo svolgimento di ulteriore attivitàdifensiva (Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R., Rv. 288137-02).

Invero, in temadi revisione, anche nella fase rescindente è richiesta una delibazione nonsuperficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere laprecedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprendenecessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di nonpersuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisivitàdelle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria (Sez. 5, n.1969 del 20/11/2020, dep. 2021, Rv. 280405-01, caso in cui la Corte ha ritenutolegittima la valutazione della Corte di appello di immediata inconferenza, rispettoall'impianto probatorio già esistente, della prova dedotta come "nuova",verificandone anche l'incapacità a scalfire il ragionamento del giudice dellacognizione e le sue ragioni).L’anzidetta valutazione preliminare del giudice circa l'ammissibilità dellarichiesta basata sull'asserita esistenza di una prova nuova non può essereconfinata nell'astrazione concettuale, ma deve ancorarsi alla realtà processuale esvilupparsi in termini realistici, senza ignorare segni evidenti d'inconferenza e/oinaffidabilità della stessa (Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R., Rv. 288137-03):sicché l'inammissibilità per "manifesta infondatezza" ricorre quando la provanuova, confrontata con il compendio probatorio posto a base della condanna,appaia ictu oculi inidonea a scardinare la tenuta logica della sentenza irrevocabile,anche nella prospettiva di una sua eventuale acquisizione (Sez. 5, n. 44925 del26/06/2017, Rv. 271071-01).Prima ancora, in tema di revisione, per prove nuove rilevanti a normadell'art.630 lett. c) cod. proc. pen. ai fini dell'ammissibilità della relativa istanzadevono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva dicondanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle nonacquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neancheimplicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o, comunque,già ritenute superflue nel processo a monte, e indipendentemente dallacircostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile acomportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato,rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (Sez.

U, n.624 del 26/09/2001, dep. 2002, P.g. e p.c. in proc.

Pisano, Rv. 220443-01; cosìpure Sez. 5, n. 12763 del 09/01/2020, Eleuteri, Rv. 279068-01).In tal senso, recentemente, anche Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, Rv.288137-03, la quale precisa ulteriormente, da un lato, come tale approdo dellagiurisprudenza interna si trovi in piena armonia con l'interpretazione che la CorteEdu offre in merito all'art. 4, comma 2, protocollo addizionale 7 CEDU, a mentedel quale nel processo di revisione, è consentito dare accesso anche a prove giàpresenti agli atti e mai valutate dal giudice della cognizione (Corte Edu, Grandecamera, 08/07/2019, Mihalache c.

Romania) e, dall’altro lato, che la valutazionepreliminare del giudice circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla basedell'asserita esistenza di una prova nuova non può essere confinata nell'astrazioneconcettuale, ma deve ancorarsi alla realtà processuale e svilupparsi in terminirealistici, senza ignorare segni evidenti d'inconferenza e/o inaffidabilità dellastessa.Tale pronuncia si pone in continuità con le menzionate Sezioni Unite Pisano,le quali hanno precisato che il “tema probatorio” (ad esempio l’alibi) può rimanerelo stesso, ma devono essere nuovi gli elementi di prova addotti.

Riprospettare unalibi già valutato in cognizione non rende inammissibile la revisione, purché ilcondannato offra elementi di prova diversi da quelli esaminati nel processooriginario.Dunque, il tema probatorio, ovvero la questione da provare (nella specie,dimostrare l’alibi), può coincidere in sede di cognizione e di revisione; per contro,i mezzi di prova – ovvero gli strumenti (ad esempio testimoni e documenti) cheveicolano gli elementi di prova – possono essere considerati “nuovi”, in sede direvisione, solo se ed in quanto accompagnino elementi di prova – i dati concreti(fatti, dichiarazioni, risultanze scientifiche) introdotti nel procedimento e utilizzabilidal giudice per la successiva attività inferenziale – nuovi, ovvero diversi rispetto aquelli già esaminati nel giudizio a monte.2.2.

Tanto premesso in diritto, le censure mosse dal ricorrente non colgononel segno e si scontrano con la logica e corretta motivazione del provvedimentoimpugnato.Come detto, la novità deve necessariamente riguardare «l'elemento diprova», ovvero «quel dato che, introdotto nel procedimento, può essere utilizzatodal giudice come fondamento per la successiva attività inferenziale» e, dunque, insede di revisione, non può inerire un fatto o una circostanza che sia stata,comunque, già oggetto di valutazione da parte del giudice della cognizione (ancoraSez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, cit.).Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata evidenzia, con puntuale riferimentoagli atti del giudizio di merito, che non solo – e non tanto – l'alibi dell'[OSCURATO:PERSONA] (ela sua presenza presso la "villetta della Fenusa"), ma soprattutto, l'esistenza diuna videoregistrazione erano già stati vagliati dai giudici di merito.

In particolare,la videoregistrazione è stata espressamente considerata e ritenuta, nel giudizio amonte, come creata ad hoc dall'imputato per precostituirsi un alibi: sicché sitrattava di elementi e mezzi di prova che erano stati oggetto di espressavalutazione da parte dei giudici di merito (ritenendo, peraltro, irrilevante il dato aifini della decisione, tanto da ritenerne superfluo ogni ulteriore approfondimento).Dunque, l'esistenza del video (emersa, come detto, nel detto giudizio dicognizione, sia dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Capodieci, sia dallamemoria già depositata, sin dal 2017, dalla difesa dell'imputato) è stataconsiderata nel giudizio di cognizione.

I giudici di merito avevano, pertanto, giàesaminato questo elemento, accogliendo la tesi (riferita dal Capodieci sulla basedi quanto a lui riferito dalla ex moglie dell'imputato) secondo cui quel video nonsolo era inidoneo a provare l'innocenza del ricorrente, ma era stato dallo stessoprecostituito per giustificare la sua collocazione altrove al momento del delitto.Ed allora, poiché la questione era stata già vagliata (anche dalla Cassazione),del tutto correttamente il giudice della revisione assume che non si possa, ora,nuovamente intervenire su un elemento già ritenuto palesemente inidoneo asovvertire il giudizio di colpevolezza e, anzi, rafforzativo di siffatto giudizio: postoche, per l’appunto, il rimedio della revisione non consente una mera rivalutazionedegli elementi di prova che siano già stati esaminati - per giunta in chiaveaccusatoria - nel processo conclusosi con la condanna.Ne consegue – sempre a dire del provvedimento impugnato – che lamateriale produzione del video (il supporto fisico) in questa sede non introduce unelemento di prova realmente nuovo, né comunque idoneo a ribaltare detta suavalutazione originaria, essendo esso stato addirittura posto a fondamento dellaricostruzione della "premeditazione" e della scaltrezza criminale dell'imputato nelprecostituirsi una difesa in relazione al grave delitto di cui era accusato.Trattasi di motivazione congrua e conforme ai menzionati principi, come taleincensurabile in questa sede.2.3.

È appena il caso di evidenziare, peraltro, come, con motivazioneanch’essa priva di vizi motivazionali e conforme ai detti principi di diritto, la Corteterritoriale, richiamando la giurisprudenza di questa Corte circa la necessariasussistenza della prova della certa correttezza e non manomissione del datorappresentativo, anche in sede ordinaria (Sez. 3, n. 46156 del 13/09/2016,Arcamone, Rv. 268064-01), ha correttamente dato conto che non siano stati, nelcaso de quo, neppure dedotti elementi – da sottoporre, poi, ad eventuale verifica(ad esempio, mediante perizia) – da cui potenzialmente desumere la certadatazione e genuinità del supporto.

Dato che aveva fatto, in modo del tutto logico,concludere per la preclusione ab origine della potenzialità dimostrativadell’elemento addotto dalla difesa.Anche tale conclusione è conforme ai principi di diritto pacifici presso questaCorte, secondo i quali, in tema di revisione, la valutazione preliminare del giudicecirca l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza diuna prova nuova non può essere confinata nell'astrazione concettuale, ma deveancorarsi alla realtà processuale e svilupparsi in termini realistici, senza ignoraresegni evidenti d'inconferenza e/o inaffidabilità della stessa (così, ancora, Sez. 5,n. 18064 del 25/03/2025, cit.).La Corte di merito ha, pertanto, correttamente applicato l'art. 634 cod. proc.pen., rilevando che l'elemento addotto non possiede, nemmeno in astratto,l'idoneità a demolire il quadro probatorio, che si fonda su una pluralità dicollaboratori di giustizia ritenuti attendibili, le cui dichiarazioni, convergenti, sonostate ab origine giudicate prive di circolarità, oltre che sulle sommarie informazionitestimoniali rese da un testimone oculare, [OSCURATO:PERSONA], e sugli accertamentiautoptici ed investigativi.2.4.

Le ulteriori doglianze prospettate da parte ricorrente, relativeall'attendibilità dei collaboratori di giustizia e del teste, nonché all’addottaincompatibilità dell’arma del ricorrente con quella del delitto, si risolvono, infine,in un’inammissibile richiesta di rivalutazione del materiale probatorio già vagliatonelle precedenti fasi di giudizio.Va qui ribadito che il giudizio di revisione non può trasformarsi in una sortadi grado di “appello straordinario” in cui poter ridiscutere la credibilità dei testi ola valenza degli indizi originariamente vagliati (così sempre le Sezioni Unite Pisanocitate), essendo un rimedio eccezionale circoscritto ai casi tassativi di legge, neilimiti sopra delineati (basati sulla reale novità della prova e sul suo potenzialepotere disarticolante del pregresso quadro probatorio).3.

In definitiva, la Corte territoriale ha correttamente rilevato la carenza deimenzionati presupposti per dar corso all’istanza.

L'ordinanza impugnata resiste,pertanto, alle censure mosse, avendo fatto buon governo dei principi che regolanola materia.4.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilitàsegue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe della sanzione pecuniaria, a favore della cassa delle ammende, nella misura indispositivo, congrua in rapporto alle ragioni dell’inammissibilità ed all’attivitàprocessuale che la stessa ha determinato, valutata la colpa nella determinazionedella stessa causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186/2000).[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11033/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGRAZIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2007/2025ENRICO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]LUCIANO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Messina;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza n. 4/2025 REV del 12 maggio 2025, la Corte di appello diMessina ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 634 cod. proc. pen., l’istanzadi revisione proposta personalmente da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n.91/2022 del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Catania, che loaveva condannato alla pena di anni trenta di reclusione per l’omicidio di RomanoGiuseppe, commesso a Siracusa il 17 marzo 2001 (sentenza poi confermata dallaCorte d’assise d’appello di Catania il 4 dicembre 2023 e divenuta irrevocabile il 25settembre 2024 a seguito di pronuncia di questa Corte di rigetto del ricorsodell'imputato).1.1.

Nell’istanza di revisione l’interessato ha dedotto quale “prova nuova”della propria innocenza un supporto informatico (CD-ROM contenente ripresevideo), dal quale emergerebbe che, nel giorno e nell’ora del delitto, egli si trovavaaltrove, precisamente intento a preparare il caffè presso la “villetta della Fenusa”.A sostegno dell'autenticità e della datazione delle immagini, il ricorrente haevidenziato la presenza nel video di un servizio del TG3 delle ore 12:03 (minuto17:34 del file).

L'istante ha precisato di aver già fatto riferimento a tale “alibivideo” nel giudizio di cognizione (memoria del 23 gennaio 2017), senza tuttaviariuscire all’epoca a produrre il supporto a causa di un cambio di abitazione e dellasuccessiva confisca, e di averlo recuperato solo dopo il passaggio in giudicato dellasentenza.1.2.

La Corte territoriale ha fondato la declaratoria di inammissibilità su dueordini di ragioni, e precisamente: a) il difetto di novità, in quanto l'alibi noncostituisce elemento nuovo, essendo già entrato nel tema di cognizioneprocessuale e specificamente valutato dai giudici di merito come tentativo diprecostituzione di una prova a discarico; b) l’inidoneità probatoria a scalfire ilgiudicato, atteso che il file prodotto è privo di qualsiasi vaglio di autenticità,risultando astrattamente manipolabile o frutto di un "resettaggio" delle effemerididella videocamera, ed è pertanto inidoneo a destabilizzare il quadro probatorio.2.

Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione l'[OSCURATO:PERSONA], con il suodifensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo, violazioni di legge inrelazione agli artt. 633 e 634, comma 1, cod. proc. pen., nonché vizi dimotivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà ex art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen.La difesa lamenta che la Corte territoriale abbia operato una valutazione dimerito non consentita nella fase preliminare di delibazione, violando il principioper cui l'inammissibilità deve emergere ictu oculi.2.1.

La difesa contesta, in primo luogo, l’erronea applicazione dei parametridi ammissibilità della revisione, osservando che la declaratoria de plano ex art.634 cod. proc. pen. richiederebbe una infondatezza rilevabile ictu oculi, sulla basedi criteri incontrovertibili, insussistente nel caso di specie.2.2.

Sotto il profilo della novità della prova, il ricorrente censural’affermazione della Corte territoriale secondo cui l’alibi sarebbe stato già valutato.Si deduce che il supporto video non era mai stato materialmente acquisito, néesaminato, nei precedenti gradi di giudizio, poiché l’imputato non era riuscito areperirlo a causa di un cambio di abitazione e della successiva confiscadell'immobile.

Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. n.624/2002), la difesa ribadisce che per "prova nuova" deve intendersi anche quellapreesistente, ma "non acquisita" nel precedente giudizio.

Si argomenta, inoltre,che la prova è tanto più genuina in quanto la sua esistenza era stata "annunciata"con largo anticipo e non creata a posteriori.2.3.

Quanto al giudizio di inattendibilità del reperto, la difesa lamenta lamanifesta illogicità della motivazione laddove la Corte ha ipotizzato manipolazionio “resettaggi” delle “effemeridi” (ovvero i dati relativi alla data e all'orario registratidalla videocamera e impressi sul relativo filmato), senza disporre alcunaccertamento tecnico peritale, unico strumento idoneo a verificare tali circostanze.Il ricorso evidenzia specifici elementi intrinseci al video che escluderebberola manipolazione e che sarebbero stati ignorati dal provvedimento impugnato,ovvero:- l’orologio da polso indossato dall’imputato, che segnava costantemente unorario avanzato di cinque minuti rispetto a quello della videocamera(circostanza verificabile anche nelle riprese del giorno precedente, 16marzo); tale scarto costante e coerente dimostrerebbe l’assenza dimontaggi artificiosi;- al minuto 17:34 del video sarebbe visibile il telegiornale di Rai 3 in ondaalle ore 12:03 del 17 marzo 2001, elemento oggettivo e verificabile pressogli archivi RAI che ancorerebbe, con certezza, la ripresa alla data e all’oradell’omicidio.2.4.

Sotto il profilo della capacità dimostrativa e della decisività del dato, ilricorrente sostiene che l’alibi documentato avrebbe un effetto destabilizzantesull’intero quadro probatorio, fondato essenzialmente su dichiarazioni de relato.La difesa argomenta che il video confermerebbe l'innocenza dell'[OSCURATO:PERSONA] eavvalorerebbe la pista alternativa che indica nel collaboratore [OSCURATO:PERSONA] vero esecutore materiale, come riferito dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] (cheaveva appreso la notizia da [OSCURATO:PERSONA]).

Si censura la sentenza di merito peraver svalutato tali dichiarazioni in violazione dell'art. 195, comma 3, cod. proc.pen., sol perché la fonte originaria (il menzionato [OSCURATO:PERSONA]) era deceduta.2.5.

Il ricorso passa, poi, in rassegna le criticità delle dichiarazioni utilizzateper la condanna, sostenendo che:- il collaboratore Piccione aveva riferito lo stupore dell'Attanasionell'apprendere la notizia dell'omicidio dal telegiornale;- i collaboratori Pandolfino e Tarascio erano in contraddizione sulla notorietàdell'errore di persona nell'ambiente carcerario;- il testimone oculare [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai parlato di spari, ma solo diaver visto un'auto e una moto, smentendo la ricostruzione dell'agguato.Infine, si deduce un ulteriore elemento di incompatibilità logica ignorato:l'arma attribuita all'[OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata una "scacciacani" modificata (come daperizia balistica che rilevava striature tipiche di canne artigianali), incompatibilecon l'arma del delitto, un revolver calibro

38.2.6. L'insieme di tali elementi, unito alla prova video, renderebbe la revisionenecessaria e l'istanza ammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

La questione sottoposta al vaglio di questa Corte riguarda la legittimitàdella pronuncia di inammissibilità della richiesta di revisione fondata sullasopravvenuta disponibilità di un supporto video, asseritamente contenente laprova dell'alibi dell'imputato.2.1.

Occorre premettere che, secondo il consolidato insegnamento di questaCorte, in tema di revisione, il vaglio preliminare di ammissibilità demandato allaCorte di appello ex art. 634 cod. proc. pen. non può risolversi in una anticipatavalutazione del merito della richiesta, ma deve limitarsi alla verifica che la provadedotta, ove considerata veritiera, sia astrattamente idonea a travolgere ilgiudicato, conducendo al proscioglimento del condannato (così, ad esempio, Sez.U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, P.g. e p.c. in proc.

Pisano, Rv. 220441-01,in motivazione).Tuttavia, in sede di giudizio di revisione, la Corte d'appello può rivalutare larichiesta e dichiararne con sentenza l'inammissibilità anche nella fase degli attipreliminari, allorquando risulti, per qualsiasi ragione, che le prove richiestemanchino del requisito della novità o della idoneità a provocare l'assoluzione delcondannato, non residuando, in tal caso, alcun ulteriore accertamento chegiustifichi il prosieguo del dibattimento e lo svolgimento di ulteriore attivitàdifensiva (Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R., Rv. 288137-02).

Invero, in temadi revisione, anche nella fase rescindente è richiesta una delibazione nonsuperficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere laprecedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprendenecessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di nonpersuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisivitàdelle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria (Sez. 5, n.1969 del 20/11/2020, dep. 2021, Rv. 280405-01, caso in cui la Corte ha ritenutolegittima la valutazione della Corte di appello di immediata inconferenza, rispettoall'impianto probatorio già esistente, della prova dedotta come "nuova",verificandone anche l'incapacità a scalfire il ragionamento del giudice dellacognizione e le sue ragioni).L’anzidetta valutazione preliminare del giudice circa l'ammissibilità dellarichiesta basata sull'asserita esistenza di una prova nuova non può essereconfinata nell'astrazione concettuale, ma deve ancorarsi alla realtà processuale esvilupparsi in termini realistici, senza ignorare segni evidenti d'inconferenza e/oinaffidabilità della stessa (Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R., Rv. 288137-03):sicché l'inammissibilità per "manifesta infondatezza" ricorre quando la provanuova, confrontata con il compendio probatorio posto a base della condanna,appaia ictu oculi inidonea a scardinare la tenuta logica della sentenza irrevocabile,anche nella prospettiva di una sua eventuale acquisizione (Sez. 5, n. 44925 del26/06/2017, Rv. 271071-01).Prima ancora, in tema di revisione, per prove nuove rilevanti a normadell'art.630 lett. c) cod. proc. pen. ai fini dell'ammissibilità della relativa istanzadevono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva dicondanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle nonacquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neancheimplicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o, comunque,già ritenute superflue nel processo a monte, e indipendentemente dallacircostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile acomportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato,rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (Sez.

U, n.624 del 26/09/2001, dep. 2002, P.g. e p.c. in proc.

Pisano, Rv. 220443-01; cosìpure Sez. 5, n. 12763 del 09/01/2020, Eleuteri, Rv. 279068-01).In tal senso, recentemente, anche Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, Rv.288137-03, la quale precisa ulteriormente, da un lato, come tale approdo dellagiurisprudenza interna si trovi in piena armonia con l'interpretazione che la CorteEdu offre in merito all'art. 4, comma 2, protocollo addizionale 7 CEDU, a mentedel quale nel processo di revisione, è consentito dare accesso anche a prove giàpresenti agli atti e mai valutate dal giudice della cognizione (Corte Edu, Grandecamera, 08/07/2019, Mihalache c.

Romania) e, dall’altro lato, che la valutazionepreliminare del giudice circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla basedell'asserita esistenza di una prova nuova non può essere confinata nell'astrazioneconcettuale, ma deve ancorarsi alla realtà processuale e svilupparsi in terminirealistici, senza ignorare segni evidenti d'inconferenza e/o inaffidabilità dellastessa.Tale pronuncia si pone in continuità con le menzionate Sezioni Unite Pisano,le quali hanno precisato che il “tema probatorio” (ad esempio l’alibi) può rimanerelo stesso, ma devono essere nuovi gli elementi di prova addotti.

Riprospettare unalibi già valutato in cognizione non rende inammissibile la revisione, purché ilcondannato offra elementi di prova diversi da quelli esaminati nel processooriginario.Dunque, il tema probatorio, ovvero la questione da provare (nella specie,dimostrare l’alibi), può coincidere in sede di cognizione e di revisione; per contro,i mezzi di prova – ovvero gli strumenti (ad esempio testimoni e documenti) cheveicolano gli elementi di prova – possono essere considerati “nuovi”, in sede direvisione, solo se ed in quanto accompagnino elementi di prova – i dati concreti(fatti, dichiarazioni, risultanze scientifiche) introdotti nel procedimento e utilizzabilidal giudice per la successiva attività inferenziale – nuovi, ovvero diversi rispetto aquelli già esaminati nel giudizio a monte.2.2.

Tanto premesso in diritto, le censure mosse dal ricorrente non colgononel segno e si scontrano con la logica e corretta motivazione del provvedimentoimpugnato.Come detto, la novità deve necessariamente riguardare «l'elemento diprova», ovvero «quel dato che, introdotto nel procedimento, può essere utilizzatodal giudice come fondamento per la successiva attività inferenziale» e, dunque, insede di revisione, non può inerire un fatto o una circostanza che sia stata,comunque, già oggetto di valutazione da parte del giudice della cognizione (ancoraSez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, cit.).Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata evidenzia, con puntuale riferimentoagli atti del giudizio di merito, che non solo – e non tanto – l'alibi dell'[OSCURATO:PERSONA] (ela sua presenza presso la "villetta della Fenusa"), ma soprattutto, l'esistenza diuna videoregistrazione erano già stati vagliati dai giudici di merito.

In particolare,la videoregistrazione è stata espressamente considerata e ritenuta, nel giudizio amonte, come creata ad hoc dall'imputato per precostituirsi un alibi: sicché sitrattava di elementi e mezzi di prova che erano stati oggetto di espressavalutazione da parte dei giudici di merito (ritenendo, peraltro, irrilevante il dato aifini della decisione, tanto da ritenerne superfluo ogni ulteriore approfondimento).Dunque, l'esistenza del video (emersa, come detto, nel detto giudizio dicognizione, sia dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Capodieci, sia dallamemoria già depositata, sin dal 2017, dalla difesa dell'imputato) è stataconsiderata nel giudizio di cognizione.

I giudici di merito avevano, pertanto, giàesaminato questo elemento, accogliendo la tesi (riferita dal Capodieci sulla basedi quanto a lui riferito dalla ex moglie dell'imputato) secondo cui quel video nonsolo era inidoneo a provare l'innocenza del ricorrente, ma era stato dallo stessoprecostituito per giustificare la sua collocazione altrove al momento del delitto.Ed allora, poiché la questione era stata già vagliata (anche dalla Cassazione),del tutto correttamente il giudice della revisione assume che non si possa, ora,nuovamente intervenire su un elemento già ritenuto palesemente inidoneo asovvertire il giudizio di colpevolezza e, anzi, rafforzativo di siffatto giudizio: postoche, per l’appunto, il rimedio della revisione non consente una mera rivalutazionedegli elementi di prova che siano già stati esaminati - per giunta in chiaveaccusatoria - nel processo conclusosi con la condanna.Ne consegue – sempre a dire del provvedimento impugnato – che lamateriale produzione del video (il supporto fisico) in questa sede non introduce unelemento di prova realmente nuovo, né comunque idoneo a ribaltare detta suavalutazione originaria, essendo esso stato addirittura posto a fondamento dellaricostruzione della "premeditazione" e della scaltrezza criminale dell'imputato nelprecostituirsi una difesa in relazione al grave delitto di cui era accusato.Trattasi di motivazione congrua e conforme ai menzionati principi, come taleincensurabile in questa sede.2.3.

È appena il caso di evidenziare, peraltro, come, con motivazioneanch’essa priva di vizi motivazionali e conforme ai detti principi di diritto, la Corteterritoriale, richiamando la giurisprudenza di questa Corte circa la necessariasussistenza della prova della certa correttezza e non manomissione del datorappresentativo, anche in sede ordinaria (Sez. 3, n. 46156 del 13/09/2016,Arcamone, Rv. 268064-01), ha correttamente dato conto che non siano stati, nelcaso de quo, neppure dedotti elementi – da sottoporre, poi, ad eventuale verifica(ad esempio, mediante perizia) – da cui potenzialmente desumere la certadatazione e genuinità del supporto.

Dato che aveva fatto, in modo del tutto logico,concludere per la preclusione ab origine della potenzialità dimostrativadell’elemento addotto dalla difesa.Anche tale conclusione è conforme ai principi di diritto pacifici presso questaCorte, secondo i quali, in tema di revisione, la valutazione preliminare del giudicecirca l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza diuna prova nuova non può essere confinata nell'astrazione concettuale, ma deveancorarsi alla realtà processuale e svilupparsi in termini realistici, senza ignoraresegni evidenti d'inconferenza e/o inaffidabilità della stessa (così, ancora, Sez. 5,n. 18064 del 25/03/2025, cit.).La Corte di merito ha, pertanto, correttamente applicato l'art. 634 cod. proc.pen., rilevando che l'elemento addotto non possiede, nemmeno in astratto,l'idoneità a demolire il quadro probatorio, che si fonda su una pluralità dicollaboratori di giustizia ritenuti attendibili, le cui dichiarazioni, convergenti, sonostate ab origine giudicate prive di circolarità, oltre che sulle sommarie informazionitestimoniali rese da un testimone oculare, [OSCURATO:PERSONA], e sugli accertamentiautoptici ed investigativi.2.4.

Le ulteriori doglianze prospettate da parte ricorrente, relativeall'attendibilità dei collaboratori di giustizia e del teste, nonché all’addottaincompatibilità dell’arma del ricorrente con quella del delitto, si risolvono, infine,in un’inammissibile richiesta di rivalutazione del materiale probatorio già vagliatonelle precedenti fasi di giudizio.Va qui ribadito che il giudizio di revisione non può trasformarsi in una sortadi grado di “appello straordinario” in cui poter ridiscutere la credibilità dei testi ola valenza degli indizi originariamente vagliati (così sempre le Sezioni Unite Pisanocitate), essendo un rimedio eccezionale circoscritto ai casi tassativi di legge, neilimiti sopra delineati (basati sulla reale novità della prova e sul suo potenzialepotere disarticolante del pregresso quadro probatorio).3.

In definitiva, la Corte territoriale ha correttamente rilevato la carenza deimenzionati presupposti per dar corso all’istanza.

L'ordinanza impugnata resiste,pertanto, alle censure mosse, avendo fatto buon governo dei principi che regolanola materia.4.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilitàsegue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe della sanzione pecuniaria, a favore della cassa delle ammende, nella misura indispositivo, congrua in rapporto alle ragioni dell’inammissibilità ed all’attivitàprocessuale che la stessa ha determinato, valutata la colpa nella determinazionedella stessa causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186/2000).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 18/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA] MiccoliPDFinvalido *P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 18/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA] MiccoliPDFinvalido *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Messina;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza n. 4/2025 REV del 12 maggio 2025, la Corte di appello diMessina ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 634 cod. proc. pen., l’istanzadi revisione proposta personalmente da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n.91/2022 del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Catania, che loaveva condannato alla pena di anni trenta di reclusione per l’omicidio di RomanoGiuseppe, commesso a Siracusa il 17 marzo 2001 (sentenza poi confermata dallaCorte d’assise d’appello di Catania il 4 dicembre 2023 e divenuta irrevocabile il 25settembre 2024 a seguito di pronuncia di questa Corte di rigetto del ricorsodell'imputato).1.1. Nell’istanza di revisione l’interessato ha dedotto quale “prova nuova”della propria innocenza un supporto informatico (CD-ROM contenente ripresevideo), dal quale emergerebbe che, nel giorno e nell’ora del delitto, egli si trovavaaltrove, precisamente intento a preparare il caffè presso la “villetta della Fenusa”.A sostegno dell'autenticità e della datazione delle immagini, il ricorrente haevidenziato la presenza nel video di un servizio del TG3 delle ore 12:03 (minuto17:34 del file). L'istante ha precisato di aver già fatto riferimento a tale “alibivideo” nel giudizio di cognizione (memoria del 23 gennaio 2017), senza tuttaviariuscire all’epoca a produrre il supporto a causa di un cambio di abitazione e dellasuccessiva confisca, e di averlo recuperato solo dopo il passaggio in giudicato dellasentenza.1.2. La Corte territoriale ha fondato la declaratoria di inammissibilità su dueordini di ragioni, e precisamente: a) il difetto di novità, in quanto l'alibi noncostituisce elemento nuovo, essendo già entrato nel tema di cognizioneprocessuale e specificamente valutato dai giudici di merito come tentativo diprecostituzione di una prova a discarico; b) l’inidoneità probatoria a scalfire ilgiudicato, atteso che il file prodotto è privo di qualsiasi vaglio di autenticità,risultando astrattamente manipolabile o frutto di un "resettaggio" delle effemerididella videocamera, ed è pertanto inidoneo a destabilizzare il quadro probatorio.2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione l'[OSCURATO:PERSONA], con il suodifensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo, violazioni di legge inrelazione agli artt. 633 e 634, comma 1, cod. proc. pen., nonché vizi dimotivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà ex art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen.La difesa lamenta che la Corte territoriale abbia operato una valutazione dimerito non consentita nella fase preliminare di delibazione, violando il principioper cui l'inammissibilità deve emergere ictu oculi.2.1. La difesa contesta, in primo luogo, l’erronea applicazione dei parametridi ammissibilità della revisione, osservando che la declaratoria de plano ex art.634 cod. proc. pen. richiederebbe una infondatezza rilevabile ictu oculi, sulla basedi criteri incontrovertibili, insussistente nel caso di specie.2.2. Sotto il profilo della novità della prova, il ricorrente censural’affermazione della Corte territoriale secondo cui l’alibi sarebbe stato già valutato.Si deduce che il supporto video non era mai stato materialmente acquisito, néesaminato, nei precedenti gradi di giudizio, poiché l’imputato non era riuscito areperirlo a causa di un cambio di abitazione e della successiva confiscadell'immobile. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. n.624/2002), la difesa ribadisce che per "prova nuova" deve intendersi anche quellapreesistente, ma "non acquisita" nel precedente giudizio. Si argomenta, inoltre,che la prova è tanto più genuina in quanto la sua esistenza era stata "annunciata"con largo anticipo e non creata a posteriori.2.3. Quanto al giudizio di inattendibilità del reperto, la difesa lamenta lamanifesta illogicità della motivazione laddove la Corte ha ipotizzato manipolazionio “resettaggi” delle “effemeridi” (ovvero i dati relativi alla data e all'orario registratidalla videocamera e impressi sul relativo filmato), senza disporre alcunaccertamento tecnico peritale, unico strumento idoneo a verificare tali circostanze.Il ricorso evidenzia specifici elementi intrinseci al video che escluderebberola manipolazione e che sarebbero stati ignorati dal provvedimento impugnato,ovvero:- l’orologio da polso indossato dall’imputato, che segnava costantemente unorario avanzato di cinque minuti rispetto a quello della videocamera(circostanza verificabile anche nelle riprese del giorno precedente, 16marzo); tale scarto costante e coerente dimostrerebbe l’assenza dimontaggi artificiosi;- al minuto 17:34 del video sarebbe visibile il telegiornale di Rai 3 in ondaalle ore 12:03 del 17 marzo 2001, elemento oggettivo e verificabile pressogli archivi RAI che ancorerebbe, con certezza, la ripresa alla data e all’oradell’omicidio.2.4. Sotto il profilo della capacità dimostrativa e della decisività del dato, ilricorrente sostiene che l’alibi documentato avrebbe un effetto destabilizzantesull’intero quadro probatorio, fondato essenzialmente su dichiarazioni de relato.La difesa argomenta che il video confermerebbe l'innocenza dell'[OSCURATO:PERSONA] eavvalorerebbe la pista alternativa che indica nel collaboratore [OSCURATO:PERSONA] vero esecutore materiale, come riferito dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] (cheaveva appreso la notizia da [OSCURATO:PERSONA]). Si censura la sentenza di merito peraver svalutato tali dichiarazioni in violazione dell'art. 195, comma 3, cod. proc.pen., sol perché la fonte originaria (il menzionato [OSCURATO:PERSONA]) era deceduta.2.5. Il ricorso passa, poi, in rassegna le criticità delle dichiarazioni utilizzateper la condanna, sostenendo che:- il collaboratore Piccione aveva riferito lo stupore dell'Attanasionell'apprendere la notizia dell'omicidio dal telegiornale;- i collaboratori Pandolfino e Tarascio erano in contraddizione sulla notorietàdell'errore di persona nell'ambiente carcerario;- il testimone oculare [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai parlato di spari, ma solo diaver visto un'auto e una moto, smentendo la ricostruzione dell'agguato.Infine, si deduce un ulteriore elemento di incompatibilità logica ignorato:l'arma attribuita all'[OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata una "scacciacani" modificata (come daperizia balistica che rilevava striature tipiche di canne artigianali), incompatibilecon l'arma del delitto, un revolver calibro 38.2.6. L'insieme di tali elementi, unito alla prova video, renderebbe la revisionenecessaria e l'istanza ammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. La questione sottoposta al vaglio di questa Corte riguarda la legittimitàdella pronuncia di inammissibilità della richiesta di revisione fondata sullasopravvenuta disponibilità di un supporto video, asseritamente contenente laprova dell'alibi dell'imputato.2.1. Occorre premettere che, secondo il consolidato insegnamento di questaCorte, in tema di revisione, il vaglio preliminare di ammissibilità demandato allaCorte di appello ex art. 634 cod. proc. pen. non può risolversi in una anticipatavalutazione del merito della richiesta, ma deve limitarsi alla verifica che la provadedotta, ove considerata veritiera, sia astrattamente idonea a travolgere ilgiudicato, conducendo al proscioglimento del condannato (così, ad esempio, Sez.U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, P.g. e p.c. in proc. Pisano, Rv. 220441-01,in motivazione).Tuttavia, in sede di giudizio di revisione, la Corte d'appello può rivalutare larichiesta e dichiararne con sentenza l'inammissibilità anche nella fase degli attipreliminari, allorquando risulti, per qualsiasi ragione, che le prove richiestemanchino del requisito della novità o della idoneità a provocare l'assoluzione delcondannato, non residuando, in tal caso, alcun ulteriore accertamento chegiustifichi il prosieguo del dibattimento e lo svolgimento di ulteriore attivitàdifensiva (Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R., Rv. 288137-02). Invero, in temadi revisione, anche nella fase rescindente è richiesta una delibazione nonsuperficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere laprecedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprendenecessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di nonpersuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisivitàdelle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria (Sez. 5, n.1969 del 20/11/2020, dep. 2021, Rv. 280405-01, caso in cui la Corte ha ritenutolegittima la valutazione della Corte di appello di immediata inconferenza, rispettoall'impianto probatorio già esistente, della prova dedotta come "nuova",verificandone anche l'incapacità a scalfire il ragionamento del giudice dellacognizione e le sue ragioni).L’anzidetta valutazione preliminare del giudice circa l'ammissibilità dellarichiesta basata sull'asserita esistenza di una prova nuova non può essereconfinata nell'astrazione concettuale, ma deve ancorarsi alla realtà processuale esvilupparsi in termini realistici, senza ignorare segni evidenti d'inconferenza e/oinaffidabilità della stessa (Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R., Rv. 288137-03):sicché l'inammissibilità per "manifesta infondatezza" ricorre quando la provanuova, confrontata con il compendio probatorio posto a base della condanna,appaia ictu oculi inidonea a scardinare la tenuta logica della sentenza irrevocabile,anche nella prospettiva di una sua eventuale acquisizione (Sez. 5, n. 44925 del26/06/2017, Rv. 271071-01).Prima ancora, in tema di revisione, per prove nuove rilevanti a normadell'art.630 lett. c) cod. proc. pen. ai fini dell'ammissibilità della relativa istanzadevono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva dicondanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle nonacquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neancheimplicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o, comunque,già ritenute superflue nel processo a monte, e indipendentemente dallacircostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile acomportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato,rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (Sez. U, n.624 del 26/09/2001, dep. 2002, P.g. e p.c. in proc. Pisano, Rv. 220443-01; cosìpure Sez. 5, n. 12763 del 09/01/2020, Eleuteri, Rv. 279068-01).In tal senso, recentemente, anche Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, Rv.288137-03, la quale precisa ulteriormente, da un lato, come tale approdo dellagiurisprudenza interna si trovi in piena armonia con l'interpretazione che la CorteEdu offre in merito all'art. 4, comma 2, protocollo addizionale 7 CEDU, a mentedel quale nel processo di revisione, è consentito dare accesso anche a prove giàpresenti agli atti e mai valutate dal giudice della cognizione (Corte Edu, Grandecamera, 08/07/2019, Mihalache c. Romania) e, dall’altro lato, che la valutazionepreliminare del giudice circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla basedell'asserita esistenza di una prova nuova non può essere confinata nell'astrazioneconcettuale, ma deve ancorarsi alla realtà processuale e svilupparsi in terminirealistici, senza ignorare segni evidenti d'inconferenza e/o inaffidabilità dellastessa.Tale pronuncia si pone in continuità con le menzionate Sezioni Unite Pisano,le quali hanno precisato che il “tema probatorio” (ad esempio l’alibi) può rimanerelo stesso, ma devono essere nuovi gli elementi di prova addotti. Riprospettare unalibi già valutato in cognizione non rende inammissibile la revisione, purché ilcondannato offra elementi di prova diversi da quelli esaminati nel processooriginario.Dunque, il tema probatorio, ovvero la questione da provare (nella specie,dimostrare l’alibi), può coincidere in sede di cognizione e di revisione; per contro,i mezzi di prova – ovvero gli strumenti (ad esempio testimoni e documenti) cheveicolano gli elementi di prova – possono essere considerati “nuovi”, in sede direvisione, solo se ed in quanto accompagnino elementi di prova – i dati concreti(fatti, dichiarazioni, risultanze scientifiche) introdotti nel procedimento e utilizzabilidal giudice per la successiva attività inferenziale – nuovi, ovvero diversi rispetto aquelli già esaminati nel giudizio a monte.2.2. Tanto premesso in diritto, le censure mosse dal ricorrente non colgononel segno e si scontrano con la logica e corretta motivazione del provvedimentoimpugnato.Come detto, la novità deve necessariamente riguardare «l'elemento diprova», ovvero «quel dato che, introdotto nel procedimento, può essere utilizzatodal giudice come fondamento per la successiva attività inferenziale» e, dunque, insede di revisione, non può inerire un fatto o una circostanza che sia stata,comunque, già oggetto di valutazione da parte del giudice della cognizione (ancoraSez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, cit.).Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata evidenzia, con puntuale riferimentoagli atti del giudizio di merito, che non solo – e non tanto – l'alibi dell'[OSCURATO:PERSONA] (ela sua presenza presso la "villetta della Fenusa"), ma soprattutto, l'esistenza diuna videoregistrazione erano già stati vagliati dai giudici di merito. In particolare,la videoregistrazione è stata espressamente considerata e ritenuta, nel giudizio amonte, come creata ad hoc dall'imputato per precostituirsi un alibi: sicché sitrattava di elementi e mezzi di prova che erano stati oggetto di espressavalutazione da parte dei giudici di merito (ritenendo, peraltro, irrilevante il dato aifini della decisione, tanto da ritenerne superfluo ogni ulteriore approfondimento).Dunque, l'esistenza del video (emersa, come detto, nel detto giudizio dicognizione, sia dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Capodieci, sia dallamemoria già depositata, sin dal 2017, dalla difesa dell'imputato) è stataconsiderata nel giudizio di cognizione. I giudici di merito avevano, pertanto, giàesaminato questo elemento, accogliendo la tesi (riferita dal Capodieci sulla basedi quanto a lui riferito dalla ex moglie dell'imputato) secondo cui quel video nonsolo era inidoneo a provare l'innocenza del ricorrente, ma era stato dallo stessoprecostituito per giustificare la sua collocazione altrove al momento del delitto.Ed allora, poiché la questione era stata già vagliata (anche dalla Cassazione),del tutto correttamente il giudice della revisione assume che non si possa, ora,nuovamente intervenire su un elemento già ritenuto palesemente inidoneo asovvertire il giudizio di colpevolezza e, anzi, rafforzativo di siffatto giudizio: postoche, per l’appunto, il rimedio della revisione non consente una mera rivalutazionedegli elementi di prova che siano già stati esaminati - per giunta in chiaveaccusatoria - nel processo conclusosi con la condanna.Ne consegue – sempre a dire del provvedimento impugnato – che lamateriale produzione del video (il supporto fisico) in questa sede non introduce unelemento di prova realmente nuovo, né comunque idoneo a ribaltare detta suavalutazione originaria, essendo esso stato addirittura posto a fondamento dellaricostruzione della "premeditazione" e della scaltrezza criminale dell'imputato nelprecostituirsi una difesa in relazione al grave delitto di cui era accusato.Trattasi di motivazione congrua e conforme ai menzionati principi, come taleincensurabile in questa sede.2.3. È appena il caso di evidenziare, peraltro, come, con motivazioneanch’essa priva di vizi motivazionali e conforme ai detti principi di diritto, la Corteterritoriale, richiamando la giurisprudenza di questa Corte circa la necessariasussistenza della prova della certa correttezza e non manomissione del datorappresentativo, anche in sede ordinaria (Sez. 3, n. 46156 del 13/09/2016,Arcamone, Rv. 268064-01), ha correttamente dato conto che non siano stati, nelcaso de quo, neppure dedotti elementi – da sottoporre, poi, ad eventuale verifica(ad esempio, mediante perizia) – da cui potenzialmente desumere la certadatazione e genuinità del supporto. Dato che aveva fatto, in modo del tutto logico,concludere per la preclusione ab origine della potenzialità dimostrativadell’elemento addotto dalla difesa.Anche tale conclusione è conforme ai principi di diritto pacifici presso questaCorte, secondo i quali, in tema di revisione, la valutazione preliminare del giudicecirca l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza diuna prova nuova non può essere confinata nell'astrazione concettuale, ma deveancorarsi alla realtà processuale e svilupparsi in termini realistici, senza ignoraresegni evidenti d'inconferenza e/o inaffidabilità della stessa (così, ancora, Sez. 5,n. 18064 del 25/03/2025, cit.).La Corte di merito ha, pertanto, correttamente applicato l'art. 634 cod. proc.pen., rilevando che l'elemento addotto non possiede, nemmeno in astratto,l'idoneità a demolire il quadro probatorio, che si fonda su una pluralità dicollaboratori di giustizia ritenuti attendibili, le cui dichiarazioni, convergenti, sonostate ab origine giudicate prive di circolarità, oltre che sulle sommarie informazionitestimoniali rese da un testimone oculare, [OSCURATO:PERSONA], e sugli accertamentiautoptici ed investigativi.2.4. Le ulteriori doglianze prospettate da parte ricorrente, relativeall'attendibilità dei collaboratori di giustizia e del teste, nonché all’addottaincompatibilità dell’arma del ricorrente con quella del delitto, si risolvono, infine,in un’inammissibile richiesta di rivalutazione del materiale probatorio già vagliatonelle precedenti fasi di giudizio.Va qui ribadito che il giudizio di revisione non può trasformarsi in una sortadi grado di “appello straordinario” in cui poter ridiscutere la credibilità dei testi ola valenza degli indizi originariamente vagliati (così sempre le Sezioni Unite Pisanocitate), essendo un rimedio eccezionale circoscritto ai casi tassativi di legge, neilimiti sopra delineati (basati sulla reale novità della prova e sul suo potenzialepotere disarticolante del pregresso quadro probatorio).3. In definitiva, la Corte territoriale ha correttamente rilevato la carenza deimenzionati presupposti per dar corso all’istanza. L'ordinanza impugnata resiste,pertanto, alle censure mosse, avendo fatto buon governo dei principi che regolanola materia.4. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilitàsegue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe della sanzione pecuniaria, a favore della cassa delle ammende, nella misura indispositivo, congrua in rapporto alle ragioni dell’inammissibilità ed all’attivitàprocessuale che la stessa ha determinato, valutata la colpa nella determinazionedella stessa causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186/2000).[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11033/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGRAZIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2007/2025ENRICO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]LUCIANO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Messina;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza n. 4/2025 REV del 12 maggio 2025, la Corte di appello diMessina ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 634 cod. proc. pen., l’istanzadi revisione proposta personalmente da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n.91/2022 del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Catania, che loaveva condannato alla pena di anni trenta di reclusione per l’omicidio di RomanoGiuseppe, commesso a Siracusa il 17 marzo 2001 (sentenza poi confermata dallaCorte d’assise d’appello di Catania il 4 dicembre 2023 e divenuta irrevocabile il 25settembre 2024 a seguito di pronuncia di questa Corte di rigetto del ricorsodell'imputato).1.1. Nell’istanza di revisione l’interessato ha dedotto quale “prova nuova”della propria innocenza un supporto informatico (CD-ROM contenente ripresevideo), dal quale emergerebbe che, nel giorno e nell’ora del delitto, egli si trovavaaltrove, precisamente intento a preparare il caffè presso la “villetta della Fenusa”.A sostegno dell'autenticità e della datazione delle immagini, il ricorrente haevidenziato la presenza nel video di un servizio del TG3 delle ore 12:03 (minuto17:34 del file). L'istante ha precisato di aver già fatto riferimento a tale “alibivideo” nel giudizio di cognizione (memoria del 23 gennaio 2017), senza tuttaviariuscire all’epoca a produrre il supporto a causa di un cambio di abitazione e dellasuccessiva confisca, e di averlo recuperato solo dopo il passaggio in giudicato dellasentenza.1.2. La Corte territoriale ha fondato la declaratoria di inammissibilità su dueordini di ragioni, e precisamente: a) il difetto di novità, in quanto l'alibi noncostituisce elemento nuovo, essendo già entrato nel tema di cognizioneprocessuale e specificamente valutato dai giudici di merito come tentativo diprecostituzione di una prova a discarico; b) l’inidoneità probatoria a scalfire ilgiudicato, atteso che il file prodotto è privo di qualsiasi vaglio di autenticità,risultando astrattamente manipolabile o frutto di un "resettaggio" delle effemerididella videocamera, ed è pertanto inidoneo a destabilizzare il quadro probatorio.2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione l'[OSCURATO:PERSONA], con il suodifensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo, violazioni di legge inrelazione agli artt. 633 e 634, comma 1, cod. proc. pen., nonché vizi dimotivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà ex art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen.La difesa lamenta che la Corte territoriale abbia operato una valutazione dimerito non consentita nella fase preliminare di delibazione, violando il principioper cui l'inammissibilità deve emergere ictu oculi.2.1. La difesa contesta, in primo luogo, l’erronea applicazione dei parametridi ammissibilità della revisione, osservando che la declaratoria de plano ex art.634 cod. proc. pen. richiederebbe una infondatezza rilevabile ictu oculi, sulla basedi criteri incontrovertibili, insussistente nel caso di specie.2.2. Sotto il profilo della novità della prova, il ricorrente censural’affermazione della Corte territoriale secondo cui l’alibi sarebbe stato già valutato.Si deduce che il supporto video non era mai stato materialmente acquisito, néesaminato, nei precedenti gradi di giudizio, poiché l’imputato non era riuscito areperirlo a causa di un cambio di abitazione e della successiva confiscadell'immobile. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. n.624/2002), la difesa ribadisce che per "prova nuova" deve intendersi anche quellapreesistente, ma "non acquisita" nel precedente giudizio. Si argomenta, inoltre,che la prova è tanto più genuina in quanto la sua esistenza era stata "annunciata"con largo anticipo e non creata a posteriori.2.3. Quanto al giudizio di inattendibilità del reperto, la difesa lamenta lamanifesta illogicità della motivazione laddove la Corte ha ipotizzato manipolazionio “resettaggi” delle “effemeridi” (ovvero i dati relativi alla data e all'orario registratidalla videocamera e impressi sul relativo filmato), senza disporre alcunaccertamento tecnico peritale, unico strumento idoneo a verificare tali circostanze.Il ricorso evidenzia specifici elementi intrinseci al video che escluderebberola manipolazione e che sarebbero stati ignorati dal provvedimento impugnato,ovvero:- l’orologio da polso indossato dall’imputato, che segnava costantemente unorario avanzato di cinque minuti rispetto a quello della videocamera(circostanza verificabile anche nelle riprese del giorno precedente, 16marzo); tale scarto costante e coerente dimostrerebbe l’assenza dimontaggi artificiosi;- al minuto 17:34 del video sarebbe visibile il telegiornale di Rai 3 in ondaalle ore 12:03 del 17 marzo 2001, elemento oggettivo e verificabile pressogli archivi RAI che ancorerebbe, con certezza, la ripresa alla data e all’oradell’omicidio.2.4. Sotto il profilo della capacità dimostrativa e della decisività del dato, ilricorrente sostiene che l’alibi documentato avrebbe un effetto destabilizzantesull’intero quadro probatorio, fondato essenzialmente su dichiarazioni de relato.La difesa argomenta che il video confermerebbe l'innocenza dell'[OSCURATO:PERSONA] eavvalorerebbe la pista alternativa che indica nel collaboratore [OSCURATO:PERSONA] vero esecutore materiale, come riferito dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] (cheaveva appreso la notizia da [OSCURATO:PERSONA]). Si censura la sentenza di merito peraver svalutato tali dichiarazioni in violazione dell'art. 195, comma 3, cod. proc.pen., sol perché la fonte originaria (il menzionato [OSCURATO:PERSONA]) era deceduta.2.5. Il ricorso passa, poi, in rassegna le criticità delle dichiarazioni utilizzateper la condanna, sostenendo che:- il collaboratore Piccione aveva riferito lo stupore dell'Attanasionell'apprendere la notizia dell'omicidio dal telegiornale;- i collaboratori Pandolfino e Tarascio erano in contraddizione sulla notorietàdell'errore di persona nell'ambiente carcerario;- il testimone oculare [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai parlato di spari, ma solo diaver visto un'auto e una moto, smentendo la ricostruzione dell'agguato.Infine, si deduce un ulteriore elemento di incompatibilità logica ignorato:l'arma attribuita all'[OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata una "scacciacani" modificata (come daperizia balistica che rilevava striature tipiche di canne artigianali), incompatibilecon l'arma del delitto, un revolver calibro 38.2.6. L'insieme di tali elementi, unito alla prova video, renderebbe la revisionenecessaria e l'istanza ammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. La questione sottoposta al vaglio di questa Corte riguarda la legittimitàdella pronuncia di inammissibilità della richiesta di revisione fondata sullasopravvenuta disponibilità di un supporto video, asseritamente contenente laprova dell'alibi dell'imputato.2.1. Occorre premettere che, secondo il consolidato insegnamento di questaCorte, in tema di revisione, il vaglio preliminare di ammissibilità demandato allaCorte di appello ex art. 634 cod. proc. pen. non può risolversi in una anticipatavalutazione del merito della richiesta, ma deve limitarsi alla verifica che la provadedotta, ove considerata veritiera, sia astrattamente idonea a travolgere ilgiudicato, conducendo al proscioglimento del condannato (così, ad esempio, Sez.U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, P.g. e p.c. in proc. Pisano, Rv. 220441-01,in motivazione).Tuttavia, in sede di giudizio di revisione, la Corte d'appello può rivalutare larichiesta e dichiararne con sentenza l'inammissibilità anche nella fase degli attipreliminari, allorquando risulti, per qualsiasi ragione, che le prove richiestemanchino del requisito della novità o della idoneità a provocare l'assoluzione delcondannato, non residuando, in tal caso, alcun ulteriore accertamento chegiustifichi il prosieguo del dibattimento e lo svolgimento di ulteriore attivitàdifensiva (Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R., Rv. 288137-02). Invero, in temadi revisione, anche nella fase rescindente è richiesta una delibazione nonsuperficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere laprecedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprendenecessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di nonpersuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisivitàdelle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria (Sez. 5, n.1969 del 20/11/2020, dep. 2021, Rv. 280405-01, caso in cui la Corte ha ritenutolegittima la valutazione della Corte di appello di immediata inconferenza, rispettoall'impianto probatorio già esistente, della prova dedotta come "nuova",verificandone anche l'incapacità a scalfire il ragionamento del giudice dellacognizione e le sue ragioni).L’anzidetta valutazione preliminare del giudice circa l'ammissibilità dellarichiesta basata sull'asserita esistenza di una prova nuova non può essereconfinata nell'astrazione concettuale, ma deve ancorarsi alla realtà processuale esvilupparsi in termini realistici, senza ignorare segni evidenti d'inconferenza e/oinaffidabilità della stessa (Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R., Rv. 288137-03):sicché l'inammissibilità per "manifesta infondatezza" ricorre quando la provanuova, confrontata con il compendio probatorio posto a base della condanna,appaia ictu oculi inidonea a scardinare la tenuta logica della sentenza irrevocabile,anche nella prospettiva di una sua eventuale acquisizione (Sez. 5, n. 44925 del26/06/2017, Rv. 271071-01).Prima ancora, in tema di revisione, per prove nuove rilevanti a normadell'art.630 lett. c) cod. proc. pen. ai fini dell'ammissibilità della relativa istanzadevono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva dicondanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle nonacquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neancheimplicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o, comunque,già ritenute superflue nel processo a monte, e indipendentemente dallacircostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile acomportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato,rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (Sez. U, n.624 del 26/09/2001, dep. 2002, P.g. e p.c. in proc. Pisano, Rv. 220443-01; cosìpure Sez. 5, n. 12763 del 09/01/2020, Eleuteri, Rv. 279068-01).In tal senso, recentemente, anche Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, Rv.288137-03, la quale precisa ulteriormente, da un lato, come tale approdo dellagiurisprudenza interna si trovi in piena armonia con l'interpretazione che la CorteEdu offre in merito all'art. 4, comma 2, protocollo addizionale 7 CEDU, a mentedel quale nel processo di revisione, è consentito dare accesso anche a prove giàpresenti agli atti e mai valutate dal giudice della cognizione (Corte Edu, Grandecamera, 08/07/2019, Mihalache c. Romania) e, dall’altro lato, che la valutazionepreliminare del giudice circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla basedell'asserita esistenza di una prova nuova non può essere confinata nell'astrazioneconcettuale, ma deve ancorarsi alla realtà processuale e svilupparsi in terminirealistici, senza ignorare segni evidenti d'inconferenza e/o inaffidabilità dellastessa.Tale pronuncia si pone in continuità con le menzionate Sezioni Unite Pisano,le quali hanno precisato che il “tema probatorio” (ad esempio l’alibi) può rimanerelo stesso, ma devono essere nuovi gli elementi di prova addotti. Riprospettare unalibi già valutato in cognizione non rende inammissibile la revisione, purché ilcondannato offra elementi di prova diversi da quelli esaminati nel processooriginario.Dunque, il tema probatorio, ovvero la questione da provare (nella specie,dimostrare l’alibi), può coincidere in sede di cognizione e di revisione; per contro,i mezzi di prova – ovvero gli strumenti (ad esempio testimoni e documenti) cheveicolano gli elementi di prova – possono essere considerati “nuovi”, in sede direvisione, solo se ed in quanto accompagnino elementi di prova – i dati concreti(fatti, dichiarazioni, risultanze scientifiche) introdotti nel procedimento e utilizzabilidal giudice per la successiva attività inferenziale – nuovi, ovvero diversi rispetto aquelli già esaminati nel giudizio a monte.2.2. Tanto premesso in diritto, le censure mosse dal ricorrente non colgononel segno e si scontrano con la logica e corretta motivazione del provvedimentoimpugnato.Come detto, la novità deve necessariamente riguardare «l'elemento diprova», ovvero «quel dato che, introdotto nel procedimento, può essere utilizzatodal giudice come fondamento per la successiva attività inferenziale» e, dunque, insede di revisione, non può inerire un fatto o una circostanza che sia stata,comunque, già oggetto di valutazione da parte del giudice della cognizione (ancoraSez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, cit.).Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata evidenzia, con puntuale riferimentoagli atti del giudizio di merito, che non solo – e non tanto – l'alibi dell'[OSCURATO:PERSONA] (ela sua presenza presso la "villetta della Fenusa"), ma soprattutto, l'esistenza diuna videoregistrazione erano già stati vagliati dai giudici di merito. In particolare,la videoregistrazione è stata espressamente considerata e ritenuta, nel giudizio amonte, come creata ad hoc dall'imputato per precostituirsi un alibi: sicché sitrattava di elementi e mezzi di prova che erano stati oggetto di espressavalutazione da parte dei giudici di merito (ritenendo, peraltro, irrilevante il dato aifini della decisione, tanto da ritenerne superfluo ogni ulteriore approfondimento).Dunque, l'esistenza del video (emersa, come detto, nel detto giudizio dicognizione, sia dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Capodieci, sia dallamemoria già depositata, sin dal 2017, dalla difesa dell'imputato) è stataconsiderata nel giudizio di cognizione. I giudici di merito avevano, pertanto, giàesaminato questo elemento, accogliendo la tesi (riferita dal Capodieci sulla basedi quanto a lui riferito dalla ex moglie dell'imputato) secondo cui quel video nonsolo era inidoneo a provare l'innocenza del ricorrente, ma era stato dallo stessoprecostituito per giustificare la sua collocazione altrove al momento del delitto.Ed allora, poiché la questione era stata già vagliata (anche dalla Cassazione),del tutto correttamente il giudice della revisione assume che non si possa, ora,nuovamente intervenire su un elemento già ritenuto palesemente inidoneo asovvertire il giudizio di colpevolezza e, anzi, rafforzativo di siffatto giudizio: postoche, per l’appunto, il rimedio della revisione non consente una mera rivalutazionedegli elementi di prova che siano già stati esaminati - per giunta in chiaveaccusatoria - nel processo conclusosi con la condanna.Ne consegue – sempre a dire del provvedimento impugnato – che lamateriale produzione del video (il supporto fisico) in questa sede non introduce unelemento di prova realmente nuovo, né comunque idoneo a ribaltare detta suavalutazione originaria, essendo esso stato addirittura posto a fondamento dellaricostruzione della "premeditazione" e della scaltrezza criminale dell'imputato nelprecostituirsi una difesa in relazione al grave delitto di cui era accusato.Trattasi di motivazione congrua e conforme ai menzionati principi, come taleincensurabile in questa sede.2.3. È appena il caso di evidenziare, peraltro, come, con motivazioneanch’essa priva di vizi motivazionali e conforme ai detti principi di diritto, la Corteterritoriale, richiamando la giurisprudenza di questa Corte circa la necessariasussistenza della prova della certa correttezza e non manomissione del datorappresentativo, anche in sede ordinaria (Sez. 3, n. 46156 del 13/09/2016,Arcamone, Rv. 268064-01), ha correttamente dato conto che non siano stati, nelcaso de quo, neppure dedotti elementi – da sottoporre, poi, ad eventuale verifica(ad esempio, mediante perizia) – da cui potenzialmente desumere la certadatazione e genuinità del supporto. Dato che aveva fatto, in modo del tutto logico,concludere per la preclusione ab origine della potenzialità dimostrativadell’elemento addotto dalla difesa.Anche tale conclusione è conforme ai principi di diritto pacifici presso questaCorte, secondo i quali, in tema di revisione, la valutazione preliminare del giudicecirca l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza diuna prova nuova non può essere confinata nell'astrazione concettuale, ma deveancorarsi alla realtà processuale e svilupparsi in termini realistici, senza ignoraresegni evidenti d'inconferenza e/o inaffidabilità della stessa (così, ancora, Sez. 5,n. 18064 del 25/03/2025, cit.).La Corte di merito ha, pertanto, correttamente applicato l'art. 634 cod. proc.pen., rilevando che l'elemento addotto non possiede, nemmeno in astratto,l'idoneità a demolire il quadro probatorio, che si fonda su una pluralità dicollaboratori di giustizia ritenuti attendibili, le cui dichiarazioni, convergenti, sonostate ab origine giudicate prive di circolarità, oltre che sulle sommarie informazionitestimoniali rese da un testimone oculare, [OSCURATO:PERSONA], e sugli accertamentiautoptici ed investigativi.2.4. Le ulteriori doglianze prospettate da parte ricorrente, relativeall'attendibilità dei collaboratori di giustizia e del teste, nonché all’addottaincompatibilità dell’arma del ricorrente con quella del delitto, si risolvono, infine,in un’inammissibile richiesta di rivalutazione del materiale probatorio già vagliatonelle precedenti fasi di giudizio.Va qui ribadito che il giudizio di revisione non può trasformarsi in una sortadi grado di “appello straordinario” in cui poter ridiscutere la credibilità dei testi ola valenza degli indizi originariamente vagliati (così sempre le Sezioni Unite Pisanocitate), essendo un rimedio eccezionale circoscritto ai casi tassativi di legge, neilimiti sopra delineati (basati sulla reale novità della prova e sul suo potenzialepotere disarticolante del pregresso quadro probatorio).3. In definitiva, la Corte territoriale ha correttamente rilevato la carenza deimenzionati presupposti per dar corso all’istanza. L'ordinanza impugnata resiste,pertanto, alle censure mosse, avendo fatto buon governo dei principi che regolanola materia.4. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilitàsegue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe della sanzione pecuniaria, a favore della cassa delle ammende, nella misura indispositivo, congrua in rapporto alle ragioni dell’inammissibilità ed all’attivitàprocessuale che la stessa ha determinato, valutata la colpa nella determinazionedella stessa causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186/2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 18/12/2025Il Consigliere estensore    Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA] MiccoliPDFinvalido *P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 18/12/2025Il Consigliere estensore    Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA] MiccoliPDFinvalido *
Sentenza Cassazione n. 11033/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris