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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 28 aprile 2025

Cassazione n. 11266/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19439/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA] 92, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 84, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n.317/2023 depositata il 09/05/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che si può provvedere sulle spese, stante l’assenza di accettazione della rinuncia da parte della controricorrente; che, considerata la desistenza dal giudizio della parte ricorrente le spese possono liquidarsi in € 3.000,00 oltre accessori; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna parte ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di legittimità nella misura di € 3000,00 oltre € 200 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge.

Così deciso in Roma,il 28/04/2025. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19439/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA] 92, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 84, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n.317/2023 depositata il 09/05/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che si può provvedere sulle spese, stante l’assenza di accettazione della rinuncia da parte della controricorrente; che, considerata la desistenza dal giudizio della parte ricorrente le spese possono liquidarsi in € 3.000,00 oltre accessori; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di legittimità nella misura di € 3000,00 oltre € 200 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge. Così deciso in Roma,il 28/04/2025. [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 11266/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris