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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25769/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di APPELLO di CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA], MACRI' CARMELO, MACRI' FELICE, MACRI' RICHELMO avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZARO Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il pale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; ì uditi i difensori dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA]' e avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali concludono chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Assise di appello di Catanzaro ha riformato la sentenza del 9/4/2019 del GUP del Tribunale in sede che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni trenta di reclusione per l'omicidio premeditato di [OSCURATO:PERSONA], aggra- vato anche dall'utilizzazione del metodo mafioso, commesso in concorso con altro soggetto non identificato, con evento morte verificato il 14/8/2014, e per i reati connessi in materia di armi, accertati in Crotone in data 11/8/2014.

1.1. A tenore della contestazione il Foschini, insieme ad un ignoto complice, era stato l'esecutore materiale che - armato di pistola cal. 22 e con il volto travisato - aveva esploso almeno quattro colpi di pistola all'indirizzo della vittima seduta ad un tavolino del bar "Viareggio" nel centro di Crotone, attingendola in regioni corporee vitali, agendo con premeditazione (consistita in una specifica ripartizione di ruoli, nel reperimento di armi, nel travisamento del volto e con la previsione di precise modalità di fuga ed il repentino allontana- mento del gruppo di fuoco), nonché avvalendosi delle condizioni previste dall'art.416 bis cod. pen. 1.2.

La Corte di appello ha assolto l'imputato dai reati ascrittigli per non avere commesso i fatti, disponendo l'immediata liberazione del Macrì.

Cruciale nella valutazione di mancato raggiungimento della certezza necessaria ai fini della conferma della condanna è stata l'integrazione istruttoria disposta nel giudizio di appello, consistita nella perizia trascrittiva dell'inter- cettazione di un colloquio intercorso tra l'imputato ed il fratello [OSCURATO:PERSONA], e in particolare il punto relativo al contrasto interpretativo di una frase di quest'ultimo - secondo il consulente del Pm da intendersi: "non ve lo siete messo il cappuccio"; invece secondo il consulente della difesa riportata come "pure per me si è incappucciato" - che il perito della Corte non ha trascritto, affermando al riguardo che detta frase non era suscettibile di «una analisi acustica oggettiva che disambiguasse le due trascrizioni presentate relative alla stessa porzione di segnale, vista la bassissima intensità del segnale oggetto di indagine».

Pertanto, rilevato che il contesto in cui l'espressione era stata captata - i fratelli erano in sala d'attesa in Questura e parlavano in terza persona - rendeva anomalo che Vittorio avesse chiesto direttamente a Gianluigi "non ve lo siete messo il cappuccio", la Corte territoriale aveva proceduto ad una prova di resistenza, eliminando idealmente tale frase dal compendio delle intercettazioni onde verificare la tenuta del quadro accusatorio: il risultato era stato negativo per una serie di elementi logici elencati nella motivazione, tra i quali assume rilievo il dato che i fratelli Foschini, nel frangente, erano compulsati sia per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] che per quello di [OSCURATO:PERSONA], oltre che per vicende di droga, sicché potevano leggersi in tale prospettiva le preoccupazioni dell'imputato sull'eventualità di subire perquisizioni e la conseguente richiesta rivolta a [OSCURATO:PERSONA] di eliminare qualcosa dalla sua vettura e di cancellare la messaggistica WhatsApp dal telefono cellulare.

È stato svalutato anche il movente che aveva individuato il primo giudice come elemento di coagulo del compendio indiziario, cioè un litigio intercorso tra la vittima e l'imputato, il quale era stato schiaffeggiato dal Macrì, ritenendo la Corte territoriale che non vi era certezza che detta lite avesse avuto la rilevanza che gli inquirenti le avevano attribuito, così venendo meno la funzione catalizzatrice propria del movente del delitto.

Infine, si è affermato dai giudici di appello che i margini di ambiguità riguardanti l'ipotetico movente rendevano irrilevante anche l'inesistenza di un alibi dell'imputato.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procura- tore generale presso la Corte di appello di Catanzaro, deducendo erronea applicazione di legge, con particolare riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, nella triplice definizione normativa, con riguardo al travisa- mento di dati istruttori dei quali l'impugnata sentenza ha fornito un'interpreta- zione errata e illogica, all'omessa analisi di ulteriori circostanze di fatto decisive per l'affermazione di responsabilità dell'imputato, al modo di valutazione del compendio indiziario, senza procedere ad un esame globale dei diversi elementi logici e fattuali, in violazione della regola di giudizio per cui gli indizi devono essere sottoposti ad una lettura unitaria, organica e complessiva, e non atomistica, parziale e disaggregata, in quanto tale error in iudicando si traduce in erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen.

Soprattutto il Pubblico ministero ricorrente si è doluto dell'omesso ascolto diretto da parte della Corte territoriale della frase pronunciata da [OSCURATO:PERSONA] all'indirizzo del fratello, rilevando che l'intercettazione in sé costituisce prova, perciò è direttamente apprezzabile dal giudice, e la trascrizione - anche se svolta in forma di perizia - è soltanto un'operazione graficamente rappresen- tativa del contenuto di detta prova acquisita mediante la registrazione fonica.

Pertanto, si rimprovera alla Corte di Assise di appello di non avere espletato l'incombente decisivo costituito dall'ascolto diretto del file-audio, tanto più necessario nel caso in esame, caratterizzato dal fronteggiarsi di due opposte interpretazioni dei consulenti di accusa e difesa, e dalla mancata indicazione da parte del perito di una trascrizione terza, a causa della rilevata bassissima intensità del segnale oggetto di indagine.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato su motivi non consentiti dalla legge, in quanto di natura sostanzialmente fattuale e rivalutativa, rispetto alle congrue e logiche argomentazioni con cui la Corte di appello ha giustificato il giudizio assolutorio.

1.1. Non ricorre la dedotta violazione della regola posta dall'art. 192 cod. proc. pen. per la valutazione della prova indiziaria, che a detta del ricorrente sarebbe stata erroneamente imperniata su una considerazione atomistica.

Invero, la Corte territoriale ha rivalutato il compendio probatorio nelle sue interconnessioni, arricchendolo anche delle intercettazioni precedenti a quelle considerate dal primo giudice (quelle che iniziano dalle ore 9.46 del 23/10/2014, come riportate alle pag. 25 - 27 dell'impugnata sentenza), in un'ottica di globale valutazione degli elementi di prova.

Ha così convincentemente argomentato circa la irriducibilità del dubbio che le considerazioni espresse nell'intercettazione valorizzata in primo grado - depurata della frase dal significato incomprensibile - fossero senz'altro riferite all'omicidio del Macrì, considerato il coinvolgimento dell'imputato e dei suoi accoliti anche nell'omicidio Sarcone, ovvero in fatti di spaccio di sostanze stupefacenti.

Altresì, sono state confutate le obiezioni poste a corollario della tesi accusatoria, peraltro riproposte nel ricorso in esame, circa la possibilità che il movente fosse costituito dal litigio tra il Macrì ed il Foschini, e sul rilievo della preoccupazione dell'imputato di essere ristretto nello stesso carcere ove si trovava il figlio della vittima.

Trattasi di apprezzamenti di merito, basati su una plausibile e non illogica lettura delle risultanze probatorie, dunque di esclusiva competenza del giudice di merito (il quale ha correttamente moti- vato, di conseguenza, anche sulla natura non decisiva del potenziale movente); le deduzioni del Procuratore generale ricorrente, sul punto, si risolvono in una non consentita rilettura del significato probatorio della conversazione, che non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità.

1.2. Il perno del ricorso risiede nella censura al fatto che il collegio di appello non abbia inteso procedere all'ascolto diretto dell'intercettazione ritenuta decisiva, addebitando ai giudici di seconda istanza di non aver nemmeno tentato una diretta verifica della frase cruciale, così da dare luogo alla critica di omessa valutazione diretta della prova.

Sul punto specifico, va osservato che il diretto apprezzamento dell'intercettazione è una facoltà del giudice e non un obbligo, sicché nella specie legittimamente la Corte di Assise di appello si è fidata del responso di non intelligibilità reso dal perito e non ha inteso verificare de auditu.

In tali termini si è espressa la giurisprudenza di questa Corte, in vari arresti in cui si è affermato che «Il principio di libera valutazione della prova concerne anche la prova tecnica e, pertanto, il giudice, quale peritus peritorum, può esprimere il proprio giudizio in motivato contrario avviso rispetto a quello del perito» (Sez. 2, n. 12991 del 19/02/2013, Stagno e altri, Rv. 255196: fattispecie in tema di ascolto diretto da parte dei giudici dei files audio relativi agli originali delle intercettazioni ambientali, pur dopo l'espletamento di perizie foniche).

Ancora, «È sempre consentito al giudice l'ascolto in camera di consiglio dei supporti analogici o digitali recanti le registrazioni, debitamente acquisite e trascritte e l'utilizzo ai fini della decisione dei risultati dell'ascolto medesimo» (Sez. 1, n. 22062 del 24/04/2013, Rodà e altro, Rv. 256080: nella specie, la Corte ha ritenuto pienamente utilizzabili i risultati dell'ascolto dei supporti digitali, contenenti le copie delle registrazioni, allegate a corredo della perizia trascritta).

Specularmente, trattandosi di una mera facoltà, deve affermarsi che il giudice che intenda avvalersi della valutazione del perito, anche su snodi critici dell'indagine specialistica, non è obbligato ad una verifica diretta mediante ascolto dell'intercettazione, come per l'appunto è accaduto nella vicenda in esame.

La Corte di secondo grado, peraltro, si è confrontata con il significato attribuibile alla frase secondo la tesi accusatoria, escludendone motivatamente, anche sulla scorta della ricostruzione complessiva dell'intero colloquio, la natura decisiva al fine di provare che [OSCURATO:PERSONA] (fratello dell'imputato) facesse riferimento diretto all'incappucciamento del fratello piuttosto che a quello degli autori terzi dell'omicidio; sicché anche sotto tale profilo non si può affermare che l'impugnata sentenza non abbia proceduto ad un vaglio completo della prova ricavabile dall'intercettazione in questione.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese, trattandosi di ricorso della parte pubblica (Sez.

U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650)

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di APPELLO di CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA], MACRI' CARMELO, MACRI' FELICE, MACRI' RICHELMO avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZARO Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il pale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; ì uditi i difensori dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA]' e avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali concludono chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Assise di appello di Catanzaro ha riformato la sentenza del 9/4/2019 del GUP del Tribunale in sede che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni trenta di reclusione per l'omicidio premeditato di [OSCURATO:PERSONA], aggra- vato anche dall'utilizzazione del metodo mafioso, commesso in concorso con altro soggetto non identificato, con evento morte verificato il 14/8/2014, e per i reati connessi in materia di armi, accertati in Crotone in data 11/8/2014. 1.1. A tenore della contestazione il Foschini, insieme ad un ignoto complice, era stato l'esecutore materiale che - armato di pistola cal. 22 e con il volto travisato - aveva esploso almeno quattro colpi di pistola all'indirizzo della vittima seduta ad un tavolino del bar "Viareggio" nel centro di Crotone, attingendola in regioni corporee vitali, agendo con premeditazione (consistita in una specifica ripartizione di ruoli, nel reperimento di armi, nel travisamento del volto e con la previsione di precise modalità di fuga ed il repentino allontana- mento del gruppo di fuoco), nonché avvalendosi delle condizioni previste dall'art.416 bis cod. pen. 1.2. La Corte di appello ha assolto l'imputato dai reati ascrittigli per non avere commesso i fatti, disponendo l'immediata liberazione del Macrì. Cruciale nella valutazione di mancato raggiungimento della certezza necessaria ai fini della conferma della condanna è stata l'integrazione istruttoria disposta nel giudizio di appello, consistita nella perizia trascrittiva dell'inter- cettazione di un colloquio intercorso tra l'imputato ed il fratello [OSCURATO:PERSONA], e in particolare il punto relativo al contrasto interpretativo di una frase di quest'ultimo - secondo il consulente del Pm da intendersi: "non ve lo siete messo il cappuccio"; invece secondo il consulente della difesa riportata come "pure per me si è incappucciato" - che il perito della Corte non ha trascritto, affermando al riguardo che detta frase non era suscettibile di «una analisi acustica oggettiva che disambiguasse le due trascrizioni presentate relative alla stessa porzione di segnale, vista la bassissima intensità del segnale oggetto di indagine». Pertanto, rilevato che il contesto in cui l'espressione era stata captata - i fratelli erano in sala d'attesa in Questura e parlavano in terza persona - rendeva anomalo che Vittorio avesse chiesto direttamente a Gianluigi "non ve lo siete messo il cappuccio", la Corte territoriale aveva proceduto ad una prova di resistenza, eliminando idealmente tale frase dal compendio delle intercettazioni onde verificare la tenuta del quadro accusatorio: il risultato era stato negativo per una serie di elementi logici elencati nella motivazione, tra i quali assume rilievo il dato che i fratelli Foschini, nel frangente, erano compulsati sia per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] che per quello di [OSCURATO:PERSONA], oltre che per vicende di droga, sicché potevano leggersi in tale prospettiva le preoccupazioni dell'imputato sull'eventualità di subire perquisizioni e la conseguente richiesta rivolta a [OSCURATO:PERSONA] di eliminare qualcosa dalla sua vettura e di cancellare la messaggistica WhatsApp dal telefono cellulare. È stato svalutato anche il movente che aveva individuato il primo giudice come elemento di coagulo del compendio indiziario, cioè un litigio intercorso tra la vittima e l'imputato, il quale era stato schiaffeggiato dal Macrì, ritenendo la Corte territoriale che non vi era certezza che detta lite avesse avuto la rilevanza che gli inquirenti le avevano attribuito, così venendo meno la funzione catalizzatrice propria del movente del delitto. Infine, si è affermato dai giudici di appello che i margini di ambiguità riguardanti l'ipotetico movente rendevano irrilevante anche l'inesistenza di un alibi dell'imputato. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procura- tore generale presso la Corte di appello di Catanzaro, deducendo erronea applicazione di legge, con particolare riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, nella triplice definizione normativa, con riguardo al travisa- mento di dati istruttori dei quali l'impugnata sentenza ha fornito un'interpreta- zione errata e illogica, all'omessa analisi di ulteriori circostanze di fatto decisive per l'affermazione di responsabilità dell'imputato, al modo di valutazione del compendio indiziario, senza procedere ad un esame globale dei diversi elementi logici e fattuali, in violazione della regola di giudizio per cui gli indizi devono essere sottoposti ad una lettura unitaria, organica e complessiva, e non atomistica, parziale e disaggregata, in quanto tale error in iudicando si traduce in erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. Soprattutto il Pubblico ministero ricorrente si è doluto dell'omesso ascolto diretto da parte della Corte territoriale della frase pronunciata da [OSCURATO:PERSONA] all'indirizzo del fratello, rilevando che l'intercettazione in sé costituisce prova, perciò è direttamente apprezzabile dal giudice, e la trascrizione - anche se svolta in forma di perizia - è soltanto un'operazione graficamente rappresen- tativa del contenuto di detta prova acquisita mediante la registrazione fonica. Pertanto, si rimprovera alla Corte di Assise di appello di non avere espletato l'incombente decisivo costituito dall'ascolto diretto del file-audio, tanto più necessario nel caso in esame, caratterizzato dal fronteggiarsi di due opposte interpretazioni dei consulenti di accusa e difesa, e dalla mancata indicazione da parte del perito di una trascrizione terza, a causa della rilevata bassissima intensità del segnale oggetto di indagine.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato su motivi non consentiti dalla legge, in quanto di natura sostanzialmente fattuale e rivalutativa, rispetto alle congrue e logiche argomentazioni con cui la Corte di appello ha giustificato il giudizio assolutorio. 1.1. Non ricorre la dedotta violazione della regola posta dall'art. 192 cod. proc. pen. per la valutazione della prova indiziaria, che a detta del ricorrente sarebbe stata erroneamente imperniata su una considerazione atomistica. Invero, la Corte territoriale ha rivalutato il compendio probatorio nelle sue interconnessioni, arricchendolo anche delle intercettazioni precedenti a quelle considerate dal primo giudice (quelle che iniziano dalle ore 9.46 del 23/10/2014, come riportate alle pag. 25 - 27 dell'impugnata sentenza), in un'ottica di globale valutazione degli elementi di prova. Ha così convincentemente argomentato circa la irriducibilità del dubbio che le considerazioni espresse nell'intercettazione valorizzata in primo grado - depurata della frase dal significato incomprensibile - fossero senz'altro riferite all'omicidio del Macrì, considerato il coinvolgimento dell'imputato e dei suoi accoliti anche nell'omicidio Sarcone, ovvero in fatti di spaccio di sostanze stupefacenti. Altresì, sono state confutate le obiezioni poste a corollario della tesi accusatoria, peraltro riproposte nel ricorso in esame, circa la possibilità che il movente fosse costituito dal litigio tra il Macrì ed il Foschini, e sul rilievo della preoccupazione dell'imputato di essere ristretto nello stesso carcere ove si trovava il figlio della vittima. Trattasi di apprezzamenti di merito, basati su una plausibile e non illogica lettura delle risultanze probatorie, dunque di esclusiva competenza del giudice di merito (il quale ha correttamente moti- vato, di conseguenza, anche sulla natura non decisiva del potenziale movente); le deduzioni del Procuratore generale ricorrente, sul punto, si risolvono in una non consentita rilettura del significato probatorio della conversazione, che non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità. 1.2. Il perno del ricorso risiede nella censura al fatto che il collegio di appello non abbia inteso procedere all'ascolto diretto dell'intercettazione ritenuta decisiva, addebitando ai giudici di seconda istanza di non aver nemmeno tentato una diretta verifica della frase cruciale, così da dare luogo alla critica di omessa valutazione diretta della prova. Sul punto specifico, va osservato che il diretto apprezzamento dell'intercettazione è una facoltà del giudice e non un obbligo, sicché nella specie legittimamente la Corte di Assise di appello si è fidata del responso di non intelligibilità reso dal perito e non ha inteso verificare de auditu. In tali termini si è espressa la giurisprudenza di questa Corte, in vari arresti in cui si è affermato che «Il principio di libera valutazione della prova concerne anche la prova tecnica e, pertanto, il giudice, quale peritus peritorum, può esprimere il proprio giudizio in motivato contrario avviso rispetto a quello del perito» (Sez. 2, n. 12991 del 19/02/2013, Stagno e altri, Rv. 255196: fattispecie in tema di ascolto diretto da parte dei giudici dei files audio relativi agli originali delle intercettazioni ambientali, pur dopo l'espletamento di perizie foniche). Ancora, «È sempre consentito al giudice l'ascolto in camera di consiglio dei supporti analogici o digitali recanti le registrazioni, debitamente acquisite e trascritte e l'utilizzo ai fini della decisione dei risultati dell'ascolto medesimo» (Sez. 1, n. 22062 del 24/04/2013, Rodà e altro, Rv. 256080: nella specie, la Corte ha ritenuto pienamente utilizzabili i risultati dell'ascolto dei supporti digitali, contenenti le copie delle registrazioni, allegate a corredo della perizia trascritta). Specularmente, trattandosi di una mera facoltà, deve affermarsi che il giudice che intenda avvalersi della valutazione del perito, anche su snodi critici dell'indagine specialistica, non è obbligato ad una verifica diretta mediante ascolto dell'intercettazione, come per l'appunto è accaduto nella vicenda in esame. La Corte di secondo grado, peraltro, si è confrontata con il significato attribuibile alla frase secondo la tesi accusatoria, escludendone motivatamente, anche sulla scorta della ricostruzione complessiva dell'intero colloquio, la natura decisiva al fine di provare che [OSCURATO:PERSONA] (fratello dell'imputato) facesse riferimento diretto all'incappucciamento del fratello piuttosto che a quello degli autori terzi dell'omicidio; sicché anche sotto tale profilo non si può affermare che l'impugnata sentenza non abbia proceduto ad un vaglio completo della prova ricavabile dall'intercettazione in questione. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese, trattandosi di ricorso della parte pubblica (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650)
Sentenza Cassazione n. 25769/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris