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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2023

Cassazione n. 24973/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Mansouri) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in ordine alla sussistenza del dolo del reato di evasione sia in ordine alla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. (v. pag. 4 sent.).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 5 maggio 2023 Il consigliere etefisre [OSCURATO:PERSONA] te Orla -o ViIlo Angelo o tanzo D E POS .n T A [OSCURATO:PERSONA] I-SR O 9 GR

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Mansouri) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in ordine alla sussistenza del dolo del reato di evasione sia in ordine alla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. (v. pag. 4 sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 maggio 2023 Il consigliere etefisre [OSCURATO:PERSONA] te Orla -o ViIlo Angelo o tanzo D E POS .n T A [OSCURATO:PERSONA] I-SR O 9 GR
Sentenza Cassazione n. 24973/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris