CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 09543/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],ORAZIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GULLIFAGIACOMO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],2026 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ROMEO608 MARCO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SANFILIPPOMARIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VARRICAGAETANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi diRAFFA ANTONIO e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]';- ricorrenti -contro [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2020/2022Numero sezionale 608/2026UNIVERSITÀ [OSCURATO:PERSONA], in persona del RNeumtteoro rdei r accolta generale 9543/2026pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURDAat a pubblicazione 14/04/2026GENERALE DELLO STATO;- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del CommissarioStraordinario pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoMASSIMILIANO MARINELLI;- controricorrente –avverso la sentenza n. 354/2021 della CORTE D'APPELLO diMESSINA, depositata il 23/07/2021 R.G.N. 610/2015;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del05/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La sentenza impugnata ha condannato l’[OSCURATO:PERSONA] OspedalieraPoliclinico “[OSCURATO:PERSONA]” e la Università degli Studi diMessina al pagamento delle somme, in dispositivo indicate,così riformando in senso peggiorativo la pronuncia di primogrado, a titolo di equiparazione indennità ex art. 31 DPR n.761/1979 per il periodo successivo al novembre 2004, oltreaccessori, in favore dei lavoratori in epigrafe indicati(dipendenti dell’Università degli Studi di Messina equiparatieconomicamente ex art. 31 DPR n. 761/79 al dirigentesanitario di primo livello ed ex IX livello del personale ASL),mentre ha respinto la pretesa volta al riconoscimento dellavoce “retribuzione di posizione minima, parte fissa evariabile” (periodo dal 2001 al 2003) e la successiva“retribuzione di posizione minima unificata” (periodo dal2004 al 2009) previste dal CCNL [OSCURATO:PERSONA] III.2. Essa è stata fatta segno di cinque motivi di censura Nduamegroli r egistro generale 2020/2022Numero sezionale 608/2026odierni ricorrenti. L’università degli Studi di MessNiunmaer o dei r accolta generale 9543/2026l’[OSCURATO:PERSONA] “G. Martino” (di seguitDoat a pubblicazione 14/04/2026AOU) hanno resistito con controricorso.3. Le parti hanno depositato memoria.Ragioni della decisione1. La decisione gravata, affermata la legittimazione passiva dientrambe le convenute in primo grado, ha ritenuto, perquello che interessa in questa sede, dopo avere ripercorsotutto l’iter normativo, che la voce “retribuzione di posizionefissa e variabile” (spettante ai dirigenti), a seguitodell’inquadramento ottenuto in via giurisdizionale, tanto peril periodo fino alla entrata in vigore del CCNL 3.11.2005(2002/2005) quanto per il periodo successivo, in cui la“retribuzione di posizione fissa e variabile” si era appuntotrasformata in “retribuzione minima unificata”, non spettavanon avendo i lavoratori effettivamente svolto incarichidirigenziali e non rivestendo rilevanza decisiva il pareredell’Aran, sul quesito formulato dal Tribunale di Messina, del21.1.2021.2. I motivi possono essere così sintetizzati.3. Il primo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360 comma I n. 3c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del DPRn. 761/79, dell’art. 33 comma 1 lettera A CCNL dirigenzaarea III 2002-2005 anche alla luce della clausolainterpretativa Aran ex art. 64 d.lgs. 165/2001, dell’art. 3CCNL dirigenza area III 2006, dell’art. 40 CCNL 8 Giugno2000, dirigenza area III, in combinato disposto con art. 44CCNL dirigenza area III 2002-2005 e art. 3 CCNL del 6Maggio 2010, dirigenza, Area III. Si sostiene che il nuovocontratto Collettivo del 2002/2005, dirigenza area III, avevaistituito la retribuzione di posizione minima unificata a paNrumtierreo r egistro generale 2020/2022Numero sezionale 608/2026dal 01.01.2004 non legata all’incarico dirigenziale (cNfurm.e ro3 d3i r accolta generale 9543/2026comma 1 lettera A). Parte ricorrente, sul punto, richiama Dlaat a pubblicazione 14/04/2026clausola di interpretazione autentica del 21.01.2021 (ex art.64 d.lgs. 165/2001) resa in accordo tra l’ARAN e le OO.SS.in relazione all’art. 33 del C.C.N.L. area III del 3 novembre2005 con cui era stato statuito che “l’art. 33 comma 1, lett.a, n. 4, del CCNL dell’area III del [OSCURATO:DATA_NASCITA], parte normativaquadriennio 2002-2005 - parte economica biennio 2002-2003, con riferimento agli ex moduli funzionali DPR384/1990 (ndr. ex nono e decimo livello funzionale), sanitari,va interpretata nel senso che la retribuzione di posizioneminima unificata, che rientra nel trattamento fondamentale,è riconosciuta ed erogata anche al dirigente sanitario exmodulo funzionale DPR 384/1990 che non sia titolare di alcunincarico, a condizione che i relativi oneri siano sostenuti acarico del pertinente fondo previsto dal contratto collettivonazionale”. Lamenta che la Corte di Appello, preso atto dellanovità contrattuale, tuttavia era rimasta erroneamenteancorata ai principi espressi dalle SS.UU. nella sentenza n.9279/2016, negando il diritto di essi ricorrenti alla nuovaretribuzione di posizione minima unificata ex artt. 33 comma1 lettera A e 44 del CCNL dirigenza area III 2002-2005, sulpresupposto che la nuova retribuzione di posizione minimaunificata fosse legata allo svolgimento dell’incarico.4. Il secondo motivo addebita, ai sensi dell’art. 360 comma I n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione - sotto altri profili- dell’art. 31 del DPR n. 761/79 e dell’art. 33 lett. A CCNL2002/2005 in relazione anche ai principi espressi dalleSS.UU. 9279/2016 e della Corte Cost. 126/1981, deducendoche la Corte territoriale aveva ritenuto - in contraddizioneNumero registro generale 2020/2022con quanto statuito nella prima parte della sentenza - che laN umero sezionale 608/2026Numero di raccolta generale 9543/2026nuova retribuzione di posizione minima unificata non fossDeat a pubblicazione 14/04/2026legata all’incarico ma al possesso della qualifica dirigenzialee, per l’effetto, spettante solo a chi avesse rivestito laqualifica dirigenziale. Il dipendente equiparato ex art. 31 DPR761/79 - secondo la Corte di appello - non avrebbe potutoambire alla retribuzione di posizione minima unificata,essendo quest'ultima strettamente legata alla qualificadirigenziale. L’interpretazione articolata dalla Corteterritoriale era, secondo parte ricorrente, del tutto inedita esi poneva in aperto contrasto con i principi espressi dall’art.31 DPR 761/79, così come interpretati dalle SS.UU.9279/2016 secondo cui l’intento perequativo presupponevail riconoscimento – a prescindere dal possesso della qualificadirigenziale - di tutte le componenti del trattamentoeconomico complessivo del dirigente che dipendevanodall'inquadramento contrattuale (nel caso di specie,compresa tale voce ormai sganciata dall’incarico, perespressa indicazione di ARAN/OO.SS.).5. Il terzo motivo ascrive, ai sensi dell’art. 360 comma I n. 3c.p.c., la violazione dell’art. 1362 e 1363 cod. civ., circal’interpretazione della clausola interpretativa Aran/OO.SS. Sirappresenta che la Corte di Appello, nell’interpretare laclausola Aran/OO.SS, aveva utilizzato criteri ermeneutici cheavevano violato l’intenzione delle parti e l’interpretazioneletterale della stessa laddove era stato ritenuto che il quesitoe la clausola medesima avessero riguardato esclusivamenteil personale dirigenziale di ruolo privo di incarico e non ancheil dirigente equiparato ex art. 31 DPR 61/1979, mentre daltenore letterale della clausola emergeva il contrario.6. I suddetti motivi, che per la loro connessione logico-giurNiudmiecroa r egistro generale 2020/2022Numero sezionale 608/2026possono essere esaminati congiuntamente, sono infonNdumaetrio. d i raccolta generale 9543/2026Si richiamano le argomentazioni, dalle quali non si ritienDeat a pubblicazione 14/04/2026doversi discostare, di cui ai precedenti di questa Corte n.5056/2024; n. 4982/2018; n. 28295/22; n. 18967/2024; n.16817/2025 (tra le altre). Trattandosi, quindi, di questionigià esaminate dalla Suprema Corte con orientamenti ormaidi recente consolidati, non sussistono i presupposti perrimettere la trattazione del ricorso alle SSUU, come chiestoin memoria.In particolare, nei predetti provvedimenti si è affermato che‹‹L’indennità di perequazione c.d. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 31 DPR n.761 del 1979 deve essere determinata - in caso diequiparazione tra gli originari VIII livello di cui alla legge n.312 del 1980, relativo ai dipendenti dell’Università, e Xlivello, del personale ospedaliero - senza includereautomaticamente nel criterio di computo la retribuzione diposizione, anche nella sua componente fissa, dei dirigenti delcomparto sanità; infatti, detta retribuzione, essendostrettamente connessa allo svolgimento della loro funzione eall’attribuzione della connessa responsabilità, può esserericonosciuta solo se collegata all’effettivo conferimento delrelativo incarico, non rilevando che la contrattazionecollettiva nazionale successiva al CCNL del 5 dicembre 1996abbia incluso la “retribuzione di posizione minima - partefissa e variabile - prevista dalla tabella 1 allegata almenzionato CCNL, secondo biennio economico 1996-1997”nel trattamento fondamentale di tali dirigenti››.Inoltre, va ribadito che non ha pregio anche la tesi per laquale la retribuzione di posizione minima unificatadomandata nell’attuale giudizio sarebbe una voce deltrattamento fondamentale, per tale motivo da erogaNruem erao r egistro generale 2020/2022Numero sezionale 608/2026prescindere dall’attribuzione di qualsivoglia inNcumaerrioc doi r accolta generale 9543/2026dirigenziale. Data pubblicazione 14/04/2026Invero, si richiama la clausola interpretativa ARAN/ OO.SS.del 12 gennaio 2021, resa ex art. 64 del d.lgs. n. 165 del2001 in un procedimento analogo al presente, la qualeprecisa che la retribuzione di posizione minima, regolatadall’art. 33 del CCNL del 2005, quale parte del trattamentofondamentale, spetterebbe al dirigente a prescinderedall’incarico. Sarebbe stato chiarito, secondo i ricorrenti, conriferimento alla posizione di un dirigente equiparato ex art.31 del DPR n. 761 del 1979, che “l’art. 33 comma 1, lett. a,n. 4, del CCNL dell’area III del [OSCURATO:DATA_NASCITA], parte normativaquadriennio 2002-2005 - parte economica biennio 2002-2003, con riferimento agli ex moduli funzionali DPR384/1990, sanitari, va interpretata nel senso che laretribuzione di posizione minima unificata, che rientra neltrattamento fondamentale, è riconosciuta ed erogata ancheal dirigente sanitario ex modulo funzionale DPR 384/1990che non sia titolare di alcun incarico, a condizione che irelativi oneri siano sostenuti a carico del pertinente fondoprevisto dal contratto collettivo nazionale”.Si tratta, a parere della Corte, di una previsione che, però,non incide sulla presente decisione, atteso che, come giàchiarito (Cass., Sez. L, n. 5142 del 27 febbraio 2024) essa siriferisce ai dirigenti sanitari del SSN la cui retribuzione diposizione minima sia a carico del pertinente fondo previstodal contratto collettivo nazionale. Nella specie, invece, vienein questione la posizione di un dipendente dell’[OSCURATO:PERSONA] di Messina solo “strutturato” nel Servizio sanitarionazionale, il quale non ricopre la qualifica di dirigente deldetto Servizio; inoltre, ai sensi dell’art. 31, comma 2, delN uDmPerRo r egistro generale 2020/2022Numero sezionale 608/2026n. 761 del 1979, le somme necessarie per la correspoNnusmieoron dei r accolta generale 9543/2026dell’indennità di cui al comma 1 dell’appena citato art. 3D1at a pubblicazione 14/04/2026presente articolo sono a carico dei fondi assegnati alle regioniai sensi dell’art. 51 della legge n. 833 del 1978 e sonoversate, con le modalità previste dalle convenzioni, dalleRegioni alle Università.Le considerazioni dei ricorrenti non giustificano, pertanto,una modifica dell’indirizzo esposto, atteso che non siconfrontano né con l’ontologica differenza esistente fra ilcollaboratore tecnico che non ha ab origine la qualifica didirigente del SSN e i dirigenti sanitari né con la specificitàdella destinazione delle risorse attribuite alle Regioni e, poi,alle Università (cfr. Cass. n. 18967/2024).7. Il quarto motivo censura, ai sensi dell’art. 360 comma I n. 4c.p.c., la violazione dell’art. 132 comma 4 c.p.c. percontrasto irriducibile e motivazione contraddittoria,precisando che la Corte di Appello aveva rigettato in primaistanza la pretesa creditoria del ricorrente sul presuppostoerroneo che la nuova retribuzione di posizione minimaunificata fosse legata all’incarico e, per l’effetto, riconosciutaal dirigente solo ed esclusivamente nel caso di svolgimentodell’incarico dirigenziale; nella seconda parte della sentenza,però, la Corte territoriale aveva affermato che la nuovaretribuzione di posizione minima unificata era sganciatadall’incarico ma legata al possesso della qualifica dirigenzialee, per l’effetto, riconosciuta automaticamente solo aldirigente di ruolo senza incarico ma non al dirigenteequiparato ex art. 31 del DPR n. 761/79. Si rappresenta ilcontrasto insanabile tenuto conto che la prima tesiriconosceva la retribuzione di posizione minima unificata soloal dirigente che avesse svolto l’incarico mentre la secNounmderao r egistro generale 2020/2022Numero sezionale 608/2026tesi, invece, riconosceva la medesima retribuzioNnumee ro ddi ir accolta generale 9543/2026posizione minima unificata al dirigente anche senza incaricDoat a pubblicazione 14/04/2026in quanto propria della qualifica dirigenziale.Anche tale motivo è infondato.In tema di contenuto della sentenza, infatti,il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4,c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveliuna obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico cheha condotto il giudice alla formazione del proprioconvincimento, come accade quando non vi sia alcunaesplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disaminalogico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativoseguito (Cass. n. 3819/2020).Inoltre, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012,conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono piùammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione dellasentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiestodall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramenteapparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconcilianti, o risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga daltesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confrontocon le risultanze processuali (Cass. n. 7090/2022).Nella fattispecie, la Corte territoriale, con adeguate e chiareargomentazioni, che consentono di ripercorrere l’iter logico-giuridico seguito, ha specificato e precisato il percorso loNguimceoro- registro generale 2020/2022Numero sezionale 608/2026giuridico attraverso il quale ha ritenuto che la “retribNuuzmieoron dei r accolta generale 9543/2026di posizione fissa e variabile”, la quale si era appuntDoat a pubblicazione 14/04/2026trasformata in “retribuzione minima unificata”, non spettavanon avendo i lavoratori effettivamente svolto incarichidirigenziali e non rivestendo rilevanza decisiva il pareredell’Aran, sul quesito formulato dal Tribunale di Messina, del21.1.2021: tanto basta per superare il cd. “minimocostituzionale” richiesto per non sussistere il viziomotivazionale.8. Il quinto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma I n. 3c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.precisando che, dalla riforma della sentenza oggi impugnatae quindi dall’accoglimento delle domande dell’originarioricorrente, discendeva ex art. 91 c.p.c. la liquidazione ed ilriconoscimento delle spese di lite di primo e secondo gradoche la sentenza impugnata ha parzialmente compensato.Il motivo è inammissibile, configurandosi in realtà come “nonmotivo” (cfr., al riguardo, di recente, Cass., Sez. 3,Ordinanza n. 31987 del 09/12/2025, Sez. 3, Ordinanza n.17164 del 25/06/2025), dal momento che con esso si chiedeche le spese siano regolate diversamente in caso diaccoglimento delle altre doglianze proposte con il ricorso, chesono state invece già disattese.9. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essererigettato.10. Le spese di lite sono compensate, in ragione del fatto chela giurisprudenza in materia non si era ancora consolidataall’epoca della presentazione del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2020/2022La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le speseN umero sezionale 608/2026Numero di raccolta generale 9543/2026del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dDealt a pubblicazione 14/04/2026DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5.2.2026La PresidenteCaterina Marotta