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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 febbraio 2026

Cassazione n. 12757/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio;lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hainsistito nei motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Ancona, in sede cautelare, ha rigettatol’appello proposto dal ricorrente avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Fermo,davanti al quale pende il processo di primo grado, aveva, a sua volta, respinto l’istanza disostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, in atto applicata, con quelladegli arresti domiciliari presso una struttura psichiatrica, avuto riguardo anche alle condizionimentali del ricorrente, imputato per i reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione in dannodella propria madre.2.

Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXX, deducendo:1) vizio della motivazione per avere il Tribunale valorizzato, al fine di negare lasostituzione della misura, testualmente, “la pericolosità in senso psichiatrico, legata aldisturbo della personalità ed all’elevato rischio di riacutizzazione della condotta tossicofila”,vale a dire proprio attraverso le ragioni che militavano per accogliere la richiesta difensiva diarresti domiciliari presso struttura psichiatrica;2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla adeguatezza della misura.Il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle conclusioni alle quali era giunto il peritod’ufficio nominato dal giudice procedente, che aveva ritenuto indispensabile l’ingresso delricorrente in una struttura con competenze psichiatriche e di abuso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso, proposto con motivi complessivamente infondati, deve essere rigettato.1.

In ordine ai due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, deveconvenirsi con l’assunto giuridico secondo il quale, il ricorso alla custodia da eseguirsi nelleforme di cui all'art. 286 cod. proc. pen, assolve ad evidenti finalità di natura terapeutica e,pertanto, le esigenze di difesa sociale ovvero «la necessità di difendere la collettività dalpericolo di commissione di nuovi reati» non possono in nessun caso inibire il ricovero, aborigine od in sostituzione della custodia in carcere, nella struttura ospedaliera qualora lecondizioni di salute del soggetto impongano cure non compatibili con lo stato di detenzione(Sez. 3, n. 51602 del 14/06/2018, Melfi, non massimata).Nel caso in esame, tuttavia, l’ordinanza del primo giudice e quella del Tribunale – i cuicontenuti si fondono stante l’omogeneità del giudizio sulla questione di interesse – oltre chevalorizzare la patologia psichiatrica del ricorrente, hanno escluso, per tabulas, la possibilitàdi sostituire la misura carceraria in atto con gli arresti domiciliari in ambiente terapeutico,rilevando le diverse, pregresse ma non risalenti violazioni di tale misura meno grave da partedel ricorrente.Tale circostanza, meglio indicata nel primo provvedimento di rigetto, richiamato daquello del Tribunale e del tutto omessa in ricorso, dimostra la genericità degli assuntidifensivi rispetto alla considerazione, del tutto scontata ed assorbente sotto il profilo logico,secondo la quale, ad avviso dei giudici di merito, la misura per l’ennesima volta invocata nonsarebbe stata bastevole a tutelare il rischio di recidiva.Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con consequenziale condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 25/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio;lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hainsistito nei motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Ancona, in sede cautelare, ha rigettatol’appello proposto dal ricorrente avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Fermo,davanti al quale pende il processo di primo grado, aveva, a sua volta, respinto l’istanza disostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, in atto applicata, con quelladegli arresti domiciliari presso una struttura psichiatrica, avuto riguardo anche alle condizionimentali del ricorrente, imputato per i reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione in dannodella propria madre.2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXX, deducendo:1) vizio della motivazione per avere il Tribunale valorizzato, al fine di negare lasostituzione della misura, testualmente, “la pericolosità in senso psichiatrico, legata aldisturbo della personalità ed all’elevato rischio di riacutizzazione della condotta tossicofila”,vale a dire proprio attraverso le ragioni che militavano per accogliere la richiesta difensiva diarresti domiciliari presso struttura psichiatrica;2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla adeguatezza della misura.Il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle conclusioni alle quali era giunto il peritod’ufficio nominato dal giudice procedente, che aveva ritenuto indispensabile l’ingresso delricorrente in una struttura con competenze psichiatriche e di abuso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso, proposto con motivi complessivamente infondati, deve essere rigettato.1. In ordine ai due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, deveconvenirsi con l’assunto giuridico secondo il quale, il ricorso alla custodia da eseguirsi nelleforme di cui all'art. 286 cod. proc. pen, assolve ad evidenti finalità di natura terapeutica e,pertanto, le esigenze di difesa sociale ovvero «la necessità di difendere la collettività dalpericolo di commissione di nuovi reati» non possono in nessun caso inibire il ricovero, aborigine od in sostituzione della custodia in carcere, nella struttura ospedaliera qualora lecondizioni di salute del soggetto impongano cure non compatibili con lo stato di detenzione(Sez. 3, n. 51602 del 14/06/2018, Melfi, non massimata).Nel caso in esame, tuttavia, l’ordinanza del primo giudice e quella del Tribunale – i cuicontenuti si fondono stante l’omogeneità del giudizio sulla questione di interesse – oltre chevalorizzare la patologia psichiatrica del ricorrente, hanno escluso, per tabulas, la possibilitàdi sostituire la misura carceraria in atto con gli arresti domiciliari in ambiente terapeutico,rilevando le diverse, pregresse ma non risalenti violazioni di tale misura meno grave da partedel ricorrente.Tale circostanza, meglio indicata nel primo provvedimento di rigetto, richiamato daquello del Tribunale e del tutto omessa in ricorso, dimostra la genericità degli assuntidifensivi rispetto alla considerazione, del tutto scontata ed assorbente sotto il profilo logico,secondo la quale, ad avviso dei giudici di merito, la misura per l’ennesima volta invocata nonsarebbe stata bastevole a tutelare il rischio di recidiva.Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con consequenziale condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 25/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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