CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 gennaio 2022
Cassazione n. 34052/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sepdite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], Avvocato generale della Procura Generale della Repubblica, ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 gennaio 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere, avendo ritenuto a suo carico la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari in ordine al reato di detenzione di una pistola marca Beretta cal. 7.65, pronta all'uso e con matricola abrasa. 2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., proponeva istanza di riesame che veniva rigettata dal Tribunale di Napoli, Sezione riesame provvedimenti restrittivi libertà personale e sequestri, con ordinanza del 21 febbraio 2022. Il Tribunale, fra l'altro, nel valutare gli elementi indiziari, dopo aver riferito che la misura era stata applicata per il reato accertato in Napoli il 25 ottobre 2019, di detenzione di una pistola marca Beretta cal. 7.65, pronta all'uso e con matricola abrasa, ricostruiva gli elementi indiziari notando che il 16 ottobre 2021, in occasione dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata estorsione aggravata in esecuzione di misura cautelare, i carabinieri avevano trovato nella memoria del telefono cellulare, sequestrato allo stesso [OSCURATO:PERSONA], un video, cioè un filmato che riproduceva costui con delle munizioni e delle armi. Esse, poi, erano state identificate da un armiere - al quale il filmato era stato esibito - come una pistola a tamburo tipo revolver, una pistola semiautomatica tipo 1911 modello Colt, una pistola semiautomatica tipo Beretta modello 92/98 o similare di fabbricazione estera, una pistola semiautomatica di cui non erano stati rilevati il calibro e la marca. La tesi difensiva espressa da [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio, secondo la quale si era trattato di armi giocattolo, veniva disattesa dal Tribunale osservando che le pistole erano tutte prive del tappo rosso che costituisce l'elemento distintivo delle mere riproduzioni rispetto alle armi vere, e che le munizioni avevano caratteristiche tali da essere idonee all'uso nelle armi vere, non erano a salve. 3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazioni di legge e vizi di motivazione, sostenendo che il Tribunale abbia omesso di rendere una effettiva motivazione, ma abbia solo richiamato quella del provvedimento cautelare emesso dal Giudice per le indagini preliminari e abbia reso una motivazione soltanto apparente; illogicità nella motivazione dell'ordinanza circa la valutazione degli indizi; violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., sulla retrodatazione della misura cautelare; mancanza di motivazione sulla pericolosità sociale. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'esame delle censure rende opportuno premettere il richiamo dei seguenti principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, pienamente condivisibili. 1.1. È stato spiegato che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01). 1.2. È stato chiarito, inoltre, che il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze emesse a seguito di impugnazione di provvedimenti in materia di libertà personale è diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo sia in ordine al collegamento degli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e la valenza di tali indizi, sia in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari. Il controllo non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti, né la rilevanza e la concludenza del materiale probatorio. Occorre, però, che il giudizio e gli apprezzamenti siano sostenuti da motivazione adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame o dell'appello cautelare, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, non può essere sindacato dalla Corte di legittimità quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando alla Corte estranea la verifica della sufficienza della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1, n. 1700 del 20/03/1998, Barbaro, Rv. 210566-01; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251761-01; Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460-01). In altri termini, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale in sede di riesame o di appello cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e alle esigenze cautelari, alla Suprema Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai suoi limiti, se il giudice del merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la N N CI valutazione degli elementi indizianti e delle esigenze cautelari rispetto ai canoni C42 della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze f; probatorie (Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01). 0 Clit% O 2. Premesso quanto sopra rilevato in astratto, deve osservarsi, con particolare c.) dm, riguardo al caso in esame, che i profili di censura riguardanti la motivazione ct ti) dell'ordinanza sono fondati. a) — E a) L'ordinanza, infatti, per un verso indica come reato contestato la detenzione E L. illegale di una pistola con matricola abrasa, mentre nel trattare della gravità d cc o indiziaria fa riferimento a quattro pistole e a munizioni; per altro verso, non reca una compiuta esposizione delle varie fasi del procedimento. In tale situazione, è assorbente rilevare che non è possibile compiere una adeguata valutazione circa la correttezza, sul piano logico e giuridico, dell'ordinanza ora impugnata, né stabilire se, in base alle epoche di emissione degli atti del procedimento, debba ritenersi fondata la censura volta a lamentare la violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., sulla retrodatazione della decorrenza dei termini della misura. L'ordinanza, quindi, risulta priva di adeguata motivazione su aspetti essenziali. 3. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli, che provvederà a nuovo giudizio senza incorrere nei vizi riscontrati, provvedendo anche in ordine alle valutazioni inerenti alle esigenze cautelari. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.