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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 41839/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Bari, in funzione di giudice d'appello ex art. 310 cod. proc. pen, in accoglimento dell'impugnazione del Pubblico ministero, ha annullato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia in data 18 marzo 2021 nei riguardi, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] e ha applicato nei suoi riguardi la misura cautelare della custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli artt. 110, 112 n.1), 419 cod. pen., contestato al capo 1) dell'imputazione provvisoria.

I fatti riguardano la rivolta sfociata il 9 marzo 2020 all'interno della Casa circondariale di Foggia, a seguito della diffusione della pandemia da Covid-19 e delle misure quivi adottate per la prevenzione del contagio (ad esempio, quelle riguardanti la sospensione dei colloqui con i famigliari).

Circa quattrocento detenuti, dapprima suddivisi in due gruppi, rispettivamente appartenenti ai reparti del "vecchio giudiziario" e del "nuovo complesso", abbandonati gli spazi loro concessi per il passeggio, confluivano fino all'area della c.d. intercinta, devastando le zone di sbarramento presenti nella struttura; sfruttando la componente numerica, contrastavano e superavano ogni tentativo di opposizione posto in essere dalle unità di Polizia penitenziaria, infrangevano le vetrate del box presidio della stessa Polizia, distruggevano l'impianto di videosorveglianza e i relativi supporti di memoria, vandalizzavano il locale cucina.

Alcuni di essi, fatto ingresso nell'ufficio matricola, ne distruggevano gli arredi alle attrezzature, appiccandovi un incendio, domato grazie all'intervento di un agente di Polizia penitenziaria.

Alcuni di loro riuscivano a scardinare uno dei due cancelli della block house posta all'ingresso della casa circondariale, così riuscendo a evadere dall'istituto dileguandosi all'esterno.

Altri minacciavano e con violenza sottraevano a un agente di polizia penitenziaria le chiavi della porta carraia, rinchiudendolo all'interno del proprio gabbiotto.

Un altro gruppo di detenuti, armato di bastoni e spranghe, faceva ingresso nel reparto femminile, commetteva atti di danneggiamento e, dopo aver minacciato e strattonato gli agenti ivi presenti, liberava le detenute per consentirne la partecipazione alla sommossa.

Per quanto specificamente riguarda le condotte attribuite al ricorrente, l'analisi dei filmati delle videocamere di sorveglianza e le relazioni di servizio redatte dagli investigatori cristallizzano che Gernone, unitamente ad altri detenuti, durante la sommossa era tra coloro che avevano inneggiato alla rivolta, richiamando con evidenti segni delle braccia gli altri detenuti che, abbandonati gli spazi detentivi, stazionavano nell'area antistante l'ingresso dell'Istituto di pena e li incitava a radunarsi nell'area esterna in seguito all'apertura dei varchi di sbarramento.

2. In esito ad articolata attività investigativa, il Pubblico ministero presso il Tribunale di Foggia richiedeva l'applicazione di misure cautelari nei confronti di ottantadue indagati, ivi compreso, l'odierno ricorrente, per il delitto di devastazione, oltre che per altri reati a ciascuno a vario titolo ascritti. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari respingeva la richiesta rilevando, impregiudicati i gravi indip certamente sussistenti, in punto di insussistenza di esigenze cautelari che l'eccezionalità della situazione in cui si erano verificati i fatti delittuosi non consentisse di ravvisare un attuale e concreto pericolo di reiterazione criminosa.

Proposto appello da parte del Pubblico ministero, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame - come anticipato - ha annullato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia in data 18 marzo 2021 e applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere.

Il Tribunale, quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ha valorizzato gli elementi indiziari costituiti dall'analisi dei filmati delle videocamere di sorveglianza e dalle informative e dalle relazioni di servizio redatte dai diversi agenti della Polizia penitenziaria coinvolti nella rivolta in questione, sunteggiati in premessa, delineandone un ruolo affatto attivo nella sommossa del 9 marzo.

In punto di esigenze cautelari, nel condividere le argomentazioni del Pubblico ministero appellante, ha stigmatizzato l'erronea interpretazione, da parte del Giudice per le indagini preliminari, della locuzione «pericolo di reiterazione di reati della stessa specie» di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., che difatti non va intesa come pericolo di reiterazione dello stesso fatto reato, ma deve svilupparsi sul piano concreto, avendo riguardo altresì alle fattispecie criminose che, pur non previste dalla stessa disposizione di legge, presentano identica natura in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive.

Così chiarito il concetto di "omogeneità del bene giuridico", ha infine richiamato la giurisprudenza di legittimità in tema di prognosi di recidiva da svolgersi sulla valutazione sincretica di elementi di carattere oggettivo e soggettivo, scrutinandone (p. 11Idel provvedimento oggetto di ricorso) la sussistenza nei riguardi di Gernone, avuto riguardo sia alle modalità di esecuzione della condotta, sia al suo profilo personologico.3.

Ricorre per cassazione Gernone, per mezzo del difensore di fiducia, che affida a un unico, articolato motivo.

3.1. Lamenta, in primo luogo, l'erroneità dell'affermazione contenuta nel provvedimento oggetto di ricorso, in punto di ammissibilità del ricorso del Pubblico ministero.

I giudici della cautela hanno ritenuto di poter applicare al caso di specie il principio espresso in sede di legittimità secondo cui «L'appello del P.M. avverso ordinanza di rigetto di misura cautelare, motivato con il mero richiamo al contenuto dell'originaria richiesta cautelare, è inammissibile perché non soddisfa i requisiti di specificità, tranne che nel caso in cui, per motivi formali ritenuti assorbenti o per l'apoditticità della decisione del gip, sia mancata qualsiasi valutazione della richiesta medesima (Sez. 6, n. 277 del 07/11/2013, dep. 2014, Clea, Rv. 25772).

Ritiene, tuttavia, la difesa, che nel caso che ci occupa non vi sarebbero elementi per ritenere che il Gip abbia omesso qualsiasi valutazione della richiesta della Pubblica accusa.

Sicché il richiamo da quest'ultima svolto alla propria originaria richiesta renderebbe l'appello inammissibile.

3.2. Censura, poi, la violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in punto di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione di condotte analoghe a quelle per le quali si procede.

Il Tribunale di Bari avrebbe fondato la propria decisione esclusivamente sulle modalità d'azione della condotta di devastazione sull'analisi soggettiva della personalità del ricorrente, senza tenere in adeguato conto l'eccezionalità delle condizioni socio-sanitarie nella quali la condotta stessa è stata realizzata.

Anche in considerazione della natura risalente dei fatti oggetto d'imputazione provvisoria rispetto alla data della decisione, il giudice della misura cautelare avrebbe dovuto specificare gli elementi indicativi del pericolo di reiterazione di condotte omogenee a quelle poste qui contestate.

4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta depositata il 19 maggio 2023, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deduce censure in parte inammissibilt, in parte infondate e dev'essere, pertanto, complessivamente rigettato.

2. Manifestamente infondata è la prima parte dell'unico motivo di ricorso.

2.1. Il ricorrente ha rinnovato l'eccezione di inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero e ha sostenuto che si tratterebbe di appello generico, in quanto consistente nel mero richiamo in parte qua della richiesta di applicazione di misura cautelare respinta dal Giudice per le indagini preliminari.

E, invero, l'appello del Pubblico Ministero muove dal rilievo che le motivazioni del rigetto si fondano essenzialmente sul mancato riconoscimento delle esigenze cautelari e, in tale prospettiva, richiama le considerazioni svolte nel presente atto di impugnazione nonché quanto evidenziato nell'atto di richiesta di applicazione della misura cautelare.

2.2. La Corte di cassazione ha più volte rilevato che i motivi di appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari non possono limitarsi al semplice richiamo per relationem degli argomenti addotti a fondamento della originaria richiesta di applicazione ma devono soddisfare, a pena di inammissibilità, il requisito della specificità, consistente nella precisa indicazione dei punti censurati e delle questioni di diritto e di fatto dal sottoporre al giudice del gravame (Sez. 6, n. 277 del 7/11/2013, dep. 2014, Clema, Rv. 257772; Sez. 6, n. 47546 del 1/10/2013, Delle Fazio, Rv. 258664).

Ciò in quanto l'appello cautelare di cui all'art. 310 cod. proc. pen. ha la fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione, con la conseguenza che allo stesso si applicano le norme generali in materia, tra cui le disposizioni di cui agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

Ne deriva che l'impugnazione deve non solo indicare i capi e i punti ai quali si riferisce, ma anche enunciare i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta (Sez. 5, n. 9432 del 12/01/2017, Ornino, Rv. 269098).

L'appello del pubblico ministero avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di misura cautelare è, dunque, inammissibile per genericità dei motivi se, per l'illustrazione delle censure, si limita a richiamare la richiesta rigettata e non indica i punti di fatto e le questioni di diritto rimesse alla cognizione del giudice dell'impugnazione (Sez. 6, n. 39926 del 16/10/2008, Alpignano, Rv. 242248).

È stato peraltro rilevato che può fare eccezione il caso in cui per l'apoditticità della decisione del G.I.P. sia mancata qualsiasi valutazione della richiesta (Cass. Sez. 6, n. 277, Clema, cit.). 2.3.Nel caso di specie, l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, in merito alla sussistenza dei gravi indizi - che così recita: «ferma restando ogni considerazione in merito alla sussistenza e alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza siccome diffusamente indicati dal PM») risulta laconica e, all'evidenza, condizionata dal rilievo della ritenuta assenza delle esigenze cautela ri In tale prospettiva risultano condivisibili le argomentazioni del Tribunale di Bari secondo cui è mancata una vera e propria valutazione sul punto della richiesta del Pubblico Ministero da parte del Giudice per le indagini preliminari, tale da legittimare la concreta formulazione del motivo di appello, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità richiamata.

Va, invero, ricordato che la specificità dei motivi di appello non dev'essere intesa solo con riguardo alla sua grafica riferibilità ad un capo ovvero a un punto della decisione, ma deve essere valutato alla luce del contenuto dell'intero gravame, sicché - come correttamente affermato dal Tribunale del riesame - essendo stata la motivazione in punto di gravi indizi del tutto omessa (posto che reputare superflua tale valutazione non equivale ad una delibazione sul punto), non si vede come il Pubblico Ministero avrebbe potuto censurare il "non detto".

Ne discende che tale parte del motivo risulta infondata.

3. Privo di pregio è la seconda parte dell'unico motivo di ricorso che, oltre a essere quasi interamente versato in fatto è, nel resto, manifestamente infondato.

Non è ravvisabile l'eccepita violazione di legge, riferita all'errata applicazione dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen.

Il Tribunale di Bari ha correttamente applicato i principi elaborati in materia da questa Corte.

Non solo ha fatto richiamo al principio per il quale «in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione va inteso con riferimento alla commissione non solo dei reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche di quelli che presentano uguaglianza di natura in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive» (Sez. 6, n. 47887 del 25/09/2019, Rv. 277392), ma, con specifico riferimento ai requisiti di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, ha correttamente osservato che essi si apprezzano in ragione della probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate né tantomeno imminenti, ossia immediate.

Ritiene il Collegio che non occorre, contrariamente a quanto sostenuto da un orientamento espresso in alcune pronunce di questa Corte di legittimità (da ultimo Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, Ruggerini, Rv. 273674), anche la previsione di una "specifica occasione per delinquere", essendo sufficiente una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio- ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza.

Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va inteso come imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare.

La sussistenza di un pericolo attuale e concreto di reiterazione del reato va, quindi, esclusa quando la condotta criminosa posta in essere si riveli sporadica ed occasionale e va, invece, affermata nel caso in cui — all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui verrebbe a trovarsi se non sottoposto a misura — appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati.

Il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere, quindi, anche quando l'indagato non disponga di immediate opportunità di ricaduta (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122).

Di questi principi è stata fatta corretta applicazione nel caso di specie

3.1. Il Tribunale, dopo avere rilevato che Gernone aveva commesso una pluralità di condotte illecite lesive vbeni giuridici diversi, ha osservato che il giudizio prognostico in ordine alla reiterazione delle condotte delittuose doveva necessariamente essere esteso a tutti i reati connotati da violenza o nelle modalità esecutive o nei mezzi usati per consumarli.

In quest'ottica, con argomentazione tutt'altro che illogica, ha ritenuto il pericolo di reiterazione delle condotte delittuose così intese, oltre che sussistente, anche concreto ed attuale alla luce della gravità delle condotte contestate e della loro protrazione per diversi giorni - per di più in ambito carcerario, soggetto al massimo controllo - con l'uso sistematico della violenza, anche gratuita e la completa perdita di ogni forma di autocontrollo.

Ha, inoltre, valorizzato i precedenti penali e il ruolo di rilievo da questi assunto nel corso della rivolta, con condotte inneggianti alla stessa, oltre alla commissione di atti vandalici, interrotti solo grazie ad uno straordinario impiego di uomini e mezzi.

3.2. Quanto alla rilevanza della situazione pandemica e alle restrizioni ad essa connesse, il Tribunale ha evidenziato che non hanno rappresentato la causa scatenante, bensì l'occasione per manifestazione di impeti criminosi.

D'altra parte, tale peculiare contesto, sebbene effettivamente di portata straordinaria, ha interessato in maniera indifferenziata l'intero territorio nazionale, sottoponendo la popolazione italiana, complessivamente considerata, a lunghe e profonde restrizioni delle possibilità di movimento e di relazione, nonché a forti limitazioni, nell'ambito sia lavorativo che personale; il riverbero di tali (rigorosissime) limitazioni si è inevitabilmente avuto, dunque, anche sulla popolazione carceraria.

Non è quindi corretto orientare il giudizio secondo una visione parcellizzata, così sostanzialmente isolando il contesto carcerario dalla situazione nella sua globalità, in tal modo assumendo l'emergenza pandemica a fattore quasi in grado di legittimare le condotte illecite (realizzate, peraltro, solo da una minoranza della vasta popolazione, che era all'epoca presente all'interno degli istituti penitenziari).

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

A tale statuizione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Va, infine, disposta la trasmissione alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. Pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Bari, in funzione di giudice d'appello ex art. 310 cod. proc. pen, in accoglimento dell'impugnazione del Pubblico ministero, ha annullato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia in data 18 marzo 2021 nei riguardi, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] e ha applicato nei suoi riguardi la misura cautelare della custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli artt. 110, 112 n.1), 419 cod. pen., contestato al capo 1) dell'imputazione provvisoria. I fatti riguardano la rivolta sfociata il 9 marzo 2020 all'interno della Casa circondariale di Foggia, a seguito della diffusione della pandemia da Covid-19 e delle misure quivi adottate per la prevenzione del contagio (ad esempio, quelle riguardanti la sospensione dei colloqui con i famigliari). Circa quattrocento detenuti, dapprima suddivisi in due gruppi, rispettivamente appartenenti ai reparti del "vecchio giudiziario" e del "nuovo complesso", abbandonati gli spazi loro concessi per il passeggio, confluivano fino all'area della c.d. intercinta, devastando le zone di sbarramento presenti nella struttura; sfruttando la componente numerica, contrastavano e superavano ogni tentativo di opposizione posto in essere dalle unità di Polizia penitenziaria, infrangevano le vetrate del box presidio della stessa Polizia, distruggevano l'impianto di videosorveglianza e i relativi supporti di memoria, vandalizzavano il locale cucina. Alcuni di essi, fatto ingresso nell'ufficio matricola, ne distruggevano gli arredi alle attrezzature, appiccandovi un incendio, domato grazie all'intervento di un agente di Polizia penitenziaria. Alcuni di loro riuscivano a scardinare uno dei due cancelli della block house posta all'ingresso della casa circondariale, così riuscendo a evadere dall'istituto dileguandosi all'esterno. Altri minacciavano e con violenza sottraevano a un agente di polizia penitenziaria le chiavi della porta carraia, rinchiudendolo all'interno del proprio gabbiotto. Un altro gruppo di detenuti, armato di bastoni e spranghe, faceva ingresso nel reparto femminile, commetteva atti di danneggiamento e, dopo aver minacciato e strattonato gli agenti ivi presenti, liberava le detenute per consentirne la partecipazione alla sommossa. Per quanto specificamente riguarda le condotte attribuite al ricorrente, l'analisi dei filmati delle videocamere di sorveglianza e le relazioni di servizio redatte dagli investigatori cristallizzano che Gernone, unitamente ad altri detenuti, durante la sommossa era tra coloro che avevano inneggiato alla rivolta, richiamando con evidenti segni delle braccia gli altri detenuti che, abbandonati gli spazi detentivi, stazionavano nell'area antistante l'ingresso dell'Istituto di pena e li incitava a radunarsi nell'area esterna in seguito all'apertura dei varchi di sbarramento. 2. In esito ad articolata attività investigativa, il Pubblico ministero presso il Tribunale di Foggia richiedeva l'applicazione di misure cautelari nei confronti di ottantadue indagati, ivi compreso, l'odierno ricorrente, per il delitto di devastazione, oltre che per altri reati a ciascuno a vario titolo ascritti. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari respingeva la richiesta rilevando, impregiudicati i gravi indip certamente sussistenti, in punto di insussistenza di esigenze cautelari che l'eccezionalità della situazione in cui si erano verificati i fatti delittuosi non consentisse di ravvisare un attuale e concreto pericolo di reiterazione criminosa. Proposto appello da parte del Pubblico ministero, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame - come anticipato - ha annullato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia in data 18 marzo 2021 e applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere. Il Tribunale, quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ha valorizzato gli elementi indiziari costituiti dall'analisi dei filmati delle videocamere di sorveglianza e dalle informative e dalle relazioni di servizio redatte dai diversi agenti della Polizia penitenziaria coinvolti nella rivolta in questione, sunteggiati in premessa, delineandone un ruolo affatto attivo nella sommossa del 9 marzo. In punto di esigenze cautelari, nel condividere le argomentazioni del Pubblico ministero appellante, ha stigmatizzato l'erronea interpretazione, da parte del Giudice per le indagini preliminari, della locuzione «pericolo di reiterazione di reati della stessa specie» di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., che difatti non va intesa come pericolo di reiterazione dello stesso fatto reato, ma deve svilupparsi sul piano concreto, avendo riguardo altresì alle fattispecie criminose che, pur non previste dalla stessa disposizione di legge, presentano identica natura in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive. Così chiarito il concetto di "omogeneità del bene giuridico", ha infine richiamato la giurisprudenza di legittimità in tema di prognosi di recidiva da svolgersi sulla valutazione sincretica di elementi di carattere oggettivo e soggettivo, scrutinandone (p. 11Idel provvedimento oggetto di ricorso) la sussistenza nei riguardi di Gernone, avuto riguardo sia alle modalità di esecuzione della condotta, sia al suo profilo personologico.3. Ricorre per cassazione Gernone, per mezzo del difensore di fiducia, che affida a un unico, articolato motivo. 3.1. Lamenta, in primo luogo, l'erroneità dell'affermazione contenuta nel provvedimento oggetto di ricorso, in punto di ammissibilità del ricorso del Pubblico ministero. I giudici della cautela hanno ritenuto di poter applicare al caso di specie il principio espresso in sede di legittimità secondo cui «L'appello del P.M. avverso ordinanza di rigetto di misura cautelare, motivato con il mero richiamo al contenuto dell'originaria richiesta cautelare, è inammissibile perché non soddisfa i requisiti di specificità, tranne che nel caso in cui, per motivi formali ritenuti assorbenti o per l'apoditticità della decisione del gip, sia mancata qualsiasi valutazione della richiesta medesima (Sez. 6, n. 277 del 07/11/2013, dep. 2014, Clea, Rv. 25772). Ritiene, tuttavia, la difesa, che nel caso che ci occupa non vi sarebbero elementi per ritenere che il Gip abbia omesso qualsiasi valutazione della richiesta della Pubblica accusa. Sicché il richiamo da quest'ultima svolto alla propria originaria richiesta renderebbe l'appello inammissibile. 3.2. Censura, poi, la violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in punto di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione di condotte analoghe a quelle per le quali si procede. Il Tribunale di Bari avrebbe fondato la propria decisione esclusivamente sulle modalità d'azione della condotta di devastazione sull'analisi soggettiva della personalità del ricorrente, senza tenere in adeguato conto l'eccezionalità delle condizioni socio-sanitarie nella quali la condotta stessa è stata realizzata. Anche in considerazione della natura risalente dei fatti oggetto d'imputazione provvisoria rispetto alla data della decisione, il giudice della misura cautelare avrebbe dovuto specificare gli elementi indicativi del pericolo di reiterazione di condotte omogenee a quelle poste qui contestate. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta depositata il 19 maggio 2023, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deduce censure in parte inammissibilt, in parte infondate e dev'essere, pertanto, complessivamente rigettato. 2. Manifestamente infondata è la prima parte dell'unico motivo di ricorso. 2.1. Il ricorrente ha rinnovato l'eccezione di inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero e ha sostenuto che si tratterebbe di appello generico, in quanto consistente nel mero richiamo in parte qua della richiesta di applicazione di misura cautelare respinta dal Giudice per le indagini preliminari. E, invero, l'appello del Pubblico Ministero muove dal rilievo che le motivazioni del rigetto si fondano essenzialmente sul mancato riconoscimento delle esigenze cautelari e, in tale prospettiva, richiama le considerazioni svolte nel presente atto di impugnazione nonché quanto evidenziato nell'atto di richiesta di applicazione della misura cautelare. 2.2. La Corte di cassazione ha più volte rilevato che i motivi di appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari non possono limitarsi al semplice richiamo per relationem degli argomenti addotti a fondamento della originaria richiesta di applicazione ma devono soddisfare, a pena di inammissibilità, il requisito della specificità, consistente nella precisa indicazione dei punti censurati e delle questioni di diritto e di fatto dal sottoporre al giudice del gravame (Sez. 6, n. 277 del 7/11/2013, dep. 2014, Clema, Rv. 257772; Sez. 6, n. 47546 del 1/10/2013, Delle Fazio, Rv. 258664). Ciò in quanto l'appello cautelare di cui all'art. 310 cod. proc. pen. ha la fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione, con la conseguenza che allo stesso si applicano le norme generali in materia, tra cui le disposizioni di cui agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. Ne deriva che l'impugnazione deve non solo indicare i capi e i punti ai quali si riferisce, ma anche enunciare i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta (Sez. 5, n. 9432 del 12/01/2017, Ornino, Rv. 269098). L'appello del pubblico ministero avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di misura cautelare è, dunque, inammissibile per genericità dei motivi se, per l'illustrazione delle censure, si limita a richiamare la richiesta rigettata e non indica i punti di fatto e le questioni di diritto rimesse alla cognizione del giudice dell'impugnazione (Sez. 6, n. 39926 del 16/10/2008, Alpignano, Rv. 242248). È stato peraltro rilevato che può fare eccezione il caso in cui per l'apoditticità della decisione del G.I.P. sia mancata qualsiasi valutazione della richiesta (Cass. Sez. 6, n. 277, Clema, cit.). 2.3.Nel caso di specie, l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, in merito alla sussistenza dei gravi indizi - che così recita: «ferma restando ogni considerazione in merito alla sussistenza e alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza siccome diffusamente indicati dal PM») risulta laconica e, all'evidenza, condizionata dal rilievo della ritenuta assenza delle esigenze cautela ri In tale prospettiva risultano condivisibili le argomentazioni del Tribunale di Bari secondo cui è mancata una vera e propria valutazione sul punto della richiesta del Pubblico Ministero da parte del Giudice per le indagini preliminari, tale da legittimare la concreta formulazione del motivo di appello, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità richiamata. Va, invero, ricordato che la specificità dei motivi di appello non dev'essere intesa solo con riguardo alla sua grafica riferibilità ad un capo ovvero a un punto della decisione, ma deve essere valutato alla luce del contenuto dell'intero gravame, sicché - come correttamente affermato dal Tribunale del riesame - essendo stata la motivazione in punto di gravi indizi del tutto omessa (posto che reputare superflua tale valutazione non equivale ad una delibazione sul punto), non si vede come il Pubblico Ministero avrebbe potuto censurare il "non detto". Ne discende che tale parte del motivo risulta infondata. 3. Privo di pregio è la seconda parte dell'unico motivo di ricorso che, oltre a essere quasi interamente versato in fatto è, nel resto, manifestamente infondato. Non è ravvisabile l'eccepita violazione di legge, riferita all'errata applicazione dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. Il Tribunale di Bari ha correttamente applicato i principi elaborati in materia da questa Corte. Non solo ha fatto richiamo al principio per il quale «in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione va inteso con riferimento alla commissione non solo dei reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche di quelli che presentano uguaglianza di natura in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive» (Sez. 6, n. 47887 del 25/09/2019, Rv. 277392), ma, con specifico riferimento ai requisiti di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, ha correttamente osservato che essi si apprezzano in ragione della probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate né tantomeno imminenti, ossia immediate. Ritiene il Collegio che non occorre, contrariamente a quanto sostenuto da un orientamento espresso in alcune pronunce di questa Corte di legittimità (da ultimo Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, Ruggerini, Rv. 273674), anche la previsione di una "specifica occasione per delinquere", essendo sufficiente una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio- ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza. Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va inteso come imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare. La sussistenza di un pericolo attuale e concreto di reiterazione del reato va, quindi, esclusa quando la condotta criminosa posta in essere si riveli sporadica ed occasionale e va, invece, affermata nel caso in cui — all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui verrebbe a trovarsi se non sottoposto a misura — appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati. Il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere, quindi, anche quando l'indagato non disponga di immediate opportunità di ricaduta (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122). Di questi principi è stata fatta corretta applicazione nel caso di specie 3.1. Il Tribunale, dopo avere rilevato che Gernone aveva commesso una pluralità di condotte illecite lesive vbeni giuridici diversi, ha osservato che il giudizio prognostico in ordine alla reiterazione delle condotte delittuose doveva necessariamente essere esteso a tutti i reati connotati da violenza o nelle modalità esecutive o nei mezzi usati per consumarli. In quest'ottica, con argomentazione tutt'altro che illogica, ha ritenuto il pericolo di reiterazione delle condotte delittuose così intese, oltre che sussistente, anche concreto ed attuale alla luce della gravità delle condotte contestate e della loro protrazione per diversi giorni - per di più in ambito carcerario, soggetto al massimo controllo - con l'uso sistematico della violenza, anche gratuita e la completa perdita di ogni forma di autocontrollo. Ha, inoltre, valorizzato i precedenti penali e il ruolo di rilievo da questi assunto nel corso della rivolta, con condotte inneggianti alla stessa, oltre alla commissione di atti vandalici, interrotti solo grazie ad uno straordinario impiego di uomini e mezzi. 3.2. Quanto alla rilevanza della situazione pandemica e alle restrizioni ad essa connesse, il Tribunale ha evidenziato che non hanno rappresentato la causa scatenante, bensì l'occasione per manifestazione di impeti criminosi. D'altra parte, tale peculiare contesto, sebbene effettivamente di portata straordinaria, ha interessato in maniera indifferenziata l'intero territorio nazionale, sottoponendo la popolazione italiana, complessivamente considerata, a lunghe e profonde restrizioni delle possibilità di movimento e di relazione, nonché a forti limitazioni, nell'ambito sia lavorativo che personale; il riverbero di tali (rigorosissime) limitazioni si è inevitabilmente avuto, dunque, anche sulla popolazione carceraria. Non è quindi corretto orientare il giudizio secondo una visione parcellizzata, così sostanzialmente isolando il contesto carcerario dalla situazione nella sua globalità, in tal modo assumendo l'emergenza pandemica a fattore quasi in grado di legittimare le condotte illecite (realizzate, peraltro, solo da una minoranza della vasta popolazione, che era all'epoca presente all'interno degli istituti penitenziari). 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. A tale statuizione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Va, infine, disposta la trasmissione alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. Pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorr
Sentenza Cassazione n. 41839/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris