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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 gennaio 2014

Cassazione n. 08380/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura a margine del controricorso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Riso che ha indicato indirizzo p.e.c. e per procura speciale in atti dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. -controricorrente- avverso la sentenza n. 2645 / 14 / 16 della Co mmissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il6 maggio 201 6 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5marzo 20 2 4 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Tributi-Raddoppio termini-Art.12 d.l. n.78 del 2009. [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia – nella controversia originata dall’impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di avviso di accertamento relativo a IRPEF dell’anno di imposta 2004- in accoglimento dell’appello proposto dalla parte privata e in riforma della decisione di primo grado (di rigetto del ricorso) annullava l’avviso di accertamento ritenendo la decadenza dalla potestà impositiva.

Il giudice di appello, infatti, riteneva che il raddoppio dei termini per l’accertamento, previsto dal d.l. n.78/2009, non avendo la norma portata retroattiva operasse a decorrere dal periodo di imposta per il quale alla data di entrata in vigore della norma (1 luglio 2009) fossero ancora pendenti i termini per l’accertamento, mentre nel caso in esame, l’avviso di accertamento, notificato il 12.1.2014, riguardava l’anno di imposta 2004.

Avverso questa sentenza ricorre, su unico motivo, l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso successivamente illustrato con deposito di memoria.

Considerato che: 1.con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num.3 cod.proc.civ.,la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la C.T.R. nell’escludere che il raddoppio dei termini di cui al d.l.n.78 del 2009 non fosse applicabile ai periodi di imposta antecedenti alla sua entrata in vigore.

1.1. La censura è fondata alla luce del principio, condivisibile e ormai consolidato, per cui La presunzione di evasione stabilita, con riguardo agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla l. n. 102 del 2009, in vigore dal 1° luglio 2009, non ha natura procedimentale ma sostanziale -sia perché le norme in tema di presunzioni sono collocate, nel codice civile, tra quelle sostanziali, sia perché una diversa interpretazione potrebbe pregiudicare, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., l'effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione -con la conseguenza che essa non ha efficacia retroattiva.

Viceversa, hanno natura procedimentale e non sostanziale e soggiacciono perciò al principio "tempus regit actum", le previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter del medesimo art. 12, che raddoppiano, rispettivamente, i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento basati sulla suddetta presunzione e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l'omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all'estero, sicché esse si applicano anche per i periodi d'imposta precedenti alla loro entrata in vigore (il 1° luglio 2009), quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi esportati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dalla applicabilità della presunzione legale di cui all'art. 12, comma 2 . ( cfr. Cass.S ez. 5 -, Sentenza n. 29632 del 14/11/2019; Cass. n.17298 del 23/11/2021; Cass.n. 39416 del 10/12/2021).

2. La sentenza impugnata che da tale principio si è discostata va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte tributaria di secondo grado della Lombardia per nuovo esame e per il regolamento delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura a margine del controricorso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Riso che ha indicato indirizzo p.e.c. e per procura speciale in atti dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. -controricorrente- avverso la sentenza n. 2645 / 14 / 16 della Co mmissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il6 maggio 201 6 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5marzo 20 2 4 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Tributi-Raddoppio termini-Art.12 d.l. n.78 del 2009. [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia – nella controversia originata dall’impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di avviso di accertamento relativo a IRPEF dell’anno di imposta 2004- in accoglimento dell’appello proposto dalla parte privata e in riforma della decisione di primo grado (di rigetto del ricorso) annullava l’avviso di accertamento ritenendo la decadenza dalla potestà impositiva. Il giudice di appello, infatti, riteneva che il raddoppio dei termini per l’accertamento, previsto dal d.l. n.78/2009, non avendo la norma portata retroattiva operasse a decorrere dal periodo di imposta per il quale alla data di entrata in vigore della norma (1 luglio 2009) fossero ancora pendenti i termini per l’accertamento, mentre nel caso in esame, l’avviso di accertamento, notificato il 12.1.2014, riguardava l’anno di imposta 2004. Avverso questa sentenza ricorre, su unico motivo, l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso successivamente illustrato con deposito di memoria. Considerato che: 1.con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num.3 cod.proc.civ.,la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la C.T.R. nell’escludere che il raddoppio dei termini di cui al d.l.n.78 del 2009 non fosse applicabile ai periodi di imposta antecedenti alla sua entrata in vigore. 1.1. La censura è fondata alla luce del principio, condivisibile e ormai consolidato, per cui La presunzione di evasione stabilita, con riguardo agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla l. n. 102 del 2009, in vigore dal 1° luglio 2009, non ha natura procedimentale ma sostanziale -sia perché le norme in tema di presunzioni sono collocate, nel codice civile, tra quelle sostanziali, sia perché una diversa interpretazione potrebbe pregiudicare, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., l'effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione -con la conseguenza che essa non ha efficacia retroattiva. Viceversa, hanno natura procedimentale e non sostanziale e soggiacciono perciò al principio "tempus regit actum", le previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter del medesimo art. 12, che raddoppiano, rispettivamente, i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento basati sulla suddetta presunzione e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l'omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all'estero, sicché esse si applicano anche per i periodi d'imposta precedenti alla loro entrata in vigore (il 1° luglio 2009), quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi esportati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dalla applicabilità della presunzione legale di cui all'art. 12, comma 2 . ( cfr. Cass.S ez. 5 -, Sentenza n. 29632 del 14/11/2019; Cass. n.17298 del 23/11/2021; Cass.n. 39416 del 10/12/2021). 2. La sentenza impugnata che da tale principio si è discostata va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte tributaria di secondo grado della Lombardia per nuovo esame e per il regolamento delle spese di questo giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche
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